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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore GRASSO GIUSEPPE, Giudice IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6892/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120044809815000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste nei motivi esposti nel ricorso e nelle memorie. Resistente/Appellato: il rappr. di AdE si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-NE l'intimazione di pagamento di cui all'intestazione, notificata il 16.6.25, relativa ai seguenti titoli sottostanti, riguardanti tributi erariali e sanzioni:
1) Cartella n. 295 2011 0004983083;
2) Cartella n. 295 2012 0044809815;
3) Avviso n. TYX01A701345/2012;
4) Avviso n. TYX01A701388/2012;
5) Avviso n. TYX01F701880/2014;
6) Avviso n. TYX01F701881/2014.
Ha eccepito la prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica dei predetti titoli, atteso che:
- la cartella di pagamento n. 295 2011 0004983083, dell'importo di € 31.582,40, avente ad oggetto IVA e IRPEF maturate nell'anno d'imposta 2005, oltre sanzioni e interessi, è stata notificata il 6.08.2011;
- la cartella di pagamento n. 295 2012 0044809815 dell'importo di € 1.493,37, avente ad oggetto sanzioni IVA maturate nell'anno 2008, è stata notificata il 4.03.2013,
- l'avviso di accertamento n. TYX01A701345/2012, dell'importo di € 26.048,92, avente ad oggetto l'IVA maturata nel 2007, oltre sanzioni e interessi, è stato notificato il 28.05.2012;
- l'avviso di accertamento n. TYX01A701388/2012, dell'importo di € 19.134,76, avente ad oggetto Irpef e Irap maturate nel 2007, oltre sanzioni e interessi, è stato notificato il
28.05.2012. Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, di durata quinquennale.
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento della intimazione, previa sospensiva in via cautelare.
In data 12.11.25, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, invocando il rigetto del gravame, in ragione dell'esistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione. L'Agenzia delle Entrate NE è rimasta invece contumace.
Alla camera di consiglio del 24.11.25, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata accolta la predetta istanza.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative, depositate il 15.1.26.
All'esito dell'udienza odierna, fissata per la trattazione del merito, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il contribuente non contesta, invero, l'assunto dell'avvenuta notifica dei titoli sottostanti l'intimazione, ma esclusivamente la prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica di tali titoli, senza negare, peraltro, l'operatività della sospensione VI (ex art. 68 d.l. 18/20, dall'8.3.20 al 31.8.21).
Del resto, la tesi a mente della quale la sospensione ex art. 68 d.l. 18/20 si applicherebbe soltanto ai versamenti in scadenza nel periodo emergenziale è stata disattesa dalla più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960), secondo cui tale normativa va letta nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.”.
Quanto alle due cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica di una successiva intimazione, n. 29520199001734809, in data 27/12/2019, eseguita a
Società_1mezzo del corriere postale . Sul plico risulta barrata la dicitura “Invio rifiutato”. Ed
è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 138 co. II c.p.c., il rifiuto della ricezione del plico da parte del destinatario produce gli effetti di una notifica a mani proprie.
L'Agenzia delle Entrate ha documentato altresì che, con riferimento agli accertamenti e alle cartelle, è stata notificata in data 3/6/2014 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cui ha fatto seguito, in data 11/2/2015, la notifica della Comunicazione Avvenuta
Iscrizione di Ipoteca 29576201400000372. Tali atti sono stati notificati dal messo notificatore a mani proprie del contribuente.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'uffico, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Pertanto, tenendo conto della notifica degli atti interruttivi sopra richiamati e della prefata sospensione ex art. 68 d.l. 18/20 per 542 giorni, deve rilevarsi, quanto alle cartelle, che nessuna prescrizione, neppure quinquennale, risulta maturata. Quanto agli avvisi di accertamento esecutivi, risalendo l'ultimo atto interruttivo all'11.2.15, mentre non risultano prescritti i crediti relativi ai tributi, soggetti a prescrizione ordinaria, risulta estinta la pretesa relativa alle sanzioni ed agli interessi ultraquinquennali. Difatti, per le sanzioni, la natura quinquennale della prescrizione è sancita da una norma tributaria ad hoc (art. 20 co. 3 D.lgs.
