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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della Giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n 1288/2018, promosso da:
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Flavia Vicidomini, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Nocera Superiore (Sa) alla Via Croce Malloni, 259/A, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(CF: , (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (CF: ) rappresentate e difese C.F._3 Parte_3 C.F._4 dall'Avv. Paola Moschillo, presso il cui studio sito in Cava de'Tirreni, al Viale G. Marconi, 55, elettivamente domiciliano
CONVENUTE
E
(C.F. e P. IVA: ), in pers. del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Giancarlo Gargano presso il cui studio in Salerno, alla Via Francesco Prudente n. 9, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 8 NONCHE'
residente in [...], codice fiscale CP_3
; residente in [...], C.F._5 Controparte_4 codice fiscale , residente in [...] Controparte_5
Luglio, 88, codice fiscale;
, residente in [...] CP_6
XXV Luglio, 88, codice fiscale;
residente in [...]de' C.F._8 Controparte_7
Tirreni al Corso Umberto I, 91, codice fiscale;
residente in Cava C.F._9 CP_8 de' Tirreni alla Via A. De Gasperi, 38, codice fiscale;
, C.F._10 Controparte_9 residente in [...], codice fiscale;
C.F._11 [...]
, residente in [...], codice fiscale;
CP_10 C.F._12
residente in [...], codice fiscale CP_11
C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.02.2018, ha convenuto in giudizio i Parte_1 proprietari dell'edificio , chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in € 25.900,00, a CP_12 seguito di un infortunio occorsogli il 17 luglio 2017.
L'attore, fondava la sua pretesa sulla responsabilità oggettiva del custode ex art 2051 c.c. ed, in particolare, deduceva di essere scivolato sulle scale condominiali a causa di un gradino bagnato da sostanza oleosa, non visibile né evitabile, riportando la frattura del LCA e la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro.
Si costituivano in giudizio le Sig.re e contestando Controparte_1 Parte_2 Parte_3 la domanda e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzate a chiamare in garanzia la propria assicuratrice, in forza della polizza RCT n. 730579768. CP_2
Restavano contumaci, benchè regolarmente evocati in giudizio: CP_3 Controparte_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
e CP_10 CP_11
si costituiva eccependo, in via preliminare, la colpa esclusiva o concorrente dell'attore (caso CP_2 fortuito) e, in via subordinata, sollevava questioni circa la validità della copertura assicurativa per alcuni dei pagina 2 di 8 comproprietari, evidenziando che la polizza era stata contratta dalla Sig.ra "in assenza di Controparte_1 un condominio giuridicamente costituito".
contestava altresì la prova di subentro nella polizza da parte di e altri eredi. CP_2 Parte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale.
Successivamente, su richiesta dell'attore, veniva disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico- legale per la quantificazione del danno.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni, ribadendo: l'Attore la responsabilità solidale dei comproprietari ex Art. 2051 c.c.; i Convenuti la sussistenza del caso fortuito o la colpa dell'Attore; CP_2
l'assenza del nesso causale e la limitazione della manleva.
La causa veniva quindi assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Applicabilità dell'art. 2051 c.c.
La fattispecie in esame, rientra nell'ambito applicativo dell'Art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia), in quanto i proprietari dell'edificio sono i custodi delle parti comuni.
Tale disposizione obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta, fatto salvo il caso fortuito, che incidendo sulla sequenza causale recide il nesso tra la cosa in custodia ed il danno.
L'ipotesi normativa delinea un regime d'imputazione della responsabilità a carattere oggettivo.
Nel delineare i caratteri della responsabilità oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato: che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che sussiste per tutti i danni cagionati dalla cosa sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio;
che, pertanto, è più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) giacchè la pagina 3 di 8 responsabilità in questione non esige una condotta colposa del custode;
che la norma ha la funzione di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, cosicchè deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
che la responsabilità ex art. 2051
c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile;
che al danneggiato compete provare, anche con presunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia mentre spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.
Nel caso in esame non è possibile dubitare dell'.incidenza causale, rispetto al verificarsi del pregiudizio, della sostanza scivolosa presente sul gradino.
In definitiva, come consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 24529/2009
e n. 8157/2009), per la sua configurazione è sufficiente che l'attore provi l'esistenza del danno e del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia. Spetta, invece, al custode provare il caso fortuito, ossia un fattore esterno che abbia interrotto il nesso causale.
I Convenuti sono stati citati in giudizio nella loro qualità di proprietari del fabbricato " ". È CP_12 emerso dagli atti, e pacificamente accettato anche dalla compagnia assicurativa, che l'edificio è privo di un condominio giuridicamente costituito ai sensi degli artt. 1117 e segg. c.c.
Tale assenza di formalizzazione è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'Art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati dalle parti comuni di un edificio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombe su tutti i comproprietari pro-quota (o in solido, in base al titolo), in quanto la mera titolarità del diritto reale di proprietà sulla cosa comune ne integra ex se la posizione di custode. La qualità di custode non è infatti limitata alla figura dell'amministratore (se esistente), ma si estende a tutti coloro che hanno il potere di fatto di controllo e vigilanza sulla cosa e sul suo uso.
Pertanto, le scale, luogo del sinistro, sono pacificamente considerate "parti comuni" dell'edificio in regime di comproprietà (o comunione).
La mancata costituzione di un condominio in senso tecnico non esime i comproprietari dalla responsabilità solidale.
L'azione risarcitoria è stata correttamente incardinata nei confronti di tutti i singoli proprietari, i quali rispondono solidalmente in qualità di custodi per la conservazione della sicurezza delle parti comuni.
pagina 4 di 8 Le eccezioni sollevate in merito all'assenza di un condominio sono, dunque, infondate e la responsabilità per l'insidia (sostanza oleosa sul gradino) ricade in solido su tutti i convenuti, siano essi costituiti o contumaci.
L'onere della prova (Nesso Causale)
Il nesso di causalità è stato provato tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ammesse ai sensi dell'Art. 2727 c.c.
I testi escussi ( e hanno concordemente riferito: Testimone_1 Testimone_2
1. Di aver sentito un tonfo e visto l'attore a terra in corrispondenza delle scale.
2. Di aver accertato, nell'immediatezza dell'evento, la presenza di una macchia oleosa ("macchiolina",
10/15 cm) sul gradino dove si presume sia avvenuta la caduta.
3. Di non aver notato la sostanza scendendo, in quanto non visibile, specialmente in orario serale.
Tali elementi costituiscono una prova presuntiva sufficiente a dimostrare che la caduta è stata causata dall'anomalia del piano di calpestio (la sostanza oleosa). Il trauma distorsivo-contusivo con lesione LCA è, inoltre, pienamente compatibile con la dinamica di uno scivolamento improvviso su un liquido non percepibile.
Esclusione del caso fortuito
I convenuti costituiti e la compagnia di assicurazioni chiamata in causa hanno eccepito il caso fortuito, sostenendo la colpa esclusiva o concorrente dell'attore, il quale avrebbe dovuto accorgersi del pericolo.
Tuttavia, l'insidia è stata descritta dai testi come una "macchiolina" oleosa, non notata nemmeno da loro nell'atto di scendere la scala.
La Suprema Corte ha chiarito che il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso eziologico, è ravvisabile solo quando il pericolo sia percepibile e prevedibile dall'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, n. 23919/2013). Quando invece il vizio è occulto, improvviso e non visibile (insidia o trabocchetto), esso non è evitabile dall'utente prudente e non può, quindi, integrare il caso fortuito.
Nel caso di specie, la presenza di una sostanza oleosa non visibile su un singolo gradino di una scala condominiale, in orario serale, configura un'insidia non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 8 Non è stata fornita prova che l'origine della sostanza fosse talmente repentina da configurare il fatto imprevedibile e inevitabile di un terzo. Si deve, pertanto, escludere il caso fortuito e affermare la responsabilità solidale dei proprietari custodi.
Liquidazione del danno
Il danno viene quantificato in base alla CTU medica depositata in data 14/10/2024, che ha accertato la sussistenza del nesso causale e ha liquidato il danno come segue:
Danno Biologico Permanente: 9%.
Inabilità Temporanea Assoluta (ITA): 10 giorni al 100%.
Inabilità Temporanea Parziale (ITP): 10 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 120 giorni al 25%.
Spese Mediche: € 1.013,80.
Applicando i parametri delle Tabelle di Milano vigenti, la liquidazione viene così distinta:
- Danno Non Patrimoniale (Debito di valore) Il danno per l'invalidità permanente e la temporanea viene liquidato all'attualità (valori dicembre 2025) nella somma complessiva di € 24.413,50.
Trattandosi di debito di valore, per ristorare pienamente il danneggiato del ritardo nell'adempimento, sono dovuti gli interessi legali non sulla somma già rivalutata, bensì sulla somma originaria devalutata alla data del sinistro (17.07.2017) e via via rivalutata anno per anno, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995), fino alla data della presente sentenza.
- Danno Patrimoniale (Debito di valuta) Le spese mediche documentate, pari a € 1.013,80, integrano un debito di valuta. Su tale somma, non soggetta a rivalutazione automatica ma solo all'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c. (qui non richiesto né provato), sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data dell'esborso (ovvero, in mancanza di prova certa sulla data dei singoli pagamenti, dalla data della domanda giudiziale) fino al saldo effettivo.
Il debito risarcitorio complessivo alla data odierna è dunque pari a € 25.427,30.
Dalla data della presente sentenza (momento della conversione del debito di valore in debito di valuta) al saldo effettivo, decorreranno gli interessi legali sull'intera somma complessivamente liquidata.
Manleva e Copertura Assicurativa
pagina 6 di 8 La polizza RCT n. 730579768, intestata alla Sig.ra copriva l'edificio "in assenza di un Controparte_1 condominio giuridicamente costituito". Pertanto, la controversia si è focalizzata sull'estensione della copertura ai vari comproprietari e agli eredi subentrati.
Il Tribunale conferma che è tenuta alla manleva per tutti i comproprietari che risultino CP_2 assicurati, inclusi quelli subentrati per successione, respingendo l'eccezione di sulla mancata prova CP_2 di successione, in quanto la continuazione del contratto assicurativo non personale opera in favore degli eredi che subentrano nella proprietà dell'immobile.
Quanto al rapporto interno tra convenuti e l'eccezione di mancata copertura per alcuni eredi CP_2
( è infondata. Parte_3 Controparte_7 CP_8
La successione mortis causa nel rapporto assicurativo per i contratti non strettamente personali, come la polizza RCT condominiale (di fatto a favore dell'immobile), implica la continuazione del contratto anche in capo agli eredi, salvo formale disdetta non provata. Si presume che gli eredi subentrati nella proprietà dell'immobile siano subentrati anche nella titolarità e negli obblighi derivanti dalla polizza.
Pertanto deve tenere indenni i convenuti chiamanti di quanto questi sono tenuti a pagare CP_2 all'attore a titolo di risarcimento, entro i limiti del massimale di polizza.
Spese di Lite e Spese CTU
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del e, per il rapporto di Controparte_13 manleva, a carico di secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, previa riduzione del 30% CP_2 in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Relativamente alle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, le stesse, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei Convenuti soccombenti in solido, e per essi della Compagnia assicurativa in manleva, con l'obbligo di rimborsare all'Attore quanto eventualmente già versato in acconto al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1288/2018, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accerta e dichiara la Parte_1 responsabilità solidale di tutti i Convenuti, in quanto comproprietari e custodi del fabbricato (Art.
2051 c.c.), per il sinistro verificatosi il 17 luglio 2017.
2. DA i convenuti in solido tra loro, a corrispondere ad : Parte_1
- quanto al danno non patrimoniale, la somma di € 24.413,50, oltre interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata dal 17.07.2017 alla data della presente sentenza;
quanto al danno patrimoniale (spese vive), la somma di € 1.013,80, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo. Sulla somma complessiva di € 25.427,30 decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
3. ACCOGLIE la domanda di manleva e DA la chiamata in causa a tenere CP_2 indenni i Convenuti costituiti chiamanti ( e Controparte_1 Parte_2 Pt_3
e gli altri comproprietari assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare all'attore in forza
[...] della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza.
4. PONE DEFINITIVAMENTE a carico dei Convenuti in solido (e per essi di in CP_2 forza della manleva) le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate con separato decreto, disponendo l'obbligo di rimborso in favore dell'Attore di quanto da questi eventualmente anticipato a tale titolo.
5. DA i Convenuti, in solido tra loro e per essi in forza della manleva, alla CP_2 rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della Giudice Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n 1288/2018, promosso da:
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Flavia Vicidomini, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Nocera Superiore (Sa) alla Via Croce Malloni, 259/A, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
(CF: , (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (CF: ) rappresentate e difese C.F._3 Parte_3 C.F._4 dall'Avv. Paola Moschillo, presso il cui studio sito in Cava de'Tirreni, al Viale G. Marconi, 55, elettivamente domiciliano
CONVENUTE
E
(C.F. e P. IVA: ), in pers. del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Giancarlo Gargano presso il cui studio in Salerno, alla Via Francesco Prudente n. 9, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 8 NONCHE'
residente in [...], codice fiscale CP_3
; residente in [...], C.F._5 Controparte_4 codice fiscale , residente in [...] Controparte_5
Luglio, 88, codice fiscale;
, residente in [...] CP_6
XXV Luglio, 88, codice fiscale;
residente in [...]de' C.F._8 Controparte_7
Tirreni al Corso Umberto I, 91, codice fiscale;
residente in Cava C.F._9 CP_8 de' Tirreni alla Via A. De Gasperi, 38, codice fiscale;
, C.F._10 Controparte_9 residente in [...], codice fiscale;
C.F._11 [...]
, residente in [...], codice fiscale;
CP_10 C.F._12
residente in [...], codice fiscale CP_11
C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.02.2018, ha convenuto in giudizio i Parte_1 proprietari dell'edificio , chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in € 25.900,00, a CP_12 seguito di un infortunio occorsogli il 17 luglio 2017.
L'attore, fondava la sua pretesa sulla responsabilità oggettiva del custode ex art 2051 c.c. ed, in particolare, deduceva di essere scivolato sulle scale condominiali a causa di un gradino bagnato da sostanza oleosa, non visibile né evitabile, riportando la frattura del LCA e la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro.
Si costituivano in giudizio le Sig.re e contestando Controparte_1 Parte_2 Parte_3 la domanda e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzate a chiamare in garanzia la propria assicuratrice, in forza della polizza RCT n. 730579768. CP_2
Restavano contumaci, benchè regolarmente evocati in giudizio: CP_3 Controparte_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 [...]
e CP_10 CP_11
si costituiva eccependo, in via preliminare, la colpa esclusiva o concorrente dell'attore (caso CP_2 fortuito) e, in via subordinata, sollevava questioni circa la validità della copertura assicurativa per alcuni dei pagina 2 di 8 comproprietari, evidenziando che la polizza era stata contratta dalla Sig.ra "in assenza di Controparte_1 un condominio giuridicamente costituito".
contestava altresì la prova di subentro nella polizza da parte di e altri eredi. CP_2 Parte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale.
Successivamente, su richiesta dell'attore, veniva disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico- legale per la quantificazione del danno.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni, ribadendo: l'Attore la responsabilità solidale dei comproprietari ex Art. 2051 c.c.; i Convenuti la sussistenza del caso fortuito o la colpa dell'Attore; CP_2
l'assenza del nesso causale e la limitazione della manleva.
La causa veniva quindi assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Applicabilità dell'art. 2051 c.c.
La fattispecie in esame, rientra nell'ambito applicativo dell'Art. 2051 c.c. (Danno cagionato da cose in custodia), in quanto i proprietari dell'edificio sono i custodi delle parti comuni.
Tale disposizione obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta, fatto salvo il caso fortuito, che incidendo sulla sequenza causale recide il nesso tra la cosa in custodia ed il danno.
L'ipotesi normativa delinea un regime d'imputazione della responsabilità a carattere oggettivo.
Nel delineare i caratteri della responsabilità oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato: che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che sussiste per tutti i danni cagionati dalla cosa sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio;
che, pertanto, è più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) giacchè la pagina 3 di 8 responsabilità in questione non esige una condotta colposa del custode;
che la norma ha la funzione di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, cosicchè deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
che la responsabilità ex art. 2051
c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile;
che al danneggiato compete provare, anche con presunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia mentre spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.
Nel caso in esame non è possibile dubitare dell'.incidenza causale, rispetto al verificarsi del pregiudizio, della sostanza scivolosa presente sul gradino.
In definitiva, come consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 24529/2009
e n. 8157/2009), per la sua configurazione è sufficiente che l'attore provi l'esistenza del danno e del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia. Spetta, invece, al custode provare il caso fortuito, ossia un fattore esterno che abbia interrotto il nesso causale.
I Convenuti sono stati citati in giudizio nella loro qualità di proprietari del fabbricato " ". È CP_12 emerso dagli atti, e pacificamente accettato anche dalla compagnia assicurativa, che l'edificio è privo di un condominio giuridicamente costituito ai sensi degli artt. 1117 e segg. c.c.
Tale assenza di formalizzazione è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'Art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati dalle parti comuni di un edificio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombe su tutti i comproprietari pro-quota (o in solido, in base al titolo), in quanto la mera titolarità del diritto reale di proprietà sulla cosa comune ne integra ex se la posizione di custode. La qualità di custode non è infatti limitata alla figura dell'amministratore (se esistente), ma si estende a tutti coloro che hanno il potere di fatto di controllo e vigilanza sulla cosa e sul suo uso.
Pertanto, le scale, luogo del sinistro, sono pacificamente considerate "parti comuni" dell'edificio in regime di comproprietà (o comunione).
La mancata costituzione di un condominio in senso tecnico non esime i comproprietari dalla responsabilità solidale.
L'azione risarcitoria è stata correttamente incardinata nei confronti di tutti i singoli proprietari, i quali rispondono solidalmente in qualità di custodi per la conservazione della sicurezza delle parti comuni.
pagina 4 di 8 Le eccezioni sollevate in merito all'assenza di un condominio sono, dunque, infondate e la responsabilità per l'insidia (sostanza oleosa sul gradino) ricade in solido su tutti i convenuti, siano essi costituiti o contumaci.
L'onere della prova (Nesso Causale)
Il nesso di causalità è stato provato tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ammesse ai sensi dell'Art. 2727 c.c.
I testi escussi ( e hanno concordemente riferito: Testimone_1 Testimone_2
1. Di aver sentito un tonfo e visto l'attore a terra in corrispondenza delle scale.
2. Di aver accertato, nell'immediatezza dell'evento, la presenza di una macchia oleosa ("macchiolina",
10/15 cm) sul gradino dove si presume sia avvenuta la caduta.
3. Di non aver notato la sostanza scendendo, in quanto non visibile, specialmente in orario serale.
Tali elementi costituiscono una prova presuntiva sufficiente a dimostrare che la caduta è stata causata dall'anomalia del piano di calpestio (la sostanza oleosa). Il trauma distorsivo-contusivo con lesione LCA è, inoltre, pienamente compatibile con la dinamica di uno scivolamento improvviso su un liquido non percepibile.
Esclusione del caso fortuito
I convenuti costituiti e la compagnia di assicurazioni chiamata in causa hanno eccepito il caso fortuito, sostenendo la colpa esclusiva o concorrente dell'attore, il quale avrebbe dovuto accorgersi del pericolo.
Tuttavia, l'insidia è stata descritta dai testi come una "macchiolina" oleosa, non notata nemmeno da loro nell'atto di scendere la scala.
La Suprema Corte ha chiarito che il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso eziologico, è ravvisabile solo quando il pericolo sia percepibile e prevedibile dall'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, n. 23919/2013). Quando invece il vizio è occulto, improvviso e non visibile (insidia o trabocchetto), esso non è evitabile dall'utente prudente e non può, quindi, integrare il caso fortuito.
Nel caso di specie, la presenza di una sostanza oleosa non visibile su un singolo gradino di una scala condominiale, in orario serale, configura un'insidia non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 8 Non è stata fornita prova che l'origine della sostanza fosse talmente repentina da configurare il fatto imprevedibile e inevitabile di un terzo. Si deve, pertanto, escludere il caso fortuito e affermare la responsabilità solidale dei proprietari custodi.
Liquidazione del danno
Il danno viene quantificato in base alla CTU medica depositata in data 14/10/2024, che ha accertato la sussistenza del nesso causale e ha liquidato il danno come segue:
Danno Biologico Permanente: 9%.
Inabilità Temporanea Assoluta (ITA): 10 giorni al 100%.
Inabilità Temporanea Parziale (ITP): 10 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 120 giorni al 25%.
Spese Mediche: € 1.013,80.
Applicando i parametri delle Tabelle di Milano vigenti, la liquidazione viene così distinta:
- Danno Non Patrimoniale (Debito di valore) Il danno per l'invalidità permanente e la temporanea viene liquidato all'attualità (valori dicembre 2025) nella somma complessiva di € 24.413,50.
Trattandosi di debito di valore, per ristorare pienamente il danneggiato del ritardo nell'adempimento, sono dovuti gli interessi legali non sulla somma già rivalutata, bensì sulla somma originaria devalutata alla data del sinistro (17.07.2017) e via via rivalutata anno per anno, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ. S.U. n. 1712/1995), fino alla data della presente sentenza.
- Danno Patrimoniale (Debito di valuta) Le spese mediche documentate, pari a € 1.013,80, integrano un debito di valuta. Su tale somma, non soggetta a rivalutazione automatica ma solo all'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c. (qui non richiesto né provato), sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data dell'esborso (ovvero, in mancanza di prova certa sulla data dei singoli pagamenti, dalla data della domanda giudiziale) fino al saldo effettivo.
Il debito risarcitorio complessivo alla data odierna è dunque pari a € 25.427,30.
Dalla data della presente sentenza (momento della conversione del debito di valore in debito di valuta) al saldo effettivo, decorreranno gli interessi legali sull'intera somma complessivamente liquidata.
Manleva e Copertura Assicurativa
pagina 6 di 8 La polizza RCT n. 730579768, intestata alla Sig.ra copriva l'edificio "in assenza di un Controparte_1 condominio giuridicamente costituito". Pertanto, la controversia si è focalizzata sull'estensione della copertura ai vari comproprietari e agli eredi subentrati.
Il Tribunale conferma che è tenuta alla manleva per tutti i comproprietari che risultino CP_2 assicurati, inclusi quelli subentrati per successione, respingendo l'eccezione di sulla mancata prova CP_2 di successione, in quanto la continuazione del contratto assicurativo non personale opera in favore degli eredi che subentrano nella proprietà dell'immobile.
Quanto al rapporto interno tra convenuti e l'eccezione di mancata copertura per alcuni eredi CP_2
( è infondata. Parte_3 Controparte_7 CP_8
La successione mortis causa nel rapporto assicurativo per i contratti non strettamente personali, come la polizza RCT condominiale (di fatto a favore dell'immobile), implica la continuazione del contratto anche in capo agli eredi, salvo formale disdetta non provata. Si presume che gli eredi subentrati nella proprietà dell'immobile siano subentrati anche nella titolarità e negli obblighi derivanti dalla polizza.
Pertanto deve tenere indenni i convenuti chiamanti di quanto questi sono tenuti a pagare CP_2 all'attore a titolo di risarcimento, entro i limiti del massimale di polizza.
Spese di Lite e Spese CTU
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del e, per il rapporto di Controparte_13 manleva, a carico di secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, previa riduzione del 30% CP_2 in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Relativamente alle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, le stesse, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei Convenuti soccombenti in solido, e per essi della Compagnia assicurativa in manleva, con l'obbligo di rimborsare all'Attore quanto eventualmente già versato in acconto al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1288/2018, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. ACCOGLIE la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, accerta e dichiara la Parte_1 responsabilità solidale di tutti i Convenuti, in quanto comproprietari e custodi del fabbricato (Art.
2051 c.c.), per il sinistro verificatosi il 17 luglio 2017.
2. DA i convenuti in solido tra loro, a corrispondere ad : Parte_1
- quanto al danno non patrimoniale, la somma di € 24.413,50, oltre interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata dal 17.07.2017 alla data della presente sentenza;
quanto al danno patrimoniale (spese vive), la somma di € 1.013,80, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo. Sulla somma complessiva di € 25.427,30 decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
3. ACCOGLIE la domanda di manleva e DA la chiamata in causa a tenere CP_2 indenni i Convenuti costituiti chiamanti ( e Controparte_1 Parte_2 Pt_3
e gli altri comproprietari assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare all'attore in forza
[...] della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza.
4. PONE DEFINITIVAMENTE a carico dei Convenuti in solido (e per essi di in CP_2 forza della manleva) le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, liquidate con separato decreto, disponendo l'obbligo di rimborso in favore dell'Attore di quanto da questi eventualmente anticipato a tale titolo.
5. DA i Convenuti, in solido tra loro e per essi in forza della manleva, alla CP_2 rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
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