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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1878/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13408/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341117970474 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1575/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20250002179341117970474 dell'ente di riscossione, Municipia spa, per opporsi all'iscrizione della Tassa
Auto 2015 della regione Campania in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, notificata in data 05/07/2025.
Oppone la mancata notifica delle due ingiunzioni di pagamento la n. 534182643055 e n. 534164360979 iscritte che si rilevano nell'atto notificate in data 22/03/2021 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione/ decadenza del credito.
Il ricorso è stato ritualmente introdotto nei confronti di Municipia e della Regione Campania.
Si è costituita Municipia che ha dedotto, in relazione alla pretesa, di aver successivamente notificato il preavviso di fermo e il fermo, non opposti, che ne avrebbero interrotto la eccepita prescrizione decadenza.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. (di attore) ed al ricorrente (di convenuto).
Spetta pertanto alla P.A. la prova della legittimità dei propri atti.
La mancata costituzione della Regione Campania, correttamente evocata in giudizio, in uno al mancato deposito della documentazione attestante la legittimità dei propri atti (l'ingiunzione), rende contezza della fondatezza della opposizione.
Nulla rileva che la resistente Municipia ha dimostrato di aver notificato, prima dell'atto opposto, il solo preavviso di fermo in data 19.12.2022, non impugnato dal ricorrente, dovendosi precisare che l'atto che il ricorrente ha impugnato, per la sua validità, necessita di essere preceduto dalla notifica dall'atto presupposto alla sua iscrizione.
Va richiamata la sentenza della Cassazione n. 5791/2008 secondo la quale “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore costituito. Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13408/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341117970474 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1575/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20250002179341117970474 dell'ente di riscossione, Municipia spa, per opporsi all'iscrizione della Tassa
Auto 2015 della regione Campania in relazione ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, notificata in data 05/07/2025.
Oppone la mancata notifica delle due ingiunzioni di pagamento la n. 534182643055 e n. 534164360979 iscritte che si rilevano nell'atto notificate in data 22/03/2021 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione/ decadenza del credito.
Il ricorso è stato ritualmente introdotto nei confronti di Municipia e della Regione Campania.
Si è costituita Municipia che ha dedotto, in relazione alla pretesa, di aver successivamente notificato il preavviso di fermo e il fermo, non opposti, che ne avrebbero interrotto la eccepita prescrizione decadenza.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. (di attore) ed al ricorrente (di convenuto).
Spetta pertanto alla P.A. la prova della legittimità dei propri atti.
La mancata costituzione della Regione Campania, correttamente evocata in giudizio, in uno al mancato deposito della documentazione attestante la legittimità dei propri atti (l'ingiunzione), rende contezza della fondatezza della opposizione.
Nulla rileva che la resistente Municipia ha dimostrato di aver notificato, prima dell'atto opposto, il solo preavviso di fermo in data 19.12.2022, non impugnato dal ricorrente, dovendosi precisare che l'atto che il ricorrente ha impugnato, per la sua validità, necessita di essere preceduto dalla notifica dall'atto presupposto alla sua iscrizione.
Va richiamata la sentenza della Cassazione n. 5791/2008 secondo la quale “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore costituito. Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri