CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2024, n. 30259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30259 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: E' presente l'avvocato GUASTELLA GIUSEPPE del foro di BRINDISI in difesa di NZ TO che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. E' presente l'avvocato CUOMO SIMONA del foro di BARI in difesa di NZ TO che insiste nell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30259 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 03/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2023 la Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32375 emessa in data 09 aprile 2018, ha condannato NT ZE alla pena di nove anni e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. commesso fino al novembre 2010, e per i delitti di giudicati con la sentenza emessa in data 13 giugno 2002 dalla Corte di appello di Lecce, ritenuti uniti in continuazione. Il ZE era stato condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con sentenza emessa in data 10 ottobre 2012, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra il reato contestato e quelli giudicati con la indicata sentenza del 13 giugno 2002, ma la sua pronuncia era stata riformata dalla Corte di appello di Lecce che, in data 13 gennaio 2016, aveva condannato il ZE alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione. Quest'ultima sentenza era stata annullata dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per non avere i giudici applicato la diminuente per il rito abbreviato sull'aumento di pena irrogato per la ritenuta continuazione : la sentenza annullata non indicava, infatti, se la pena di due anni e sei mesi di reclusione, applicata per tali reati, comprendeva la riduzione per il rito con cui si era proceduto. Il giudice di rinvio ha rideterminato la pena in quella complessiva di nove anni e otto mesi di reclusione, riducendo di un terzo la pena per i reati satellitegià aggiunta in continuazione dalla sentenza di appello annullata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso NT ZE, per mezzo dei suoi difensori avv. Simona Cuomo e avv. Giuseppe Guastella, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen. per la mancata applicazione della riduzione per il rito sulla pena finale. La Corte di appello, con esplicita motivazione, ha applicato la riduzione per il rito abbreviato separatamente sulle pene relative ai vari reati uniti per continuazione, mentre, per rispettare il principio indicato dalla sentenza della Corte di cassazione, avrebbe dovuto prima sommare le pene relative ai singoli reati uniti in continuazione, ed effettuare la riduzione di un terzo sulla pena complessiva finale. 2 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla individuazione del reato più grave. La Corte di appello di Lecce ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 416- bis cod.pen. nella formulazione introdotta dal d.l. n.92/2008, che ne ha aumentato la pena, ma così facendo ha reso contraria all'interesse dell'imputato l'applicazione dell'istituto della continuazione. In questo modo, infatti, la pena base dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen. è stata di fatto applicata anche al delitto commesso antecedentemente alla riforma peggiorativa della sanzione: il ricorrente è stato condannato per avere partecipato ad un'associazione di tipo mafioso dal 1990 al 2010, ed applicare la norma introdotta dal d.l. n. 92/2008 al reato continuato, che diventa unitario, equivale ad applicare retroattivamente la norma sfavorevole, anche al reato commesso antecedentemente alla sua introduzione. L'individuazione del tempus commissi delicti, nel nostro ordinamento, varia a seconda dell'istituto che deve applicarsi, ma quando si parla di irretroattività della legge penale deve farsi riferimento alle garanzie di rango costituzionale e sovranazionale. Nel caso di un reato «di durata», quale quello di cui all'art. 416 bis cod.pen., non è stata indicata una soluzione: vi sono sentenze che individuano il tempus commissi delicti nella cessazione della permanenza, ma altre che lo individuano nel momento in cui la condotta assume carattere di tipicità, ossia appena inizia la permanenza, in quanto è il momento più significativo, quello in cui il soggetto si determina a violare la legge. Nel presente caso il giudice per le indagini preliminari aveva correttamente ritenuto più grave la pena già comminata per la violazione dell'art. 416-bis cod.pen. commessa sino al 1998, ed applicato solo in continuazione la pena edittalmente più elevata prevista per le condotte successive. Il ricorrente, infatti, ha manifestato la volontà di violare la legge al momento del suo ingresso nell'associazione, senza potere più, in seguito, mutare la propria decisione, nonostante l'aggravamento della sanzione. In questo caso, pertanto, il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato in quello di fabbricazione di esplosivo, perché sanzionato con pena più elevata rispetto a quella stabilita per l'art. 416- bis cod.pen. sino al d.l. n. 92/2008, e porre in continuazione i residui reati. Chiede, peraltro, di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 81 cod.pen., in relazione alla esatta individuazione del reato più grave quando la condotta attiene ad un reato permanente la cui disciplina è mutata nel tempo in senso peggiorativo. 3 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta e nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando però che il secondo motivo di ricorso è relativo ad una questione non devoluta al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente. 4. Il procedimento, già fissato per l'udienza del 09 febbraio 2024, è stato rinviato a quella del 03 maggio 2024 a seguito dell'adesione del difensore alla astensione dalle udienze indetta dalle associazioni forensi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile per l'evidente carenza di interesse. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542). L'interesse ad impugnare, infatti, costituisce un elemento del diritto di impugnazione, previsto dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen., non essendo consentita, nel nostro ordinamento penale, la proposizione di una impugnazione al solo scopo di modificare una statuizione errata, se dalla diversa decisione non derivi un immediato vantaggio per la parte impugnante, o l'eliminazione di un pregiudizio. In applicazione di tale norma, ad esempio, è stato affermato che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 2016, Timpani, Rv. 203093). 4 2.1. Nel presente caso la richiesta del ricorrente, di applicare la riduzione della pena per effetto del rito abbreviato solo su quella complessiva, calcolata aggiungendo alla pena base, irrogata per il reato più grave, l'aumento per i reati satellite, è corretta, essendo previsto che tale riduzione debba essere effettuata quale ultimo elemento del calcolo della pena finale, determinata tenendo conto di tutte le circostanze e dell'aumento per la continuazione (vedi Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Rv. 229229; Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, Rv. 195960). La sentenza impugnata, invece, ha calcolato la pena complessiva partendo dalla pena base per il reato più grave, ridotta per il rito abbreviato, ed aggiungendo ad essa la pena per i due reati satellite già applicati dalla sentenza di appello emessa in data 13 gennaio 2016, ridotta anch'essa di un terzo. La diversa modalità di calcolo, però, non ha in concreto apportato alcun pregiudizio al ricorrente, in quanto l'esito finale è lo stesso a cui si sarebbe giunti calcolando prima la pena complessiva, in questo caso pari a quattordici anni e sei mesi di reclusione, e riducendola di un terzo. Anche con questa modalità, infatti, il risultato è pari a nove anni e otto mesi di reclusione, come calcolato nella sentenza impugnata. 2.2. L'errore nella modalità di calcolo, quindi, non ha apportato alcun pregiudizio al ricorrente, né è ipotizzabile alcun vantaggio, per il medesimo, dall'accoglimento di questo motivo di ricorso. Lo stesso ricorrente non ha riferito alcuno specifico interesse alla modifica della modalità di calcolo, e tanto meno ha indicato il pregiudizio eventualmente provocato dall'errore, o il vantaggio che deriverebbe dalla sua correzione. Il ricorso sul punto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché deduce una questione non proposta con il ricorso avverso la sentenza emessa in data 13 gennaio 2016 dalla Corte di appello, e non esaminata pertanto dalla Corte di cassazione, né fatta oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio. Dall'esame della sentenza n. 32375/2018, emessa in data 09 aprile 2018 dalla Quinta sezione di questa Corte, risulta che il ZE propose ricorso contro la prima sentenza di appello solo lamentando la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla declaratoria della sua responsabilità, alla rinnovazione istruttoria disposta dal giudice di secondo grado, e al trattamento sanzionatorio, e non dedusse censure in ordine alla individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod.pen. Peraltro la sentenza rescindente, al punto 3.3. del "Considerato in diritto", ha dichiarato manifestamente infondate le censure dedotte con riguardo «alla determinazione della pena-base», censure che pertanto, qualunque ne sia stato l'esatto contenuto, non possono essere 5 riprodotte davanti al giudice del rinvio, essendo la determinazione della pena base ormai coperta dal giudicato. Infatti la predetta sentenza della corte di cassazione ha giudicato fondati solo i motivi aggiunti, relativi all'omessa riduzione del terzo per i reati satellite, e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale aspetto. Il giudice del rinvio, pertanto, si è correttamente riportato all'esplicito contenuto della motivazione della sentenza rescindente, limitando il nuovo esame dell'appello proposto dal ZE alla doglianza relativa all'omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato alla pena irrogata per la già riconosciuta continuazione. L'art. 627 cod.proc.pen., infatti, impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente «per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», e pertanto, anche qualora la questione sulla pena base dovesse essere ritenuta compresa tra quelle oggetto del rinvio, il giudice sarebbe vincolato alla valutazione della sua manifesta infondatezza. E' evidente, infine, che tale questione non può essere proposta con il ricorso avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, sia perché mai dedotta in precedenza, sia perché la sentenza precedentemente emessa dal giudice di legittimità copre, come noto, il dedotto e il deducibile (vedi Sez. 1, n. 5766 del 09/04/1999, Rv. 213235) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: E' presente l'avvocato GUASTELLA GIUSEPPE del foro di BRINDISI in difesa di NZ TO che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. E' presente l'avvocato CUOMO SIMONA del foro di BARI in difesa di NZ TO che insiste nell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30259 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 03/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2023 la Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32375 emessa in data 09 aprile 2018, ha condannato NT ZE alla pena di nove anni e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. commesso fino al novembre 2010, e per i delitti di giudicati con la sentenza emessa in data 13 giugno 2002 dalla Corte di appello di Lecce, ritenuti uniti in continuazione. Il ZE era stato condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con sentenza emessa in data 10 ottobre 2012, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra il reato contestato e quelli giudicati con la indicata sentenza del 13 giugno 2002, ma la sua pronuncia era stata riformata dalla Corte di appello di Lecce che, in data 13 gennaio 2016, aveva condannato il ZE alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione. Quest'ultima sentenza era stata annullata dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per non avere i giudici applicato la diminuente per il rito abbreviato sull'aumento di pena irrogato per la ritenuta continuazione : la sentenza annullata non indicava, infatti, se la pena di due anni e sei mesi di reclusione, applicata per tali reati, comprendeva la riduzione per il rito con cui si era proceduto. Il giudice di rinvio ha rideterminato la pena in quella complessiva di nove anni e otto mesi di reclusione, riducendo di un terzo la pena per i reati satellitegià aggiunta in continuazione dalla sentenza di appello annullata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso NT ZE, per mezzo dei suoi difensori avv. Simona Cuomo e avv. Giuseppe Guastella, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen. per la mancata applicazione della riduzione per il rito sulla pena finale. La Corte di appello, con esplicita motivazione, ha applicato la riduzione per il rito abbreviato separatamente sulle pene relative ai vari reati uniti per continuazione, mentre, per rispettare il principio indicato dalla sentenza della Corte di cassazione, avrebbe dovuto prima sommare le pene relative ai singoli reati uniti in continuazione, ed effettuare la riduzione di un terzo sulla pena complessiva finale. 2 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla individuazione del reato più grave. La Corte di appello di Lecce ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 416- bis cod.pen. nella formulazione introdotta dal d.l. n.92/2008, che ne ha aumentato la pena, ma così facendo ha reso contraria all'interesse dell'imputato l'applicazione dell'istituto della continuazione. In questo modo, infatti, la pena base dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen. è stata di fatto applicata anche al delitto commesso antecedentemente alla riforma peggiorativa della sanzione: il ricorrente è stato condannato per avere partecipato ad un'associazione di tipo mafioso dal 1990 al 2010, ed applicare la norma introdotta dal d.l. n. 92/2008 al reato continuato, che diventa unitario, equivale ad applicare retroattivamente la norma sfavorevole, anche al reato commesso antecedentemente alla sua introduzione. L'individuazione del tempus commissi delicti, nel nostro ordinamento, varia a seconda dell'istituto che deve applicarsi, ma quando si parla di irretroattività della legge penale deve farsi riferimento alle garanzie di rango costituzionale e sovranazionale. Nel caso di un reato «di durata», quale quello di cui all'art. 416 bis cod.pen., non è stata indicata una soluzione: vi sono sentenze che individuano il tempus commissi delicti nella cessazione della permanenza, ma altre che lo individuano nel momento in cui la condotta assume carattere di tipicità, ossia appena inizia la permanenza, in quanto è il momento più significativo, quello in cui il soggetto si determina a violare la legge. Nel presente caso il giudice per le indagini preliminari aveva correttamente ritenuto più grave la pena già comminata per la violazione dell'art. 416-bis cod.pen. commessa sino al 1998, ed applicato solo in continuazione la pena edittalmente più elevata prevista per le condotte successive. Il ricorrente, infatti, ha manifestato la volontà di violare la legge al momento del suo ingresso nell'associazione, senza potere più, in seguito, mutare la propria decisione, nonostante l'aggravamento della sanzione. In questo caso, pertanto, il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato in quello di fabbricazione di esplosivo, perché sanzionato con pena più elevata rispetto a quella stabilita per l'art. 416- bis cod.pen. sino al d.l. n. 92/2008, e porre in continuazione i residui reati. Chiede, peraltro, di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 81 cod.pen., in relazione alla esatta individuazione del reato più grave quando la condotta attiene ad un reato permanente la cui disciplina è mutata nel tempo in senso peggiorativo. 