Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 662
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto che, tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione e della sospensione ex art. 68 d.l. 18/20, nessuna prescrizione, neppure quinquennale, è maturata per le cartelle. Per gli avvisi di accertamento esecutivi, l'ultimo atto interruttivo risale all'11.2.15, e mentre i crediti relativi ai tributi non sono prescritti, la pretesa relativa alle sanzioni e agli interessi ultraquinquennali risulta estinta.

  • Accolto
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto estinta la pretesa relativa alle sanzioni e agli interessi ultraquinquennali per gli avvisi di accertamento esecutivi, dato che l'ultimo atto interruttivo risale all'11.2.15 e la prescrizione quinquennale si è compiuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 662
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 662
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo