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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa NI D'RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37930/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 21 ottobre 2024, con termine per il deposito delle memorie di repliche al 9 gennaio 2025, e vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'Avvocato Carlo Testa Parte_1 Parte_2
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Alessandro Pillitu Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
OS AN
CO
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1 e hanno convenuto in giudizio NO TI e la Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna, previo accertamento della Controparte_1
responsabilità esclusiva, al risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in Euro
175.000,00 (euro 170.000,00 quanto alla sig.ra ed euro 5.000,00 quanto alla sig.ra Pt_1
) – subiti nel sinistro avvenuto in Roma, in data 22 maggio 2017 alle ore 7,50 circa. Parte_2
In particolare, hanno dedotto che:
- la sig.ra dopo aver parcheggiato l'autovettura, in compagnia del proprio figlio Parte_1 minore (all'epoca di anni 12), mentre stava attraversando la strada servendosi delle Per_1
strisce pedonali, era stata investita dal motociclo modello Piaggio MP3, targato DK84834, assicurato per la RCA presso la CO;
Controparte_1
- sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia di Roma Capitale che aveva redatto relazione dell'incidente;
- sul luogo dell'incidente erano presenti in qualità di testimoni oculari i ORi , Persona_2
, , e;
Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
- la responsabilità dell'evento era da imputarsi in via totale ed esclusiva al OR TI
(proprietario e conducente del motociclo), per non aver guidato con prudenza e non aver concesso la dovuta precedenza al pedone;
- in conseguenza del sinistro la IG aveva riportato lesioni personali, con trasporto Pt_1 presso il P.S. dell'Ospedale “S. Camillo” di Roma ove le era stata diagnosticata una “frattura piatto tibiale esterno ginocchio sx, branca ileo pubica sx, VII VIII e IX costa di destra, frattura pluriframmentaria scomposta, alterazione morfo strutturale della branca ileo ischio pubica di sx”, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni;
- trattandosi di infortunio in itinere, l' aveva riconosciuto all'attrice una invalidità CP_2
permanente pari al 12%;
- in esito all'iter clinico e medico, la IG era stata sottoposta a visita medico legale Pt_1
presso un proprio consulente di fiducia, con riconoscimento di un grado di IP pari al 18%, 40 gg. di ITT, 30 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25%;
- l'attrice aveva subito un danno patrimoniale da lucro cessante per lesione della propria capacità lavorativa specifica di collaboratrice domestica;
- la danneggiata aveva inviato richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice con missiva del 3 giugno 2017 e, successivamente, del 26 settembre 2017, anche con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, alla quale tuttavia la convenuta non aveva aderito;
- la IG , figlia della IG aveva inoltre subito, in Parte_2 Parte_1 conseguenza del sinistro, un danno riflesso “…per l'attività di assistenza, di cura e di igiene
2 per le più elementari esigenze fisiologiche personali, svolta per mesi a favore della mamma, gravemente infortunata, sacrificando, parimenti, ogni altra attività relazionale e lavorativa…”.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed Controparte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della medesima per violazione degli artt. 145 e
148 Codice delle Assicurazioni Private, e ciò in quanto la controparte, non sottoponendosi alla visita medico legale dal fiduciario della compagnia, non aveva permesso all'assicurazione di verificare l'entità delle lesioni riportate. Ha poi confutato la ricostruzione del sinistro per come effettuata dalla difesa della IG ascrivendo alla stessa la totale responsabilità per Pt_1
aver attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, sbucando improvvisamente dalla propria autovettura parcheggiata in doppia fila, in violazione di quanto previsto dall'art. 190 del Codice della Strada. Ha infine contestato la quantificazione dei danni pretesa ex adverso e la sussistenza del danno riflesso in capo alla IG , non essendo stato Parte_2 provato il fondamento della pretesa. La compagnia assicuratrice ha, poi, dedotto che l' CP_2
le aveva indirizzato una domanda di surroga ex art. 142 CdA per complessivi € 15.434,61, in ragione dell'indennizzo corrisposto alla danneggiata, chiedendo che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, il danno civilistico fosse dichiarato assorbito dalle somme liquidate dall'assicuratore sociale.
Dichiarata la contumacia del OR NO TI, la causa - istruita con escussione testimoniale ed espletamento di CTU - è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla procedibilità dell'azione
La ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda Controparte_1
attorea ex artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private per non avere la danneggiata consentito all'assicurazione di valutare l'entità delle lesioni personali subite, non presentandosi alla visita medica.
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta per i motivi che seguono.
Risulta dagli atti di causa che, successivamente alla richiesta di risarcimento avanzata dalla danneggiata alla compagnia assicuratrice con missiva del 26 maggio 2017, la Società convenuta, con comunicazione del 13 settembre 2017, ha informato il legale della IG di non poter procedere ad alcun risarcimento “…in quanto sia dalla denuncia Parte_1
del nostro assicurato che dal verbale risulta che la sua assistita attraversava repentinamente al di fuori delle righe pedonali sbucando improvvisamente dalla sua autovettura parcheggiata in doppia fila…”.
Orbene, la disciplina ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni ha lo scopo di consentire alla compagnia assicuratrice la puntuale e rigorosa
3 istruttoria della posizione di danno al fine di accertare la responsabilità dell'evento e l'entità dei danni riportati dal soggetto istante.
Va da sé, dunque, che, ove intervenga la reiezione della richiesta risarcitoria pur prima della conclusione della fase istruttoria, la compagnia non potrà più opporre al danneggiato l'improcedibilità della domanda per incompletezza della documentazione ovvero, come nel caso di specie, per la mancata collaborazione ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 148
CdA.
Sul punto la Corte di legittimità ha affermato che “…la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all'art 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione in condizioni di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta… Devono evitarsi interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità tenuto conto ….del fatto che il nostro intero ordinamento civile è permeato …da un assetto teleologico delle forme in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo…”. (Cass. ord. 15445/21).
Nel caso di specie, a prescindere dalla mancata collaborazione della danneggiata (peraltro non dimostrata dalla Società convenuta, visto che la nota con invito a sottoporsi a visita medico legale risulta successiva all'introduzione del giudizio), risulta per tabulas che l'istruttoria iniziale è stata conclusa con un rigetto della richiesta risarcitoria per una ragione – la responsabilità esclusiva della pedone nella determinazione dell'evento – che nulla aveva a che vedere con la mancata sottoposizione a visita presso il medico legale nominato dalla compagnia assicuratrice.
Non può, dunque, essere opposta all'attrice l'improcedibilità della domanda poiché la Società convenuta era stata messa nella condizione di deliberare (come in effetti ha fatto), nell'ambito dello spatium deliberandi ad essa concesso ed a prescindere da comportamenti più o meno collaborativi della IG in merito all'accogliibilità della pretesa della danneggiata. Pt_1
3. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità
Parte attrice afferma di essere stata investita, in data 22 maggio 2017 alle ore 7,50 circa, dal motociclo modello Piaggio MP3, targato DK84834, e ciò mentre si accingeva ad attraversare via del Trullo, servendosi delle strisce pedonali.
Oggetto di contestazione, nel presente giudizio, sono le modalità del sinistro.
Orbene, sui luoghi è intervenuta la Polizia di Roma Capitale, la quale ha redatto la relazione
d'incidente.
4 Il OR NO TI (proprietario e conducente del veicolo), sentito dai verbalizzanti, ha riferito che: “…Percorrevo Via del Trullo…superata l'intersezione semaforizzata con Via
Monte delle Capre, arrestavo la marcia circa 35 mt. dopo, per consentire ai pedoni
l'attraversamento della strada sulle strisce pedonali. Riprendevo la marcia e circa 15 mt. dopo colpivo una donna che improvvisamente sbucava da dietro una macchina parcheggiata in seconda fila sul margine destro della carreggiata...”.
La danneggiata ha al contrario dichiarato “…parcheggiavo sulla destra, dovendo andare alla frutteria che si trova di fronte…Guardavo alla mia sinistra e visto che non arrivava nessuno, iniziavo ad attraversare. Quando ero ad un paio di passi dallo spartitraffico centrale, sentivo una voce maschile gridare “ oh, oh, oh” e subito dopo venivo investita da un motoveicolo che mi colpiva sul fianco sinistro…Quando è arrivata l'ambulanza avevo già intorno a me tante persone tra cui il OR che conosco…”. Per_2
I verbalizzanti, nei giorni successivi al sinistro, hanno poi raccolto le dichiarazioni del OR
, come persona informata dei fatti: “…mi trovavo a piedi all'intersezione tra Persona_2
Via Monte delle Capre/Via del Trullo, stavo attraversando da Via del Monte delle Capre dal negozio dei cinesi verso i lotti (dai numeri pari verso i dispari) e potevo vedere la IG
una mia vicina di casa, che invece attraversava nel senso opposto al mio. Tes_1
Vedevo un motociclo proveniente dalla Magliana con direzione Portuense che si fermava per far attraversare due persone, poi ripartiva ed investiva la IG . La IG è Pt_3
caduta? R. Si è caduta a terra ed io subito mi prestavo per soccorrerla. D. La IG per attraversare ha utilizzato l'attraversamento pedonale? R. Si, tanto che ci siamo incrociati con lo sguardo…”.
Nel corso del presente giudizio sono poi stati sentiti i testi e . Persona_6 Tes_2
Il OR , figlio della danneggiata, ha dichiarato: “Ho visto l'incidente. Persona_6
Ero in macchina con mia madre, che mi stava accompagnando a scuola. Cap. 1:”Confermo.”
Cap. 2: Confermo;
attraversava la strada sulle strisce…”.
Il OR ha dichiarato: “Ho visto l'incidente. Ero in macchina su via del Trullo… Tes_2
Io ho visto la IG che attraversava sulle strisce pedonali;
era quasi arrivata allo spartitraffico che divide le corsie ed è stata investita da un motociclo che aveva tre ruote;
la IG con l'investimento è caduta a terra per qualche metro. ADR: Io sono rimasto lì, poi sono arrivati i Vigili, è venuto il compagno o marito…”.
Tali dichiarazioni, unitamente agli elementi rilevati dalle Autorità intervenute in occasione del sinistro, consentono di ritenere provata la dinamica dell'incidente che può essere così ricostruita: il OR NO TI, alla guida del proprio motociclo, non avvedendosi
5 della IG la investiva mentre la stessa stava effettuando l'attraversamento della Pt_1
carreggiata sugli appositi attraversamenti pedonali.
Questo essendo il materiale probatorio acquisito, deve premettersi in punto di diritto che, nel caso in argomento, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie, da un lato non può ritenersi che l'incidente sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente, e, dall'altro, nemmeno risulta il concorso di colpa del pedone, il quale si stava servendo, per l'attraversamento, delle apposite “strisce zebrate”.
4. Sulla liquidazione del risarcimento del danno
4.1 Parte_1
L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno da lesioni personali provocate dal sinistro.
In ordine a tali lesioni il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto che l'attrice ha riportato lesioni causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati:
“trauma contusivo dell'arto inferiore di sinistra, con frattura pluriframmentaria scomposta con avvallamento del piatto tibiale esterno (trattata cruentemente mediante riduzione e mezzi di sintesi), nonché un valido trauma contusivo del bacino, con frattura della branca ileo-pubica di sinistra ed infrazione della branca ischio-pubica omologa, nonché un trauma contusivo dell'emitorace di destra, con frattura della VII, VIII e IX costa (trattate in ambo i casi in maniera conservativa)”.
Ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 40 di I.T.A, di gg. 30 di I.T.P al
50%, nonché per una IP in termini di danno biologico nella misura del 15%. Il CTU ha, inoltre,
6 escluso la ripercussione degli esiti invalidanti sulla capacità lavorativa specifica e riconosciuto congrue le spese mediche documentate per Euro 468,12 e non ritenuto necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre fare applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attrice (47 anni) può essere così valutato:
- euro 36.452,49 per invalidità permanente (15%);
- euro 7.043,70 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 5.122,80 per inabilità temporanea totale (euro 128,07x40 gg.)
- euro 1.920,90 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 64,03x30 gg.)
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo nella misura di Euro 6.500,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi chirurgici, dei vari controlli medici e diagnostici e
7 delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad
Euro 468,12.
Di contro non viene ammesso al risarcimento il danno alla capacità lavorativa specifica lamentato dall'attrice.
In primo luogo si osserva come il CTU abbia chiaramente accertato che le lesioni subite dalla non incideranno sulla capacità lavorativa specifica della parte. In secondo luogo, Pt_1
l'attrice non ha prodotto in giudizio alcuna prova circa l'attività lavorativa svolta precedentemente al sinistro né circa la quantificazione della propria retribuzione, rendendo, dunque, comunque impossibile anche una valutazione astratta circa la compressione futura della propria capacità di produrre reddito.
Complessivamente, pertanto, i danni subiti dall'attrice ammontano ad Euro 50.464,31.
Orbene, trattandosi di infortunio in itinere, l' ha provveduto a liquidare alla danneggiata, CP_2 tra l'altro, una somma a titolo di danno biologico pari ad Euro 12.860,17 (cfr. nota del
10.4.2018, doc. 4 al. alla comparsa . CP_3
Come noto, nel caso di surroga da parte dell'assicuratore sociale, secondo l'orientamento consolidato della corte di legittimità, “… le somme liquidate dall' in favore del CP_2
danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile… Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ. il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse…il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico…”. (Cass. S.U. n. 12566/18).
Aggiunge il Supremo Collegio che il danno differenziale, e cioè l'importo che il responsabile civile dovrà corrispondere al danneggiato al netto dell'indennizzo corrispostogli dall'assicuratore sociale, deve ricavarsi mediante il c.d. computo per “poste omogenee”, decurtando, cioè, dal calcolo del danno civilistico complessivo unicamente le voci di danno omogenee rispettivamente indennizzate dall'assicuratore sociale e oggetto di risarcimento da parte del terzo responsabile.
8 Nel caso di specie la sola voce di danno omogenea è quella relativa alla invalidità permanente, che l' ha indennizzato alla IG nella misura di Euro 12.860,17 e che dovrà, CP_2 Pt_1
dunque, essere detratta dal computo del danno biologico permanente, e ciò previa rivalutazione alla data attuale dell'acconto versato dall' (e così per euro 15.200,00 all'attualità), e CP_2 successiva detrazione dall'importo risarcitorio riconosciuto a titolo di danno biologico.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio complessivo residuo, computato ai valori attuali, di € 35.264,31 in favore dell'attore.
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, dalla data del fatto e fino alla pronuncia della presente sentenza.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
4.2 UN D'TI
La IG ha dedotto di aver subito, in conseguenza del sinistro occorso alla Parte_2 propria madre, un danno non patrimoniale “riflesso” consistente nella “…attività di assistenza, di cura e di igiene per le più elementari esigenze fisiologiche personali, svolta per mesi a favore della mamma, gravemente infortunata, sacrificando, parimenti, ogni altra attività relazionale e lavorativa…”.
Orbene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “… è principio di diritto che il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità…”. (Cass. 21017/23).
Si rammenta inoltre che, sempre mutuando il ragionamento elaborato dal Collegio, il danno riflesso riguarda situazioni in cui un componente del nucleo familiare si trovi in condizioni di salute così gravemente compromesse da ledere in modo estremamente pesante il rapporto
9 parentale e deriva dall'esigenza di offrire effettiva tutela ai congiunti del macro - leso i quali si vedano privati di quella serenità che caratterizzava la loro vita prima del sinistro, tanto da aver comportato un pregiudizio nella loro sfera psichica (cfr. ex multis Cass. ord. 11212/19).
Nel caso di specie, tenuto conto del grado di invalidità permanente accertato dal CTU (non qualificabile in termini di macro lesione), del modesto periodo di Inabilità temporanea biologica totale accertato dallo stesso consulente e della totale mancanza di prova circa le attività quotidiane svolte dalla IG in favore della madre o delle conseguenze psico – Parte_2
affettive subite in concreto per effetto delle lesioni personali subite dal proprio genitore, la relativa domanda risarcitoria si ritiene infondata e, pertanto, deve essere respinta.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Quanto infine alle spese stragiudiziali, l'attore conclude chiedendo la “vittoria di spese e compensi oltre I.V.A. e C.A.P. anche per la fase stragiudiziale e di negoziazione assistita da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La relativa richiesta è priva di fondamento: trattandosi infatti di voce di danno emergente, le spese stragiudiziali non sono oggetto di regolazione ex art. 92 cpc;
la relativa domanda presuppone di contro la prova del danno (riconoscibile non all'avvocato antistatario, ma alla parte), prova che, nel caso di specie,
è del tutto mancata.
Spese di CTU a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna la e OS AN in Controparte_1
solido a pagare in favore della IG , a titolo risarcitorio per i danni Parte_1 subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di Euro 35.264,31 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) respinge la domanda proposta dalla IG;
Parte_2
3) condanna la e AN OS in Controparte_1
solido a rifondere a , le spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad Euro 786,00 a titolo di rimborso per spese non imponibili, somme da distrarsi a favore dell'avv. Carlo Testa, dichiaratosi antistatario;
10 4) condanna a rifondere alla Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e AN Parte_2
OS;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
e di AN OS in solido.
Così deciso in Roma il 30.1.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa NI D'RI)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa NI D'RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37930/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 21 ottobre 2024, con termine per il deposito delle memorie di repliche al 9 gennaio 2025, e vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'Avvocato Carlo Testa Parte_1 Parte_2
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Alessandro Pillitu Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
OS AN
CO
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1 e hanno convenuto in giudizio NO TI e la Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna, previo accertamento della Controparte_1
responsabilità esclusiva, al risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in Euro
175.000,00 (euro 170.000,00 quanto alla sig.ra ed euro 5.000,00 quanto alla sig.ra Pt_1
) – subiti nel sinistro avvenuto in Roma, in data 22 maggio 2017 alle ore 7,50 circa. Parte_2
In particolare, hanno dedotto che:
- la sig.ra dopo aver parcheggiato l'autovettura, in compagnia del proprio figlio Parte_1 minore (all'epoca di anni 12), mentre stava attraversando la strada servendosi delle Per_1
strisce pedonali, era stata investita dal motociclo modello Piaggio MP3, targato DK84834, assicurato per la RCA presso la CO;
Controparte_1
- sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia di Roma Capitale che aveva redatto relazione dell'incidente;
- sul luogo dell'incidente erano presenti in qualità di testimoni oculari i ORi , Persona_2
, , e;
Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
- la responsabilità dell'evento era da imputarsi in via totale ed esclusiva al OR TI
(proprietario e conducente del motociclo), per non aver guidato con prudenza e non aver concesso la dovuta precedenza al pedone;
- in conseguenza del sinistro la IG aveva riportato lesioni personali, con trasporto Pt_1 presso il P.S. dell'Ospedale “S. Camillo” di Roma ove le era stata diagnosticata una “frattura piatto tibiale esterno ginocchio sx, branca ileo pubica sx, VII VIII e IX costa di destra, frattura pluriframmentaria scomposta, alterazione morfo strutturale della branca ileo ischio pubica di sx”, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni;
- trattandosi di infortunio in itinere, l' aveva riconosciuto all'attrice una invalidità CP_2
permanente pari al 12%;
- in esito all'iter clinico e medico, la IG era stata sottoposta a visita medico legale Pt_1
presso un proprio consulente di fiducia, con riconoscimento di un grado di IP pari al 18%, 40 gg. di ITT, 30 gg. di ITP al 50% e 30 gg. di ITP al 25%;
- l'attrice aveva subito un danno patrimoniale da lucro cessante per lesione della propria capacità lavorativa specifica di collaboratrice domestica;
- la danneggiata aveva inviato richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice con missiva del 3 giugno 2017 e, successivamente, del 26 settembre 2017, anche con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, alla quale tuttavia la convenuta non aveva aderito;
- la IG , figlia della IG aveva inoltre subito, in Parte_2 Parte_1 conseguenza del sinistro, un danno riflesso “…per l'attività di assistenza, di cura e di igiene
2 per le più elementari esigenze fisiologiche personali, svolta per mesi a favore della mamma, gravemente infortunata, sacrificando, parimenti, ogni altra attività relazionale e lavorativa…”.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed Controparte_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della medesima per violazione degli artt. 145 e
148 Codice delle Assicurazioni Private, e ciò in quanto la controparte, non sottoponendosi alla visita medico legale dal fiduciario della compagnia, non aveva permesso all'assicurazione di verificare l'entità delle lesioni riportate. Ha poi confutato la ricostruzione del sinistro per come effettuata dalla difesa della IG ascrivendo alla stessa la totale responsabilità per Pt_1
aver attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, sbucando improvvisamente dalla propria autovettura parcheggiata in doppia fila, in violazione di quanto previsto dall'art. 190 del Codice della Strada. Ha infine contestato la quantificazione dei danni pretesa ex adverso e la sussistenza del danno riflesso in capo alla IG , non essendo stato Parte_2 provato il fondamento della pretesa. La compagnia assicuratrice ha, poi, dedotto che l' CP_2
le aveva indirizzato una domanda di surroga ex art. 142 CdA per complessivi € 15.434,61, in ragione dell'indennizzo corrisposto alla danneggiata, chiedendo che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, il danno civilistico fosse dichiarato assorbito dalle somme liquidate dall'assicuratore sociale.
Dichiarata la contumacia del OR NO TI, la causa - istruita con escussione testimoniale ed espletamento di CTU - è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla procedibilità dell'azione
La ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda Controparte_1
attorea ex artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private per non avere la danneggiata consentito all'assicurazione di valutare l'entità delle lesioni personali subite, non presentandosi alla visita medica.
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta per i motivi che seguono.
Risulta dagli atti di causa che, successivamente alla richiesta di risarcimento avanzata dalla danneggiata alla compagnia assicuratrice con missiva del 26 maggio 2017, la Società convenuta, con comunicazione del 13 settembre 2017, ha informato il legale della IG di non poter procedere ad alcun risarcimento “…in quanto sia dalla denuncia Parte_1
del nostro assicurato che dal verbale risulta che la sua assistita attraversava repentinamente al di fuori delle righe pedonali sbucando improvvisamente dalla sua autovettura parcheggiata in doppia fila…”.
Orbene, la disciplina ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni ha lo scopo di consentire alla compagnia assicuratrice la puntuale e rigorosa
3 istruttoria della posizione di danno al fine di accertare la responsabilità dell'evento e l'entità dei danni riportati dal soggetto istante.
Va da sé, dunque, che, ove intervenga la reiezione della richiesta risarcitoria pur prima della conclusione della fase istruttoria, la compagnia non potrà più opporre al danneggiato l'improcedibilità della domanda per incompletezza della documentazione ovvero, come nel caso di specie, per la mancata collaborazione ai fini del decorso dei termini di cui all'art. 148
CdA.
Sul punto la Corte di legittimità ha affermato che “…la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all'art 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione in condizioni di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta… Devono evitarsi interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità tenuto conto ….del fatto che il nostro intero ordinamento civile è permeato …da un assetto teleologico delle forme in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo…”. (Cass. ord. 15445/21).
Nel caso di specie, a prescindere dalla mancata collaborazione della danneggiata (peraltro non dimostrata dalla Società convenuta, visto che la nota con invito a sottoporsi a visita medico legale risulta successiva all'introduzione del giudizio), risulta per tabulas che l'istruttoria iniziale è stata conclusa con un rigetto della richiesta risarcitoria per una ragione – la responsabilità esclusiva della pedone nella determinazione dell'evento – che nulla aveva a che vedere con la mancata sottoposizione a visita presso il medico legale nominato dalla compagnia assicuratrice.
Non può, dunque, essere opposta all'attrice l'improcedibilità della domanda poiché la Società convenuta era stata messa nella condizione di deliberare (come in effetti ha fatto), nell'ambito dello spatium deliberandi ad essa concesso ed a prescindere da comportamenti più o meno collaborativi della IG in merito all'accogliibilità della pretesa della danneggiata. Pt_1
3. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità
Parte attrice afferma di essere stata investita, in data 22 maggio 2017 alle ore 7,50 circa, dal motociclo modello Piaggio MP3, targato DK84834, e ciò mentre si accingeva ad attraversare via del Trullo, servendosi delle strisce pedonali.
Oggetto di contestazione, nel presente giudizio, sono le modalità del sinistro.
Orbene, sui luoghi è intervenuta la Polizia di Roma Capitale, la quale ha redatto la relazione
d'incidente.
4 Il OR NO TI (proprietario e conducente del veicolo), sentito dai verbalizzanti, ha riferito che: “…Percorrevo Via del Trullo…superata l'intersezione semaforizzata con Via
Monte delle Capre, arrestavo la marcia circa 35 mt. dopo, per consentire ai pedoni
l'attraversamento della strada sulle strisce pedonali. Riprendevo la marcia e circa 15 mt. dopo colpivo una donna che improvvisamente sbucava da dietro una macchina parcheggiata in seconda fila sul margine destro della carreggiata...”.
La danneggiata ha al contrario dichiarato “…parcheggiavo sulla destra, dovendo andare alla frutteria che si trova di fronte…Guardavo alla mia sinistra e visto che non arrivava nessuno, iniziavo ad attraversare. Quando ero ad un paio di passi dallo spartitraffico centrale, sentivo una voce maschile gridare “ oh, oh, oh” e subito dopo venivo investita da un motoveicolo che mi colpiva sul fianco sinistro…Quando è arrivata l'ambulanza avevo già intorno a me tante persone tra cui il OR che conosco…”. Per_2
I verbalizzanti, nei giorni successivi al sinistro, hanno poi raccolto le dichiarazioni del OR
, come persona informata dei fatti: “…mi trovavo a piedi all'intersezione tra Persona_2
Via Monte delle Capre/Via del Trullo, stavo attraversando da Via del Monte delle Capre dal negozio dei cinesi verso i lotti (dai numeri pari verso i dispari) e potevo vedere la IG
una mia vicina di casa, che invece attraversava nel senso opposto al mio. Tes_1
Vedevo un motociclo proveniente dalla Magliana con direzione Portuense che si fermava per far attraversare due persone, poi ripartiva ed investiva la IG . La IG è Pt_3
caduta? R. Si è caduta a terra ed io subito mi prestavo per soccorrerla. D. La IG per attraversare ha utilizzato l'attraversamento pedonale? R. Si, tanto che ci siamo incrociati con lo sguardo…”.
Nel corso del presente giudizio sono poi stati sentiti i testi e . Persona_6 Tes_2
Il OR , figlio della danneggiata, ha dichiarato: “Ho visto l'incidente. Persona_6
Ero in macchina con mia madre, che mi stava accompagnando a scuola. Cap. 1:”Confermo.”
Cap. 2: Confermo;
attraversava la strada sulle strisce…”.
Il OR ha dichiarato: “Ho visto l'incidente. Ero in macchina su via del Trullo… Tes_2
Io ho visto la IG che attraversava sulle strisce pedonali;
era quasi arrivata allo spartitraffico che divide le corsie ed è stata investita da un motociclo che aveva tre ruote;
la IG con l'investimento è caduta a terra per qualche metro. ADR: Io sono rimasto lì, poi sono arrivati i Vigili, è venuto il compagno o marito…”.
Tali dichiarazioni, unitamente agli elementi rilevati dalle Autorità intervenute in occasione del sinistro, consentono di ritenere provata la dinamica dell'incidente che può essere così ricostruita: il OR NO TI, alla guida del proprio motociclo, non avvedendosi
5 della IG la investiva mentre la stessa stava effettuando l'attraversamento della Pt_1
carreggiata sugli appositi attraversamenti pedonali.
Questo essendo il materiale probatorio acquisito, deve premettersi in punto di diritto che, nel caso in argomento, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie, da un lato non può ritenersi che l'incidente sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente, e, dall'altro, nemmeno risulta il concorso di colpa del pedone, il quale si stava servendo, per l'attraversamento, delle apposite “strisce zebrate”.
4. Sulla liquidazione del risarcimento del danno
4.1 Parte_1
L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno da lesioni personali provocate dal sinistro.
In ordine a tali lesioni il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto che l'attrice ha riportato lesioni causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati:
“trauma contusivo dell'arto inferiore di sinistra, con frattura pluriframmentaria scomposta con avvallamento del piatto tibiale esterno (trattata cruentemente mediante riduzione e mezzi di sintesi), nonché un valido trauma contusivo del bacino, con frattura della branca ileo-pubica di sinistra ed infrazione della branca ischio-pubica omologa, nonché un trauma contusivo dell'emitorace di destra, con frattura della VII, VIII e IX costa (trattate in ambo i casi in maniera conservativa)”.
Ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 40 di I.T.A, di gg. 30 di I.T.P al
50%, nonché per una IP in termini di danno biologico nella misura del 15%. Il CTU ha, inoltre,
6 escluso la ripercussione degli esiti invalidanti sulla capacità lavorativa specifica e riconosciuto congrue le spese mediche documentate per Euro 468,12 e non ritenuto necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre fare applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attrice (47 anni) può essere così valutato:
- euro 36.452,49 per invalidità permanente (15%);
- euro 7.043,70 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 5.122,80 per inabilità temporanea totale (euro 128,07x40 gg.)
- euro 1.920,90 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 64,03x30 gg.)
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo nella misura di Euro 6.500,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di
Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, degli interventi chirurgici, dei vari controlli medici e diagnostici e
7 delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad
Euro 468,12.
Di contro non viene ammesso al risarcimento il danno alla capacità lavorativa specifica lamentato dall'attrice.
In primo luogo si osserva come il CTU abbia chiaramente accertato che le lesioni subite dalla non incideranno sulla capacità lavorativa specifica della parte. In secondo luogo, Pt_1
l'attrice non ha prodotto in giudizio alcuna prova circa l'attività lavorativa svolta precedentemente al sinistro né circa la quantificazione della propria retribuzione, rendendo, dunque, comunque impossibile anche una valutazione astratta circa la compressione futura della propria capacità di produrre reddito.
Complessivamente, pertanto, i danni subiti dall'attrice ammontano ad Euro 50.464,31.
Orbene, trattandosi di infortunio in itinere, l' ha provveduto a liquidare alla danneggiata, CP_2 tra l'altro, una somma a titolo di danno biologico pari ad Euro 12.860,17 (cfr. nota del
10.4.2018, doc. 4 al. alla comparsa . CP_3
Come noto, nel caso di surroga da parte dell'assicuratore sociale, secondo l'orientamento consolidato della corte di legittimità, “… le somme liquidate dall' in favore del CP_2
danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile… Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ. il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse…il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico…”. (Cass. S.U. n. 12566/18).
Aggiunge il Supremo Collegio che il danno differenziale, e cioè l'importo che il responsabile civile dovrà corrispondere al danneggiato al netto dell'indennizzo corrispostogli dall'assicuratore sociale, deve ricavarsi mediante il c.d. computo per “poste omogenee”, decurtando, cioè, dal calcolo del danno civilistico complessivo unicamente le voci di danno omogenee rispettivamente indennizzate dall'assicuratore sociale e oggetto di risarcimento da parte del terzo responsabile.
8 Nel caso di specie la sola voce di danno omogenea è quella relativa alla invalidità permanente, che l' ha indennizzato alla IG nella misura di Euro 12.860,17 e che dovrà, CP_2 Pt_1
dunque, essere detratta dal computo del danno biologico permanente, e ciò previa rivalutazione alla data attuale dell'acconto versato dall' (e così per euro 15.200,00 all'attualità), e CP_2 successiva detrazione dall'importo risarcitorio riconosciuto a titolo di danno biologico.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio complessivo residuo, computato ai valori attuali, di € 35.264,31 in favore dell'attore.
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, dalla data del fatto e fino alla pronuncia della presente sentenza.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
4.2 UN D'TI
La IG ha dedotto di aver subito, in conseguenza del sinistro occorso alla Parte_2 propria madre, un danno non patrimoniale “riflesso” consistente nella “…attività di assistenza, di cura e di igiene per le più elementari esigenze fisiologiche personali, svolta per mesi a favore della mamma, gravemente infortunata, sacrificando, parimenti, ogni altra attività relazionale e lavorativa…”.
Orbene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “… è principio di diritto che il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria sia di lieve entità…”. (Cass. 21017/23).
Si rammenta inoltre che, sempre mutuando il ragionamento elaborato dal Collegio, il danno riflesso riguarda situazioni in cui un componente del nucleo familiare si trovi in condizioni di salute così gravemente compromesse da ledere in modo estremamente pesante il rapporto
9 parentale e deriva dall'esigenza di offrire effettiva tutela ai congiunti del macro - leso i quali si vedano privati di quella serenità che caratterizzava la loro vita prima del sinistro, tanto da aver comportato un pregiudizio nella loro sfera psichica (cfr. ex multis Cass. ord. 11212/19).
Nel caso di specie, tenuto conto del grado di invalidità permanente accertato dal CTU (non qualificabile in termini di macro lesione), del modesto periodo di Inabilità temporanea biologica totale accertato dallo stesso consulente e della totale mancanza di prova circa le attività quotidiane svolte dalla IG in favore della madre o delle conseguenze psico – Parte_2
affettive subite in concreto per effetto delle lesioni personali subite dal proprio genitore, la relativa domanda risarcitoria si ritiene infondata e, pertanto, deve essere respinta.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Quanto infine alle spese stragiudiziali, l'attore conclude chiedendo la “vittoria di spese e compensi oltre I.V.A. e C.A.P. anche per la fase stragiudiziale e di negoziazione assistita da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. La relativa richiesta è priva di fondamento: trattandosi infatti di voce di danno emergente, le spese stragiudiziali non sono oggetto di regolazione ex art. 92 cpc;
la relativa domanda presuppone di contro la prova del danno (riconoscibile non all'avvocato antistatario, ma alla parte), prova che, nel caso di specie,
è del tutto mancata.
Spese di CTU a carico dei convenuti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna la e OS AN in Controparte_1
solido a pagare in favore della IG , a titolo risarcitorio per i danni Parte_1 subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di Euro 35.264,31 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) respinge la domanda proposta dalla IG;
Parte_2
3) condanna la e AN OS in Controparte_1
solido a rifondere a , le spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad Euro 786,00 a titolo di rimborso per spese non imponibili, somme da distrarsi a favore dell'avv. Carlo Testa, dichiaratosi antistatario;
10 4) condanna a rifondere alla Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e AN Parte_2
OS;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
e di AN OS in solido.
Così deciso in Roma il 30.1.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa NI D'RI)
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