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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ US, Presidente NI LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5234/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 01144370580
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1968 DEL 8.04.2022 TASI 2017 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4501/2024, depositata il 4 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 30, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite,
Ricorrente_1liquidate in € 800,00, il ricorso proposto da S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 1968 (TASI 2017) del valore complessivo di € 8.130,03, di cui € 6.181,94 a titolo di imposta, € 1.854,58 a titolo di sanzioni per omesso versamento ed € 93,51 a titolo di interessi.
Con atto spedito e consegnato il 4 novembre 2024 a Roma Capitale e depositato il 12 novembre 2024 ha proposto appello la Ricorrente_1.
Nel gravame si deduce, con il primo motivo, l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'inesistenza della notifica effettuata tramite PEC proveniente da indirizzo non ricompreso nei pubblici registri.
Con il secondo motivo si lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la violazione del principio del contraddittorio preventivo e la lesione del principio del legittimo affidamento.
A tale proposito, si evidenzia che, se il Comune avesse previamente interpellato la società appellante, questa avrebbe potuto dimostrare che alcuni immobili indicati nell'avviso erano locati a terzi e, quindi, non assoggettabili all'imposta; l'omissione, pertanto, avrebbe privato la contribuente della possibilità di far valere circostanze che, se debitamente considerate in fase istruttoria dall'Ufficio, avrebbero modificato l'esito dell'accertamento.
Con il terzo motivo si lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, che non fornirebbe dettagli adeguati sulle ragioni giuridiche e sui presupposti di fatto che hanno portato all'imposizione di maggiori imposte e sanzioni.
Con il quarto motivo si deduce l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver considerato, in relazione a taluni immobili locati, la quota parte della tassa gravante sull'occupante con conseguente violazione dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013.
Con il quinto motivo si eccepisce l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'illegittimità delle sanzioni per violazione degli artt. 5 e 7 D.lgs. 472/1997 e del principio comunitario di proporzionalità nonché del loro contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.
2 Sulla base di tali motivi si chiede, dunque, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 12 novembre 2025 si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 20 novembre 2025 la contribuente ha depositato una memoria insistendo per accoglimento dell'appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento.
Infondato è il primo motivo di gravame.
La Corte di Cassazione, infatti, ha riconosciuto la validità della notifica di atti tributari anche se inviati da indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici registri (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n.
982; Sez. 6, 28 febbraio 2023, n. 6015) e, comunque, a tutto concedere, la parte contribuente non ha neanche evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri (cfr. Cass., Sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684; sul principio secondo cui il diritto di difesa può dirsi violato soltanto qualora il contribuente dimostri l'effettiva lesività della dedotta violazione, cfr.
Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2022, n. 36852, la quale sottolinea che “Tale principio è del tutto consolidato nella giurisprudenza eurounitaria, ove si afferma che – stante il principio di effettività –
l'eventuale violazione dei diritti della difesa comporta l'annullamento dell'atto impositivo soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (CGUE,
18 giugno 2020, RQ, C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35;
CGUE, 4 giugno 2020, SEAE, C-187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C-27616, punto 62)”).
Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che l'impugnazione tempestivamente proposta – come
Banca_1nella fattispecie - avverso l'atto impositivo o di riscossione , ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la sanatoria per raggiungimento dello scopo di eventuali vizi della procedura di notificazione (cfr. Cass.,
Sez. 5, 28 febbraio 2024, n. 5263).
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di avviso di accertamento che attiene a tributo locale non assoggettato ad armonizzazione UE e per il quale la mancata osservanza del principio del contraddittorio da parte del Comune non può integrare la lamentata causa di nullità (cfr. Cass., 22 ottobre 2018, n. 26579; Sez. 5, 5 maggio 2022, n. 14357).
Né può assumere rilievo, nella fattispecie, il sopravvenuto art. 6 bis L. 212/2000 (introdotto dall'art. 1, comma lett. e) D. lgs. 219/2023), che disciplina normativamente il principio del 3 contraddittorio, in quanto, a prescindere da ogni considerazione sui riflessi di tale disposizione sui tributi locali, in ogni caso l'avviso di accertamento controverso è stato emesso prima dell'entrata in vigore della novella.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame.
Premesso che la Corte di Cassazione ha, di recente, ribadito che “In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta
l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"” (Sez. 5,
11 gennaio 2025, n. 730), deve ritenersi che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento possegga i dovuti requisiti motivazionali in quanto espone adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato elencando analiticamente gli immobili oggetto dell'accertamento, indicandone i rispettivi estremi catastali e specificando per ognuno il tributo accertato;
esso, inoltre, contiene la motivazione dell'atto di irrogazione della sanzione, con esplicitazione dei riferimenti normativi e della percentuale applicata, e riporta, da ultimo, un prospetto contabile riepilogativo.
Infondato è, altresì, il quinto motivo d'appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, infatti, va ritenuto pienamente sussistente il requisito della colpevolezza di cui all'art. 5 D. lgs. 472/1997, considerato che dall'avviso di accertamento risulta che delle novantuno unità immobiliari accertate soltanto sette erano state dichiarate e che nulla aveva in precedenza versato la contribuente a titolo di TASI per l'anno 2017.
In tale contesto, inoltre, l'applicazione da parte dell'ente impositore della sanzione per omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell'imposta dovuta, appare, oltre che conforme alle disposizioni regolamentari, pienamente rispondente al principio di proporzionalità, tanto più tenendo conto del fatto che il quadro normativo non presentava alcun profilo di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.
Fondato è, invece, il quarto motivo di gravame.
Al riguardo Roma Capitale afferma nelle proprie controdeduzioni soltanto che “Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, dalla lettura del “Prospetto TASI dovuta” contenuto nell'avviso n. 1968, emerge chiaramente che, sulla base della documentazione reperita, l'Ente impositore ha considerato gli immobili concessi in locazione, calcolando il tributo TASI nella misura dell'80%”.
L'ente impositore, dunque, da un lato riconosce la fondatezza del principio di diritto addotto dalla contribuente e, dall'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nulla eccepisce in ordine alla documentazione che la contribuente medesima ha prodotto per dimostrare l'esistenza, con
4 riferimento al periodo di interesse, di ulteriori contratti di locazione, registrati, relativi alle unità immobiliari di cui ai numeri Progr. Immob. 4, 8, 9, 14, 17, 26, 28, 39, 40, 41, 48, 57 e 58 del
“Prospetto TASI dovuta” contenuto nell'avviso di accertamento per cui è causa.
Ciò posto, va rilevato che, in effetti, per tali unità immobiliari il tributo è stato applicato nella misura del 100% anziché in quella dell'80%, come previsto dalla Delibera n. 6/2016 del Commissario
Straordinario di Roma Capitale, che stabiliva il valore del 20% quale quota della TASI dovuta dall'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare fosse stata occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (quota del 20% peraltro non dovuta se l'occupante avesse destinato l'unità immobiliare ad abitazione principale).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto, va ridotta dal 100% all'80% la tassa accertata per gli immobili indicati ai numeri Progr. Immob. 4, 8, 9, 14, 17, 26, 28, 39,
40, 41, 48, 57 e 58 del “Prospetto TASI dovuta” contenuto nell'avviso di accertamento controverso, con ogni correlata conseguenza, da calcolare a cura dell'ente impositore, nella quantificazione di sanzione e interessi.
Al parziale accoglimento dell'appello consegue la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI RI NI PE AZ
5
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ US, Presidente NI LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5234/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 01144370580
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1968 DEL 8.04.2022 TASI 2017 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4501/2024, depositata il 4 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 30, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite,
Ricorrente_1liquidate in € 800,00, il ricorso proposto da S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 1968 (TASI 2017) del valore complessivo di € 8.130,03, di cui € 6.181,94 a titolo di imposta, € 1.854,58 a titolo di sanzioni per omesso versamento ed € 93,51 a titolo di interessi.
Con atto spedito e consegnato il 4 novembre 2024 a Roma Capitale e depositato il 12 novembre 2024 ha proposto appello la Ricorrente_1.
Nel gravame si deduce, con il primo motivo, l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'inesistenza della notifica effettuata tramite PEC proveniente da indirizzo non ricompreso nei pubblici registri.
Con il secondo motivo si lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la violazione del principio del contraddittorio preventivo e la lesione del principio del legittimo affidamento.
A tale proposito, si evidenzia che, se il Comune avesse previamente interpellato la società appellante, questa avrebbe potuto dimostrare che alcuni immobili indicati nell'avviso erano locati a terzi e, quindi, non assoggettabili all'imposta; l'omissione, pertanto, avrebbe privato la contribuente della possibilità di far valere circostanze che, se debitamente considerate in fase istruttoria dall'Ufficio, avrebbero modificato l'esito dell'accertamento.
Con il terzo motivo si lamenta l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, che non fornirebbe dettagli adeguati sulle ragioni giuridiche e sui presupposti di fatto che hanno portato all'imposizione di maggiori imposte e sanzioni.
Con il quarto motivo si deduce l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver considerato, in relazione a taluni immobili locati, la quota parte della tassa gravante sull'occupante con conseguente violazione dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013.
Con il quinto motivo si eccepisce l'illegittimità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'illegittimità delle sanzioni per violazione degli artt. 5 e 7 D.lgs. 472/1997 e del principio comunitario di proporzionalità nonché del loro contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.
2 Sulla base di tali motivi si chiede, dunque, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 12 novembre 2025 si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 20 novembre 2025 la contribuente ha depositato una memoria insistendo per accoglimento dell'appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento.
Infondato è il primo motivo di gravame.
La Corte di Cassazione, infatti, ha riconosciuto la validità della notifica di atti tributari anche se inviati da indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici registri (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n.
982; Sez. 6, 28 febbraio 2023, n. 6015) e, comunque, a tutto concedere, la parte contribuente non ha neanche evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri (cfr. Cass., Sez. 5, 3 luglio 2023, n. 18684; sul principio secondo cui il diritto di difesa può dirsi violato soltanto qualora il contribuente dimostri l'effettiva lesività della dedotta violazione, cfr.
Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2022, n. 36852, la quale sottolinea che “Tale principio è del tutto consolidato nella giurisprudenza eurounitaria, ove si afferma che – stante il principio di effettività –
l'eventuale violazione dei diritti della difesa comporta l'annullamento dell'atto impositivo soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (CGUE,
18 giugno 2020, RQ, C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35;
CGUE, 4 giugno 2020, SEAE, C-187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C-27616, punto 62)”).
Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che l'impugnazione tempestivamente proposta – come
Banca_1nella fattispecie - avverso l'atto impositivo o di riscossione , ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la sanatoria per raggiungimento dello scopo di eventuali vizi della procedura di notificazione (cfr. Cass.,
Sez. 5, 28 febbraio 2024, n. 5263).
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di avviso di accertamento che attiene a tributo locale non assoggettato ad armonizzazione UE e per il quale la mancata osservanza del principio del contraddittorio da parte del Comune non può integrare la lamentata causa di nullità (cfr. Cass., 22 ottobre 2018, n. 26579; Sez. 5, 5 maggio 2022, n. 14357).
Né può assumere rilievo, nella fattispecie, il sopravvenuto art. 6 bis L. 212/2000 (introdotto dall'art. 1, comma lett. e) D. lgs. 219/2023), che disciplina normativamente il principio del 3 contraddittorio, in quanto, a prescindere da ogni considerazione sui riflessi di tale disposizione sui tributi locali, in ogni caso l'avviso di accertamento controverso è stato emesso prima dell'entrata in vigore della novella.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame.
Premesso che la Corte di Cassazione ha, di recente, ribadito che “In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta
l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"” (Sez. 5,
11 gennaio 2025, n. 730), deve ritenersi che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento possegga i dovuti requisiti motivazionali in quanto espone adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato elencando analiticamente gli immobili oggetto dell'accertamento, indicandone i rispettivi estremi catastali e specificando per ognuno il tributo accertato;
esso, inoltre, contiene la motivazione dell'atto di irrogazione della sanzione, con esplicitazione dei riferimenti normativi e della percentuale applicata, e riporta, da ultimo, un prospetto contabile riepilogativo.
Infondato è, altresì, il quinto motivo d'appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, infatti, va ritenuto pienamente sussistente il requisito della colpevolezza di cui all'art. 5 D. lgs. 472/1997, considerato che dall'avviso di accertamento risulta che delle novantuno unità immobiliari accertate soltanto sette erano state dichiarate e che nulla aveva in precedenza versato la contribuente a titolo di TASI per l'anno 2017.
In tale contesto, inoltre, l'applicazione da parte dell'ente impositore della sanzione per omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell'imposta dovuta, appare, oltre che conforme alle disposizioni regolamentari, pienamente rispondente al principio di proporzionalità, tanto più tenendo conto del fatto che il quadro normativo non presentava alcun profilo di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.
Fondato è, invece, il quarto motivo di gravame.
Al riguardo Roma Capitale afferma nelle proprie controdeduzioni soltanto che “Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, dalla lettura del “Prospetto TASI dovuta” contenuto nell'avviso n. 1968, emerge chiaramente che, sulla base della documentazione reperita, l'Ente impositore ha considerato gli immobili concessi in locazione, calcolando il tributo TASI nella misura dell'80%”.
L'ente impositore, dunque, da un lato riconosce la fondatezza del principio di diritto addotto dalla contribuente e, dall'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nulla eccepisce in ordine alla documentazione che la contribuente medesima ha prodotto per dimostrare l'esistenza, con
4 riferimento al periodo di interesse, di ulteriori contratti di locazione, registrati, relativi alle unità immobiliari di cui ai numeri Progr. Immob. 4, 8, 9, 14, 17, 26, 28, 39, 40, 41, 48, 57 e 58 del
“Prospetto TASI dovuta” contenuto nell'avviso di accertamento per cui è causa.
Ciò posto, va rilevato che, in effetti, per tali unità immobiliari il tributo è stato applicato nella misura del 100% anziché in quella dell'80%, come previsto dalla Delibera n. 6/2016 del Commissario
Straordinario di Roma Capitale, che stabiliva il valore del 20% quale quota della TASI dovuta dall'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare fosse stata occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (quota del 20% peraltro non dovuta se l'occupante avesse destinato l'unità immobiliare ad abitazione principale).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto, va ridotta dal 100% all'80% la tassa accertata per gli immobili indicati ai numeri Progr. Immob. 4, 8, 9, 14, 17, 26, 28, 39,
40, 41, 48, 57 e 58 del “Prospetto TASI dovuta” contenuto nell'avviso di accertamento controverso, con ogni correlata conseguenza, da calcolare a cura dell'ente impositore, nella quantificazione di sanzione e interessi.
Al parziale accoglimento dell'appello consegue la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI RI NI PE AZ
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