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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
FABBRI RICCARDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28 X 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249002139501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09320249002139501/000 - notificata il 30 agosto 2024 - emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento della cartella n.
09320190010256775000 relativa all'iscrizione a ruolo operata dalla Regione Emilia Romagna a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2017 in riferimento all'autovettura targata Targa_1
Nel ricorso si deduce la mancata notifica della cartella e di ogni altro atto presupposto all'intimazione, omissioni che determinano la nullità della richiesta di pagamento impugnata (Cassazione, SS.UU. n.
10012/2021). La Regione Emilia Romagna deve in ogni caso essere considerata decaduta dal diritto di riscuotere la somma pretesa posto che l'art. 163, comma 1, della legge 296/2006 fissa in tre anni il termine di prescrizione, con la conseguenza che la tassa automobilistica del 2017 doveva essere contestata entro il 26 giugno 2023, data che si ottiene sommando al termine ordinario del 31 dicembre 2021 le proroghe determinate dalle sospensioni previste dalla normativa del periodo emergenziale COVID. Per tali ragioni viene chiesto che venga dichiarata la nullità e quindi l'inefficacia dell'intimazione impugnata oltreché
l'intervenuta prescrizione del tributo iscritto a ruolo.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione e la Regione Emilia Romagna si sono ritualmente costituite. L'Agente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto perché la cartella n. 09320190010256775000 è stata correttamente notificata in data 28 marzo 2022, come dimostrato dalla documentazione disponibile in atti, e quindi non si è concretizzato alcun periodo di prescrizione.
La Regione Emilia Romagna eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver avuto alcun ruolo nella procedura di notificazione della cartella, notificazione comunque valida alla quale consegue l'inammissibilità del ricorso. Chiarisce poi di aver apposto il visto di esecutività al ruolo entro il termine triennale previsto dall'art. 5 del DL 953/82, adempimento tempestivo che rende del tutto legittimo il proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La validità dell'intimazione impugnata e la sua efficacia dipendono esclusivamente dalla regolare notifica della cartella della quale viene preteso il pagamento. L'Agente della riscossione ha reso disponibile in atti:
- la copia della relata di notifica dalla quale risulta, in data 17 febbraio 2022, l'assenza temporanea del ricorrente dalla propria residenza di Luogo_1, Indirizzo_1, e quindi la necessità del deposito in Comune e dei conseguenti adempimenti ex art. 140 c.p.c.;
- l'avvenuto deposito dell'atto in Comune in data 18 marzo 2022;
- l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento nella stessa data del 18 marzo 2022 tramite
“raccomandata Nexive”;
- copia dell'avviso di ricevimento.
Avviso di ricevimento che risulta essere totalmente in bianco nella parte dove l'addetto al recapito avrebbe dovuto indicare le ragioni della mancata consegna. Rimane quindi un fondato dubbio della avvenuta consegna della raccomandata informativa, dubbio che determina la nullità della notifica della cartella, non potendosi considerare sufficiente a perfezionare la procedura notificatoria la sola spedizione della raccomandata informativa (Cassazione n. 19520/2025: “in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale … è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale non essendone sufficiente la sola spedizione”).
La nullità della notifica della cartella determina l'illegittimità dell'intimazione impugnata e alla data di notifica di tale inefficace provvedimento - 30 agosto 2024 - va riconosciuta la prescrizione del credito vantato dalla
Regione Emilia Romagna per il decorso del termine triennale, considerati anche i periodi di sospensione disposti dalla normativa COVID e degli eventi alluvionali del maggio 2023 in Romagna.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese che vengono riconosciute a carico della sola Agenzia delle entrate-Riscossione per non aver avuto la Regione rilevanza alcuna nell'esito della presente vertenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese che vengono liquidate in € 200 oltre ad IVA e CPA, se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
FABBRI RICCARDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28 X 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249002139501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09320249002139501/000 - notificata il 30 agosto 2024 - emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento della cartella n.
09320190010256775000 relativa all'iscrizione a ruolo operata dalla Regione Emilia Romagna a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2017 in riferimento all'autovettura targata Targa_1
Nel ricorso si deduce la mancata notifica della cartella e di ogni altro atto presupposto all'intimazione, omissioni che determinano la nullità della richiesta di pagamento impugnata (Cassazione, SS.UU. n.
10012/2021). La Regione Emilia Romagna deve in ogni caso essere considerata decaduta dal diritto di riscuotere la somma pretesa posto che l'art. 163, comma 1, della legge 296/2006 fissa in tre anni il termine di prescrizione, con la conseguenza che la tassa automobilistica del 2017 doveva essere contestata entro il 26 giugno 2023, data che si ottiene sommando al termine ordinario del 31 dicembre 2021 le proroghe determinate dalle sospensioni previste dalla normativa del periodo emergenziale COVID. Per tali ragioni viene chiesto che venga dichiarata la nullità e quindi l'inefficacia dell'intimazione impugnata oltreché
l'intervenuta prescrizione del tributo iscritto a ruolo.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione e la Regione Emilia Romagna si sono ritualmente costituite. L'Agente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto perché la cartella n. 09320190010256775000 è stata correttamente notificata in data 28 marzo 2022, come dimostrato dalla documentazione disponibile in atti, e quindi non si è concretizzato alcun periodo di prescrizione.
La Regione Emilia Romagna eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver avuto alcun ruolo nella procedura di notificazione della cartella, notificazione comunque valida alla quale consegue l'inammissibilità del ricorso. Chiarisce poi di aver apposto il visto di esecutività al ruolo entro il termine triennale previsto dall'art. 5 del DL 953/82, adempimento tempestivo che rende del tutto legittimo il proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La validità dell'intimazione impugnata e la sua efficacia dipendono esclusivamente dalla regolare notifica della cartella della quale viene preteso il pagamento. L'Agente della riscossione ha reso disponibile in atti:
- la copia della relata di notifica dalla quale risulta, in data 17 febbraio 2022, l'assenza temporanea del ricorrente dalla propria residenza di Luogo_1, Indirizzo_1, e quindi la necessità del deposito in Comune e dei conseguenti adempimenti ex art. 140 c.p.c.;
- l'avvenuto deposito dell'atto in Comune in data 18 marzo 2022;
- l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento nella stessa data del 18 marzo 2022 tramite
“raccomandata Nexive”;
- copia dell'avviso di ricevimento.
Avviso di ricevimento che risulta essere totalmente in bianco nella parte dove l'addetto al recapito avrebbe dovuto indicare le ragioni della mancata consegna. Rimane quindi un fondato dubbio della avvenuta consegna della raccomandata informativa, dubbio che determina la nullità della notifica della cartella, non potendosi considerare sufficiente a perfezionare la procedura notificatoria la sola spedizione della raccomandata informativa (Cassazione n. 19520/2025: “in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale … è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale non essendone sufficiente la sola spedizione”).
La nullità della notifica della cartella determina l'illegittimità dell'intimazione impugnata e alla data di notifica di tale inefficace provvedimento - 30 agosto 2024 - va riconosciuta la prescrizione del credito vantato dalla
Regione Emilia Romagna per il decorso del termine triennale, considerati anche i periodi di sospensione disposti dalla normativa COVID e degli eventi alluvionali del maggio 2023 in Romagna.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese che vengono riconosciute a carico della sola Agenzia delle entrate-Riscossione per non aver avuto la Regione rilevanza alcuna nell'esito della presente vertenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese che vengono liquidate in € 200 oltre ad IVA e CPA, se dovuti.