Art. 5.
Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi.
Detta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e le foreste in ragione di lire un miliardo per l'esercizio 1955-56, di lire tre miliardi per l'esercizio 1956-57 e di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58.
Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi.
Detta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e le foreste in ragione di lire un miliardo per l'esercizio 1955-56, di lire tre miliardi per l'esercizio 1956-57 e di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58.