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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3567/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2227/2023 pubblicata in data 28.5.2023, vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Orlando
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Nicola Puca
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.2.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5032/2018 pubblicato dal
Tribunale di Napoli Nord in data 3.12.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
6.000,00, oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto e le spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione di un prestato elargito in suo favore dalla predetta . CP_1
L'opponente contestava di aver mai ricevuto la somma ingiunta e deduceva di essere a sua volta creditrice della somma di € 15.000,00 nei confronti della stessa, quale erede di nonché nei confronti di Persona_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
Chiedeva, pertanto, di accertare che Persona_1 Controparte_1
era responsabile delle somme date a coniuge defunto Persona_1
della stessa in virtù di assegni depositati e, previa integrazione del contraddittorio e rigetto di ogni richiesta di prova delle presunte somme richieste, dare atto che la stessa è erede del defunto Persona_1
assieme alle sorelle dell'istante e figlie dell'attrice e per l'effetto condannare quest'ultima nella qualità di erede del defunto Persona_1
, al pagamento delle somme sopra indicate in solido tra loro, oltre
[...]
interessi e condanna alle spese con attribuzione.
Successivamente, in data 8.2.2019, notificava un secondo Parte_1
atto di opposizione denominato “integrativo”, con il quale eccepiva la prescrizione della domanda, l'inesistenza dell'obbligazione e precisando che l'opposizione veniva spiegata altresì nei confronti di tutti gli eredi di
Pagina 2 D'OS in virtù del credito di cui agli assegni indicati nel primo Per_1
atto di opposizione, ma in via subordinata a quella di rigetto della domanda principale di cui all'atto di opposizione.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa pretesa e Controparte_1
chiedendo di accertare l'inammissibilità dell'atto di opposizione integrativo, disponendone lo stralcio dagli atti di causa, e nel merito accertare l'esistenza del credito di € 6.000,00 in favore di CP_1
. Chiedeva, altresì, di confermare il decreto opposto, con il rigetto
[...]
delle eccezioni sollevate dalla controparte e la condanna della stessa al pagamento delle spese di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 2227/2023 sopra indicata, rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5032/2018; dichiarava, altresì, inammissibile la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto notificato in data 14.7.2023 proponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza per i motivi di seguito illustrati chiedendo di dichiarare:
1) la nullità ed improcedibilità e/o illegittimità della sentenza, in quanto il Tribunale, al di là delle elucubrazioni del Tribunale stesso, ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di lasciando in causa la sola moglie, l'opposta Persona_1
; Controparte_1
2) in ogni caso, sentire dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per mancata effettuazione dell'obbligatoria mediazione;
Pagina 3 3) in via gradata sentire dichiarare l'obbligatoria integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi tutti di Persona_1
non essendo stata esaminata la domanda come proposta.
Spese e competenze del giudizio del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva , contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
appello e chiedendo di:
1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2227/2023 del Tribunale di
Napoli Nord, Dott.ssa per manifesta violazione dell'art. 342, Per_3
comma 1, n. 1, 2 e 3 del c.p.c. per non avere l'appellato individuato i capi della sentenza da appellare, nonchè per non aver evidenziato i le circostanze di fatto e di diritto che avrebbero consentito un diverso pronunciamento del Giudice di prime cure e, infine, per non aver evidenziato le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
2) In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza n. 2227/2023 del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, Dott.ssa per le motivazioni di cui alla presente comparsa di Per_3
costituzione e risposta e, per l'effetto confermare la stessa nella sua interezza;
3) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti Parte_1
ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese forfetarie al 15%, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione al procuratore costituito per l'anticipo fattone”.
Pagina 4 Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
1. L'appello risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Preliminarmente va rilevato che, per quanto interessa in questa sede, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente “stante la sua ultroneità all'oggetto del contendere in quanto volta ad accertare la sua posizione creditoria delle somme di cui agli assegni allegati da parte degli eredi – tra cui la stessa opponente -, di , Parte_1 Persona_1
marito defunto dell'opposta e padre dell'attrice in Controparte_1
opposizione” (pag. 7 della sentenza). Il primo giudice, a supporto di tale decisione, ha anche evidenziato che la pretesa creditoria in questione si basa su circostanze ultronee rispetto al credito di cui al ricorso monitorio
“stante l'introduzione di una causa petendi del tutto diversa dalla domanda principale di cui al decreto ingiuntivo”.
L'integrazione del contraddittorio, quindi, non è stata disposta dal
Tribunale per la “palese inammissibilità” della domanda riconvenzionale.
