Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3399 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato DA Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto del 23.09.2022, notificato il 21.12.2022, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. DA De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – É materia del contendere la legittimità del decreto del 23.09.2022, con il quale è stata respinta l’istanza del sig. -OMISSIS- volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
2. – Il rigetto è stato motivato in ragione del fatto che, con sentenza del -OMISSIS- (divenuta irrevocabile) il Tribunale di -OMISSIS- ha condannato l’interessato alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa, -OMISSIS-.
La sentenza penale di condanna è stata considerata dall’Amministrazione indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di mancata integrazione nella comunità nazionale.
3. – Con ricorso notificato il 8.02.2023 e depositato il 26.02.2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il suddetto decreto e ne ha chiesto l’annullamento.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché l’Amministrazione avrebbe tenuto conto solo della sentenza di condanna, senza peraltro considerare che, con ordinanza del -OMISSIS-, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p., e non avrebbe inoltre valorizzato altri profili relativi alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale.
Il ricorrente evoca inoltre l’art. 6, co. 1, lett. c) , della legge n. 91/1992, che prevede, quale causa ostativa alla concessione della cittadinanza, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
4. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. – All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Deve in primo luogo rilevarsi la non pertinenza del richiamo all’art. 6, co. 1, lett. c) , della legge n. 91/1992, che concerne le cause che precludono l’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5, e non le condizioni della concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, lett. f) , della stessa legge.
Quanto alle ragioni che l’Amministrazione procedente ha ritenuto nel caso di specie ostative alla concessione della cittadinanza, il reato contestato al ricorrente è stato commesso nel 2014 e, quindi, nel decennio antecedente la presentazione dell’istanza del 2016, e costituisce oggetto di accertamento con sentenza penale irrevocabile.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione postula che il richiedente, durante il “periodo di osservazione” di dieci anni antecedente alla domanda, mantenga un comportamento senza mende, dimostrando un adeguato grado di assimilazione dei valori fondamentali della comunità. Una condotta delittuosa tenuta durante detto periodo, infatti, non può non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’aspirante cittadino, anche perché posta in essere nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52; TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 4 novembre 2025, n. 19452).
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che « nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda » (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
L’estinzione del reato, dichiarata con ordinanza del 2022, non osta alla considerazione del reato commesso come fatto ostativo alla concessione della cittadinanza, in quanto indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (TAR Lazio, Roma, sez. II- quater , 15 aprile 2015, n. 5615).
Con specifico riferimento al reato commesso dall’interessato, è stato ribadito che, « con precipuo riferimento al contestato reato di falsità materiale commessa dal privato ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 3475/2022), che i reati di falso minano radicalmente il rapporto di fiducia con le Istituzioni dello Stato di cui si aspira a divenire cittadino e, pertanto, possono essere ragionevolmente valutate dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 10868/2023 nonché nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma con considerazioni che valgono più in generale, che “il giudizio prognostico sull’inserimento del richiedente nella Collettività nazionale non possa essere ritenuto irragionevole o sproporzionato, ove si consideri la particolare rilevanza attribuita, nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana alla dichiarazione non veritiera fatta dallo straniero “come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino”) » (così TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 27 gennaio 2026, n. 1611).
I reati di uso di atto falso ex art. 489 c.p. e falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative ex artt. 477 e 482 c.p., infatti, « rappresentano un chiaro indice di scarsa adesione ai valori fondamentali della Comunità nazionale, in quanto indicativi di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma con considerazioni che valgono più in generale) » (TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 29 dicembre 2025, n. 23830; v. anche, tra le ultime, TAR Lazio, sez. V- bis , 24 ottobre 2025, n. 18601; Id., 30 aprile 2025, n. 8441; Id., 17 febbraio 2025, n. 3517; Id., sez. V stralcio, 16 dicembre 2024, n. 22615).
7. – Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
8. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione delle difese di mero stile dell’Amministrazione resistente, che si è limitata a depositare una relazione e i documenti ad essa allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO DA, Presidente
DA De IA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De IA | ZO DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.