Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
n. 18457/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 18457/2023 r.g.a.c. R.Gen.Aff.Cont.
rimessa in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi degli artt. 189 e
281-quinquies c.p.c.
TRA
c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Municipio, n. 4 ,presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Iazzetti (c.f.: ) e CodiceFiscale_2
(c.f.: che la rappresentano e Parte_2 CodiceFiscale_3
difendono congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata in sede di deposito telematico dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
13.04.1966 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Capri, n. 20 presso lo studio dell'Avv. Anna
Ricciardi (c.f.: , che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_5
Pag. 1
- CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note per la precisazione delle conclusioni depositate a seguito dell'assegnazione dei termini ex artt. 189 e 281-quinquies c.p.c., la difesa di parte attrice ha chiesto “in via preliminare: verificata la tempestività
e la regolarità dell'articolazione della prova, rimettere la causa sul ruolo e
disporre l'escussione testimoniale dei testi indicati nel proprio atto
introduttivo e con i capi ivi indicati;
in via subordinata e principale:
accertata la tempestività della domanda, accertare e dichiarare la
responsabilità del Dott. nella causazione del danno Controparte_1
permanente subito dalla;
per l'effetto condannare il Dott. Parte_1
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni Controparte_1
subite dall'odierna attrice per complessivi € 450.000,00, comprensivi del
danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed
esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme
diverse minori o maggiori ritenute di giustizia ed accertate in corso di
giudizio, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di
spese e competenze professionali”.
La difesa di parte convenuta ha chiesto: in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di al risarcimento dei danni Parte_1
per decorrenza del termine prescrizionale sia quinquennale sia decennale;
in via principale: accertare e dichiarare l'assoluta carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo a in ordine ai danni lamentati Controparte_1
Pag. 2 dall'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, alla Controparte_1
luce di quanto motivato nella premessa del presente atto, e, comunque, non provate;
con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre Iva e c.p.a. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è infondata e deve essere,
pertanto, rigettata.
L'attrice, con atto di citazione notificato in data 8.9.2023, ha convenuto in giudizio il medico oculista per sentirlo Controparte_1
condannare a risarcire i danni da responsabilità professionale per la perdita della funzione visiva dell'occhio destro conseguente alle cure praticate prima e dopo il trapianto della cornea avvenuto nel marzo del 2012.
In particolare, ha esposto:
- di aver subito tre interventi di trapianto corneale in occhio destro;
- che il primo fu eseguito dal nel 2003 presso la clinica CP_1
Villa del Sole di Caserta;
- che nel 2009 fu sottoposta ad intervento di cataratta in OD eseguito anch'esso dal presso la Casa di cura Santo Stefano sita in Napoli;
CP_1
- che nel 2012 fu sottoposta all'intervento di cheratoplastica perforante, effettuato sempre dal presso la clinica Villa delle CP_1
Margherite di Torre del Greco;
- che nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2013, il CP_1
praticava alla presso il suo studio medico, numerose iniezioni Pt_1
sottocongiuntivali all'OD di (prodotto a base di cortisone); CP_2
Pag.
3 - che nel 2015, a causa di uno scompenso corneale, veniva sottoposta ad un ulteriore intervento di cheratoplastica perforante presso l'Ospedale di
San Severino Marche, ove si accertava in OD lembo corneale trapiantato opacizzato diffusamente e neovascolarizzato, percezione luminosa incerta,
afachia, fundus non esplorabile;
- che in tale contesto l'istante veniva a conoscenza della irreparabilità
della patologia sviluppatasi all'OD, glaucoma iatrogeno, con perdita del visus all'Occhio Destro;
- nel 2016, a causa della intrattabilità del glaucoma, la veniva Pt_1
trattata con laser a diodi.
- che all'attrice sarebbero state effettuate iniezioni di senza CP_2
alcuna valutazione del tono oculare;
- che l'aumento di quest'ultimo avrebbe provocato l'insorgenza di una neurotticopatia glaucomatosa irreversibile, responsabile della perdita definitiva della visione nell'OD;
- che le lesioni riscontrate all'esame clinico e supportate dagli esami strumentali, sarebbero tutte riconducibili alla mancata identificazione dell'ipertono oculare secondario alla terapia steroidea praticata alla paziente in seguito al secondo intervento di cheratoplastica perforante;
- di non essere stata specificamente informata dei rischi connessi alla terapia di steroidi e che oltre alla violazione del proprio diritto all'autodeterminazione è stato leso il proprio diritto alla salute perché tale inadempimento si inserisce tra i fattori concorrenti della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute;
- di avere esperito il tentativo di mediazione conclusosi con esito
Pag. 4 negativo, come da verbale del 9.5.2023.