472/97), mentre per gli interessi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., come peraltro chiarito dalla Corte di legittimità, con ferma giurisprudenza, ribadita anche in epoca recente (v. Cass. civ., sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni ed agli interessi ultraquinquennali di cui agli avvisi di accertamento esecutivi, rigettandolo nel resto. Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
EA NO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore GRASSO GIUSEPPE, Giudice IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6892/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010241767 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110004983083000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120044809815000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701345/2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01A701388/2012 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701880/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01F701881/2014 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste nei motivi esposti nel ricorso e nelle memorie. Resistente/Appellato: il rappr. di AdE si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-NE l'intimazione di pagamento di cui all'intestazione, notificata il 16.6.25, relativa ai seguenti titoli sottostanti, riguardanti tributi erariali e sanzioni:
1) Cartella n. 295 2011 0004983083;
2) Cartella n. 295 2012 0044809815;
3) Avviso n. TYX01A701345/2012;
4) Avviso n. TYX01A701388/2012;
5) Avviso n. TYX01F701880/2014;
6) Avviso n. TYX01F701881/2014.
Ha eccepito la prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica dei predetti titoli, atteso che:
- la cartella di pagamento n. 295 2011 0004983083, dell'importo di € 31.582,40, avente ad oggetto IVA e IRPEF maturate nell'anno d'imposta 2005, oltre sanzioni e interessi, è stata notificata il 6.08.2011;
- la cartella di pagamento n. 295 2012 0044809815 dell'importo di € 1.493,37, avente ad oggetto sanzioni IVA maturate nell'anno 2008, è stata notificata il 4.03.2013,
- l'avviso di accertamento n. TYX01A701345/2012, dell'importo di € 26.048,92, avente ad oggetto l'IVA maturata nel 2007, oltre sanzioni e interessi, è stato notificato il 28.05.2012;
- l'avviso di accertamento n. TYX01A701388/2012, dell'importo di € 19.134,76, avente ad oggetto Irpef e Irap maturate nel 2007, oltre sanzioni e interessi, è stato notificato il
28.05.2012. Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni, di durata quinquennale.
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento della intimazione, previa sospensiva in via cautelare.
In data 12.11.25, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, invocando il rigetto del gravame, in ragione dell'esistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione. L'Agenzia delle Entrate NE è rimasta invece contumace.
Alla camera di consiglio del 24.11.25, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata accolta la predetta istanza.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative, depositate il 15.1.26.
All'esito dell'udienza odierna, fissata per la trattazione del merito, è stata deliberata la decisione, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il contribuente non contesta, invero, l'assunto dell'avvenuta notifica dei titoli sottostanti l'intimazione, ma esclusivamente la prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica di tali titoli, senza negare, peraltro, l'operatività della sospensione VI (ex art. 68 d.l. 18/20, dall'8.3.20 al 31.8.21).
Del resto, la tesi a mente della quale la sospensione ex art. 68 d.l. 18/20 si applicherebbe soltanto ai versamenti in scadenza nel periodo emergenziale è stata disattesa dalla più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960), secondo cui tale normativa va letta nel senso che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212.”.
Quanto alle due cartelle di pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica di una successiva intimazione, n. 29520199001734809, in data 27/12/2019, eseguita a
Società_1mezzo del corriere postale . Sul plico risulta barrata la dicitura “Invio rifiutato”. Ed
è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 138 co. II c.p.c., il rifiuto della ricezione del plico da parte del destinatario produce gli effetti di una notifica a mani proprie.
L'Agenzia delle Entrate ha documentato altresì che, con riferimento agli accertamenti e alle cartelle, è stata notificata in data 3/6/2014 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cui ha fatto seguito, in data 11/2/2015, la notifica della Comunicazione Avvenuta
Iscrizione di Ipoteca 29576201400000372. Tali atti sono stati notificati dal messo notificatore a mani proprie del contribuente.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'uffico, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Pertanto, tenendo conto della notifica degli atti interruttivi sopra richiamati e della prefata sospensione ex art. 68 d.l. 18/20 per 542 giorni, deve rilevarsi, quanto alle cartelle, che nessuna prescrizione, neppure quinquennale, risulta maturata. Quanto agli avvisi di accertamento esecutivi, risalendo l'ultimo atto interruttivo all'11.2.15, mentre non risultano prescritti i crediti relativi ai tributi, soggetti a prescrizione ordinaria, risulta estinta la pretesa relativa alle sanzioni ed agli interessi ultraquinquennali. Difatti, per le sanzioni, la natura quinquennale della prescrizione è sancita da una norma tributaria ad hoc (art. 20 co. 3 D.lgs.
472/97), mentre per gli interessi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., come peraltro chiarito dalla Corte di legittimità, con ferma giurisprudenza, ribadita anche in epoca recente (v. Cass. civ., sez. tributaria, 24 gennaio 2023, n. 2095 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni ed agli interessi ultraquinquennali di cui agli avvisi di accertamento esecutivi, rigettandolo nel resto. Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
EA NO