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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1593/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5588/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/003/AV/000000908/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio dà atto della cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, relativo al pagamento di imposta di registro in misura fissa per la registrazione del decreto RG n. 908/2021.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo che l'imposta avrebbe dovuto essere prenotata a debito e non richiesta al contribuente, evidenziando che il provvedimento giudiziario da registrare era stato emesso nell'ambito di un procedimento per equa riparazione
(legge n. 89/2001) in cui era parte il Ministero della Giustizia. Poiché tale procedimento si era concluso con la condanna totale del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, doveva trovare applicazione la disciplina della registrazione a debito prevista dall'art. 59 del D.P.R. n. 131/1986 e dagli artt. 158 e 159 del
D.P.R. n. 115/2002.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, riconoscendo la fondatezza delle doglianze del ricorrente e depositando note di rettifica della Cancelleria della Corte di Appello di
Catania. Ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio ex art. 95 D. Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della tempestività con quale è intervenuto l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5588/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/003/AV/000000908/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio dà atto della cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, relativo al pagamento di imposta di registro in misura fissa per la registrazione del decreto RG n. 908/2021.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la nullità e/o illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo che l'imposta avrebbe dovuto essere prenotata a debito e non richiesta al contribuente, evidenziando che il provvedimento giudiziario da registrare era stato emesso nell'ambito di un procedimento per equa riparazione
(legge n. 89/2001) in cui era parte il Ministero della Giustizia. Poiché tale procedimento si era concluso con la condanna totale del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, doveva trovare applicazione la disciplina della registrazione a debito prevista dall'art. 59 del D.P.R. n. 131/1986 e dagli artt. 158 e 159 del
D.P.R. n. 115/2002.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, riconoscendo la fondatezza delle doglianze del ricorrente e depositando note di rettifica della Cancelleria della Corte di Appello di
Catania. Ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio ex art. 95 D. Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della tempestività con quale è intervenuto l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa