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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1990 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, Avv. Ernesto Rampini Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_1
Loreni
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maffei Rosina
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2024 a nome di è stata impugnata Parte_1 intimazione di pagamento n. 0972024900864185900 in relazione all'accertamento negativo di quattro avvisi di addebito (n. 35720160001765159000; 35720160003453416000;
35720180004550572000; 35720210001717960000 a titolo di contributi dovuti all' ). CP_1
Il ricorso è stato depositato inizialmente a nome dell'avv. Francesca Bianchini.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9.9.2025 rilevata la nullità della procura e l'assenza di un documento di identità della ricorrente è stata disposta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rinviando la causa all'udienza in presenza del 23.9.2025 (cui sono stati rinviati altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore, titolare di centinaia di procedimenti pendenti presso il Tribunale, ripetutamente convocato dai giudici e mai comparso
1 davanti al Tribunale) onerando la parte ricorrente e l'avv. Francesca Bianchini Parte_1 alla comparizione personale, senza facoltà di delega.
Con istanza del 10.9.2025 l'avv. Bianchini ha rappresentato che all'udienza sarebbe stata sostituita dai colleghi e Rampini e che la parte sarebbe comparsa personalmente CP_3 all'udienza; è stata inoltre richiesta la possibilità di comparizione in udienza del collaboratore sig. “affinchè possa osservare un momento e con profonda attenzione la Sua Controparte_4 udienza”.
Con ordinanza del 12.9.2025 è stato rappresentato al difensore che la convocazione era senza facoltà di delega e che alla medesima udienza risultava convocata per altri procedimenti, rinviati a tale data su sua richiesta per permettere la comparizione personale.
Con “memoria autorizzata dal codice di procedura civile” si è costituito, in sostituzione dell'avv. Bianchini, l'avv. Ernesto Rampini dichiarando di “far proprio ogni precedente scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento della domanda”.
All'udienza del 23.9.2025 è comparso l'avv. Ernesto Rampini unitamente al sig. CP_4
nessuno è comparso per la parte ricorrente convocata personalmente all'udienza; a
[...] richiesta del Giudice in relazione alle ragioni della mancata comparizione della sig.
[...]
, l'avv. Rampini ha dichiarato di non avere nulla da riferire sul punto. Pt_1
2. Alla luce del contegno processuale assunto e della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di una valida procura, come già rilevato in altri precedenti del Tribunale emessi nei confronti dei medesimi difensori.
Sul punto si rileva come sia la procura presentata dall'avv. Bianchini che la procura depositata dall'avv. Rampini risultano generiche e non recano la indicazione del giudizio cui si riferiscono.
La procura è stata depositata come atto a sé stante, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
2 Inoltre la parte ricorrente, convocata in udienza, non è comparsa senza alcuna giustificazione;
in considerazione dell'intera gestione del contenzioso vi sono ampi motivi per ritenere il mandato inesistente.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le Sezioni Unite con sent. 10/05/2006, n.
10706 hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi- come può ritenersi nel caso di specie stante la ingiustificata mancata comparizione del ricorrente ripetutamente convocato e la nullità della procura -, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 28/05/2019).
Ne consegue che il difensore va condannato in proprio al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione €
1.100 – 5.200) e della attività processuale svolta.
4. Ritiene inoltre il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. sia nei confronti dell'avv. Francesca Bianchini che dell'Avv. Ernesto
Rampini.
Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. Bianchini poi sostituita dall'avv. Rampini, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale;
tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati;
l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.
Il contegno processuale assunto, inoltre, risulta irriverente ed ampiamente abusivo del processo, in violazione di regole deontologiche e processuali.
3 È evidente che l'azione risulta introdotta dall'avv. Bianchini e poi proseguita dall'avv. Rampini in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna di entrambi ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 1990/2024), ogni contraria domanda, Pt_1 CP_1 CP_5 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini in proprio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700 oltre accessori in favore di ciascun ente;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini e l'avv. Francesca Bianchini ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c. al pagamento ciascuno di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Latina, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1990 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, Avv. Ernesto Rampini Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_1
Loreni
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maffei Rosina
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2024 a nome di è stata impugnata Parte_1 intimazione di pagamento n. 0972024900864185900 in relazione all'accertamento negativo di quattro avvisi di addebito (n. 35720160001765159000; 35720160003453416000;
35720180004550572000; 35720210001717960000 a titolo di contributi dovuti all' ). CP_1
Il ricorso è stato depositato inizialmente a nome dell'avv. Francesca Bianchini.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9.9.2025 rilevata la nullità della procura e l'assenza di un documento di identità della ricorrente è stata disposta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rinviando la causa all'udienza in presenza del 23.9.2025 (cui sono stati rinviati altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore, titolare di centinaia di procedimenti pendenti presso il Tribunale, ripetutamente convocato dai giudici e mai comparso
1 davanti al Tribunale) onerando la parte ricorrente e l'avv. Francesca Bianchini Parte_1 alla comparizione personale, senza facoltà di delega.
Con istanza del 10.9.2025 l'avv. Bianchini ha rappresentato che all'udienza sarebbe stata sostituita dai colleghi e Rampini e che la parte sarebbe comparsa personalmente CP_3 all'udienza; è stata inoltre richiesta la possibilità di comparizione in udienza del collaboratore sig. “affinchè possa osservare un momento e con profonda attenzione la Sua Controparte_4 udienza”.
Con ordinanza del 12.9.2025 è stato rappresentato al difensore che la convocazione era senza facoltà di delega e che alla medesima udienza risultava convocata per altri procedimenti, rinviati a tale data su sua richiesta per permettere la comparizione personale.
Con “memoria autorizzata dal codice di procedura civile” si è costituito, in sostituzione dell'avv. Bianchini, l'avv. Ernesto Rampini dichiarando di “far proprio ogni precedente scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento della domanda”.
All'udienza del 23.9.2025 è comparso l'avv. Ernesto Rampini unitamente al sig. CP_4
nessuno è comparso per la parte ricorrente convocata personalmente all'udienza; a
[...] richiesta del Giudice in relazione alle ragioni della mancata comparizione della sig.
[...]
, l'avv. Rampini ha dichiarato di non avere nulla da riferire sul punto. Pt_1
2. Alla luce del contegno processuale assunto e della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di una valida procura, come già rilevato in altri precedenti del Tribunale emessi nei confronti dei medesimi difensori.
Sul punto si rileva come sia la procura presentata dall'avv. Bianchini che la procura depositata dall'avv. Rampini risultano generiche e non recano la indicazione del giudizio cui si riferiscono.
La procura è stata depositata come atto a sé stante, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
2 Inoltre la parte ricorrente, convocata in udienza, non è comparsa senza alcuna giustificazione;
in considerazione dell'intera gestione del contenzioso vi sono ampi motivi per ritenere il mandato inesistente.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le Sezioni Unite con sent. 10/05/2006, n.
10706 hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi- come può ritenersi nel caso di specie stante la ingiustificata mancata comparizione del ricorrente ripetutamente convocato e la nullità della procura -, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 28/05/2019).
Ne consegue che il difensore va condannato in proprio al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione €
1.100 – 5.200) e della attività processuale svolta.
4. Ritiene inoltre il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. sia nei confronti dell'avv. Francesca Bianchini che dell'Avv. Ernesto
Rampini.
Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. Bianchini poi sostituita dall'avv. Rampini, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale;
tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati;
l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.
Il contegno processuale assunto, inoltre, risulta irriverente ed ampiamente abusivo del processo, in violazione di regole deontologiche e processuali.
3 È evidente che l'azione risulta introdotta dall'avv. Bianchini e poi proseguita dall'avv. Rampini in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna di entrambi ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 1990/2024), ogni contraria domanda, Pt_1 CP_1 CP_5 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini in proprio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700 oltre accessori in favore di ciascun ente;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini e l'avv. Francesca Bianchini ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c. al pagamento ciascuno di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Latina, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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