3 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta e nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando però che il secondo motivo di ricorso è relativo ad una questione non devoluta al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente. 4. Il procedimento, già fissato per l'udienza del 09 febbraio 2024, è stato rinviato a quella del 03 maggio 2024 a seguito dell'adesione del difensore alla astensione dalle udienze indetta dalle associazioni forensi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile per l'evidente carenza di interesse. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542). L'interesse ad impugnare, infatti, costituisce un elemento del diritto di impugnazione, previsto dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen., non essendo consentita, nel nostro ordinamento penale, la proposizione di una impugnazione al solo scopo di modificare una statuizione errata, se dalla diversa decisione non derivi un immediato vantaggio per la parte impugnante, o l'eliminazione di un pregiudizio. In applicazione di tale norma, ad esempio, è stato affermato che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod.proc.pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 2016, Timpani, Rv. 203093). 4 2.1. Nel presente caso la richiesta del ricorrente, di applicare la riduzione della pena per effetto del rito abbreviato solo su quella complessiva, calcolata aggiungendo alla pena base, irrogata per il reato più grave, l'aumento per i reati satellite, è corretta, essendo previsto che tale riduzione debba essere effettuata quale ultimo elemento del calcolo della pena finale, determinata tenendo conto di tutte le circostanze e dell'aumento per la continuazione (vedi Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Rv. 229229; Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, Rv. 195960). La sentenza impugnata, invece, ha calcolato la pena complessiva partendo dalla pena base per il reato più grave, ridotta per il rito abbreviato, ed aggiungendo ad essa la pena per i due reati satellite già applicati dalla sentenza di appello emessa in data 13 gennaio 2016, ridotta anch'essa di un terzo. La diversa modalità di calcolo, però, non ha in concreto apportato alcun pregiudizio al ricorrente, in quanto l'esito finale è lo stesso a cui si sarebbe giunti calcolando prima la pena complessiva, in questo caso pari a quattordici anni e sei mesi di reclusione, e riducendola di un terzo. Anche con questa modalità, infatti, il risultato è pari a nove anni e otto mesi di reclusione, come calcolato nella sentenza impugnata. 2.2. L'errore nella modalità di calcolo, quindi, non ha apportato alcun pregiudizio al ricorrente, né è ipotizzabile alcun vantaggio, per il medesimo, dall'accoglimento di questo motivo di ricorso. Lo stesso ricorrente non ha riferito alcuno specifico interesse alla modifica della modalità di calcolo, e tanto meno ha indicato il pregiudizio eventualmente provocato dall'errore, o il vantaggio che deriverebbe dalla sua correzione. Il ricorso sul punto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché deduce una questione non proposta con il ricorso avverso la sentenza emessa in data 13 gennaio 2016 dalla Corte di appello, e non esaminata pertanto dalla Corte di cassazione, né fatta oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio. Dall'esame della sentenza n. 32375/2018, emessa in data 09 aprile 2018 dalla Quinta sezione di questa Corte, risulta che il ZE propose ricorso contro la prima sentenza di appello solo lamentando la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla declaratoria della sua responsabilità, alla rinnovazione istruttoria disposta dal giudice di secondo grado, e al trattamento sanzionatorio, e non dedusse censure in ordine alla individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod.pen. Peraltro la sentenza rescindente, al punto 3.3. del "Considerato in diritto", ha dichiarato manifestamente infondate le censure dedotte con riguardo «alla determinazione della pena-base», censure che pertanto, qualunque ne sia stato l'esatto contenuto, non possono essere 5 riprodotte davanti al giudice del rinvio, essendo la determinazione della pena base ormai coperta dal giudicato. Infatti la predetta sentenza della corte di cassazione ha giudicato fondati solo i motivi aggiunti, relativi all'omessa riduzione del terzo per i reati satellite, e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale aspetto. Il giudice del rinvio, pertanto, si è correttamente riportato all'esplicito contenuto della motivazione della sentenza rescindente, limitando il nuovo esame dell'appello proposto dal ZE alla doglianza relativa all'omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato alla pena irrogata per la già riconosciuta continuazione. L'art. 627 cod.proc.pen., infatti, impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente «per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», e pertanto, anche qualora la questione sulla pena base dovesse essere ritenuta compresa tra quelle oggetto del rinvio, il giudice sarebbe vincolato alla valutazione della sua manifesta infondatezza. E' evidente, infine, che tale questione non può essere proposta con il ricorso avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, sia perché mai dedotta in precedenza, sia perché la sentenza precedentemente emessa dal giudice di legittimità copre, come noto, il dedotto e il deducibile (vedi Sez. 1, n. 5766 del 09/04/1999, Rv. 213235) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente