Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2025, proposto da Ecophenix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mussoni e Filippo Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.C.R. - Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Gandino e Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Saste Servizi Ecologici S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del “bando di gara o concessione - regime ordinario" indetto da S.C.R. Piemonte S.p.a. - gara SCR n. 42-20251 - pubblicato in data 11.06.2025 sull'edizione GU S: 110/2025, e di ogni altro atto e/o provvedimento temporalmente, logicamente e giuridicamente ad esso presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non noto, e precisamente:
- del documento per consultazione preliminare di mercato;
- della determina dirigenziale del direttore degli appalti;
- del disciplinare di gara correlato al bando;
- del capitolato tecnico correlato al bando di gara;
- del documento allegato n.2 - Disciplinare di Gara (criteri di valutazione tecnica dell'offerta);
nella parte in cui vengono previste prescrizioni pregiudizievoli alla partecipazione alla gara in questione da parte della attuale ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. LE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11.07.2025 e depositato in data 21.07.2025, Ecophenix S.r.l. (di seguito, breviter , anche “Ecophenix”) ha impugnato la determinazione della direzione appalti n. 181 del 09.06.2025 con cui S.C.R. Piemonte S.p.a. (di seguito, breviter , anche “SCR”), a seguito dell’espletamento di una consultazione preliminare di mercato, ha indetto la “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (gara SCR n. 42-2025)” , provvedendo contestualmente ad approvare il relativo bando, il disciplinare e il capitolato tecnico con relativi allegati, nonché a nominare i responsabili delle fasi di affidamento ed esecuzione, unitamente ai componenti del seggio di gara.
2. Trattasi, in estrema sintesi, di una gara suddivisa in sei lotti territoriali (che raggruppano le diverse aziende sanitarie piemontesi beneficiarie del servizio, oltre all’Istituto menzionato), per un valore complessivo stimato in € 169.427.357,62, IVA esclusa, della durata di 48 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo di 100 punti, di cui 70 attribuibili all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.
L’allegato 2 al disciplinare di gara individua otto criteri di valutazione dell’offerta tecnica, a loro volta suddivisi in sub-criteri con l’indicazione del punteggio attribuibile a ciascuno di essi. Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, il secondo di tali criteri di valutazione riguarda le “ Caratteristiche dei contenitori ” (max 20 punti) e reca, tra i propri sub-criteri, anche quello riferito al “ Materiale dei contenitori offerti per i EER 180103*, 180202* e 180108* ”, riconoscendo 10 punti all’offerta che prevede “ tutti i contenitori in plastica rigida (stabile, chimicamente inerte) non perforabile ” e 3 punti a quella che prevede “ almeno il 70% di contenitori in polipropilene (materiale plastico rigido, stabile, chimicamente inerte) non perforabile ”.
L’art. 25 del capitolato tecnico disciplina, invece, la “ remunerazione del servizio ”, stabilendo quanto segue:
“ Per tutti i rifiuti oggetto della presente gara, la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza
- al netto del peso del contenitore per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (EER 18 01 03* - 18 02 02*) e medicinali citotossici e citostatici (EER 18 01 08*)
- al lordo del peso del contenitore per tutti gli altri rifiuti gestiti con contenitori monouso. In caso, invece, di utilizzo di contenitori riutilizzabili, la remunerazione avverrà al netto del peso dei contenitori
moltiplicato per i prezzi unitari offerti, espressi in Euro, al netto dell’IVA ”.
3. Ecophenix è insorta contro tale disciplina di gara, ritenendo che la stessa penalizzi gli operatori che, come lei, facciano uso di contenitori monouso, favorendo, invece, quelli che utilizzano contenitori riutilizzabili. Ciò in ragione sia del criterio di remunerazione del servizio (che esclude il peso dei contenitori monouso dal conteggio della quantità di rifiuti gestiti da remunerare), sia dei criteri di valutazione delle offerte tecniche (che premierebbero in misura eccessiva gli offerenti un servizio con contenitori riutilizzabili). Più nel dettaglio, la ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
I) “ Violazione di legge per violazione dell’art. 97 della Costituzione, conseguente alla violazione del principio di imparzialità, alla violazione del principio di buona amministrazione, alla violazione del principio di parità di trattamento e trasparenza del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per determinazione del contenuto delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara, la quale si appalesa “illogica”. Eccesso di potere per sviamento. violazione di legge per violazione del principio della par condicio; violazione del principio del favor partecipationis collegato alla necessità di garantire la più ampia partecipazione di concorrenti ad un bando di gara; violazione dell’art. 97 della Costituzione conseguente alla violazione del principio di imparzialità, alla violazione del principio di buona amministrazione, alla violazione del principio di parità di trattamento e trasparenza del procedimento amministrativo, sotto ulteriore profilo ”: il criterio di remunerazione usato per i rifiuti pericolosi (codici EER 18 01 03*, 18 02 02* e 18 01 08*) sarebbe illogico perché anche il contenitore monouso è un rifiuto e come tale deve essere trattato, cosicché il suo smaltimento rappresenta un costo per gli operatori economici, che deve essere remunerato; l’effetto sarebbe altrimenti quello di favorire i concorrenti che usano contenitori riutilizzabili; peraltro, sarebbe illogico e contraddittorio aver invece riconosciuto la remunerazione dei contenitori monouso per i rifiuti sanitari non pericolosi (che rappresenterebbero una minima parte dei rifiuti complessivi da smaltire in esecuzione del servizio);
II. “Violazione di legge per violazione del principio della par condicio; violazione del principio del favor partecipationis collegato alla necessità di garantire la più ampia partecipazione di concorrenti ad un bando di gara, avuto riguardo al l’Allegato n. 2 del Disciplinare di Gara, contenente i “Criteri di valutazione tecnica dell’offerta”; Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per determinazione del contenuto delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara, la quale si appalesa “illogica”. Eccesso di potere per sviamento ”: il criterio di remunerazione utilizzato altererebbe e restringerebbe la concorrenza perché l’utilizzo di contenitori riutilizzabili è connesso alla possibilità di usufruire di appositi centri di sanificazione, di cui tuttavia disporrebbero solo pochi operatori di mercato, mentre gli altri (che sarebbero circa il 98%) sarebbero obbligati ad utilizzare dei contenitori monouso;
III. “ Violazione di legge per violazione del principio della par condicio; violazione del principio del favor partecipationis collegato alla necessità di garantire la più ampia partecipazione di concorrenti ad un bando di gara, avuto riguardo al l’Allegato n. 2 del Disciplinare di Gara, contenente i “Criteri di valutazione tecnica dell’offerta”; Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per determinazione del contenuto delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara, la quale si appalesa “illogica”. Eccesso di potere per sviamento ”: il restringimento della concorrenza e la violazione della par condicio risulterebbero anche dal fatto che l’utilizzo di contenitori riutilizzabili consentirebbe di ottenere ben 10 punti, su 70 massimi complessivi, in sede di valutazione delle offerte tecniche.
4. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione del bando di gara, in quanto, a suo avviso, le clausole contestate non avrebbero carattere escludente e non impedirebbero alla ricorrente la formulazione di un’offerta competitiva. In ogni caso, le censure ex adverso formulate sarebbero, a suo avviso, infondate e da respingere.
5. Con ordinanza n. 422 dell’11.09.2025, l’istanza cautelare della ricorrente è stata rigettata.
6. All’udienza pubblica del 19.03.2026, la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla stazione appaltante, che si appunta sull’assenza di immediata lesività delle clausole del bando di gara contestate dalla ricorrente.
8. In linea generale, deve rammentarsi che le clausole del bando che si assumono illegittime vanno impugnate unitamente al provvedimento che, in applicazione delle stesse, dispone l’esclusione del concorrente o l’aggiudicazione della gara a terzi, così rendendo concreta ed attuale la lesione per il concorrente escluso o risultato non aggiudicatario. Prima di tale momento, infatti, la lesività del bando è solo astratta ed eventuale, perché il concorrente non sa ancora se l’ipotetica illegittimità delle clausole si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura di gara (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 20.02.2026, n. 1395; Cons. Stato, Sez. VII, 17.01.2023, n. 582; Cons. Stato, Sez. V, 05.08.2022, n. 6934).
Fanno eccezione a tale regola le clausole c.d. “immediatamente escludenti”, vale a dire quelle che pregiudicano l'utile partecipazione alla procedura, precludendo ab origine la possibilità di conseguire l'aggiudicazione, indipendentemente dallo svolgimento delle operazioni di gara. Tali clausole determinano, infatti, una lesione immediata della posizione dell’interessato, onerandolo di una tempestiva impugnazione del bando di gara illegittimo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26.04.2018, n. 4).
In particolare, si è riconosciuto carattere immediatamente escludente: a) alle clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) alle regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) alle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) alle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) alle clausole impositive di obblighi contra ius ; f) ai bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) agli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, come quella relativa ai costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 20.02.2026, n. 1395; Cons. Stato, Sez. V, 06.11.2025, n. 8647; Cons. Stato, Sez. V, 18.02.2025, n. 1350).
Al contrario, non possono ritenersi immediatamente escludenti quelle clausole che siano semplicemente penalizzanti per il concorrente, perché asseritamente lesive della par condicio ovvero tali da avvantaggiare alcuni concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23.12.2024, n. 10317; Cons. Stato, Sez. III, 05.06.2024, n. 5050; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 05.03.2026, n. 722).
9. Ciò posto, nel caso in esame, la società ricorrente contesta, per l’appunto, proprio che il criterio di remunerazione del servizio fissato dalla lex specialis , unitamente ai criteri stabiliti per la valutazione delle offerte tecniche, finirebbe per avvantaggiare i concorrenti che utilizzano contenitori riutilizzabili dei rifiuti sanitari a discapito di quelli che usano contenitori monouso. Si tratta, quindi, di clausole che avrebbero, nella stessa prospettazione della ricorrente, una connotazione per quest’ultima (e per gli altri operatori che utilizzano contenitori monouso) solo penalizzante, ma non anche immediatamente escludente.
D’altra parte, è pacifico che la legge di gara ammetta anche la presentazione di offerte che contemplano l’utilizzo esclusivo di contenitori monouso ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende sanitarie.
Il contestato criterio di remunerazione stabilito dall’art. 25 del capitolato tecnico si limita a stabilire che il calcolo del compenso spettante all’appaltatore per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi (rapportato alla quantità di rifiuti gestiti, sulla base del prezzo unitario al kg offerto in sede di gara) non debba considerare anche il peso dei contenitori monouso. Tuttavia, al di là dei dedotti profili di illegittimità di criterio di remunerazione individuato dalla stazione appaltante, la società ricorrente non deduce né dimostra in alcun modo che lo stesso renda il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente per l’appaltatore, impedendo a qualsiasi operatore medio che utilizzi contenitori monouso di formulare un'offerta economicamente sostenibile e competitiva. Tant’è vero che nemmeno chiarisce, o anche solo ipotizza, l’incidenza del peso di tali contenitori (con i relativi costi di smaltimento) sui volumi totali dei rifiuti da gestire (che è, tuttavia, ragionevole presumere modesta) e, di conseguenza, sugli utili ritraibili dall’effettuazione del servizio alle condizioni contrattuali stabilite dalla lex specialis di gara.
Lo stesso dicasi circa il riconoscimento di un maggior punteggio all’offerta tecnica dei concorrenti che utilizzano contenitori riutilizzabili, posto che, in astratto, tale maggior punteggio (10 punti sui 70 massimi conseguibili dall’offerta tecnica) potrebbe anche essere neutralizzato con l’ottenimento, da parte dei concorrenti che offrono contenitori monouso, di un maggior punteggio rispetto agli altri criteri di valutazione dell’offerta tecnica (che pesano per i restanti 60 punti) o in ragione di una migliore offerta economica (cui sono attribuiti fino a 30 punti). Cosicché la relativa clausola del bando di gara potrebbe, a tutto concedere, rendere difficile, ma non oggettivamente impossibile, la presentazione di un’offerta sostenibile e competitiva. Tuttavia, la mera difficoltà di presentazione dell’offerta non basta a rendere il bando immediatamente escludente, occorrendo l’oggettiva impossibilità per il concorrente di partecipare utilmente alla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 06.10.2023, n. 8706).
10. In definitiva, deve trovare accoglimento l’eccezione preliminare sollevata dalla stazione appaltante, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidandole in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL CC, Presidente
Marco Costa, Referendario
LE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FA | NL CC |
IL SEGRETARIO