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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 375/2021 R.G. avverso la sentenza n. 260/2021 del
Tribunale di OB in composizione monocratica (nel proc. n. 2259/2016 R.G.) oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento prestazioni professionali
T R A
- c.f. - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ME D'ON in virtù di procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione del
15/04/2016- pec: Email_1
APPELLANTE
E
-p.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MI BA giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado pec: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv. D'ON per l'appellante riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il rag.
[...]
resta creditore nei confronti di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 1.494,46 per quanto spiegato nel presente appello;
in subordine, dichiarare il rag. creditore dell'importo residuo di € 1.000,00; Parte_1 ovvero, in via ulteriormente più gradata, dichiarare il rag. creditore Parte_1 dell'importo di € 494,46; con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi;
avv. BA per l'appellata si riporta ai propri atti di causa ed alle conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 260 del 12/04/2021, non notificata, il Tribunale civile di
OB in composizione monocratica ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2016 ottenuto nei suoi Controparte_1 confronti da per il pagamento dell'importo di € 3.994,46 oltre C.P. e Parte_1
I.V.A, nonché delle spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi professionali di ragioniere maturati per consulenza amministrativa, organizzativa e contabile prestata alla società dall'anno 2013 al 30/09/2015; la sentenza, revocato il d.i. opposto, ha quindi condannato il a rimborsare alla controparte le spese Parte_1 processuali.
Con citazione notificata il 10/11/2021, ha proposto appello Parte_1 avverso tale decisione insistendo per l'accoglimento della propria domanda, coome ridotta in primo grado in sede di conclusioni (€ 1.494,46 ovvero € 1.000,00 o in ulteriore subordine € 494,46), con vittoria delle spese
L'appellata ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile o di rigettarlo nel merito, con vittoria di spese.
2 Con ordinanza del 31/10/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- L'appello rispetta i requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contenendo la sufficiente esposizione delle ragioni della critica rivolta alle motivazioni della sentenza di primo grado, astrattamente idonee a confutare il fondamento della decisione in quanto contenenti l'indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza e delle modifiche richieste (Cass. 2016/n. 2814; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12608 del
18/06/2015; Cass. 2017/n. 21566; Cass. sez. un. 2017/n. 27199).
3. – La pronuncia appellata ha ritenuto provato dall'istruttoria svolta il conferimento dell'incarico professionale da parte della al per il Controparte_1 Parte_1 che non è richiesta la forma scritta, essendo in contestazione fra le parti unicamente l'asserito avvenuto pagamento dei relativi compensi al professionista da parte della società opponente.
Il primo giudice ha inoltre dato atto della riduzione della pretesa dell'opposto, il quale - in seguito alla produzione in giudizio degli assegni bancari indicati dalla
[...] con l'atto di opposizione- precisando le conclusioni aveva ammesso la CP_1 ricezione per il periodo e le causali in questione, prima della notifica alla società del ricorso monitorio in data 4/10/2016, di pagamenti per complessivi 2.500,00 euro
(mediante gli assegni bancari nn. 5306060367 e 5306320900 dell'importo di 1.000,00 euro ciascuno emessi dalla società in suo favore il 30/03/2013 ed il 15/06/2013, nonché mediante assegno circolare n. 4590504212 di 500,00 euro del 7/04/2015).
Il tribunale ha inoltre ritenuto assolto l'onere dell'opponente di provare il proprio adempimento anche quanto alla somma residua ancora pretesa dall'opposto, ritenuta saldata mediante altri versamenti della società a favore del Parte_1
4.-- Con l'unico motivo di appello si assume l'erroneità della decisione nella parte in cui si è ritenuto qualificabile come pagamento della al CP_1 CP_1
l'assegno bancario n. 025227680 dell'importo di 1.000,00 euro emesso il Parte_1
22/06/2015 da tale in favore di , moglie del Persona_1 Persona_2
3 , e versato su conto corrente cointestato ai coniugi . Parte_1 Controparte_2
In ordine alla destinazione dell'assegno, la sentenza dà conto delle risultanze della prova testimoniale espletata tramite la la quale ha riferito di avere consegnato il Per_1 titolo alla “ in pagamento di lavori da questa eseguiti Controparte_3 per suo conto, senza apporvi il nome del beneficiario, essendole stato detto che la stessa società avrebbe proceduto a completarlo mediante apposizione del proprio timbro;
la testimone ha dichiarato di non conoscere , né con i Persona_2 Parte_1 quali ha negato di avere alcun rapporto.
Negli stessi termini si è espresso il teste coniuge della ribadendo Tes_1 Per_1 in particolare la consegna dell'assegno da parte della moglie alla “
[...]
. Controparte_1
La lettura delle deposizioni menzionate -rese da testi indifferenti e la cui attendibilità non è in discussione- verbalizzate all'udienza dinanzi al tribunale del 12/04/2019, in cui si riporta, come già esposto, la menzione da parte di entrambi della
[...]
smentisce l'asserzione dell'appellante secondo cui la avrebbe CP_1 Per_1 affermato di avere consegnato l'assegno alla ” -soggetto diverso Controparte_3 dall'attuale appellante-.
Afferma inoltre l'appellante che all'epoca dei fatti la era dipendente dello Per_2 studio commerciale del coniuge, presso il quale la stessa svolgeva proprie specifiche mansioni anche per propri clienti seguiti in via esclusiva e le cui spettanze venivano liquidate separatamente da quanto dovuto in favore del coniuge: di un tale rapporto fra la e la , ovvero fra quest'ultima e la non è Per_1 Per_2 Controparte_1 stato tuttavia offerto alcun elemento di prova, come rimarcato dal primo giudice.
Il censura infine la conclusione tratta dal tribunale, in ordine alla Parte_1 circostanza del versamento dell'assegno in questione su conto corrente cointestato alla ed al Per_2 Parte_1
In proposito, secondo la giurisprudenza della S.C. la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai correntisti, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la
4 contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione può essere a sua volta superata anche attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - circa il fatto che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, per il che tuttavia non è sufficiente che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi (Cass. n. 18777 del 23/09/2015; n. 29324 del 21/10/2021; n. 27069 del
14/09/2022).
Nella specie, da un lato manca, come già sottolineato, la prova che l'assegno rappresentasse il corrispettivo di prestazioni professionali rese esclusivamente dalla
; dall'altro, ritenendo la somma ricevuta dal pari alla metà del Per_2 Parte_1 valore dell'assegno versato sul conto cointestato (e quindi a 500,00 euro), sommato tale importo all'ulteriore pagamento di 1.000,00 euro ricevuto dall'appellante -di cui si espone nel paragrafo seguente- questi risulta avere percepito 1.500,00 euro, con la conseguenza che l'asserito residuo credito dell'appellante risulta estinto.
5.-- In riferimento al suddetto versamento di altri 1.000,00 euro, l'appellante sostiene che nella sentenza impugnata “sulla residua somma di € 494,46 il Tribunale ha omesso ogni ulteriore considerazione”.
L'affermazione è basata sulla totale omessa considerazione sul punto del contenuto della decisione impugnata, che a pag. 7 motiva circa un altro assegno circolare dell'importo di 1.000,00 euro emesso dalla in sostituzione di Controparte_1 un assegno bancario rimasto impagato, descritto come pagamento ricevuto dal nella pec datata 18/01/2016 del suo attuale difensore -cfr. all. n. 3 al Parte_1 fascicolo dell'opponente in primo grado, nuovamente prodotto come allegato F) alla comparsa di costituzione dell'appellata-.
Il tribunale ha ritenuto ininfluenti, in quanto del tutto prive di dimostrazione, le precisazioni di cui alla stessa missiva secondo cui l'importo di tale assegno sarebbe stato imputabile per 400,00 euro alla restituzione di esborsi anticipati dal professionista per iscrizioni alla CCIAA fatte per conto della società, mentre la destinazione del versamento degli altri 600,00 euro sarebbe stata “in attesa di definizione”.
Dalla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado in questione
5 deriva, come fatto presente dall'appellata, la formazione sul punto del giudicato, ex art. 329, co.2, c.p.c.
6.-- L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata anche le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in base al valore della controversia, calcolato in base al contenuto effettivo dell'impugnazione, parametri fra minimi e medi in base al D.M. n. 147/2022 ed all'attività svolta.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sollecitata dall'appellata, pronuncia che ai sensi del primo comma di tale articolo presuppone, oltre a mala fede o colpa grave del soccombente, l'allegazione del danno subito, nella specie mancante;
la pronuncia ai sensi del terzo comma della stessa norma, pronunciabile anche d'ufficio, è poi volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, condotta che non appare ravvisabile, in considerazione della scarsa chiarezza e regolarità nella gestione dei rapporti di dare/avere fra le parti evidenziata dall'istruttoria.
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P. Q. M.
-
La Corte di Appello di OB - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 260/2021 emessa dal
Tribunale di OB in composizione monocratica, proposto da Parte_1 con citazione notificata il 10/11/2021, nei confronti della in Controparte_4 persona del l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.186,00 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv.
MI BA, antistatario;
3) dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025. dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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