Decreto cautelare 30 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesidio Buccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento,
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo, n. -OMISSIS-, in pari data notificato, recante:
a) la cancellazione del dott. -OMISSIS- dall’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità di cui all’articolo 35, del D. Lgs. n. 241/1997;
b) la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
c) la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente esercita la professione di commercialista e consulente fiscale ed è abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni che attesta la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione, ivi comprese le scritture contabili, previa verifica della loro regolare tenuta e conservazione, e alle disposizioni che disciplinano
gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto (art. 2 d.m. 31/05/1999 n. 164).
Con il ricorso in decisione impugna gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui l’Agenzia delle entrate, in occasione della sua richiesta di rinnovo del visto di conformità, ritenendo non veritiera l’autocertificazione a tal fine richiesta, nella parte in cui ha disposto:
- la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4 del d.P.R. n. 322 del 1998;
- la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel;
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1 - violazione e falsa applicazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. L. 241/1990 e/o dell’art. 10 bis L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 D.M. 164/1999; violazione di ogni norma e principio in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; difetto di motivazione; sviamento di potere : l’Agenzia ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di cancellazione dell’abilitazione al visto di conformità, ai sensi dell’art. 25 d.m. 164/1999, ma nel provvedimento conclusivo ha disposto anche:
- la revoca delle abilitazioni al Servizio telematico Entratel e alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, non previste dalla citata disposizione;
- la sospensione in via cautelare dell’attività di assistenza, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del d.m. n. 164 del 1999 peraltro solo nella motivazione e non nel dispositivo del provvedimento impugnato;
2- v iolazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 322/1998, degli artt. 8 e 19 del D.M. 31 luglio 1998, degli artt.21, 23 e 5 del D.M. n. 164/1999; violazione del principio generale di tipicità e tassatività delle disposizioni sanzionatorie; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta; sviamento di potere ; l’Agenzia ha giustificato la revoca dell’abilitazione al visto di conformità per l’esistenza di un procedimento pendente a carico del ricorrente per “ reati finanziari ” e quindi per il venir meno del requisito di onorabilità richiesto per ottenere detta abilitazione, ma la stessa motivazione non può valere per la revoca dell’abilitazione alle trasmissioni telematiche e all’utilizzo del servizio Entratel che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, si giustifica per gravi o ripetute irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni, sospensione dall'ordine professionale o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale, ma a nessuna di tali ipotesi sarebbe assimilabile la condotta contestata al ricorrente;
3- violazione e falsa applicazione dell’art. 25 DM 164/1999; violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di proporzionalità delle sanzioni ; il provvedimento sarebbe del tutto sproporzionato perché al ricorrente viene contestata la sottrazione al fisco di € -OMISSIS- di IVA, ipotesi peraltro non punibile per particolare tenuità del fatto e soprattutto perché l’omessa dichiarazione del carico pendente è riconducibile a un errore commesso in buona fede, avendo il ricorrente ritenuto la non afferenza dei reati tributari alla nozione di reati finanziari che il professionista ha l’obbligo di dichiarare in sede di richiesta di rinnovo dell’abilitazione al visto di conformità.
Resistono il Ministero dell'economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 il ricorso è passato in decisione.
È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
Il provvedimento impugnato giustifica la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica e al servizio telematico Entratel “ per la stretta connessione tra l’attività di apposizione del visto di conformità e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali per via telematica, con la conseguenza che i requisiti soggettivi di onorabilità devono permanere in capo al professionista per lo svolgimento di tutte le attività ad esso attribuite nell’ambito della funzione di assistenza fiscale; a tal fine rileva il fatto di aver dichiarato l’assenza di carichi pendenti nonostante fosse in corso procedimento penale suddetto. Alla luce di tutto quanto rappresentato nei punti precedenti sussiste, quindi, il presupposto della gravità che comporta la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel ai sensi dell’art. 8 del DM 31 luglio 1998 ”.
È del tutto evidente che l’Agenzia delle entrate ha qualificato come fatto “ grave ” la dichiarazione, non veritiera, di assenza di carichi pendenti resa dal ricorrente e lo ha considerato ostativo allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale e quindi tale da giustificare la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, l’unico canale attraverso il quale i professionisti possono inviare i documenti fiscali dei loro assistiti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 ( Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ), l'abilitazione alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni “ è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis ”.
L’art. 8 del d.m. 31.7.1998 ( Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione ) dispone che: “ L'abilitazione al servizio può essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.
L'abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
a. cessazione dell'attività;
b. decesso, se persona fisica;
c. inizio di una procedura concorsuale;
d. presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall'ordine di appartenenza ai soggetti indicati all'art. 2, lettera b);
e. revoca, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, lettera e) ed f);
f. mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all'intermediario, in percentuale superiore al 5 per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall'utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al 10 per cento dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
g. aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane S.p.a. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Pagina 7 di 23 Decreto dirigenziale del 31 Luglio 1998D.P.R. n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;
h. mancato rispetto dell'articolo 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni .
Entrambe le fonti prevedono:
- la revoca obbligatoria in ipotesi tassativamente indicate, che sono pertanto di stretta interpretazione;
- la revoca discrezionale “ in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto ” (art. 8 d.m. 31.7.1998) o “ quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità ” (art. 3 comma 4 d.P.R. n. 322/1998).
Nel caso in decisione l’infedele autocertificazione resa dal ricorrente all’atto della richiesta di rinnovo del visto di conformità non figura fra le ipotesi tassative di revoca obbligatoria contemplate nelle citate disposizioni.
Non ricorrono neppure i presupposti per disporre la revoca discrezionale perché:
- ai sensi dell’art. 8 del d.m. 31.7.1998 le “ inadempienze ” che giustificano la misura, oltre che afferenti agli obblighi inerenti alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni – cui non è riconducibile la dichiarazione non veritiera di assenza di carichi pendenti - devono essere “ gravi e ripetute ”, mentre in specie si contesta al ricorrente una singola condotta;
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 le “ gravi o ripetute irregolarità” rilevanti ai fini della revoca sono solo quelle commesse nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, alla quale parimenti non può ricondursi l’aver dichiarato l’assenza di carichi pendenti ai fini del rinnovo dell’abilitazione al visto di conformità.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato perché pone limiti all’esercizio dell’attività professionale del ricorrente per un fatto che la legge non prevede come causa di revoca delle abilitazioni al servizio Entratel e quindi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L'assenza del requisito di onorabilità previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.m. n. 164/1999 (« non avere procedimenti penali pendenti nelle fasi di giudizio per reati finanziari ») giustifica infatti la sola cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità di cui all’articolo 35, del d.lgs. n. 241/1997 che infatti il ricorrente non ha impugnato.
Il Collegio non ignora il diverso orientamento di parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 5263/2023) che ritiene legittima la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni come diretta conseguenza della cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, sul presupposto che le dichiarazioni telematiche possono essere presentate solo dal soggetto che vi ha apposto il visto.
Come dedotto dal ricorrente, non tutte le dichiarazioni che il professionista abilitato trasmette per via telematica sono soggette obbligatoriamente all’apposizione del visto di conformità.
L’art. 9 bis , comma 11, del d.l. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla l. n. 96/2017, prevede infatti l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui - relativamente all'imposta sul valore aggiunto - e per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive.
Pertanto la revoca dell’abilitazione alla trasmissione per via telematica delle dichiarazioni non si giustifica solo per il fatto che il ricorrente non è abilitato all’apposizione del visto di conformità, in quanto la legge prevede espressamente ipotesi di trasmissione telematica, tramite intermediari, di dichiarazioni e altri documenti fiscali senza visto.
I diversi orientamenti che si registrano in giurisprudenza sulla questione decisa giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la revoca delle abilitazioni del ricorrente al Servizio telematico Entratel e alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.