Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00972/2025REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giambò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e Commissione esaminatrice di concorso istituita presso l’Assemblea Regionale Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2424 del 9 agosto 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assemblea Regionale Siciliana e di Commissione esaminatrice di concorso istituita presso l’Assemblea Regionale Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. IU HI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al TAR Sicilia, notificato il 18 luglio 2022 e depositato il 28 luglio 2022, l’odierno appellante ha esposto:
- di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di segretario parlamentare di prima fascia, con mansioni di segretario di amministrazione, bandito dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana in data 17.05.2019.
- il bando prevedeva una prova preselettiva in esito alla quale i candidati selezionati avrebbero dovuto sostenere tre prove scritte e una prova orale;
- superata la prova preselettiva, il ricorrente sosteneva il 22, 23 e 25 febbraio 2022 le prove scritte, conseguendo però un punteggio insufficiente al superamento di esse, atteso che il bando prevedeva che, per accedere alla successiva prova orale, i candidati avrebbero dovuto conseguire un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ogni singola prova scritta. In particolare, venivano attribuiti al ricorrente punti 16/30 per la prova di diritto costituzionale, punti 17/30 per la prova di diritto amministrativo e punti 18/30 per la prova di contabilità di Stato;
- di avere presentato, rispettivamente il 30 maggio e il 27 giugno 2022, istanza di accesso volta all’estrazione di copia dei propri elaborati e di quelli dei candidati che avevano superato la prova scritta del concorso;
- l’Amministrazione, con nota dell’8 luglio 2022, ha accolto solo parzialmente tali istanze di accesso.
2. Con lo stesso mezzo, ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per cui è causa, chiedendo anche l’annullamento del parziale diniego reso dall’Amministrazione sulle domande di accesso ai documenti amministrativi.
3. A sostegno del proposto gravame, ha denunciato tre distinte censure, così rubricate:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/90 – Violazione degli artt. art. 3 e 4, disp. prel. c.c. violazione dell’art. 117 cost. - Eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio ed ingiustizia manifesta ;
b) Illegittimità del regolamento dei concorsi approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana nella parte in cui considera l’attribuzione del voto numerico sufficiente ad integrare la motivazione – Irragionevolezza ed illogicità manifesta – Violazione art. 3 della l. 241/90 – Violazione dei criteri di valutazione delle prove scritte del concorso stabiliti dalla commissione in data 21.02.2022 con verbale n. 9 – Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ;
c) Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/90 – Illegittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte predisposti dall’amministrazione – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di par condicio – Difetto assoluto di istruttoria .
4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 ottobre 2022 e depositato il 14 ottobre 2022, l’odierno appellante ha impugnato il Decreto del Presidente dell’Assemblea Regionale n. 331 del 14.07.2022, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori e degli idonei al concorso, il verbale della seduta del Consiglio di Presidenza del 26 luglio 2022 con cui l’Amministrazione ha deliberato lo scorrimento della graduatoria del concorso e la nota, prot. n. 4342 del 28 luglio 2022, con la quale sono stati convocati i vincitori per essere sottoposti a visita medica.
L’impugnazione è stata affidata a due ordini di censure con le quali, sostanzialmente, sono state reiterate le doglianze articolate con il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo.
5. Con ordinanza n. 474 del 13 febbraio 2023 il TAR ha accolto l’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 116 c.p.a., disponendo l’ostensione di tutta la documentazione richiesta con le citate istanze di accesso.
6. Dopo la conseguente ostensione degli atti, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 maggio 2023 e depositato il 5 giugno 2023, l’odierna parte appellante ha nuovamente chiesto l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
In sintesi ha lamentato che le valutazioni della Commissione esaminatrice sarebbero arbitrarie e irragionevoli, atteso che dalla documentazione versata nel fascicolo processuale emergerebbero macroscopici indizi in tal senso. Ha, in particolare, sostenuto che la formulazione delle risposte fornite dai candidati ammessi agli orali non sarebbe rispondente ai criteri generali predisposti dalla Commissione, alla cui osservanza questa ultima si era vincolata per il corretto svolgimento delle operazioni di correzione, e che le risposte rese da alcuni dei candidati ammessi sui quesiti somministrati non sarebbero idonee a dimostrare la loro adeguata conoscenza dell’argomento, mancando di riferimenti agli orientamenti sia dottrinali che giurisprudenziali, e ciò in violazione dei predetti criteri generali.
6. Con ordinanza collegiale n. 746 del 26 febbraio 2024, il primo giudice ha evidenziato che “… tra l’altro, è contestata perché in tesi illogica ed irragionevole la valutazione che la commissione preposta ha dato alle prove scritte del ricorrente, e che tuttavia nel fascicolo processuale non si rinviene copia di tali elaborati ” disponendo che “ il ricorrente e la p.a. resistente producano in giudizio tale documentazione e rendano al Collegio documentati chiarimenti circa il momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’esito per lui negativo delle prove scritte, al fine di verificare la tempestiva proposizione del ricorso introduttivo ”.
7. Dopo l’adempimento del disposto incombente istruttorio, all’esito della udienza pubblica del 20 giugno 2024, la causa è stata decisa dal primo giudice con la sentenza n. 2424 del 2024, recante reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di giudizio.
8. Tale decisione è appellata dalla parte soccombente nel primo giudizio, articolando tre distinti motivi di doglianza:
I) Error in iudicando . La sentenza impugnata appalesa un evidente errore nella ricostruzione della vicenda da cui trae scaturigine la presente controversia, in quanto la valutazione degli elaborati dell’appellante si manifesta manifestamente contraddittoria rispetto alle valutazioni degli elaborati di altri candidati;
II) Non corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione esaminatrice . Risulta incomprensibile l’ iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove dell’appellante, non consentendo nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità del giudizio.
III) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 – illegittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte predisposti dall’Amministrazione – disparità di trattamento – violazione del principio di par condicio – difetto assoluto di istruttoria . Il primo giudice non si è avveduto che la Commissione esaminatrice, pur avendo prestabilito criteri generali di valutazione degli elaborati, ha nei fatti disatteso detti criteri all’uopo provocando un evidente vulnus dei diritti dei candidati al concorso, tra cui l’appellante.
9. Per resistere all’atto di gravame si sono costituite nel presente giudizio di secondo grado l’Assemblea Regionale Siciliana e la Commissione esaminatrice del concorso istituita presso l’Assemblea Regionale Siciliana, con atto di mera forma depositato in data 4 febbraio 2025.
10. In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la discussione dell’appello, sia Assemblea Regionale Siciliana, sia parte appellante, hanno depositato scritti difensivi per illustrare le proprie rispettive tesi e controdedurre alle tesi avversarie.
In particolare, parte appellante ha depositato memoria in data 16 ottobre 2025 e memoria di replica in data 24 ottobre 2025; l’Amministrazione appellata ha depositato memoria di controdeduzioni in data 13 ottobre 2025.
11. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. L’appello si palesa integralmente infondato.
13. Con i primi due motivi di impugnazione, che per evidenti ragioni di connessione possono essere, di seguito, congiuntamente esaminati, parte appellante denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha accertato la “ chiara e manifesta contraddittorietà ” della valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice in sede di correzione degli elaborati, avendo giudicato sufficienti prove d’esame recanti “ risposte stringate e carenti di ogni approfondimento ” e, al contrario, insufficienti le prove del candidato odierno appellante. Denuncia, inoltre, che – mancando una adeguata motivazione a supporto delle valutazioni della Commissione esaminatrice, la quale si è limitata a esprimere un voto numerico – “ risulta ictu oculi incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove ”. Aggiunge, infine, che la fondatezza del denunciato vizio di non corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione esaminatrice si desumerebbe dal parere pro-veritate espresso dal prof. Fabrizio Tigano all’esito dell’esame degli elaborati redatti dall’odierno appellante.
13.1. Entrambi i motivi si palesano privi di pregio.
13.2. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede consultiva, chiamato a pronunciarsi su un concorso bandito dall’A.R.S., ha già avuto modo di respingere il ricorso proposto da un candidato e affidato a censure sovrapponibili a quelle in esame.
In particolare, dopo avere richiamato l’art. 11, comma 2, del Regolamento dei concorsi dell’A.R.S. (« Nella correzione delle prove scritte l’indicazione del punteggio è motivazione sufficiente e tale da sostituire la formulazione di ulteriori giudizi, anche in caso di punteggio negativo») e il successivo art. 13, comma 8, del medesimo Regolamento («Per le prove pratiche e orali l’attribuzione del punteggio sostituisce ogni altro giudizio e motivazione, anche nel caso di punteggio negativo »), questo Consiglio ha statuito che “ il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi ” (così, C.G.A.R.S., parere n. 193 dell’8 settembre 2025).
13.2. Nel caso di specie, è pacifico in atti che la Commissione esaminatrice, con il verbale n. 9 del 21 febbraio 2022, ha individuato i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte: a) chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio; b) adeguata conoscenza dell’argomento, rigore argomentativo; c) trattazione sistematica e coerente dell’argomento, anche con eventuale riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali della materia.
In sede di correzione degli elaborati, compiuta alla luce dei predetti criteri, la Commissione ha espresso il proprio giudizio con il voto numerico, che – in ossequio all’art. 11, comma 2, del Regolamento dei concorsi dell’A.R.S. – “ è motivazione sufficiente e tale da sostituire la formulazione di ulteriori giudizi, anche in caso di punteggio negativo ”.
13.3. Le prove redatte dall’odierno appellante sono state valutate dalla Commissione esaminatrice nei termini che seguono:
- diritto costituzionale: voto 16;
- diritto amministrativo: voto 17;
- contabilità di Stato: voto 18.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del bando della procedura selettiva, il candidato non ha quindi superato le prove scritte, non avendo riportato “ un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova ”.
13.4. Ciò posto, può trovare conferma anche in questo grado la conclusione del primo giudice, immune da vizi logici e adeguatamente motivata, in base alla quale “ dalla lettura delle prove del ricorrente, emerge che la Commissione ha applicato nei suoi confronti in modo coerente e ragionevole gli indicatori ed i descrittori di cui al citato verbale n. 9 del 21 febbraio 2022, concludendo per un giudizio d’inadeguatezza preso atto, probabilmente, della non completa pertinenza delle risposte fornite ”.
13.5. Né per pervenire a opposte conclusioni può essere fondatamente richiamato il contenuto del parere pro veritate del prof. Tigano, prodotto agli atti del giudizio di prime cure.
Osserva, invero, il Collegio che, per giurisprudenza affatto consolidata (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 722), i pareri prodotti per censurare i giudizi delle Commissioni esaminatrici e redatti da professionisti ed esperti della materia, “ siano sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio delle predette Commissioni, poiché compete in via esclusiva a queste ultime valutare gli elaborati degli esaminandi, e che, tranne che nell'ipotesi del macroscopico errore logico, al giudice della legittimità non sia consentito sovrapporre alle determinazioni formulate dalla Commissione il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia in esame (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743; Sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 11; Id., 30 maggio 2007, n. 2781) ”.
13.6. A ciò deve essere comunque aggiunto che l’odierno appellante non ha articolato alcuna puntuale e condivisibile censura alla parte motiva della sentenza di primo grado in cui risultano accertate specifiche carenze degli elaborati del candidato, nei termini che seguono: “ Pur concordando con le valutazioni del perito di parte in ordine alla correttezza sintattica e linguistica degli elaborati del ricorrente , il Collegio non può che segnalare che, in effetti, alle anche apprezzabili premesse il ricorrente, talvolta, non abbia fatto seguire la necessaria esposizione di alcune nozioni di base dei vari istituti giuridici oggetto delle prove scritte (come la mancata distinzione tra riserva di legge assoluta e relativa o tra sussidiarietà orizzontale e verticale; la non corretta definizione della nozione di affidamento in house ed il mancato riferimento al controllo analogo) che sorreggono ragionevolmente l’avversato giudizio di insufficienza. Questo ultimo per altro, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (cfr. pag. 18 del ricorso introduttivo), non è affatto lieve posto che il bando prevedeva che le tre prove scritte sarebbero state superate dai candidati che avessero riportato una media di 21/30, che il ricorrente non ha raggiunto in nessuna di esse” .
13.7. In definitiva, entrambi i primi due motivi di doglianza si palesano privi di pregio, non riuscendo a scalfire il condivisibile percorso logico argomentativo seguito dal giudice di prime cure nella sentenza gravata.
14. Del pari privo di pregio si palesa il terzo motivo.
14.1. Con tale doglianza, parte appellante denuncia l’asserita illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice sui propri elaborati in quanto, con il verbale n. 9 del 21 febbraio 2022, sono stati previsti soltanto i criteri di valutazione, senza tuttavia specificare il peso, in termini di punteggio, da attribuire ai singoli criteri, né sono stati indicati, nell’ambito dei singoli criteri, dei “ sottocriteri ” specifici cui la Commissione avrebbe dovuto attenersi nella futura attività valutativa.
Sostiene, in particolare, l’appellante che “ la mancanza di una graduazione dei punteggi attribuiti ai diversi criteri, nonché di una (sia pur) sintetica motivazione – posta, a tal fine, la già ritenuta insufficienza e incapacità del voto numerico – è indice sintomatico della scorretta e inadeguata applicazione, in capo alla Commissione esaminatrice, dei criteri di valutazione dalla stessa prestabiliti , al cospetto dei quali non vi è alcuna prova contraria per tutto il giudizio di primo grado ” (atto di appello, pag. 13).
14.2. Tale tesi non può essere condivisa dal Collegio, ponendosi in aperto contrasto con indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati presso il giudice amministrativo di ultima istanza.
14.3. In primo luogo, per costante giurisprudenza, “ in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti, sia alla conseguente attività di valutazione in concreto ” e, ove la Commissione abbia provveduto a individuare criteri non affetti da genericità, né da irragionevolezza, non è ravvisabile alcun indice di illegittimità nella circostanza che non siano stati anche individuati sottocriteri o griglie recanti scale di giudizio (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VII, n. 3580 del 28 aprile 2025).
In secondo luogo, in presenza di criteri di valutazione sufficientemente precisi e esenti da vizi di manifesta irragionevolezza come quelli definiti dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 9 del 21 febbraio 2022, deve trovare applicazione l’insegnamento giurisprudenziale corrente, pienamente condiviso dal Collegio, in base al quale il voto numerico – contrariamente a quanto dedotto da parte appellante – è in grado di esprimere e sintetizzare la valutazione tecnico-discrezionale espressa dalla Commissione stessa, contenendo in sé una idonea motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, assicurando la necessaria chiarezza e delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato (cfr. ex multis , C.G.A.R.S. n. 622 del 30 luglio 2025; Id., 30 marzo 2024, n. 256; Cons. Stato sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409).
In terzo luogo, occorre in questa sede dare convinta continuità a quanto recentemente statuito da questo Consiglio di Giustizia Amministrativo (cfr. C.G.A.R.S. n. 856 del 5 novembre 2025), evidenziando “ come il voto numerico sia assolutamente idoneo a dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l’essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente (esemplificando: scrivere che “si tratta di un elaborato scarso” non reca maggior motivazione di dare un “4”, come “mediocre” non è più chiaro di un “5” o “sufficiente” di “6”, “discreto” di “7”, “buono” di “8”, etc.): e ciò vieppiù ove si consideri che non è compito della commissione la <<correzione>> della prova, ma esclusivamente la sua <<valutazione>>, con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere – in modo tanto sintetico, ma per converso preclaro – quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata ”.
14.4. In definitiva, l’operato della Commissione esaminatrice sfugge alla proposta doglianza, di talché devono essere pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto sul punto il giudice di prime cure.
15. L’accertata infondatezza di tutti i motivi di gravame impone l’integrale reiezione dell’appello.
16. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate a carico di parte appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante a pagare le spese del grado liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de RA, Presidente
IU HI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU HI | MA de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.