In data 7.12.2023 si è costituito tempestivamente il convenuto che ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento del danno atteso le attività mediche riferibili al dott. CP_1
riguardano l'anno 2012 e, nel merito, la infondatezza della domanda.
In particolare, nel merito, il convenuto ha sostento di essersi attenuto ad un adeguato protocollo terapeutico conforme alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica E dopo avere evidenziato non gli vengono mossi rilievi in ordine ai tre interventi chirurgici eseguiti e preso atto che l'inadempimento qualificato contestatogli nella consulenza medica di parte attrice è rappresentato dalla mancata identificazione dell'ipertono oculare secondario alla terapia steroidea praticata all'attrice in seguito al secondo intervento di cheratoplastica perforante (del 2012) e le diverse iniezioni sottocongiuntivali di (cortisonico) senza alcuna CP_2
valutazione del tono oculare, omissione e terapia che avrebbero aumentato il tono oculare provocando l'insorgenza di una neurotticopatia glaucomatosa irreversibile, responsabile della perdita definitiva della visione nell'OD, ha replicato che “tali affermazioni, tuttavia, non trovano riscontro nella
documentazione medica in atti in quanto nei diversi report inviati alla Banca
degli occhi di Mestre veniva segnalato un tono al di sotto dei 20 mmHg
(quindi normale), e non risulta in atti certificazione relativa alle iniezioni
sottocongiuntivali di cortisone”.
Nella prima memoria istruttoria l'attrice ha precisato che di non mettere in discussione gli esiti degli interventi chirurgici praticati dal ma la terapia a base di steroidi praticatale prima e dopo CP_1
Pag. 5 l'intervento del 2012.
Confermata l'udienza indicata in citazione con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 16 febbraio 2023, ammessi ed escussi i testi del solo convenuto,
dopo avere revocato la prova per testi dell'attrice, ammessa in un primo momento, all'udienza del 13.6.2024 la causa è stata assegnata in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Occorre precisare che non vi è contestazione tra le parti che tra le medesime è intercorso un contratto di prestazione d'opera professionale al qual va applicato il termine di prescrizione ordinaria decennale.
Spetta a colui che eccepisce la prescrizione l'onere di allegarne i fatti e le prove su cui si fonda. Inoltre, il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. è quello in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario. Sullo specifico punto il convenuto nulla ha allegato e dedotto e,
pertanto, si può ritenere che, in assenza di altri elementi, questa consapevolezza sia maturata non prima del momento in cui l'attrice si sia rivolta nel 2015 ad altri sanitari per poi essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico.
Pertanto, non vi è prova che sia maturata la prescrizione decennale al momento in cui l'attrice recapitò la lettera di messa in mora a mezzo pec al convenuto in data 14 marzo 2023, lettera che ha preceduto di pochi mesi l'inizio di questo giudizio.
Passando al merito e partendo proprio dall'esame di questa missiva occorre notare che nella stessa si legge: “La sig.na espone di essersi Pt_1
affidata a Lei per un intervento di trapianto della cornea all'occhio destro
Pag. 6 (cheratoplastica perforante), dopo il quale Lei ha praticato alla delle Pt_1
iniezioni di cortisone. Successivamente accertamenti svolti presso altri
sanitari hanno accertato un danno irreversibile all'occhio dx. con perdita del
visus”.
Nella lettera si menzionano “delle iniezioni di cortisone” praticate dopo (e non anche prima) l'intervento che non può non identificarsi che nell'ultimo, quello del 2012.
Nella perizia di parte attrice a firma del Prof. si legge Persona_1
che nel 2012 la paziente fu sottoposta ad ulteriore intervento di cheratoplastica perforante nel corso del quale fu rimossa la lente intraoculare impiantata nel 2009. (…) “Da questo periodo in poi (n.d.r.: e, quindi, dopo) la
paziente ha ricevuto più volte (almeno 4) iniezioni di CP_2
(sottocongiuntivali)”, “…sempre senza alcuna valutazione del tono oculare”.
