Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
Il termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre, nel caso di provvedimento di archiviazione, esclusivamente dalla notifica del detto provvedimento o dalla consegna di copia al diretto interessato ai sensi dell'art. 148, comma 4, cod. proc. pen., e non sono ammessi equipollenti quali la consegna di copia al difensore che ne abbia fatto richiesta ad altri fini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2001, n. 19569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19569 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 512
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 027324/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL AO N. IL 23/05/1967
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 09/05/2000 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO lette sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Osserva
La Corte di Appello di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto il 25.11.1999 da CI LO alla stessa Corte e volto ad ottenere il pagamento della indennità per l'ingiusta detenzione sofferta per l'accusa di tentata estorsione e prima del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Vercelli in data 1.8.1996.
La Corte di Appello - prendendo atto della sentenza delle Corte Costituzionale n. 446 del 30.12.1997 - ha osservato:
a) che il provvedimento di archiviazione non era stato mai notificato all'interessato, neppure dopo la pronuncia della Corte Costituzionale;
b) che, tuttavia, nell'interesse e per conto dello CI, il difensore Avv. Gallo aveva chiesto ed ottenuto, in data 10 marzo 1997, copia degli atti del procedimento conclusosi con l'archiviazione per la esibizione in altro procedimento instauratosi contro il denunciate e nel quale lo CI si era costituito parte civile;
e) che alla data del 10 marzo 1997 lo CI ed il suo difensore avevano avuto piena notizia del provvedimento di archiviazione e che da tale data potevano proporre il ricorso per la riparazione;
d) che tale conoscenza doveva considerarsi equivalente alla notifica del provvedimento anche a tenore della citata sentenza delle Corte Costituzionale;
e) che dalla notizia del provvedimento era decorso anche il termine più di 24 mesi introdotto dalla L. n. 479/99 (ricorso del 25.11.1999 rispetto al dies a quo del 10.3.1997).
Avverso il provvedimento della Corte di Appello di Torino ricorre per cassazione lo CI il quale ne chiede l'annullamento sulla base di due rilievi che possono così sintetizzarsi 1) il provvedimento di archiviazione non era stato notificato alla persona nel cui confronti era stato pronunciato, come poteva evincersi anche dal tenore della già richiamata sentenza delle Corte Costituzionale;
2) che, anche a voler ritenere applicabile la norma di cui all'art. 148 c. 4 c.p.p. 8(che equipara la consegna della copia alla notifica), nel caso di specie il difensore aveva chiesto la copia di altri atti e non del provvedimento di archiviazione e che la copia di detto provvedimento era stata rilasciata per la prima volta al difensore in data 1.7.1999, come poteva evincersi da quella esibita a corredo della istanza di riparazione.
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 446 del 1997 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 315 comma 1 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314 comma 3 dello stesso codice, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione "alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato".
Vero è che detta sentenza nella parte motiva ha sottolineato la irrazionalità della norma per il mancato apprestamento di "un qualche ausilio idoneo a favorire la conoscenza tempestiva del provvedimento da parte dell'interessato "ma vero è anche che, intanto, il dispositivo della sentenza "aggiunge" chiaramente alla norma l'obbligo di notificazione del provvedimento all'interessato e che l'intero sviluppo motivazionale si riferisce costantemente alla notificazione (sottolineando finanche la "tenuità degli oneri organizzativi che essa comporta per l'amministrazione delle giustizia"); e non poteva essere altrimenti, posto che la dichiarazione di incostituzionalità poggia, oltre che sulla lesione del diritto di difesa, sulla palese ed irragionevole disparità di trattamento (violazione dell'art. 3 delle costituzione) tra chi debba proporre l'istanza di riparazione a seguito di provvedimento di archiviazione e chi, invece, sia destinatario di altri provvedimenti che lo abilitano a tanto e che vengono potati a sua conoscenza "grazie al sistema delle notifiche" anche, talvolta, di atti prodromici e/o successivi (richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio, decreto di giudizio immediato, sentenza contumaciali ecc...).
E, del resto, il legislatore, avendo inteso adeguare (con la novella di cui alla legge n. 479/99) la norma di cui all'art. 315 c.p.p. alla cennata sentenza della Corte Costituzionale, ha fatto decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di riparazione dal giorno della notifica del provvedimento di archiviazione all'indagato che sia o sia stato detenuto in custodia cautelare, senza recepire, come anche sarebbe stato in suo potere, il principio delle conoscenza effettiva.
Da quanto detto deriva che, ai fini della decorrenza del termine per proporre l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione nel caso in cui l'indagato che sia o sia stato detenuto in custodia cautelare diventi destinatario di un provvedimento di archiviazione, il dies a quo deve essere fatto coincidere esclusivamente con la notifica del provvedimento alla persona che ne è destinataria senza che siano ammessi equipollenti ad eccezione delle consegna di copia da parte della cancelleria al diretto interessato ai sensi dell'art.148 comma 4 c.p.p.. La consegna di detta copia al difensore, che ne abbia fatto richiesta ad altri fini non soddisfa al precetto legislativo e non fa decorrere il termine per la proposizione dell'istanza cui, peraltro, l'interessato è abilitato personalmente senza necessità di avvalersi del difensore tecnico, a norma dell'art. 645 c.p.p. richiamato dall'art. 315.
Essendo nella specie rimasto accertato che il provvedimento di archiviazione non fu mai notificato all'interessato, la Corte di Appello non poteva emettere la declaratoria di inammissibilità dell'istanza ritenendola fuori termine.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez. 4^ Penale - annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001