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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 111/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Mariagiovanna Parte_1
Garcea
-ricorrente-
contro
Controparte_1
), IN PERSONA DEL L.R.P.T.,
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Allegrini
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'eziologia professionale delle patologie che l'affliggono (lombosciatalgia bilaterale ricorrente
Pag. 1 a 4 da spondilolistesi L5-S1; stenosi del canale vertebrale con lisi stimica bilaterale di
L5) e per sentire, conseguentemente, condannare l' alla corresponsione delle CP_1 prestazioni economiche dovute in ragione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riportato.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domande e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In ossequio agli ordinari principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare le mansioni espletate, a suo dire causative della malattia professionale esposta in ricorso.
3.2. Tuttavia, non è stata richiesta l'ammissione di mezzi istruttori volti a provare i compiti disimpegnati, la loro modalità di esecuzione, la collocazione nel tempo della prestazione lavorativa, il concreto svolgimento dell'attività professionale dedotta.
3.3. A nulla rileva la circostanza che l' abbia trattato il caso in via CP_1
amministrativa.
3.4. Non può, infatti, attribuirsi efficacia ai fatti contenuti in atti extraprocessuali, stante il carattere necessariamente endoprocessuale della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (così Cass. n. 31704/2019).
3.5. Finanche il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di una apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa. Trattandosi, peraltro, di materia della quale l'istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento dell'inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in
Pag. 2 a 4 ordine ad un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988 c.c. Sicchè, l'autonomia del procedimento giurisdizionale, rispetto a quell'amministrativo impone l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'assicurato (ossia dell'infortunio indennizzabile) ove la sussistenza degli stessi sia contestata dall' , a nulla rilevando la circostanza che tale CP_1
contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa (Corte appello
Catanzaro sez. lav., 21/07/2020, n.699).
3.6. In assenza di all'onere probatorio gravante sulla parte attrice, non può dirsi integrato il presupposto della domanda.
3.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
4. In mancanza della rituale dichiarazione reddituale all'uopo richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (non rinvenendosi in ricorso la sottoscrizione della parte, ma solo quella del difensore – cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2018, n. 21962:
“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”), e non essendo all'uopo sufficiente l'autocertificazione della situazione reddituale allegata al fascicolo di parte ricorrente (rilasciata al diverso fine dell'esenzione dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo – sulla diversità delle due dichiarazioni, cfr. Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 276/2019), occorre precedere alla regolamentazione delle spese di lite.
4.1. Orbene, se ne dispone la compensazione integrale, alla luce natura della qualità delle parti e delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 111/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Mariagiovanna Parte_1
Garcea
-ricorrente-
contro
Controparte_1
), IN PERSONA DEL L.R.P.T.,
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Allegrini
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'eziologia professionale delle patologie che l'affliggono (lombosciatalgia bilaterale ricorrente
Pag. 1 a 4 da spondilolistesi L5-S1; stenosi del canale vertebrale con lisi stimica bilaterale di
L5) e per sentire, conseguentemente, condannare l' alla corresponsione delle CP_1 prestazioni economiche dovute in ragione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riportato.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domande e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In ossequio agli ordinari principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare le mansioni espletate, a suo dire causative della malattia professionale esposta in ricorso.
3.2. Tuttavia, non è stata richiesta l'ammissione di mezzi istruttori volti a provare i compiti disimpegnati, la loro modalità di esecuzione, la collocazione nel tempo della prestazione lavorativa, il concreto svolgimento dell'attività professionale dedotta.
3.3. A nulla rileva la circostanza che l' abbia trattato il caso in via CP_1
amministrativa.
3.4. Non può, infatti, attribuirsi efficacia ai fatti contenuti in atti extraprocessuali, stante il carattere necessariamente endoprocessuale della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (così Cass. n. 31704/2019).
3.5. Finanche il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di una apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa. Trattandosi, peraltro, di materia della quale l'istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento dell'inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in
Pag. 2 a 4 ordine ad un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988 c.c. Sicchè, l'autonomia del procedimento giurisdizionale, rispetto a quell'amministrativo impone l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'assicurato (ossia dell'infortunio indennizzabile) ove la sussistenza degli stessi sia contestata dall' , a nulla rilevando la circostanza che tale CP_1
contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa (Corte appello
Catanzaro sez. lav., 21/07/2020, n.699).
3.6. In assenza di all'onere probatorio gravante sulla parte attrice, non può dirsi integrato il presupposto della domanda.
3.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
4. In mancanza della rituale dichiarazione reddituale all'uopo richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (non rinvenendosi in ricorso la sottoscrizione della parte, ma solo quella del difensore – cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2018, n. 21962:
“Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”), e non essendo all'uopo sufficiente l'autocertificazione della situazione reddituale allegata al fascicolo di parte ricorrente (rilasciata al diverso fine dell'esenzione dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo – sulla diversità delle due dichiarazioni, cfr. Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 276/2019), occorre precedere alla regolamentazione delle spese di lite.
4.1. Orbene, se ne dispone la compensazione integrale, alla luce natura della qualità delle parti e delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 07/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4