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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CR GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 845/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401544161, notificatole il
7 novembre 2024, avente ad oggetto Tari e Tefa per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
In particolare ha eccepito di non detenere l'immobile sito in Indirizzo_1 identificato al Catasto di detto Comune al Dati catastali_1 cat. C2 negli anni per i quali è causa.
Il Comune di Roma si è costituito ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, l'AM SP ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Ta.Ri. del
30/07/2018, il Comune di Roma ha deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Ta.Ri., ivi compresa quella della difesa in giudizio (cfr. art. 20 della Convenzione citata, v. docc. 1, 2 e 3 fascicolo Resistente_1).
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'AM SP.
Nel merito il Comune ha provveduto nelle more del giudizio in autotutela ad annullare l'atto impugnato (v. docc. 1 e 2 fascicolo Comune).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% considerato che il Comune ha provveduto allo sgravio prima dell'udienza di discussione;
la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza;
nei confronti dell'AM SP, considerata una certa confusione che si ingenera nell'utente che vede ancora partecipe l'AM SP nelle pratiche relative ai tributi Tari e Tefa, possono essere integralmente compensate (art. 92,
c.p. 2, c.p.c.)..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'AM SP;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il Comune convenuto al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, compensa le spese di lite nei confronti dell'AM SP.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI AN
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CR GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 845/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544161 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401544161, notificatole il
7 novembre 2024, avente ad oggetto Tari e Tefa per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
In particolare ha eccepito di non detenere l'immobile sito in Indirizzo_1 identificato al Catasto di detto Comune al Dati catastali_1 cat. C2 negli anni per i quali è causa.
Il Comune di Roma si è costituito ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere, l'AM SP ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Ta.Ri. del
30/07/2018, il Comune di Roma ha deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Ta.Ri., ivi compresa quella della difesa in giudizio (cfr. art. 20 della Convenzione citata, v. docc. 1, 2 e 3 fascicolo Resistente_1).
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'AM SP.
Nel merito il Comune ha provveduto nelle more del giudizio in autotutela ad annullare l'atto impugnato (v. docc. 1 e 2 fascicolo Comune).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% considerato che il Comune ha provveduto allo sgravio prima dell'udienza di discussione;
la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza;
nei confronti dell'AM SP, considerata una certa confusione che si ingenera nell'utente che vede ancora partecipe l'AM SP nelle pratiche relative ai tributi Tari e Tefa, possono essere integralmente compensate (art. 92,
c.p. 2, c.p.c.)..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'AM SP;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il Comune convenuto al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, compensa le spese di lite nei confronti dell'AM SP.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
GI AN