CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
UR ON, Relatore
SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIFFIDA DI PAGA n. DN2252018 2025
- FATTURA n. 375419 2025
- FATTURA n. 375430 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore di parte ricorrente chiede il riconoscimento della giurisdizione e della competenza di questa Corte. Ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore di parte resistente eccepisce il difetto di giurisdizione e di competenza. Ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la Ricorrente_1 , (C.F. CF_Ricorrente_1), con sede in Città_1, ha impugnato le fatture n. 375430 e n. 375419 del 20/02/2025 e la diffida n. DN2252018/2025, relative al meccanismo di compensazione "extra-profitti" ex art. 15-bis D. L. n. 4/2022 emessi dal Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a., lamentando l'illegittimità del recupero forzoso di somme legate al c.d. "meccanismo di compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia elettrica.
La Ricorrente sostiene la natura tributaria di tali prelievi e, conseguentemente, la giurisdizione di questa Corte.
Si è costituito in giudizio il Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a.., eccependo in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale di questa Corte avendo l'Ente sede legale e operativa esclusivamente in Roma e, in subordine, l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, pur prendendo atto delle articolate difese delle parti in punto di giurisdizione, deve rilevare in via preliminare e assorbente la propria incompetenza territoriale.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte contro gli enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione:
"Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione."
Nel caso di specie, gli atti impugnati sono stati emessi dal Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a. , soggetto che ha la propria sede legale e gli uffici responsabili dell'emissione dei provvedimenti in Roma.
Non rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il fatto che la Ricorrente abbia la propria sede o lo stabilimento produttivo nel circondario di Città_1, poiché il criterio di radicamento del processo tributario è ancorato esclusivamente alla sede dell'ufficio/ente che ha emesso l'atto impugnato. Essendo il Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a.. un ente con sede unica in Roma, la competenza territoriale a decidere sulla presente controversia spetta inderogabilmente alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 546/1992.
Tale incompetenza è rilevabile d'ufficio, come previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto.
La presente decisione preclude l'esame della questione di giurisdizione e del merito, che restano riservati al giudice territorialmente competente.
Le spese di lite, attesa la peculiarità della questione procedurale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della CGT di primo grado di Roma, con compensazione delle spese. Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
UR ON, Relatore
SCIARRILLO LEOPOLDO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIFFIDA DI PAGA n. DN2252018 2025
- FATTURA n. 375419 2025
- FATTURA n. 375430 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore di parte ricorrente chiede il riconoscimento della giurisdizione e della competenza di questa Corte. Ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore di parte resistente eccepisce il difetto di giurisdizione e di competenza. Ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la Ricorrente_1 , (C.F. CF_Ricorrente_1), con sede in Città_1, ha impugnato le fatture n. 375430 e n. 375419 del 20/02/2025 e la diffida n. DN2252018/2025, relative al meccanismo di compensazione "extra-profitti" ex art. 15-bis D. L. n. 4/2022 emessi dal Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a., lamentando l'illegittimità del recupero forzoso di somme legate al c.d. "meccanismo di compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia elettrica.
La Ricorrente sostiene la natura tributaria di tali prelievi e, conseguentemente, la giurisdizione di questa Corte.
Si è costituito in giudizio il Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a.., eccependo in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale di questa Corte avendo l'Ente sede legale e operativa esclusivamente in Roma e, in subordine, l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, pur prendendo atto delle articolate difese delle parti in punto di giurisdizione, deve rilevare in via preliminare e assorbente la propria incompetenza territoriale.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte contro gli enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione:
"Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione."
Nel caso di specie, gli atti impugnati sono stati emessi dal Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a. , soggetto che ha la propria sede legale e gli uffici responsabili dell'emissione dei provvedimenti in Roma.
Non rileva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il fatto che la Ricorrente abbia la propria sede o lo stabilimento produttivo nel circondario di Città_1, poiché il criterio di radicamento del processo tributario è ancorato esclusivamente alla sede dell'ufficio/ente che ha emesso l'atto impugnato. Essendo il Gestore Dei Servizi Energetici - G.s.e. S.p.a.. un ente con sede unica in Roma, la competenza territoriale a decidere sulla presente controversia spetta inderogabilmente alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 546/1992.
Tale incompetenza è rilevabile d'ufficio, come previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto.
La presente decisione preclude l'esame della questione di giurisdizione e del merito, che restano riservati al giudice territorialmente competente.
Le spese di lite, attesa la peculiarità della questione procedurale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della CGT di primo grado di Roma, con compensazione delle spese. Il Presidente