CA
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1615 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 4445/2024 emessa dal Tribunale di Bari, allegata al verbale di udienza del 30.10.2024
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Modugno (BA) alla Via Paradiso n. 18/F, presso lo studio dell'avv. STELLA SETTIMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
APPELLATA NON COSTITUITA
Nonché CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO NON COSTITUITO pagina 1 di 8 E P.iva ), corrente in Milano (MI) alla Piazza Tre Torri, CP_3 P.IVA_1
3, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. elettivamente Controparte_4 domiciliata in Bari (BA) al Corso Cavour, 142, presso lo studio dell'avv. MICHELE PAPPALEPORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con atto di appello del 29 novembre 2024 - ritualmente notificato a , CP_1
e ad ha interposto gravame Controparte_2 CP_3 Parte_1 avverso la sentenza n. 4445/2024 emessa dal Tribunale di Bari e allegata al verbale di udienza del 30.10.2024, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per le lesioni conseguenti al sinistro verificatosi il 25.05.2013 verso le ore 17:15 in Bitetto alla Contrada Bavotta. Asseriva il che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, viaggiava in Pt_1 qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 tg. DA50640 di proprietà della madre , assicurato per la responsabilità civile con la CP_1 sopramenzionata compagnia assicurativa e condotto dal padre , Controparte_2 allorquando il padre, per evitare una buca, andava a sbattere contro un muretto a secco facendolo cadere e procurandosi così lesioni gravi. In particolare, il Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto di escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria ovvero dell'azione civile nei confronti della compagnia assicurativa, non emergendo elementi comprovanti la ricostruzione del sinistro così come rappresentata dall'attore, in quanto: 1) secondo la dinamica riportata in atto di citazione, la perdita del controllo del mezzo non sarebbe causalmente addebitabile alla condotta del conducente, ma alla presenza di una buca presente sul manto stradale;
2) il giorno del sinistro, l'attore ha riferito al personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di Bari di aver riportato lesioni a causa di una
“caduta accidentale dalla propria moto”; 3) il padre dell'attore, , Parte_1 asseritamente conducente del motociclo, non ha riportato alcuna lesione, nonostante l'entità dell'impatto del motociclo sul manto stradale, peraltro desumibile dalle lesioni riportate dallo stesso attore;
4) in sede di interrogatorio formale, l'attore non ha fornito indicazioni utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro;
5) dalla consulenza pagina 2 di 8 dei periti della compagnia assicurativa convenuta si evince che il Controparte_5 presentava danni solo su alcune parti della “regione laterale sinistra”, la sostituzione dello scudo anteriore in assenza di documentazione a supporto e di foto ritraenti il pezzo in epoca successiva al sinistro, l'assenza di danno al parabrezza, allo specchietto, al cerchio ruota e al parafango, nonostante l'impatto con il muretto..
, in riforma della sentenza gravata, ha chiesto: in via preliminare e Parte_1 cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza gravata;
nel merito, di “accertare e dichiarare che, in occasione del sinistro verificatosi il giorno 25.5.2015, alle ore 17:15 circa, in Bitetto alla Contrada Bavotta, il sig.