L'attrice ha prodotto certificazione di una visita medica, allegata alla citazione come “visita oculistica 29.05.2018 Dott. , che in realtà è CP_1
riportata su carta intestata del dott. di Milano in cui nella Persona_2
parte della anamnesi si legge: “OD: 1997 cheratite erpetica recidivante –
2003 PKP – 2009 FACO+IOL – 2010 II PKP – afachia – 3-4 iniezioni di
– 2015 III PKP – dal 2016 glaucoma trattata con CP_2
ciclofotoagulazione transclerate con laser a diodi”.
Nell'atto di citazione, invece, si legge al punto 5) della narrativa che
“Prima e dopo quest'ultimo intervento, inoltre, segnatamente nel periodo
intercorrente tra il 2008 ed il 2013, il praticava alla presso CP_1 Pt_1
il suo studio medico, numerose iniezioni sottocongiuntivali all'OD di
(prodotto a base di cortisone), talvolta anche con più sedute nella CP_2
Pag. 7 stessa settimana”.
A fronte di queste allegazioni di parte attrice non collimanti tra loro, il convenuto in comparsa di costituzione e risposta, ha contestato di avere praticato numerose iniezioni alla paziente, senza avere controllato il tono oculare, assumendo che “tali affermazioni, tuttavia, non trovano riscontro
nella documentazione medica in atti in quanto nei diversi report inviati alla
Banca degli occhi di Mestre veniva segnalato un tono al di sotto dei 20
mmHg (quindi normale), e non risulta in atti certificazione relativa alle
iniezioni sottocongiuntivali di cortisone”.
Nella seconda memoria istruttoria il convenuto ha ammesso di avere praticato una sola iniezione in data 16 luglio 2013 depositando il relativo consenso informato datato 20 giugno 2013.
Occorre a questo punto precisare i princìpi giurisprudenziali,
consolidati, in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia in cui i fatti contestati si sono verificati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
Sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in giudizio
deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il
contratto o il cd. contatto sociale ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
Pag. 8 soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di
Pag. 9 nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità sanitaria contrattuale per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo
Pag. 10 secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
Nel caso di specie non è contestato il rapporto contrattuale tra le parti.
Passando al cd. “inadempimento qualificato” imputabile al convenuto secondo l'attrice sarebbe ravvisabile nelle numerose iniezioni sottocongiuntivali a base di steroidi che le sarebbero state effettuate prima e dopo l'intervento del 2012, dal 2008 al 2013, senza che sia stato adeguatamente monitorato il tono oculare, inadempimento che ha provocato l'insorgenza di una neurotticopatia glaucomatosa irreversibile, responsabile della perdita definitiva della visione nell'OD.
Non vi è prova che prima e dopo il secondo intervento di cheratoplastica perforante, rectius trapianto della cornea, nel periodo tra il
2008 ed il 2013, siano state effettuate “numerose” iniezioni sottocongiuntivali di all'occhio destro e che pertanto possa aver CP_2
indotto il glaucoma.
Vi è prova soltanto di un'iniezione nel luglio 2013, quella ammessa dal convenuto. Non vi è prova che vi fosse un ipertono oculare che sconsigliasse la cura con steroidi e, invero, alcuna prova l'attrice ha fornito al riguardo. Il convenuto ha prodotto le schede inviate alla Banca degli occhi da dove proveniva l'ultimo cristallino impiantato nel 2012 nelle quali nei primi sei mesi dopo l'intervento (l'ultima scheda è del 10 settembre 2012) il tono oculare risultava sempre inferiore a 20.
L'attrice in citazione aveva articolato prova testimoniale conn due testimoni rinviando alla narrativa e, in particolare, per quello che qui rileva al
Pag. 11 capitolo “Prima e dopo quest'ultimo intervento (quello del 2012), inoltre,
segnatamente nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2013, il CP_1
praticava alla presso il suo studio medico, numerose iniezioni Pt_1
sottocongiuntivali all'OD di (prodotto a base di cortisone), talvolta CP_2
anche con più sedute nella stessa settimana”.
Il capitolo di prova è inammissibile.
Invero, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
L'attrice individua l'inadempimento qualificato nell'esecuzione di numerose “iniezioni” di steroidi – e non altro - sebbene il proprio consulente,
il Prof. le limiti a tre o quattro e che, a ben vedere, sono quelle che Persona_1
la stessa ha riferito al dott. nell'anamnesi riportata nel certificato Pt_1 Per_2
da quest'ultimo sottoscritto e che il Prof. ha elencato tra i Persona_1
documenti visionati per la sua perizia.
Al fine di ammettere la prova occorreva specificare quando nell'arco dei sei anni indicati fosse stata praticata questa cura cortisonica specificando,
se non i giorni, quanto meno i periodi di ogni trattamento al fine di assicurare alla controparte la possibilità di apprestare un'adeguata difesa.
L'attrice ha prodotto solo una ricevuta fiscale, non parlante, per l'acquisto di presso una farmacia di Piazza Muzji in Napoli risalente CP_2
al 17 novembre 2008 e, quindi, ancor prima del secondo intervento, quello del
2009. Anche a voler ritenere, sulla base di questa ricevuta, che quel farmaco
Pag. 12 le sia stato iniettato in quell'epoca all'attrice dal la distanza CP_1
temporale di ben sette anni tra questa iniezione e la comparsa del glaucoma secondario induce ad escludere ogni collegamento causale tra i due eventi.
Non può, pertanto, ritenersi assolto dall'attrice l'onere della prova del cd. inadempimento qualificato in quanto non vi è prova delle “numerose
iniezioni sottocongiuntivali all'OD di (prodotto a base di CP_2
cortisone), talvolta anche con più sedute nella stessa settimana” allegate in citazione. Difettando la prova dell'inadempimento, non è neppure possibile mettere in correlazione causale, anche solo sulla base di presunzioni, questo dedotto comportamento del con la comparsa del glaucoma CP_1
secondario.
Pur volendo valorizzare l'unica iniezione di ammessa dal CP_2
e che è stata praticata a luglio 2013, si osserva che non vi è alcun CP_1
elemento che consenta di presumere che questa unica iniezione sia stata effettuata senza avere monitorato il tono oculare atteso che questo controllo è
documentato nei primi sei mesi dopo l'intervento del 2012 dalla schede prodotte dal convenuto (e dalle quali risulta una pressione nei limiti) ed è stato confermato dai testimoni escussi di parte convenuta come attività sempre espletata dal convenuto medico oculista sia in generale sia nello specifico.
Si aggiunga, ai fini della prova di una relazione causale tra quanto praticato dal e la comparsa del glaucoma, che nel 2015 l'attrice ha CP_1
subito anche un ulteriore intervento di cheratoplastica perforante presso l'Ospedale di San Severino Marche al medesimo occhio.
La domanda riguardante l'accertamento di una responsabilità del convenuto, per comportamenti commissivi ed omissivi che avrebbero portato
Pag. 13 all'aggravamento delle condizioni della paziente con la comparsa del glaucoma, deve essere, quindi, rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda relativa al consenso informato anche limitandone l'esame all'unica iniezione di quella del luglio 2013, di CP_2
cui vi è prova della somministrazione.
Invero, l'attrice ha dedotto anche la responsabilità del convenuto per non averla adeguatamente informata, prima dell'iniezione, dei suoi possibili rischi e conseguenze pregiudizievoli.
Si osserva che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso
informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena
conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-
chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili
conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte
del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della
completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide
unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello
culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato
soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. n.
2177/2016 così massimata).
Il documento in esame, prodotto dal convenuto con la seconda memoria istruttoria, pur potendo dubitare dell'idoneità a ritenere che il convenuto abbia assolto l'onere, su di esso incombente, di dimostrare di aver fornito al paziente appropriate e complete informazioni rispetto all'iniezione sottocongiuntivale eseguita (il modulo si riferisce ad interventi chirurgici e solo a penna è aggiunta l'iniezione), impone delle riflessioni. Va precisato
Pag. 14 che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve, quindi, potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute).
L'attrice, la quale ha precisato che questo inadempimento è tra i fattori che hanno concorso a causa il proprio danno alla salute, nulla ha dedotto e tentato di provare al riguardo.
Diversa è l'ipotesi del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione che l'attrice ha,
comunque, espressamente allegato in citazione.
Si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32
della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni,
Pag. 15 consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n.
20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Ancora, “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
22 agosto 2018, n. 20885, Rv. 650433-01), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione” (da ultimo Cass. 1043/19). Allegazioni e prove del tutto mancanti nel caso in
Pag. 16 esame anche se poste in relazione con l'unica iniezione di di cui è CP_2
stata dimostrata la somministrazione.
In conclusione, anche questa domanda deve essere rigettata.
Il comportamento processuale del convenuto che dapprima ha negato dia vere praticato iniezioni evidenziando la mancanza di sue certificazioni al riguardo ma che poi, con la seconda memoria, ne ha prodotta una induce il giudicante a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 21 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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