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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3072/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5281/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LF SA ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 32; APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria Mantovani ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Pasteur 41; APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato in data 13.8.2021 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l Parte_1
deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta in qualità
[...] di medico specialista in ortopedia dall'1.1.2007, senza soluzione di continuità, in forza di contratti di collaborazione libero professionali variamente prorogati fino al 31.7.2019, data in cui il rapporto è definitivamente cessato per mancanza di proroga;
che in realtà il rapporto di lavoro intercorso aveva sempre avuto natura subordinata in quanto egli era sempre stato soggetto al potere direttivo e di controllo del direttore della UOC di Ortopedia, prof. dovendo svolgere i compiti da questo indicati;
che aveva Per_1 dovuto sempre osservare uno specifico orario di lavoro e specifiche turnazioni di servizio per almeno 38 ore settimanali, richiedere ferie e permessi e giustificare le assenze, conformare la propria prestazione all'organizzazione della , senza Parte_2 potere predeterminare autonomamente le modalità di svolgimento della propria attività; che era sempre stato retribuito in misura fissa e predeterminata;
che in particolare aveva svolto attività di assistenza ai degenti in reparto, pronto soccorso, sala operatoria chirurgica, consulenza ad altri reparti, turni di guardia e pronta disponibilità secondo le disposizioni del primario in modo analogo al personale medico subordinato assunto a tempo indeterminato;
che era sempre stato inserito ed era stato tenuto a rispettare la turnazione della UOC di Ortopedia al pari del personale di ruolo e con inquadramento di dirigente medico, ed analogamente, per i turni di guardia notturni e festivi;
che nel corso del rapporto aveva percepito un compenso fisso con cadenza mensile inferiore a quanto dovuto al personale del dirigente medico del SSN in base alla legge ed alla contrattazione collettiva. Tanto premesso, ha dedotto la natura subordinata del rapporto ed affermato il proprio diritto alla qualifica di dirigente medico ex art. 15, comma 1, d.lgs 502/1992, e conseguentemente a percepire la differenza tra i compensi percepiti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, pari ad € 541.281,71, oltre accessori e rivalutazione come da conteggi contenuti nel ricorso. Ha inoltre affermato il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs 165/2001, nella misura massima di cui all'art. 32 comma 5 l. 183/2010, tenuto conto della durata del rapporto e della retribuzione globale di fatto spettante al di euro 5.592,05 pari ad euro 67.104,59. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che tra il dott.
e l è intercorso un CP_1 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 1/1/2007 al 31/7/2019; 2. per l'effetto condannare l al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente di € 541.281,71 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore Controparte_2 dello stesso ricorrente, a titolo di risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad € 5.592,05 mensili, nella misura ritenuta di giustizia;
4. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari”. Ritualmente evocata in giudizio si è costituita l Parte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Deducendo
[...] preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010, la prescrizione parziale delle pretese retributive avanzate dal ricorrente, e, nel merito, affermando la natura autonoma dell'intercorso rapporto di lavoro anche sotto il profilo dell'assenza di obbligo di orario;
deducendo inoltre che la retribuzione mensile fondamentale dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale prevedeva un orario settimanale di 38 ore (art. 14 ccnl dirigenza sanitaria 3-11-2005), che il ricorrente non aveva raggiunto, avendo svolto la propria attività professionale anche altrove;
che pertanto non gli spettava la richiesta indennità di esclusività; che comunque, in caso di accoglimento della domanda, dal complessivo importo richiesto andava detratto l'aliunde perceptum”. Il Tribunale disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2020, sollevata dall'Azienda convenuta, escussi 3 testik in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che nel periodo dall'1.1.2007 al 31.7.2019 aveva CP_1 prestato attività lavorativa a favore dell Controparte_2 secondo lo schema della subordinazione;
condannava l
[...]
al pagamento della somma di € 190.820,28 a favore del Parte_1 ricorrente a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi come per legge ovvero, in alternativa nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale fosse stato in misura superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat nonché al pagamento della somma di € 44.440,00 in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 36 d. lgs. 165/2001, e 32, l. 183/2010, oltre interessi come per legge ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale fosse stato in misura superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
condannava, inoltre. la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquidava, per l'intero, in complessivi € 12.297,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Compensava tra le parti la restante metà.
Con ricorso depositato l'8.11.2024, l Controparte_2
ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di
[...]
Roma. Si è costituito, , chiedendo di rigettare l'avverso gravame e CP_1 spiegando appello incidentale, con cui chiede “di riformare la sentenza n. 5281/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nella parte in cui determina il risarcimento spettante al dott. in conseguenza dell'illegittimità del contratto di collaborazione CP_1 tra le parti nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, di condannare l al pagamento in Controparte_2 favore dello stesso dott. , sempre a titolo di risarcimento del danno come CP_1 specificato nella parte in diritto del presente atto, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001 nella sua misura massima, prendendo a base di calcolo la retribuzione globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad €. 5.592,05 mensili, ovvero sempre e comunque in misura superiore a 10 mensilità; per il resto, con conferma della suddetta sentenza in tutti gli altri capi e punti” Con l'atto di appello principale, l Parte_1 censura la decisione del Tribunale per
“I.- ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA SULL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO”. Dice l'appellante: “Al contrario anche all'esito dell'istruttoria testimoniale è chiaramente emerso quanto segue: 1) sia l'oggetto che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa corrispondono esattamente allo schema negoziale adottato dalle parti (che, come detto e provato, le stesse parti hanno espressamente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa); 2) non è stata in alcun modo dimostrata la sussistenza dell'elemento principale qualificante la subordinazione ossia la etero-direzione della prestazione resa dal ricorrente;
ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto si sarebbe, infatti, dovuto dimostrare, che le eventuali direttive date al lavoratore si fossero concretizzate in un potere eccedente la facoltà di mero “coordinamento” della prestazione al fine di un suo proficuo inserimento nell'organizzazione aziendale;
3) non è stata provata, ed addirittura è stata smentita (sia documentalmente che dai testi escussi), anche la sussistenza c.d. indici sussidiari rivelatori della presunta subordinazione
… È di tutta evidenza, come il provvedimento impugnato non chiarisca l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, limitandosi a delle affermazioni del tutto generiche e sganciate dal contesto fattuale e normativo … e eventuali direttive tecniche venivano date ad i medici, ivi incluso il ricorrente, solo con riferimento alle attività di sala operatoria … e la turnistica non era affatto predisposta unilateralmente dal Prof. ed imposta al ricorrente (o ai collaboratori) ma che, al contrario, Per_1
l'attività di collaborazione del ricorrente - sebbene inserita nell'ambito della complessiva attività della UOC di Ortopedia e Traumatologia - è sempre stata svolta in base alla disponibilità fornita dallo stesso Dott. Firmato Da: SAMENGO ALFREDO CP_1
Emesso Da: G CA 3 Serial#: 15 Controparte_3 CodiceFiscale_1 che, al pari degli altri collaboratori dell , nel mese precedente a quello di Pt_3 predisposizione dei turni comunicava al Direttore della UOC le giornate e gli orari di propria disponibilità, ciò proprio ai fini della predisposizione del turno del mese successivo … Al riguardo l aveva rilevato che la prestazione di un medico CP_2 dipendente, con orario settimanale di 38 ore, prevede, in media, la presenza in turno del dirigente medico per un numero di giorni pari a 264, come documentalmente riscontrabile, e facendo solo un riscontro a campione sui turni prodotti da parte ricorrente, è risultato quanto segue: - anno 2009 il ricorrente è stato inserito nei turni della UOC per un numero di giorni pari a 146; - anno 2011 il ricorrente è stato inserito nei turni per un numero di giorni pari a 115 (e non 264); - anno 2014 il ricorrente è stato inserito nei turni della UOC per un numero di giorni pari a 106 (e non 264). Analoghe considerazioni, come documentalmente riscontrabile, valgono per i successivi anni. Documentalmente era stato, dunque, dimostrato che il dott. non aveva mai CP_1 osservato un orario settimanale di 38 ore … il ricorrente non era mai stato tenuto a fornire alcuna giustificazione in merito alle eventuali assenze, né aveva mai avuto bisogno di preventiva autorizzazione per eventuali assenze e/o ritardi … era sempre stato libero di determinare autonomamente i giorni di accesso così come i periodi di ferie … - dalle fatture depositate in atti (cfr. docc da 8 a 19 resistente) risulta provato che il ricorrente ha intrattenuto, in contemporanea con quello instaurato con la resistente, rapporti professionali con altri soggetti”:
“II. SUL QUANTUM LIQUIDATO IN SENTENZA. ERRONEITÀ RISPETTO A QUANTO EMERSO DELL'ISTRUTTORIA E DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN ATTI”, Afferma appellante: “le differenze retributive liquidate in sentenza avrebbero dovuto, essere riparametrate al 50% o in percentuale inferiore”;
“III. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DISATTENDE L'ECCEZIONE DELL'ALIUNDE PERCEPTUM. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE”. Sostiene l'appellante: “L aveva eccepito che le pretese economiche del Parte_1 dott. , avrebbero dovuto essere ridotte in funzione di quanto dal medesimo CP_1 professionista percepito, sia nell'intero arco temporale dedotto in giudizio che dalla conclusione del suo rapporto di lavoro e fino all'emissione della sentenza;
ciò in considerazione del fatto che, come era dimostrato sia dall'elenco fatture allegato in atti che da ulteriore documentazione relativa all'attività svolta Firmato Da: SAMENGO ALFREDO Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_3
25 in favore di altre strutture, e come era stato CodiceFiscale_1 addirittura ammesso da controparte in sede di interrogatorio formale l'allora ricorrente certamente aveva svolto nel periodo in esame, altre attività libero professionali (assistenziali nonché di docenza e relazione a convegni nazionali ed internazionali)”:
L'appello principale e quello incidentale sono entrambi infondati. Invero, i testi escussi in primo grado hanno dichiarato quanto segue:
“Ho lavorato come medico specializzando presso l Testimone_1 [...]
da dicembre 2014 a dicembre 2019, nella . Parte_1 Parte_2
Ho lavorato anche insieme al ricorrente in tutto il periodo in cui ho svolto la specializzazione, e soprattutto da fine 2017. Sul cap. 6 del ricorso a.d.r.: “E' vero”. Sul cap. 9 a.d.r.: “E' vero. Anzi preciso che il ricorrente in base ai turni predisposti ad inizio mese già sapeva qual era l'attività da svolgere in riferimento al reparto, alla sala operatoria, all'ambulatorio. Solo per la sala operatoria il dott. indicava gli Per_1 interventi più opportuni da eseguire nel giorno successivo, per il quale però il turno era già stato assegnato. Ad esempio, poteva dire al ricorrente che nell'operazione relativa ad una frattura di gamba, era opportuno utilizzare un chiodo piuttosto che un fissatore esterno o una placca. Allo stesso modo il primario dava comunque le indicazioni sugli interventi da effettuare nel reparto giorno per giorno.”. Sul cap. 10 a.d.r.: “E' vero. C'erano dei turni di 38 ore settimanali, uguali per i collaboratori e per i dipendenti. Ciò posso dire in quanto i turni venivano distribuiti sia agli specializzandi che ai medici ed io, lavorando a stretto contatto con il ricorrente, conoscevo anche i suoi turni”. Sui capitoli 11, 12 e 13 a.d.r.: “confermo che il ricorrente rispettava i suddetti turni, predisposti dal direttore o da chi era stato a ciò adibito, in tal caso il direttore li firmava. Si trattava degli stessi turni previsti per i medici strutturati. La distribuzione di tali turni tra collaboratori e strutturati avveniva in maniera uguale”. Sul cap. 14 a.d.r.: “E' vero, il professore era presente e sottoscriveva i turni svolti dai vari medici nel senso che sottoscriveva i turni programmati, poi in caso di cambi sottoscriveva un modulo in cui era previsto il cambio”. Sul cap. 15 a.d.r.: “E' vero, chiunque doveva giustificare eventuali assenze perché occorreva provvedere alla sostituzione. Non mi è mai capitato di vedere il primario negare un'autorizzazione al ricorrente. In caso di necessità chi non poteva andare cercava un sostituto, compilava un modulo in cui si indicava la sostituzione, e lo sottoponeva al primario per la firma. Ciò valeva in modo uguale per collaboratori e dipendenti.” Sul cap. 16 a.d.r.: “E' vero, i medici, sia strutturati che collaboratori, cercavano di accordarsi in modo da stabilire un turno ferie che andasse bene per tutti, e lo sottoponevano al . Che io sappia i medici strutturati CP_4 avevano ogni anno 15 giorni di ferie in più rispetto ai dipendenti, perché questi ultimi, oltre alle ferie ordinarie, avevano 15 giorni di cd. “ferie radiologiche”. Per il resto credo che avessero entrambi 30 giorni di ferie all'anno.” Sul cap. 17 A.D.R.: “Credo che il ricorrente abbia avuto 30 giorni di ferie all'anno, ed in genere ogni agosto osservava un turno di 15 giorni”.
“Dal 2001-2002 sono Direttore della UOC di Ortopedia dell'Azienda Testimone_2 convenuta ed il ricorrente ha lavorato nel mio reparto. I turni del ricorrente erano previamente concordati con lui, mensilmente, anche se poi veniva inserito nei medesimi turni dei medici strutturati. Non aveva un numero fisso di giorni da svolgere mensilmente, ma mi dava la disponibilità dei giorni, che non necessariamente era di 38 ore settimanali. Sulla base della disponibilità da lui manifestata io poi predisponevo i turni che sottoponevo all'approvazione del Direttore Sanitario. In ogni caso il ricorrente doveva assicurare un numero di giorni di presenza sufficiente alla realizzazione del progetto per cui era stato assunto. Non saprei dire quale fosse la media settimanale delle ore svolte dal ricorrente, perché non verificavo esattamente tale dato. Il ricorrente, una volta espletate le consulenze programmate per la giornata, era libero di andare via. Le consulenze sono quelle che ci vengono chieste quotidianamente dagli altri reparti e per le stesse erano previsti degli appositi turni. Mentre l'attività di Pronto Soccorso prevedeva dei turni rigidi, per cui se il ricorrente vi era inserito, doveva rispettarlo. Anche i medici strutturati svolgevano turni di consulenza, ed anche loro Mi regolavo in questo modo anche con i dipendenti. Normalmente chi non poteva venire trovava un sostituto e solo se non si trovava nessuna persona disponibile, si ricorreva alla persona che quel giorno era reperibile. potevano andare via una volta terminate tutte le consulenze programmate per quel turno. Poiché loro dovevano rispettare un monte orario settimanale, se andavano via prima il giorno in cui erano di turno per le consulenze dovevano poi recuperare i giorni successivi. In caso di impedimento del ricorrente per il giorno successivo me lo comunicava ed io non gli ho mai imposto la presenza se lui non poteva. Anche il ricorrente qualche volta è stato inserito tra i reperibili. Il ricorrente, come tutti i collaboratori, era svincolato da qualsiasi obbligo di richiesta scritta. In caso di cambio turno veniva firmato un modulo in cui si dava atto del cambio turno, ed io lo siglavo e lo trasmettevo alla segreteria. Io nei confronti del ricorrente verificavo che svolgesse il progetto per cui era stato assunto. Se non ricordo male il progetto per cui era stato assunto il ricorrente era quello per la gestione delle fratture del collo del femore degli anziani, e quindi io dovevo controllare tutti i parametri connessi a siffatta patologia. In ogni caso davo anche al ricorrente l'indirizzo terapeutico e verificavo che il ricorrente svolgesse l'attività secondo tale indirizzo. La differenza tra l'attività del ricorrente e quella dei medici strutturati era essenzialmente quantitativa, in ordine alle ore da rispettare, e nel rispetto delle formalità prescritte per ferie, assenze per malattia, permessi, nel senso che il ricorrente non doveva portare certificazioni mediche, né giustificarsi in caso di assenza. Quando però era presente al lavoro la sua attività coincideva sostanzialmente con quella del medico strutturato. Agli strutturati io chiedevo di essere presenti la mattina quando si svolgeva la visita collegiale ai pazienti del reparto, mentre non ho mai preteso tale attività ad i collaboratori”.
“Sono dipendente dell dal 16.7.2003, Testimone_3 Parte_1 provenendo dall'Ospedale Pertini. Ho sempre lavorato nel reparto di Ortopedia. Il ricorrente era inserito nei turni della sala operatoria, della sala gessi, del Pronto Soccorso e del reparto di Ortopedia, che prevedevano degli orari e dei compiti da svolgere. Nel Pronto Soccorso doveva sempre aspettare la fine del turno mentre negli altri turni, se si esaurivano le attività previste, ad esempio tutti gli interventi pianificati per la sala operatoria, poteva andare via prima, o anche essere costretto a rimanere oltre, se un intervento durava oltre la fine del turno. Ciò valeva anche per i dipendenti. In caso di impedimento si cerca un sostituto per il turno, che normalmente viene trovato e si comunica la sostituzione al Primario che non fa difficoltà. Non ricordo che sia capitato un caso in cui un collaboratore o anche un dipendente non abbia trovato un sostituto in caso di impedimento. In caso di malattia mi è capitato, come dipendente, di mandare un certificato di malattia. Non so se i collaboratori debbano mandare un certificato medico. Tutti, sia dipendenti che collaboratori, comunichiamo preventivamente in maniera informale la nostra disponibilità per i turni feriali che poi vengono predisposti dal cercando di accontentare tutti. In caso di mancato CP_4 accordo decide il Primario. Non so se il abbia mai imposto turni ai collaboratori CP_4
o se lo abbia fatto solo per i dipendenti. In ogni caso doveva risolvere il problema garantendo la copertura di tutti i turni. Noi dipendenti dobbiamo poi compilare dei moduli particolari per la richiesta di ferie, ed attualmente lo facciamo online. Non so se anche i collaboratori dovessero compilare tali moduli. Nel reparto si tenevano riunioni quindicinali in cui il ci comunicava le sue decisioni per lo svolgimento dei turni. CP_4
Ad esse partecipavano sia dipendenti che collaboratori. Non ho notato differenze tra il modo di rapportarsi del con i dipendenti e quello tenuto con i collaboratori”. CP_4
: “Ho lavorato dal 2001 al 2006 presso l Testimone_4 Parte_1
come specializzando ortopedico. Ho lavorato nello stesso reparto in cui
[...] lavorava il ricorrente. Anzi preciso di aver lavorato nel suddetto reparto dal 2003 al 2008 e per un paio di anni insieme al ricorrente. Nel periodo in cui siamo stati insieme nel reparto, il ricorrente era addetto in base alla turnistica, alla sala gessi, alla sala operatoria ed al Pronto Soccorso. Confermo che svolgeva le attività di cui al capitolo 6. I turni di lavoro venivano stabiliti dal ed in essi erano inseriti sia strutturati che CP_4 collaboratori. I turni erano ad orario fisso e dovevano essere rispettati da tutti, sia collaboratori che strutturati. Di solito anche se erano terminate le attività previste dal turno si aspettava la fine del turno per andare via, tranne magari che in caso di sala operatoria, in cui se finivano gli interventi del giorno era possibile andare via prima della fine del turno. Ciò valeva sia per i collaboratori che per gli strutturati. Per i turni diversi dalla Sala Operatoria non capitava mai di poter andare via prima della fine del turno perché c'era sempre qualcosa da fare. Confermo che i turni erano quelli di cui al capitolo 12 del ricorso e che il ricorrente effettuava mensilmente i turni notturni e festivi di cui al capitolo 13. Il turno settimanale per collaboratori e strutturati era di 38 ore. Si trattava degli stessi turni, per gli strutturati e per i collaboratori. In caso di impedimento il ricorrente poteva trovare qualcuno disponibile a coprire il suo turno ed in questo caso lo comunicava al , che non faceva obiezioni. Non ricordo che sia capitato al CP_4 ricorrente di essere stato costretto a rimanere per un turno in quanto mi risulta che abbia sempre trovato un sostituto. Ciò valeva anche per i dipendenti. Per il piano ferie si cercava di trovare un accordo tra strutturati e collaboratori, acquisendo le varie disponibilità, e poi si redigeva il relativo piano. Se non si trovava l'accordo il turno non coperto veniva assegnato d'ufficio dal . Ricordo che sia capitato anche ai CP_4 collaboratori di aver dovuto svolgere turni feriali per cui non avevano dato la disponibilità. Non ricordo episodi specifici in tal senso che abbiano riguardato il ricorrente. Le ferie estive del ricorrente erano di due settimane circa. Non ricordo se fruisse di ulteriori ferie in altri periodi dell'anno”. Interrogatorio formale del ricorrente odierno appellato: “Sul capitolo 23 bis a.d.r.: “Non è vero, i turni mi venivano assegnati e non potevo decidere io”. Sul capitolo 26 quater a.d.r.: “Dovevamo attenerci al turno da fare. Tuttavia posso dire che se ad esempio c'era stato assegnato il turno in sala operatoria dalle 8,00 alle 20,00 ed alle 18,00 avevamo terminato di lavorare in sala operatoria potevo andare via. Ciò valeva anche per i dipendenti. Non so come i dipendenti gestissero il badge per il monte orario che dovevano svolgere”. Sul capitolo 27 a.d.r.: “E' vero, con la precisazione che eventualmente il Responsabile poteva rivolgersi sia ad uno strutturato che ad un collaboratore: Posso dire che se il rivolgeva ad un collaboratore una simile CP_4 richiesta, nessuno gli diceva di no. Io in particolare non mi sono mai rifiutato”. Sul capitolo 29 a.d.r.: “Confermo che in caso di impedimento cercavo prima di tutto di trovare un sostituto, altrimenti sottoponevo la questione al . Però normalmente CP_4 trovavamo da soli la sostituzione. In ogni caso se trovavamo un sostituto era per scambiare i turni, non è che venivamo esentati dal turno. Non dovevo comunque produrre certificati medici. Lo stesso valeva per il personale di ruolo. Dopo che avevamo trovato la sostituzione facevamo una richiesta ufficiale, che veniva sempre autorizzata, perché l'interesse del era che il turno fosse coperto, non importava CP_4 da chi”. Sul capitolo 30 a.d.r.: “Non lo so, non conosco eventuali modalità che i dipendenti dovevano seguire per le richieste di ferie e permessi”. Sul capitolo 31 a.d.r.:
“Il Primario mensilmente stabiliva i turni ed indicava i compiti da svolgere in ciascun turno. Inoltre poteva capitare che per esigenze contingenti mi dicesse di fare cose diverse da quelle che erano state originariamente stabilite, ad esempio un turno di Guardia piuttosto che un turno in sala operatoria. Quando eravamo in sala operatoria mi diceva poi di volta in volta quello che dovevo fare. Non c'era differenza tra le indicazioni che dava a noi collaboratori e quelle che dava agli strutturati. Ciò anche perché lavoravamo sempre insieme”. Sul capitolo a in calce alla memoria a.d.r.: “E' vero. Ho lavorato presso Villa Aurora a Roma, e presso la Clinica ad CP_5
Arezzo. Ciò sia mentre lavoravo presso l'Azienda convenuta, che successivamente. Tuttavia non ricordo i periodi precisi”. Nel merito, è noto che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale, cfr. Cass. n. 4889/2002), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 9234/2006; 2842/2004; 19609/2003; 11203/2003; 8028/2003; 5534/2003; 811/1993; 2680/1990; 9459/1987; 7347/1986; 7015/1986) e dal suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione (cfr. Cass. n. 4889/2002 e le altre cit.). La c.d. eterodirezione si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza giuridicamente sempre presente, anche se, talvolta, in concreto mancante o attenuato, correlato alla posizione del datore di lavoro di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione. Naturalmente la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul soggetto che la deduce, non potendosi presumere la subordinazione neppure juris tantum, che deve dimostrare, pertanto, la “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”, senza “che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto eventualmente dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così Cass. n. 2728/2010). Invero, giova precisare che, se è vero che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stesso è, comunque, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse: altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva, cosa che avviene quando l'attività del lavoratore abbia carattere meramente esecutivo con il suo inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del medesimo delle proprie energie lavorative, nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo(cfr. Cass. n. 4682/2002). Del pari, è doveroso osservare che “La qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento;
inoltre, nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione, è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro), così Cass. Sez. L, Sentenza n. 6114 del 18/06/1998. Inoltre, non può non sottolinearsi che “In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni)”, v. Cass. n. 14573 del 20/08/2012.
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del primo grado di giudizio: la documentazione acquisita, con particolare riguardo all'inserimento dell'appellante in turni di lavoro con l'osservanza di specifici orari di lavoro;
la non effettuazione di quanto previsto nei progetti nei formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle parti peraltro reiterato nel tempo e di fatto corrispondenti a vere e proprie mansioni, e per ciò stesso invalidi. costituiscono tutti elementi idonei a provare la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal senza CP_1 soluzione di continuità dal 2007 al 2019. Emerge, pertanto, che l'odierna appellante abbia di fatto svolto le medesime mansioni poste in essere dagli altri medici non venendo adibita ai progetti indicati nei contratti di collaborazione da lei sottoscritti, ma prestando, piuttosto, la propria attività lavorativa alla stregua di tutti gli altri colleghi medici con cui si alternava in turni orari lavoratori giornalieri ben specifici e determinati e ripetuti nel tempo, con integrale inserimento nella struttura aziendale. Ritenuta di conseguenza la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso ininterrottamente tra le parti dal 1 giugno 2008 all'8 marzo 2012, alla spetta la Pt_4 retribuzione dovuta a un dirigente medico di primo livello ccnl area della Dirigenza Medica ad eccezione di quanto richiesto dalla stessa appellante a titolo di “festività”,
“ferie non godute” e “ind. esclus. < 5 anni” nei conteggi allegati al ricorso di primo grado (contestati nel quantum dalla controparte - v. all. n. 22 della memoria difensiva di primo grado -, ma non in modo tale da inficiarne la debenza soprattutto con riguardo alla circostanza secondo cui la somma complessivamente dovuta alla lavoratrice sarebbe da calcolarsi – erratamente - con riferimento al compenso di un dirigente medico neo assunto a tempo determinato e considerando nel percepito quanto erogato al lordo delle ritenute di legge e non al netto). Del resto, è noto che “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 1639 del 03/02/2012 e Cass. n. Sez. L, Sentenza n. 23645 del 21/11/2016. Ebbene, l'osservanza di turni si lavoro al pari dei dipendenti strutturati così come il godimento dello stesso numero di ferie, inoltre l'assunzione per molti anni in forza di contratti di collaborazione a progetto, in cui il progetto, invero corrisponde a un vero e proprio mansionario attestano la natura subordinata del rappo intercorso tra le parti nel periodo dedotto, Circa l'aliunde perceptum l'appellante principale non ha dimostrato l'entità di quanto dedurre dal richiesto. Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
E' parimenti infondato l'appello incidentale giacchè il differente importo richiesto dal rispetto a quello liquidato dal Tribunale risulta domandato solo alla stregua di CP_1 normativa non applicabile al caso di specie ratione temporis. Ne consegue il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale con compensazione delle spese di lite. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- compensa le spese del grado:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3072/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5281/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LF SA ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 32; APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria Mantovani ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Pasteur 41; APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato in data 13.8.2021 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l Parte_1
deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta in qualità
[...] di medico specialista in ortopedia dall'1.1.2007, senza soluzione di continuità, in forza di contratti di collaborazione libero professionali variamente prorogati fino al 31.7.2019, data in cui il rapporto è definitivamente cessato per mancanza di proroga;
che in realtà il rapporto di lavoro intercorso aveva sempre avuto natura subordinata in quanto egli era sempre stato soggetto al potere direttivo e di controllo del direttore della UOC di Ortopedia, prof. dovendo svolgere i compiti da questo indicati;
che aveva Per_1 dovuto sempre osservare uno specifico orario di lavoro e specifiche turnazioni di servizio per almeno 38 ore settimanali, richiedere ferie e permessi e giustificare le assenze, conformare la propria prestazione all'organizzazione della , senza Parte_2 potere predeterminare autonomamente le modalità di svolgimento della propria attività; che era sempre stato retribuito in misura fissa e predeterminata;
che in particolare aveva svolto attività di assistenza ai degenti in reparto, pronto soccorso, sala operatoria chirurgica, consulenza ad altri reparti, turni di guardia e pronta disponibilità secondo le disposizioni del primario in modo analogo al personale medico subordinato assunto a tempo indeterminato;
che era sempre stato inserito ed era stato tenuto a rispettare la turnazione della UOC di Ortopedia al pari del personale di ruolo e con inquadramento di dirigente medico, ed analogamente, per i turni di guardia notturni e festivi;
che nel corso del rapporto aveva percepito un compenso fisso con cadenza mensile inferiore a quanto dovuto al personale del dirigente medico del SSN in base alla legge ed alla contrattazione collettiva. Tanto premesso, ha dedotto la natura subordinata del rapporto ed affermato il proprio diritto alla qualifica di dirigente medico ex art. 15, comma 1, d.lgs 502/1992, e conseguentemente a percepire la differenza tra i compensi percepiti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, pari ad € 541.281,71, oltre accessori e rivalutazione come da conteggi contenuti nel ricorso. Ha inoltre affermato il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs 165/2001, nella misura massima di cui all'art. 32 comma 5 l. 183/2010, tenuto conto della durata del rapporto e della retribuzione globale di fatto spettante al di euro 5.592,05 pari ad euro 67.104,59. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che tra il dott.
e l è intercorso un CP_1 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità, dal 1/1/2007 al 31/7/2019; 2. per l'effetto condannare l al pagamento in favore Controparte_2 del ricorrente di € 541.281,71 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore Controparte_2 dello stesso ricorrente, a titolo di risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad € 5.592,05 mensili, nella misura ritenuta di giustizia;
4. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari”. Ritualmente evocata in giudizio si è costituita l Parte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Deducendo
[...] preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010, la prescrizione parziale delle pretese retributive avanzate dal ricorrente, e, nel merito, affermando la natura autonoma dell'intercorso rapporto di lavoro anche sotto il profilo dell'assenza di obbligo di orario;
deducendo inoltre che la retribuzione mensile fondamentale dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale prevedeva un orario settimanale di 38 ore (art. 14 ccnl dirigenza sanitaria 3-11-2005), che il ricorrente non aveva raggiunto, avendo svolto la propria attività professionale anche altrove;
che pertanto non gli spettava la richiesta indennità di esclusività; che comunque, in caso di accoglimento della domanda, dal complessivo importo richiesto andava detratto l'aliunde perceptum”. Il Tribunale disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2020, sollevata dall'Azienda convenuta, escussi 3 testik in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che nel periodo dall'1.1.2007 al 31.7.2019 aveva CP_1 prestato attività lavorativa a favore dell Controparte_2 secondo lo schema della subordinazione;
condannava l
[...]
al pagamento della somma di € 190.820,28 a favore del Parte_1 ricorrente a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi come per legge ovvero, in alternativa nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale fosse stato in misura superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat nonché al pagamento della somma di € 44.440,00 in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art. 36 d. lgs. 165/2001, e 32, l. 183/2010, oltre interessi come per legge ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale fosse stato in misura superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
condannava, inoltre. la convenuta al pagamento della metà delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquidava, per l'intero, in complessivi € 12.297,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Compensava tra le parti la restante metà.
Con ricorso depositato l'8.11.2024, l Controparte_2
ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di
[...]
Roma. Si è costituito, , chiedendo di rigettare l'avverso gravame e CP_1 spiegando appello incidentale, con cui chiede “di riformare la sentenza n. 5281/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nella parte in cui determina il risarcimento spettante al dott. in conseguenza dell'illegittimità del contratto di collaborazione CP_1 tra le parti nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, di condannare l al pagamento in Controparte_2 favore dello stesso dott. , sempre a titolo di risarcimento del danno come CP_1 specificato nella parte in diritto del presente atto, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001 nella sua misura massima, prendendo a base di calcolo la retribuzione globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad €. 5.592,05 mensili, ovvero sempre e comunque in misura superiore a 10 mensilità; per il resto, con conferma della suddetta sentenza in tutti gli altri capi e punti” Con l'atto di appello principale, l Parte_1 censura la decisione del Tribunale per
“I.- ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA SULL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO”. Dice l'appellante: “Al contrario anche all'esito dell'istruttoria testimoniale è chiaramente emerso quanto segue: 1) sia l'oggetto che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa corrispondono esattamente allo schema negoziale adottato dalle parti (che, come detto e provato, le stesse parti hanno espressamente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa); 2) non è stata in alcun modo dimostrata la sussistenza dell'elemento principale qualificante la subordinazione ossia la etero-direzione della prestazione resa dal ricorrente;
ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto si sarebbe, infatti, dovuto dimostrare, che le eventuali direttive date al lavoratore si fossero concretizzate in un potere eccedente la facoltà di mero “coordinamento” della prestazione al fine di un suo proficuo inserimento nell'organizzazione aziendale;
3) non è stata provata, ed addirittura è stata smentita (sia documentalmente che dai testi escussi), anche la sussistenza c.d. indici sussidiari rivelatori della presunta subordinazione
… È di tutta evidenza, come il provvedimento impugnato non chiarisca l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, limitandosi a delle affermazioni del tutto generiche e sganciate dal contesto fattuale e normativo … e eventuali direttive tecniche venivano date ad i medici, ivi incluso il ricorrente, solo con riferimento alle attività di sala operatoria … e la turnistica non era affatto predisposta unilateralmente dal Prof. ed imposta al ricorrente (o ai collaboratori) ma che, al contrario, Per_1
l'attività di collaborazione del ricorrente - sebbene inserita nell'ambito della complessiva attività della UOC di Ortopedia e Traumatologia - è sempre stata svolta in base alla disponibilità fornita dallo stesso Dott. Firmato Da: SAMENGO ALFREDO CP_1
Emesso Da: G CA 3 Serial#: 15 Controparte_3 CodiceFiscale_1 che, al pari degli altri collaboratori dell , nel mese precedente a quello di Pt_3 predisposizione dei turni comunicava al Direttore della UOC le giornate e gli orari di propria disponibilità, ciò proprio ai fini della predisposizione del turno del mese successivo … Al riguardo l aveva rilevato che la prestazione di un medico CP_2 dipendente, con orario settimanale di 38 ore, prevede, in media, la presenza in turno del dirigente medico per un numero di giorni pari a 264, come documentalmente riscontrabile, e facendo solo un riscontro a campione sui turni prodotti da parte ricorrente, è risultato quanto segue: - anno 2009 il ricorrente è stato inserito nei turni della UOC per un numero di giorni pari a 146; - anno 2011 il ricorrente è stato inserito nei turni per un numero di giorni pari a 115 (e non 264); - anno 2014 il ricorrente è stato inserito nei turni della UOC per un numero di giorni pari a 106 (e non 264). Analoghe considerazioni, come documentalmente riscontrabile, valgono per i successivi anni. Documentalmente era stato, dunque, dimostrato che il dott. non aveva mai CP_1 osservato un orario settimanale di 38 ore … il ricorrente non era mai stato tenuto a fornire alcuna giustificazione in merito alle eventuali assenze, né aveva mai avuto bisogno di preventiva autorizzazione per eventuali assenze e/o ritardi … era sempre stato libero di determinare autonomamente i giorni di accesso così come i periodi di ferie … - dalle fatture depositate in atti (cfr. docc da 8 a 19 resistente) risulta provato che il ricorrente ha intrattenuto, in contemporanea con quello instaurato con la resistente, rapporti professionali con altri soggetti”:
“II. SUL QUANTUM LIQUIDATO IN SENTENZA. ERRONEITÀ RISPETTO A QUANTO EMERSO DELL'ISTRUTTORIA E DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN ATTI”, Afferma appellante: “le differenze retributive liquidate in sentenza avrebbero dovuto, essere riparametrate al 50% o in percentuale inferiore”;
“III. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DISATTENDE L'ECCEZIONE DELL'ALIUNDE PERCEPTUM. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE”. Sostiene l'appellante: “L aveva eccepito che le pretese economiche del Parte_1 dott. , avrebbero dovuto essere ridotte in funzione di quanto dal medesimo CP_1 professionista percepito, sia nell'intero arco temporale dedotto in giudizio che dalla conclusione del suo rapporto di lavoro e fino all'emissione della sentenza;
ciò in considerazione del fatto che, come era dimostrato sia dall'elenco fatture allegato in atti che da ulteriore documentazione relativa all'attività svolta Firmato Da: SAMENGO ALFREDO Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_3
25 in favore di altre strutture, e come era stato CodiceFiscale_1 addirittura ammesso da controparte in sede di interrogatorio formale l'allora ricorrente certamente aveva svolto nel periodo in esame, altre attività libero professionali (assistenziali nonché di docenza e relazione a convegni nazionali ed internazionali)”:
L'appello principale e quello incidentale sono entrambi infondati. Invero, i testi escussi in primo grado hanno dichiarato quanto segue:
“Ho lavorato come medico specializzando presso l Testimone_1 [...]
da dicembre 2014 a dicembre 2019, nella . Parte_1 Parte_2
Ho lavorato anche insieme al ricorrente in tutto il periodo in cui ho svolto la specializzazione, e soprattutto da fine 2017. Sul cap. 6 del ricorso a.d.r.: “E' vero”. Sul cap. 9 a.d.r.: “E' vero. Anzi preciso che il ricorrente in base ai turni predisposti ad inizio mese già sapeva qual era l'attività da svolgere in riferimento al reparto, alla sala operatoria, all'ambulatorio. Solo per la sala operatoria il dott. indicava gli Per_1 interventi più opportuni da eseguire nel giorno successivo, per il quale però il turno era già stato assegnato. Ad esempio, poteva dire al ricorrente che nell'operazione relativa ad una frattura di gamba, era opportuno utilizzare un chiodo piuttosto che un fissatore esterno o una placca. Allo stesso modo il primario dava comunque le indicazioni sugli interventi da effettuare nel reparto giorno per giorno.”. Sul cap. 10 a.d.r.: “E' vero. C'erano dei turni di 38 ore settimanali, uguali per i collaboratori e per i dipendenti. Ciò posso dire in quanto i turni venivano distribuiti sia agli specializzandi che ai medici ed io, lavorando a stretto contatto con il ricorrente, conoscevo anche i suoi turni”. Sui capitoli 11, 12 e 13 a.d.r.: “confermo che il ricorrente rispettava i suddetti turni, predisposti dal direttore o da chi era stato a ciò adibito, in tal caso il direttore li firmava. Si trattava degli stessi turni previsti per i medici strutturati. La distribuzione di tali turni tra collaboratori e strutturati avveniva in maniera uguale”. Sul cap. 14 a.d.r.: “E' vero, il professore era presente e sottoscriveva i turni svolti dai vari medici nel senso che sottoscriveva i turni programmati, poi in caso di cambi sottoscriveva un modulo in cui era previsto il cambio”. Sul cap. 15 a.d.r.: “E' vero, chiunque doveva giustificare eventuali assenze perché occorreva provvedere alla sostituzione. Non mi è mai capitato di vedere il primario negare un'autorizzazione al ricorrente. In caso di necessità chi non poteva andare cercava un sostituto, compilava un modulo in cui si indicava la sostituzione, e lo sottoponeva al primario per la firma. Ciò valeva in modo uguale per collaboratori e dipendenti.” Sul cap. 16 a.d.r.: “E' vero, i medici, sia strutturati che collaboratori, cercavano di accordarsi in modo da stabilire un turno ferie che andasse bene per tutti, e lo sottoponevano al . Che io sappia i medici strutturati CP_4 avevano ogni anno 15 giorni di ferie in più rispetto ai dipendenti, perché questi ultimi, oltre alle ferie ordinarie, avevano 15 giorni di cd. “ferie radiologiche”. Per il resto credo che avessero entrambi 30 giorni di ferie all'anno.” Sul cap. 17 A.D.R.: “Credo che il ricorrente abbia avuto 30 giorni di ferie all'anno, ed in genere ogni agosto osservava un turno di 15 giorni”.
“Dal 2001-2002 sono Direttore della UOC di Ortopedia dell'Azienda Testimone_2 convenuta ed il ricorrente ha lavorato nel mio reparto. I turni del ricorrente erano previamente concordati con lui, mensilmente, anche se poi veniva inserito nei medesimi turni dei medici strutturati. Non aveva un numero fisso di giorni da svolgere mensilmente, ma mi dava la disponibilità dei giorni, che non necessariamente era di 38 ore settimanali. Sulla base della disponibilità da lui manifestata io poi predisponevo i turni che sottoponevo all'approvazione del Direttore Sanitario. In ogni caso il ricorrente doveva assicurare un numero di giorni di presenza sufficiente alla realizzazione del progetto per cui era stato assunto. Non saprei dire quale fosse la media settimanale delle ore svolte dal ricorrente, perché non verificavo esattamente tale dato. Il ricorrente, una volta espletate le consulenze programmate per la giornata, era libero di andare via. Le consulenze sono quelle che ci vengono chieste quotidianamente dagli altri reparti e per le stesse erano previsti degli appositi turni. Mentre l'attività di Pronto Soccorso prevedeva dei turni rigidi, per cui se il ricorrente vi era inserito, doveva rispettarlo. Anche i medici strutturati svolgevano turni di consulenza, ed anche loro Mi regolavo in questo modo anche con i dipendenti. Normalmente chi non poteva venire trovava un sostituto e solo se non si trovava nessuna persona disponibile, si ricorreva alla persona che quel giorno era reperibile. potevano andare via una volta terminate tutte le consulenze programmate per quel turno. Poiché loro dovevano rispettare un monte orario settimanale, se andavano via prima il giorno in cui erano di turno per le consulenze dovevano poi recuperare i giorni successivi. In caso di impedimento del ricorrente per il giorno successivo me lo comunicava ed io non gli ho mai imposto la presenza se lui non poteva. Anche il ricorrente qualche volta è stato inserito tra i reperibili. Il ricorrente, come tutti i collaboratori, era svincolato da qualsiasi obbligo di richiesta scritta. In caso di cambio turno veniva firmato un modulo in cui si dava atto del cambio turno, ed io lo siglavo e lo trasmettevo alla segreteria. Io nei confronti del ricorrente verificavo che svolgesse il progetto per cui era stato assunto. Se non ricordo male il progetto per cui era stato assunto il ricorrente era quello per la gestione delle fratture del collo del femore degli anziani, e quindi io dovevo controllare tutti i parametri connessi a siffatta patologia. In ogni caso davo anche al ricorrente l'indirizzo terapeutico e verificavo che il ricorrente svolgesse l'attività secondo tale indirizzo. La differenza tra l'attività del ricorrente e quella dei medici strutturati era essenzialmente quantitativa, in ordine alle ore da rispettare, e nel rispetto delle formalità prescritte per ferie, assenze per malattia, permessi, nel senso che il ricorrente non doveva portare certificazioni mediche, né giustificarsi in caso di assenza. Quando però era presente al lavoro la sua attività coincideva sostanzialmente con quella del medico strutturato. Agli strutturati io chiedevo di essere presenti la mattina quando si svolgeva la visita collegiale ai pazienti del reparto, mentre non ho mai preteso tale attività ad i collaboratori”.
“Sono dipendente dell dal 16.7.2003, Testimone_3 Parte_1 provenendo dall'Ospedale Pertini. Ho sempre lavorato nel reparto di Ortopedia. Il ricorrente era inserito nei turni della sala operatoria, della sala gessi, del Pronto Soccorso e del reparto di Ortopedia, che prevedevano degli orari e dei compiti da svolgere. Nel Pronto Soccorso doveva sempre aspettare la fine del turno mentre negli altri turni, se si esaurivano le attività previste, ad esempio tutti gli interventi pianificati per la sala operatoria, poteva andare via prima, o anche essere costretto a rimanere oltre, se un intervento durava oltre la fine del turno. Ciò valeva anche per i dipendenti. In caso di impedimento si cerca un sostituto per il turno, che normalmente viene trovato e si comunica la sostituzione al Primario che non fa difficoltà. Non ricordo che sia capitato un caso in cui un collaboratore o anche un dipendente non abbia trovato un sostituto in caso di impedimento. In caso di malattia mi è capitato, come dipendente, di mandare un certificato di malattia. Non so se i collaboratori debbano mandare un certificato medico. Tutti, sia dipendenti che collaboratori, comunichiamo preventivamente in maniera informale la nostra disponibilità per i turni feriali che poi vengono predisposti dal cercando di accontentare tutti. In caso di mancato CP_4 accordo decide il Primario. Non so se il abbia mai imposto turni ai collaboratori CP_4
o se lo abbia fatto solo per i dipendenti. In ogni caso doveva risolvere il problema garantendo la copertura di tutti i turni. Noi dipendenti dobbiamo poi compilare dei moduli particolari per la richiesta di ferie, ed attualmente lo facciamo online. Non so se anche i collaboratori dovessero compilare tali moduli. Nel reparto si tenevano riunioni quindicinali in cui il ci comunicava le sue decisioni per lo svolgimento dei turni. CP_4
Ad esse partecipavano sia dipendenti che collaboratori. Non ho notato differenze tra il modo di rapportarsi del con i dipendenti e quello tenuto con i collaboratori”. CP_4
: “Ho lavorato dal 2001 al 2006 presso l Testimone_4 Parte_1
come specializzando ortopedico. Ho lavorato nello stesso reparto in cui
[...] lavorava il ricorrente. Anzi preciso di aver lavorato nel suddetto reparto dal 2003 al 2008 e per un paio di anni insieme al ricorrente. Nel periodo in cui siamo stati insieme nel reparto, il ricorrente era addetto in base alla turnistica, alla sala gessi, alla sala operatoria ed al Pronto Soccorso. Confermo che svolgeva le attività di cui al capitolo 6. I turni di lavoro venivano stabiliti dal ed in essi erano inseriti sia strutturati che CP_4 collaboratori. I turni erano ad orario fisso e dovevano essere rispettati da tutti, sia collaboratori che strutturati. Di solito anche se erano terminate le attività previste dal turno si aspettava la fine del turno per andare via, tranne magari che in caso di sala operatoria, in cui se finivano gli interventi del giorno era possibile andare via prima della fine del turno. Ciò valeva sia per i collaboratori che per gli strutturati. Per i turni diversi dalla Sala Operatoria non capitava mai di poter andare via prima della fine del turno perché c'era sempre qualcosa da fare. Confermo che i turni erano quelli di cui al capitolo 12 del ricorso e che il ricorrente effettuava mensilmente i turni notturni e festivi di cui al capitolo 13. Il turno settimanale per collaboratori e strutturati era di 38 ore. Si trattava degli stessi turni, per gli strutturati e per i collaboratori. In caso di impedimento il ricorrente poteva trovare qualcuno disponibile a coprire il suo turno ed in questo caso lo comunicava al , che non faceva obiezioni. Non ricordo che sia capitato al CP_4 ricorrente di essere stato costretto a rimanere per un turno in quanto mi risulta che abbia sempre trovato un sostituto. Ciò valeva anche per i dipendenti. Per il piano ferie si cercava di trovare un accordo tra strutturati e collaboratori, acquisendo le varie disponibilità, e poi si redigeva il relativo piano. Se non si trovava l'accordo il turno non coperto veniva assegnato d'ufficio dal . Ricordo che sia capitato anche ai CP_4 collaboratori di aver dovuto svolgere turni feriali per cui non avevano dato la disponibilità. Non ricordo episodi specifici in tal senso che abbiano riguardato il ricorrente. Le ferie estive del ricorrente erano di due settimane circa. Non ricordo se fruisse di ulteriori ferie in altri periodi dell'anno”. Interrogatorio formale del ricorrente odierno appellato: “Sul capitolo 23 bis a.d.r.: “Non è vero, i turni mi venivano assegnati e non potevo decidere io”. Sul capitolo 26 quater a.d.r.: “Dovevamo attenerci al turno da fare. Tuttavia