Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mlf Me.Di. Analisi S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clarissa Cocchiarella, Vincenzo Chianese e Simonelli Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mlf Me.Di. Analisi S.C.A.R.L. il 9/11/2023:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138888 del 12.07.2023, avente ad oggetto la “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021” di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0122195 del 20.06.2023, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. MI Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il Centro ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
Con il ricorso principale, ha impugnato la deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati.
Avverso l’atto impugnato, ha articolato il seguente motivo di diritto:
CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA. APPLICAZIONE DELL’ART 3, COMMA 1, E 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990 E SMI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/1992 E SMI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 41 CEDU -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.C.A. REGIONE CAMPANIA N. 10 DELL’17.1.2020 – VIOLAZIONE DEI LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA’ E BUONA AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI TT E DI IR. IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Con unico motivo di censura, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato, in quanto sarebbe carente di motivazione, contradditorio rispetto ai precedenti provvedimenti, presenterebbe contraddittorietà interne e non terrebbe conto dei fatti e giudizi sopravvenuti nel corso degli anni e pendenti tra le stesse parti.
Infatti, l’elaborazione svolta dall’ASL ai fini della determinazione dei dati di cui alla deliberazione impugnata sarebbe certamente viziata per il fatto che sono state adottate quali basi di calcolo le risultanze delle precedenti elaborazioni relative alla RTU.
2. L’Asl Napoli 3 Sud, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per sottoscrizione dei contratti sanitari, comprensivi della clausola di salvaguardia, e l’inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati.
Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2.1. In data 9.11.2023, la parte ricorrente ha avanzato ricorso per motivi aggiunti avverso della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138888 del 12.07.2023, avente ad oggetto la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138888 del 12.07.2023, avente ad oggetto la “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021”nonché avverso ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0122195 del 20.06.2023, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.
A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, ha lamentato l’illegittimità in via derivata degli atti gravati.
3. Con memoria di replica, la parte ricorrente, ha aderito all’accezione di difetto di giurisdizione formulata dalla resistente.
In subordine, ha controdedotto alle eccezioni della ASL, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 16 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Ciò posto, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
6. Invero, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023 e a cui ha aderito anche la parte ricorrente.
7. Al riguardo la Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto le violazioni contestate fossero “doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto (Cass. S.U. ordinanza n. 7902/2023).
8. Anche nel caso in esame il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. posto che, da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
9. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata, per come formulata, ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, sicché la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania Napoli, sentt. nn. 3645/2025, 6207/2025, 8177/2025 e, da ultimo, n. 736/2026 del 02.02.2026).
10. In conclusione il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
11. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
12. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato e depositato in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
MI Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MI Di AR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO