Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate:
1) la spesa di lire 18.150.000.00,0 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle, sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;
2) la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione, e la Rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;
3) la spesa di lire 640.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate:
1) la spesa di lire 18.150.000.00,0 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle, sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;
2) la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione, e la Rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;
3) la spesa di lire 640.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .