Art. 47. (Edilizia universitaria)
Le opere di edilizia universitaria della Universita' degli studi di Trento sono realizzate nel rispetto delle norme generali sulla programmazione ed il finanziamento delle opere di edilizia universitaria stabilite dalla legge dello Stato.
Le quote annuali del finanziamento statale per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato ed in correlazione con gli stanziamenti da questo previsti per l'edilizia universitaria, alla Provincia autonoma di Trento.
La Provincia autonoma di Trento provvede all'erogazione dei fondi nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure statali per l'erogazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria, eventualmente anche disponendo a carico del proprio bilancio anticipazioni e integrazioni di spesa.
Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potesta' di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme, la Provincia esercitera' le relative funzioni amministrative.
Le opere di edilizia universitaria della Universita' degli studi di Trento sono realizzate nel rispetto delle norme generali sulla programmazione ed il finanziamento delle opere di edilizia universitaria stabilite dalla legge dello Stato.
Le quote annuali del finanziamento statale per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato ed in correlazione con gli stanziamenti da questo previsti per l'edilizia universitaria, alla Provincia autonoma di Trento.
La Provincia autonoma di Trento provvede all'erogazione dei fondi nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure statali per l'erogazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria, eventualmente anche disponendo a carico del proprio bilancio anticipazioni e integrazioni di spesa.
Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potesta' di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme, la Provincia esercitera' le relative funzioni amministrative.