Ora, la difesa della non ha riportato o preso in considerazione Per_1
nell'atto di appello le precise argomentazioni espresse dal primo giudice per dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale, né tantomeno ha confutato in alcun modo la fondatezza delle stesse. In tal modo risulta violata la prescrizione dell'art. 342 c.p.c., secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
Pagina 5 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pt. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378).
Pertanto, la richiesta di rimessione della causa in primo grado al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di Persona_1
non può essere scrutinata in questa sede perché presupponeva la censura della dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale rispetto alla quale detto contraddittorio era funzionale, censura non articolata dall'appellante.
3. La ha chiesto, in ogni caso, di dichiarare l'improcedibilità Per_1
della domanda di ingiunzione per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria.
Anche tale censura è del tutto generica e, comunque, infondata.
In primo luogo, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non è stata sollevata in primo grado, laddove essa deve essere proposta a pena di decadenza al più entro la prima udienza di trattazione.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, ossia nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12896).
Pagina 6 In secondo luogo, la pretesa azionata dalla con il ricorso CP_1
monitorio riguardava la restituzione di un prestito elargito alla . Per_1
Ed è opinione comune che il contratto di mutuo stipulato tra soggetti privati non rientra nei contratti bancari. Tale principio trova conforto negli istituti del diritto civile, posto che i contratti bancari (soggetti a mediazione) sono, come può desumersi dallo stesso dato letterale, quelli stipulati da una banca mentre il contratto di mutuo, previsto dagli artt. 1813 e ss. c.c., può essere stipulato da qualsiasi soggetto e, ove non sia stato stipulato da una banca, non può essere annoverato tra i “contratti bancari” soggetti a mediazione obbligatoria (Corte appello Milano sez. I, 03/01/2020, n.6).
4. Per completezza, va rilevato che l'appellante, nel corpo dell'atto di appello, sembra lamentarsi anche del fatto che non vi sarebbe la prova della fondatezza della domanda, ma lo fa in maniera del tutto generica e confusa, senza comunque confrontarsi con le precise deduzioni svolte dal primo giudice per ritenere provato il diritto azionato (bonifico e prova testimoniale ritenuta attendibile).
5. In definitiva, l'appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura delle questioni dibattute e dell'esito della decisione, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
Pagina 7 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 2227/2023 pubblicata in data 28.5.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Puca dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2227/2023 pubblicata in data 28.5.2023, vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Orlando
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Nicola Puca
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.2.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5032/2018 pubblicato dal
Tribunale di Napoli Nord in data 3.12.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
6.000,00, oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto e le spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione di un prestato elargito in suo favore dalla predetta . CP_1
L'opponente contestava di aver mai ricevuto la somma ingiunta e deduceva di essere a sua volta creditrice della somma di € 15.000,00 nei confronti della stessa, quale erede di nonché nei confronti di Persona_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
Chiedeva, pertanto, di accertare che Persona_1 Controparte_1
era responsabile delle somme date a coniuge defunto Persona_1
della stessa in virtù di assegni depositati e, previa integrazione del contraddittorio e rigetto di ogni richiesta di prova delle presunte somme richieste, dare atto che la stessa è erede del defunto Persona_1
assieme alle sorelle dell'istante e figlie dell'attrice e per l'effetto condannare quest'ultima nella qualità di erede del defunto Persona_1
, al pagamento delle somme sopra indicate in solido tra loro, oltre
[...]
interessi e condanna alle spese con attribuzione.
Successivamente, in data 8.2.2019, notificava un secondo Parte_1
atto di opposizione denominato “integrativo”, con il quale eccepiva la prescrizione della domanda, l'inesistenza dell'obbligazione e precisando che l'opposizione veniva spiegata altresì nei confronti di tutti gli eredi di
Pagina 2 D'OS in virtù del credito di cui agli assegni indicati nel primo Per_1
atto di opposizione, ma in via subordinata a quella di rigetto della domanda principale di cui all'atto di opposizione.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa pretesa e Controparte_1
chiedendo di accertare l'inammissibilità dell'atto di opposizione integrativo, disponendone lo stralcio dagli atti di causa, e nel merito accertare l'esistenza del credito di € 6.000,00 in favore di CP_1
. Chiedeva, altresì, di confermare il decreto opposto, con il rigetto
[...]
delle eccezioni sollevate dalla controparte e la condanna della stessa al pagamento delle spese di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 2227/2023 sopra indicata, rigettava l'opposizione e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5032/2018; dichiarava, altresì, inammissibile la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto notificato in data 14.7.2023 proponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza per i motivi di seguito illustrati chiedendo di dichiarare:
1) la nullità ed improcedibilità e/o illegittimità della sentenza, in quanto il Tribunale, al di là delle elucubrazioni del Tribunale stesso, ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di lasciando in causa la sola moglie, l'opposta Persona_1
; Controparte_1
2) in ogni caso, sentire dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per mancata effettuazione dell'obbligatoria mediazione;
Pagina 3 3) in via gradata sentire dichiarare l'obbligatoria integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi tutti di Persona_1
non essendo stata esaminata la domanda come proposta.
Spese e competenze del giudizio del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva , contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
appello e chiedendo di:
1) In via preliminare, accertare e/o dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2227/2023 del Tribunale di
Napoli Nord, Dott.ssa per manifesta violazione dell'art. 342, Per_3
comma 1, n. 1, 2 e 3 del c.p.c. per non avere l'appellato individuato i capi della sentenza da appellare, nonchè per non aver evidenziato i le circostanze di fatto e di diritto che avrebbero consentito un diverso pronunciamento del Giudice di prime cure e, infine, per non aver evidenziato le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
2) In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza n. 2227/2023 del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, Dott.ssa per le motivazioni di cui alla presente comparsa di Per_3
costituzione e risposta e, per l'effetto confermare la stessa nella sua interezza;
3) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti Parte_1
ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese forfetarie al 15%, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione al procuratore costituito per l'anticipo fattone”.
Pagina 4 Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
1. L'appello risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Preliminarmente va rilevato che, per quanto interessa in questa sede, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente “stante la sua ultroneità all'oggetto del contendere in quanto volta ad accertare la sua posizione creditoria delle somme di cui agli assegni allegati da parte degli eredi – tra cui la stessa opponente -, di , Parte_1 Persona_1
marito defunto dell'opposta e padre dell'attrice in Controparte_1
opposizione” (pag. 7 della sentenza). Il primo giudice, a supporto di tale decisione, ha anche evidenziato che la pretesa creditoria in questione si basa su circostanze ultronee rispetto al credito di cui al ricorso monitorio
“stante l'introduzione di una causa petendi del tutto diversa dalla domanda principale di cui al decreto ingiuntivo”.
L'integrazione del contraddittorio, quindi, non è stata disposta dal
Tribunale per la “palese inammissibilità” della domanda riconvenzionale.
Ora, la difesa della non ha riportato o preso in considerazione Per_1
nell'atto di appello le precise argomentazioni espresse dal primo giudice per dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale, né tantomeno ha confutato in alcun modo la fondatezza delle stesse. In tal modo risulta violata la prescrizione dell'art. 342 c.p.c., secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
Pagina 5 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pt. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378).
Pertanto, la richiesta di rimessione della causa in primo grado al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di Persona_1
non può essere scrutinata in questa sede perché presupponeva la censura della dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale rispetto alla quale detto contraddittorio era funzionale, censura non articolata dall'appellante.
3. La ha chiesto, in ogni caso, di dichiarare l'improcedibilità Per_1
della domanda di ingiunzione per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria.
Anche tale censura è del tutto generica e, comunque, infondata.
In primo luogo, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non è stata sollevata in primo grado, laddove essa deve essere proposta a pena di decadenza al più entro la prima udienza di trattazione.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, ossia nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12896).
Pagina 6 In secondo luogo, la pretesa azionata dalla con il ricorso CP_1
monitorio riguardava la restituzione di un prestito elargito alla . Per_1
Ed è opinione comune che il contratto di mutuo stipulato tra soggetti privati non rientra nei contratti bancari. Tale principio trova conforto negli istituti del diritto civile, posto che i contratti bancari (soggetti a mediazione) sono, come può desumersi dallo stesso dato letterale, quelli stipulati da una banca mentre il contratto di mutuo, previsto dagli artt. 1813 e ss. c.c., può essere stipulato da qualsiasi soggetto e, ove non sia stato stipulato da una banca, non può essere annoverato tra i “contratti bancari” soggetti a mediazione obbligatoria (Corte appello Milano sez. I, 03/01/2020, n.6).
4. Per completezza, va rilevato che l'appellante, nel corpo dell'atto di appello, sembra lamentarsi anche del fatto che non vi sarebbe la prova della fondatezza della domanda, ma lo fa in maniera del tutto generica e confusa, senza comunque confrontarsi con le precise deduzioni svolte dal primo giudice per ritenere provato il diritto azionato (bonifico e prova testimoniale ritenuta attendibile).
5. In definitiva, l'appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura delle questioni dibattute e dell'esito della decisione, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
Pagina 7 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 2227/2023 pubblicata in data 28.5.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Puca dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 8