[...] viaggiava come terzo trasportato a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 Pt_1 targato DA50640, di proprietà della sig.ra , assicurato per la R.C. con CP_1
e condotto nelle circostanze dal sig. ;
2- accertare e CP_3 Controparte_2 dichiarare che, a causa del sinistro verificatosi il giorno 25.5.2015, alle ore 17:15 circa, in Bitetto alla Contrada Bavotta, causato dalla guida imprudente del sig. CP_2
il terzo trasportato sig. ha riportato le lesioni invalidanti
[...] Parte_1 indicate nel presente atto;
3- per l'effetto, accertata la responsabilità della CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra ed
[...] CP_1 il sig. , condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2 danno non patrimoniale patito dall'attore, incrementato fino ad un massimo del 45% della riferita valutazione medico-legale, per un totale pari a € 83.760,70, ovvero per la diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4- condannare in persona del CP_3 legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra ed il sig. CP_1 CP_2
al rimborso delle spese mediche affrontate dall'attore per le cure a cui si è
[...] dovuto sottoporre a causa delle lesioni riportate, pari ad € 730,79; 5- condannare
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra CP_3 CP_1 ed il sig. , al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre
[...] Controparte_2 al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 1.2 Con un unico e articolato motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado, deducendo l'errata valutazione delle prove e risultanze istruttorie, nonché la violazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non provata la dinamica del sinistro allegata in primo grado. Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'interrogatorio formale deferito al conducente il motociclo e dalla perizia espletata dal tecnico dell'assicurazione, sarebbe emerso che la moto è caduta sul lato sinistro, compatibilmente con la dinamica riportata nell'atto di citazione in primo grado pagina 3 di 8 e con le lesioni riportate agli arti inferiori. A tal riguardo, la difesa di Pt_1 evidenzia che: “se l'appellante fosse stato lui alla guida del motociclo, non avrebbe di certo riportato danni agli arti inferiori che, con uno scooter di quelle dimensioni, restano difesi dallo scudo anteriore della moto dinanzi a cui trovasi il vano dedicato all'appoggio-riparo appunto, delle gambe del conducente. Invece, l'appellante viaggiando dietro il conducente, aveva il ginocchio esposto rispetto alla sagoma dello scudo anteriore della moto ed è proprio per questo che l'ha impattato contro il muretto a secco durante lo sbandamento a “S”.
e non si sono costituiti in giudizio. CP_1 Controparte_2
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto: in via preliminare il rigetto CP_3 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
in rito, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'erronea indicazione della data della vocatio in ius precedente alla data di redazione dell'atto medesimo e, per l'effetto la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità dell'appello; in subordine e nel merito, il rigetto del gravame e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Con ordinanza del 16.04.2025, la Corte “-ritenuto che i motivi di appello non appaiono manifestamente fondati, risultando ben motivata la sentenza gravata sotto il profilo della valutazione delle prove raccolte in giudizio;
- considerato – quanto al periculum – che vi è condanna solo in ordine al pagamento delle spese di lite, peraltro per una somma modesta, calcolata correttamente sulla base del valore della causa” ha rigettato l'istanza di inibitoria. All'udienza del 2.07.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge in materia di spese. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello sollevate dall CP_3
In primo luogo, sotto il profilo dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per l'errata indicazione della data di vocatio in ius nell'atto di appello sollevata dalla compagnia assicurativa, si osserva che, nel caso di specie, l'errore risulta meramente materiale, privo di incidenza concreta sui diritti difensivi della parte appellata e sul raggiungimento dello scopo dell'atto.
pagina 4 di 8 Non si è infatti determinata alcuna lesione del diritto di difesa della compagnia assicurativa, la quale si è regolarmente costituita in giudizio nei termini di legge, né l'incertezza sulla data di comparizione ha comportato pregiudizio alcuno sotto il profilo processuale. La fattispecie in esame non risulta assimilabile a quella esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., nella sentenza n. 1160 del 21 gennaio 2020, richiamata da parte appellata, posto che nel presente giudizio non si è verificata alcuna doppia iscrizione a ruolo, né risulta agli atti la sostituzione dell'atto di citazione originario con altro contenente una data di udienza differente. Nel merito, le critiche dell'appellante non possono trovare accoglimento, essendo corretto l'impianto motivazionale adottato dal Tribunale di Bari. Occorre premettere che per dedurre l'inesatta/erronea interpretazione delle prove raccolte nel corso del giudizio da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il medesimo non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme in materia, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Ciò significa che il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ). Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove. Ciò premesso, il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale che ha condotto il Tribunale di Bari a ritenere infondata in fatto e in diritto la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore-appellante. Il quadro probatorio, infatti, risulta contraddittorio e non sorretto adeguatamente da elementi in grado di dare sostegno alla domanda di , non essendo le Parte_1 allegazioni e gli accertamenti istruttori compiuti nel corso del giudizio idonei a provare il fatto storico, dato il mancato raggiungimento della piena prova circa la dinamica del sinistro, e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore-appellante. A tal proposito, come evidenziato dal Giudice di prime cure, si osserva che l'attore- appellante nella richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del 23.07.2013 e negli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo e secondo grado ha pagina 5 di 8 esposto che in data 25.05.2013, alle ore 17:15 circa, in Bitetto, alla contrada Bavotta era a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 TG di proprietà di e condotto CP_1 nell'occasione da , allorquando quest'ultimo, per evitare una buca Controparte_2 presente sul manto stradale, impattava contro un muretto a secco ubicato sul lato sinistro della strada. Tale versione dei fatti non trova riscontro con quanto riferito dal terzo trasportato al Pronto Soccorso San Paolo di Bari, ove ha dichiarato di essere caduto accidentalmente dalla propria moto, figurando così come conducente del motociclo;
ricostruzione poi ritrattata nella medesima giornata, in occasione del ricovero presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari, presso cui lavorava la zia Parte_2 ove ha riferito di essere caduto accidentalmente dalla moto come passeggero. Le medesime contraddizioni e incongruenze non sono superate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, le quali si sono rivelate oltremodo scarne, generiche e prive di elementi descrittivi idonei a chiarire la dinamica del sinistro. In particolare, l'unico teste oculare, padre del danneggiato, Controparte_2 asseritamente conducente del motociclo, non è stato in grado di fornire alcuna ricostruzione puntuale dell'accaduto. Egli si è limitato ad affermare, in termini vaghi e approssimativi, che stava percorrendo la SS96 quando, nel tentativo di evitare una buca, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. Parimenti, Testimone_1
fratello dell'appellante, intervenuto subito dopo il sinistro, ha riferito
[...] testualmente: “non ricordo dove si trovava la moto né in quale direzione fosse posizionata”. Sicché i testi non hanno saputo indicare né il senso di marcia né altri elementi utili a chiarire la reale dinamica dell'incidente, rendendo la loro versione priva di attendibilità sotto il profilo probatorio. Aggiuntasi che, la fotografia del teatro del sinistro, allegata alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. (cfr. allegato n. 4), non offre alcun riscontro oggettivo alla dinamica riferita. Invero, non vi è alcun elemento identificativo che consenta di collegare con certezza i luoghi rappresentati al luogo dell'incidente. Contrariamente a quanto affermato dal presunto conducente e dal terzo trasportato, nell'immagine in questione non è visibile alcuna buca o dissesto del manto stradale idoneo a giustificare la perdita di controllo del mezzo, circostanza che indebolisce ulteriormente la già lacunosa ricostruzione offerta in atti e in sede testimoniale. Inoltre, l'entità delle lesioni riportate dall'appellante - così come diagnosticate dal P.O. San Paolo che lo ebbe in cura subito dopo l'accaduto “frattura pluriframmentaria rotula sinistra più lesione tendine quadricipitale omolaterale” e attestate dalla teste
[...]
, zia del danneggiato, presente al momento del ricovero di quest'ultimo presso CP_1
l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari, la quale ha pagina 6 di 8 riferito: “Io in sala visita del P.S. del Policlinico non sono entrata, ma posso dire che mio TE aveva tanto sangue e dolore”, nonché dalla documentazione in atti - rende inverosimile la circostanza che il padre, presunto conducente del motociclo abbia riportato unicamente lievi escoriazioni, risultando di fatto illeso, considerata la natura del mezzo e la tipologia dell'ostacolo urtato. Infine, come attentamente osservato dal Tribunale, dalla consulenza tecnica redatta dal perito incaricato dalla compagnia emerge un ulteriore elemento di criticità nella CP_3 ricostruzione dell'evento, così come prospettata dall'attore-appellante: il motociclo Piaggio Beverly oggetto del sinistro presentava danni circoscritti esclusivamente ad alcune componenti della regione laterale sinistra, tra cui la modanatura del bordo scudo, la pedana e il riparo motore. Tali danni sono stati dallo stesso attore-appellante riferite all'urto con il muretto e al conseguente scarrocciamento del mezzo. Tuttavia, il perito ha segnalato che la sostituzione dello scudo anteriore, è risultata priva di qualsivoglia riscontro documentale: non è stata prodotta alcuna fattura, ricevuta o documentazione fotografica che attesti l'effettivo danneggiamento e la successiva sostituzione del pezzo in epoca compatibile con il sinistro denunciato. Elemento ancor più significativo è la mancanza totale di danni a componenti - quali il parabrezza, lo specchietto retrovisore sinistro, il cerchio della ruota anteriore e il parafango - che, secondo una dinamica come quella prospettata (impatto contro un muretto a seguito della perdita di controllo del mezzo), avrebbero verosimilmente riportato danni evidenti. Ne discende che, le discrasie emerse nel corso dell'istruttoria impediscono di ritenere dimostrato e attendibile il fatto storico dedotto in giudizio, ossia l'effettivo verificarsi del sinistro stradale secondo le modalità descritte da . Parte_1
Peraltro, anche a voler prescindere dal carattere meramente assertivo e dalla carenza di supporto probatorio della pretesa risarcitoria, la Corte condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui così statuisce: “pur volendo accedere alla ricostruzione di parte istante, il sinistro non sarebbe causalmente addebitabile alla condotta del conducente ma alla presenza di una buca sul manto stradale in cui la moto, in assenza della manovra di evitamento, sarebbe sprofondata”. Conseguentemente, legittimato passivo della pretesa risarcitoria risulterebbe al più l'ente pubblico preposto alla custodia della strada, piuttosto che la compagnia assicurativa.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con le CP_3 tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione
“Indeterminabile – complessità bassa” considerato il valore orientativo della pretesa pagina 7 di 8 dell'appellante che ha rimesso al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. ord. 32443/2022).
4.L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione del 29 novembre 2024, ritualmente notificato, nei Parte_1 confronti di , in persona del suo CP_1 Controparte_6 CP_3 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4445/2024 emessa dal Tribunale di Bari, allegata al verbale di udienza del 30.10.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell come CP_3 rappresentato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a pagare all'RA l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 novembre 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1615 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 4445/2024 emessa dal Tribunale di Bari, allegata al verbale di udienza del 30.10.2024
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Modugno (BA) alla Via Paradiso n. 18/F, presso lo studio dell'avv. STELLA SETTIMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
APPELLATA NON COSTITUITA
Nonché CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO NON COSTITUITO pagina 1 di 8 E P.iva ), corrente in Milano (MI) alla Piazza Tre Torri, CP_3 P.IVA_1
3, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. elettivamente Controparte_4 domiciliata in Bari (BA) al Corso Cavour, 142, presso lo studio dell'avv. MICHELE PAPPALEPORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.07.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con atto di appello del 29 novembre 2024 - ritualmente notificato a , CP_1
e ad ha interposto gravame Controparte_2 CP_3 Parte_1 avverso la sentenza n. 4445/2024 emessa dal Tribunale di Bari e allegata al verbale di udienza del 30.10.2024, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per le lesioni conseguenti al sinistro verificatosi il 25.05.2013 verso le ore 17:15 in Bitetto alla Contrada Bavotta. Asseriva il che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, viaggiava in Pt_1 qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 tg. DA50640 di proprietà della madre , assicurato per la responsabilità civile con la CP_1 sopramenzionata compagnia assicurativa e condotto dal padre , Controparte_2 allorquando il padre, per evitare una buca, andava a sbattere contro un muretto a secco facendolo cadere e procurandosi così lesioni gravi. In particolare, il Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto di escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria ovvero dell'azione civile nei confronti della compagnia assicurativa, non emergendo elementi comprovanti la ricostruzione del sinistro così come rappresentata dall'attore, in quanto: 1) secondo la dinamica riportata in atto di citazione, la perdita del controllo del mezzo non sarebbe causalmente addebitabile alla condotta del conducente, ma alla presenza di una buca presente sul manto stradale;
2) il giorno del sinistro, l'attore ha riferito al personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di Bari di aver riportato lesioni a causa di una
“caduta accidentale dalla propria moto”; 3) il padre dell'attore, , Parte_1 asseritamente conducente del motociclo, non ha riportato alcuna lesione, nonostante l'entità dell'impatto del motociclo sul manto stradale, peraltro desumibile dalle lesioni riportate dallo stesso attore;
4) in sede di interrogatorio formale, l'attore non ha fornito indicazioni utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro;
5) dalla consulenza pagina 2 di 8 dei periti della compagnia assicurativa convenuta si evince che il Controparte_5 presentava danni solo su alcune parti della “regione laterale sinistra”, la sostituzione dello scudo anteriore in assenza di documentazione a supporto e di foto ritraenti il pezzo in epoca successiva al sinistro, l'assenza di danno al parabrezza, allo specchietto, al cerchio ruota e al parafango, nonostante l'impatto con il muretto..
, in riforma della sentenza gravata, ha chiesto: in via preliminare e Parte_1 cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza gravata;
nel merito, di “accertare e dichiarare che, in occasione del sinistro verificatosi il giorno 25.5.2015, alle ore 17:15 circa, in Bitetto alla Contrada Bavotta, il sig.
[...] viaggiava come terzo trasportato a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 Pt_1 targato DA50640, di proprietà della sig.ra , assicurato per la R.C. con CP_1
e condotto nelle circostanze dal sig. ;
2- accertare e CP_3 Controparte_2 dichiarare che, a causa del sinistro verificatosi il giorno 25.5.2015, alle ore 17:15 circa, in Bitetto alla Contrada Bavotta, causato dalla guida imprudente del sig. CP_2
il terzo trasportato sig. ha riportato le lesioni invalidanti
[...] Parte_1 indicate nel presente atto;
3- per l'effetto, accertata la responsabilità della CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra ed
[...] CP_1 il sig. , condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2 danno non patrimoniale patito dall'attore, incrementato fino ad un massimo del 45% della riferita valutazione medico-legale, per un totale pari a € 83.760,70, ovvero per la diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4- condannare in persona del CP_3 legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra ed il sig. CP_1 CP_2
al rimborso delle spese mediche affrontate dall'attore per le cure a cui si è
[...] dovuto sottoporre a causa delle lesioni riportate, pari ad € 730,79; 5- condannare
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la sig.ra CP_3 CP_1 ed il sig. , al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre
[...] Controparte_2 al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 1.2 Con un unico e articolato motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado, deducendo l'errata valutazione delle prove e risultanze istruttorie, nonché la violazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non provata la dinamica del sinistro allegata in primo grado. Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'interrogatorio formale deferito al conducente il motociclo e dalla perizia espletata dal tecnico dell'assicurazione, sarebbe emerso che la moto è caduta sul lato sinistro, compatibilmente con la dinamica riportata nell'atto di citazione in primo grado pagina 3 di 8 e con le lesioni riportate agli arti inferiori. A tal riguardo, la difesa di Pt_1 evidenzia che: “se l'appellante fosse stato lui alla guida del motociclo, non avrebbe di certo riportato danni agli arti inferiori che, con uno scooter di quelle dimensioni, restano difesi dallo scudo anteriore della moto dinanzi a cui trovasi il vano dedicato all'appoggio-riparo appunto, delle gambe del conducente. Invece, l'appellante viaggiando dietro il conducente, aveva il ginocchio esposto rispetto alla sagoma dello scudo anteriore della moto ed è proprio per questo che l'ha impattato contro il muretto a secco durante lo sbandamento a “S”.
e non si sono costituiti in giudizio. CP_1 Controparte_2
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto: in via preliminare il rigetto CP_3 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
in rito, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'erronea indicazione della data della vocatio in ius precedente alla data di redazione dell'atto medesimo e, per l'effetto la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità dell'appello; in subordine e nel merito, il rigetto del gravame e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Con ordinanza del 16.04.2025, la Corte “-ritenuto che i motivi di appello non appaiono manifestamente fondati, risultando ben motivata la sentenza gravata sotto il profilo della valutazione delle prove raccolte in giudizio;
- considerato – quanto al periculum – che vi è condanna solo in ordine al pagamento delle spese di lite, peraltro per una somma modesta, calcolata correttamente sulla base del valore della causa” ha rigettato l'istanza di inibitoria. All'udienza del 2.07.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge in materia di spese. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello sollevate dall CP_3
In primo luogo, sotto il profilo dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per l'errata indicazione della data di vocatio in ius nell'atto di appello sollevata dalla compagnia assicurativa, si osserva che, nel caso di specie, l'errore risulta meramente materiale, privo di incidenza concreta sui diritti difensivi della parte appellata e sul raggiungimento dello scopo dell'atto.
pagina 4 di 8 Non si è infatti determinata alcuna lesione del diritto di difesa della compagnia assicurativa, la quale si è regolarmente costituita in giudizio nei termini di legge, né l'incertezza sulla data di comparizione ha comportato pregiudizio alcuno sotto il profilo processuale. La fattispecie in esame non risulta assimilabile a quella esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., nella sentenza n. 1160 del 21 gennaio 2020, richiamata da parte appellata, posto che nel presente giudizio non si è verificata alcuna doppia iscrizione a ruolo, né risulta agli atti la sostituzione dell'atto di citazione originario con altro contenente una data di udienza differente. Nel merito, le critiche dell'appellante non possono trovare accoglimento, essendo corretto l'impianto motivazionale adottato dal Tribunale di Bari. Occorre premettere che per dedurre l'inesatta/erronea interpretazione delle prove raccolte nel corso del giudizio da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il medesimo non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme in materia, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Ciò significa che il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ). Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove. Ciò premesso, il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale che ha condotto il Tribunale di Bari a ritenere infondata in fatto e in diritto la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore-appellante. Il quadro probatorio, infatti, risulta contraddittorio e non sorretto adeguatamente da elementi in grado di dare sostegno alla domanda di , non essendo le Parte_1 allegazioni e gli accertamenti istruttori compiuti nel corso del giudizio idonei a provare il fatto storico, dato il mancato raggiungimento della piena prova circa la dinamica del sinistro, e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore-appellante. A tal proposito, come evidenziato dal Giudice di prime cure, si osserva che l'attore- appellante nella richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del 23.07.2013 e negli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo e secondo grado ha pagina 5 di 8 esposto che in data 25.05.2013, alle ore 17:15 circa, in Bitetto, alla contrada Bavotta era a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 TG di proprietà di e condotto CP_1 nell'occasione da , allorquando quest'ultimo, per evitare una buca Controparte_2 presente sul manto stradale, impattava contro un muretto a secco ubicato sul lato sinistro della strada. Tale versione dei fatti non trova riscontro con quanto riferito dal terzo trasportato al Pronto Soccorso San Paolo di Bari, ove ha dichiarato di essere caduto accidentalmente dalla propria moto, figurando così come conducente del motociclo;
ricostruzione poi ritrattata nella medesima giornata, in occasione del ricovero presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari, presso cui lavorava la zia Parte_2 ove ha riferito di essere caduto accidentalmente dalla moto come passeggero. Le medesime contraddizioni e incongruenze non sono superate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, le quali si sono rivelate oltremodo scarne, generiche e prive di elementi descrittivi idonei a chiarire la dinamica del sinistro. In particolare, l'unico teste oculare, padre del danneggiato, Controparte_2 asseritamente conducente del motociclo, non è stato in grado di fornire alcuna ricostruzione puntuale dell'accaduto. Egli si è limitato ad affermare, in termini vaghi e approssimativi, che stava percorrendo la SS96 quando, nel tentativo di evitare una buca, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. Parimenti, Testimone_1
fratello dell'appellante, intervenuto subito dopo il sinistro, ha riferito
[...] testualmente: “non ricordo dove si trovava la moto né in quale direzione fosse posizionata”. Sicché i testi non hanno saputo indicare né il senso di marcia né altri elementi utili a chiarire la reale dinamica dell'incidente, rendendo la loro versione priva di attendibilità sotto il profilo probatorio. Aggiuntasi che, la fotografia del teatro del sinistro, allegata alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. (cfr. allegato n. 4), non offre alcun riscontro oggettivo alla dinamica riferita. Invero, non vi è alcun elemento identificativo che consenta di collegare con certezza i luoghi rappresentati al luogo dell'incidente. Contrariamente a quanto affermato dal presunto conducente e dal terzo trasportato, nell'immagine in questione non è visibile alcuna buca o dissesto del manto stradale idoneo a giustificare la perdita di controllo del mezzo, circostanza che indebolisce ulteriormente la già lacunosa ricostruzione offerta in atti e in sede testimoniale. Inoltre, l'entità delle lesioni riportate dall'appellante - così come diagnosticate dal P.O. San Paolo che lo ebbe in cura subito dopo l'accaduto “frattura pluriframmentaria rotula sinistra più lesione tendine quadricipitale omolaterale” e attestate dalla teste
[...]
, zia del danneggiato, presente al momento del ricovero di quest'ultimo presso CP_1
l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari, la quale ha pagina 6 di 8 riferito: “Io in sala visita del P.S. del Policlinico non sono entrata, ma posso dire che mio TE aveva tanto sangue e dolore”, nonché dalla documentazione in atti - rende inverosimile la circostanza che il padre, presunto conducente del motociclo abbia riportato unicamente lievi escoriazioni, risultando di fatto illeso, considerata la natura del mezzo e la tipologia dell'ostacolo urtato. Infine, come attentamente osservato dal Tribunale, dalla consulenza tecnica redatta dal perito incaricato dalla compagnia emerge un ulteriore elemento di criticità nella CP_3 ricostruzione dell'evento, così come prospettata dall'attore-appellante: il motociclo Piaggio Beverly oggetto del sinistro presentava danni circoscritti esclusivamente ad alcune componenti della regione laterale sinistra, tra cui la modanatura del bordo scudo, la pedana e il riparo motore. Tali danni sono stati dallo stesso attore-appellante riferite all'urto con il muretto e al conseguente scarrocciamento del mezzo. Tuttavia, il perito ha segnalato che la sostituzione dello scudo anteriore, è risultata priva di qualsivoglia riscontro documentale: non è stata prodotta alcuna fattura, ricevuta o documentazione fotografica che attesti l'effettivo danneggiamento e la successiva sostituzione del pezzo in epoca compatibile con il sinistro denunciato. Elemento ancor più significativo è la mancanza totale di danni a componenti - quali il parabrezza, lo specchietto retrovisore sinistro, il cerchio della ruota anteriore e il parafango - che, secondo una dinamica come quella prospettata (impatto contro un muretto a seguito della perdita di controllo del mezzo), avrebbero verosimilmente riportato danni evidenti. Ne discende che, le discrasie emerse nel corso dell'istruttoria impediscono di ritenere dimostrato e attendibile il fatto storico dedotto in giudizio, ossia l'effettivo verificarsi del sinistro stradale secondo le modalità descritte da . Parte_1
Peraltro, anche a voler prescindere dal carattere meramente assertivo e dalla carenza di supporto probatorio della pretesa risarcitoria, la Corte condivide la sentenza di primo grado nella parte in cui così statuisce: “pur volendo accedere alla ricostruzione di parte istante, il sinistro non sarebbe causalmente addebitabile alla condotta del conducente ma alla presenza di una buca sul manto stradale in cui la moto, in assenza della manovra di evitamento, sarebbe sprofondata”. Conseguentemente, legittimato passivo della pretesa risarcitoria risulterebbe al più l'ente pubblico preposto alla custodia della strada, piuttosto che la compagnia assicurativa.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, con le CP_3 tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione
“Indeterminabile – complessità bassa” considerato il valore orientativo della pretesa pagina 7 di 8 dell'appellante che ha rimesso al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. ord. 32443/2022).
4.L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione del 29 novembre 2024, ritualmente notificato, nei Parte_1 confronti di , in persona del suo CP_1 Controparte_6 CP_3 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4445/2024 emessa dal Tribunale di Bari, allegata al verbale di udienza del 30.10.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell come CP_3 rappresentato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a pagare all'RA l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 novembre 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 8 di 8