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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1290/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
LI GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13807/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180079820090000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071776364000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018737841000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210069051750000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100224441000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029821909000 TARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220094409702000 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230010738385000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 931/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato a Agenzia Delle Entrate OS, a Agenzia Delle Entrate DPI di Napoli, al Comune di Napoli, al Comune di Scalea e a SAPNA s.p.a., ND PA ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca
, notificata in data 14-5-2025 in relazione alle cartelle di pagamento in epigrafe indicate.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento, eccependo la prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere la somma.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché la notifica di altri atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento e il preavviso di fermo.
Si sono costituititi in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DPI di Napoli e il Comune di Napoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va evidenziato che, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi dell'atto stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nel provvedimento impugnato, nonchè la notifica di successivi atti ( intimazione di pagamento e preavviso di fermo) da parte dell'agente della riscossione
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi l'inammissibilità della impugnazione degli atti successivi con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate.
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica delle cartelle, rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede, effettuata ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali e decennale per il credito erariale, e comunque stante l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento e del preavviso di fermo notificati alla parte dall'agente della riscossione..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese vanno compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente
LI GAETANO, Relatore
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13807/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180079820090000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071776364000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018737841000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210069051750000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100224441000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220029821909000 TARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220094409702000 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230010738385000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 931/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato a Agenzia Delle Entrate OS, a Agenzia Delle Entrate DPI di Napoli, al Comune di Napoli, al Comune di Scalea e a SAPNA s.p.a., ND PA ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca
, notificata in data 14-5-2025 in relazione alle cartelle di pagamento in epigrafe indicate.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento, eccependo la prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere la somma.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché la notifica di altri atti interruttivi, quali l'intimazione di pagamento e il preavviso di fermo.
Si sono costituititi in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate DPI di Napoli e il Comune di Napoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va evidenziato che, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi dell'atto stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento richiamate nel provvedimento impugnato, nonchè la notifica di successivi atti ( intimazione di pagamento e preavviso di fermo) da parte dell'agente della riscossione
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte del contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi l'inammissibilità della impugnazione degli atti successivi con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate.
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica delle cartelle, rispetto alla notifica dell'atto impugnato in questa sede, effettuata ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione per i tributi locali e decennale per il credito erariale, e comunque stante l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento e del preavviso di fermo notificati alla parte dall'agente della riscossione..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese vanno compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate