Ordinanza 12 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/06/2020, n. 18012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18012 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2020 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HO HA nato il [...] avverso la sentenza del 05/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 05/03/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 20/10/2015, nei confronti di EL HO HA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a più punti della sentenza. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2020 Il Consigliere Estensore S'
YEFANO FILIPPINI
Il Presidente
LUIGI AGOSTINACCHIO
Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore cons. FILIPPINI è sottoscritto solo dal medesimo, quale consigliere anziano del collegio, per impedimento alla firma del presidente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.a) del D.P.C.M. 8 marzo 20