posso dire che se ad esempio c'era stato assegnato il turno in sala operatoria dalle 8,00 alle 20,00 ed alle 18,00 avevamo terminato di lavorare in sala operatoria potevo andare via. Ciò valeva anche per i dipendenti. Non so come i dipendenti gestissero il badge per il monte orario che dovevano svolgere”. Sul capitolo 27 a.d.r.: “E' vero, con la precisazione che eventualmente il Responsabile poteva rivolgersi sia ad uno strutturato che ad un collaboratore: Posso dire che se il rivolgeva ad un collaboratore una simile CP_4 richiesta, nessuno gli diceva di no. Io in particolare non mi sono mai rifiutato”. Sul capitolo 29 a.d.r.: “Confermo che in caso di impedimento cercavo prima di tutto di trovare un sostituto, altrimenti sottoponevo la questione al . Però normalmente CP_4 trovavamo da soli la sostituzione. In ogni caso se trovavamo un sostituto era per scambiare i turni, non è che venivamo esentati dal turno. Non dovevo comunque produrre certificati medici. Lo stesso valeva per il personale di ruolo. Dopo che avevamo trovato la sostituzione facevamo una richiesta ufficiale, che veniva sempre autorizzata, perché l'interesse del era che il turno fosse coperto, non importava CP_4 da chi”. Sul capitolo 30 a.d.r.: “Non lo so, non conosco eventuali modalità che i dipendenti dovevano seguire per le richieste di ferie e permessi”. Sul capitolo 31 a.d.r.:
“Il Primario mensilmente stabiliva i turni ed indicava i compiti da svolgere in ciascun turno. Inoltre poteva capitare che per esigenze contingenti mi dicesse di fare cose diverse da quelle che erano state originariamente stabilite, ad esempio un turno di Guardia piuttosto che un turno in sala operatoria. Quando eravamo in sala operatoria mi diceva poi di volta in volta quello che dovevo fare. Non c'era differenza tra le indicazioni che dava a noi collaboratori e quelle che dava agli strutturati. Ciò anche perché lavoravamo sempre insieme”. Sul capitolo a in calce alla memoria a.d.r.: “E' vero. Ho lavorato presso Villa Aurora a Roma, e presso la Clinica ad CP_5
Arezzo. Ciò sia mentre lavoravo presso l'Azienda convenuta, che successivamente. Tuttavia non ricordo i periodi precisi”. Nel merito, è noto che l'elemento determinante ed essenziale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale, cfr. Cass. n. 4889/2002), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 9234/2006; 2842/2004; 19609/2003; 11203/2003; 8028/2003; 5534/2003; 811/1993; 2680/1990; 9459/1987; 7347/1986; 7015/1986) e dal suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione (cfr. Cass. n. 4889/2002 e le altre cit.). La c.d. eterodirezione si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza giuridicamente sempre presente, anche se, talvolta, in concreto mancante o attenuato, correlato alla posizione del datore di lavoro di poter astrattamente interferire in ogni momento sulle modalità di svolgimento della prestazione. Naturalmente la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul soggetto che la deduce, non potendosi presumere la subordinazione neppure juris tantum, che deve dimostrare, pertanto, la “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa”, senza “che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto eventualmente dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così Cass. n. 2728/2010). Invero, giova precisare che, se è vero che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, lo stesso è, comunque, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse: altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva, cosa che avviene quando l'attività del lavoratore abbia carattere meramente esecutivo con il suo inserimento in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale e la messa a disposizione, persistente nel tempo, da parte del medesimo delle proprie energie lavorative, nonché da altri elementi di carattere sussidiario, quali l'assenza di qualsiasi, pur minima, organizzazione imprenditoriale, sia con riguardo al materiale necessario per l'espletamento dell'attività, sia con riguardo alla gestione contabile - amministrativa attinente all'attività stessa, oltre all'osservanza di un orario e di turnazioni prefissate, all'assenza di rischio e alla previsione di un compenso mensile in base alle ore effettuate con un importo orario anziché in relazione a tariffe professionali approvate con atto normativo(cfr. Cass. n. 4682/2002). Del pari, è doveroso osservare che “La qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento;
inoltre, nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione, è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro), così Cass. Sez. L, Sentenza n. 6114 del 18/06/1998. Inoltre, non può non sottolinearsi che “In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni)”, v. Cass. n. 14573 del 20/08/2012.
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del primo grado di giudizio: la documentazione acquisita, con particolare riguardo all'inserimento dell'appellante in turni di lavoro con l'osservanza di specifici orari di lavoro;
la non effettuazione di quanto previsto nei progetti nei formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle parti peraltro reiterato nel tempo e di fatto corrispondenti a vere e proprie mansioni, e per ciò stesso invalidi. costituiscono tutti elementi idonei a provare la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta dal senza CP_1 soluzione di continuità dal 2007 al 2019. Emerge, pertanto, che l'odierna appellante abbia di fatto svolto le medesime mansioni poste in essere dagli altri medici non venendo adibita ai progetti indicati nei contratti di collaborazione da lei sottoscritti, ma prestando, piuttosto, la propria attività lavorativa alla stregua di tutti gli altri colleghi medici con cui si alternava in turni orari lavoratori giornalieri ben specifici e determinati e ripetuti nel tempo, con integrale inserimento nella struttura aziendale. Ritenuta di conseguenza la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso ininterrottamente tra le parti dal 1 giugno 2008 all'8 marzo 2012, alla spetta la Pt_4 retribuzione dovuta a un dirigente medico di primo livello ccnl area della Dirigenza Medica ad eccezione di quanto richiesto dalla stessa appellante a titolo di “festività”,
“ferie non godute” e “ind. esclus. < 5 anni” nei conteggi allegati al ricorso di primo grado (contestati nel quantum dalla controparte - v. all. n. 22 della memoria difensiva di primo grado -, ma non in modo tale da inficiarne la debenza soprattutto con riguardo alla circostanza secondo cui la somma complessivamente dovuta alla lavoratrice sarebbe da calcolarsi – erratamente - con riferimento al compenso di un dirigente medico neo assunto a tempo determinato e considerando nel percepito quanto erogato al lordo delle ritenute di legge e non al netto). Del resto, è noto che “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 1639 del 03/02/2012 e Cass. n. Sez. L, Sentenza n. 23645 del 21/11/2016. Ebbene, l'osservanza di turni si lavoro al pari dei dipendenti strutturati così come il godimento dello stesso numero di ferie, inoltre l'assunzione per molti anni in forza di contratti di collaborazione a progetto, in cui il progetto, invero corrisponde a un vero e proprio mansionario attestano la natura subordinata del rappo intercorso tra le parti nel periodo dedotto, Circa l'aliunde perceptum l'appellante principale non ha dimostrato l'entità di quanto dedurre dal richiesto. Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
E' parimenti infondato l'appello incidentale giacchè il differente importo richiesto dal rispetto a quello liquidato dal Tribunale risulta domandato solo alla stregua di CP_1 normativa non applicabile al caso di specie ratione temporis. Ne consegue il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale con compensazione delle spese di lite. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- compensa le spese del grado:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste