Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Bisceglie, n. 76;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- della documentazione caratteristica n. 26 redatta per “ Compimento del periodo massimo di un anno non documentato” dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e recante la qualifica di “nella media ”.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Graduato Capo -OMISSIS-, militare dell’Esercito Italiano in servizio presso il -OMISSIS-, ha impugnato con il presente ricorso il giudizio valutativo risultante dalla “ documentazione caratteristica n. 26 redatta per “Compimento del periodo massimo di un anno non documentato” dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e recante la qualifica di “nella media” ”, chiedendone l’annullamento.
2. A sostegno del gravame deduce un unico articolato motivo di ricorso, rubricato “ carenza di motivazione ed arbitrarietà nella valutazione delle voci analitiche. Carenza di motivazione e contraddittorietà nella valutazione offerta rispetto ai precedenti documenti caratteristici. Carenza di armonia tra le voci e la qualifica finale attribuita. Presenza di elementi estranei al periodo di valutazione. Violazione di legge (legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, DPR n. 213 del 2002, DPR 255 del 2006 e DPR n. 164 del 15 ottobre 2008, art. 1025 del D. Lgs. n. 66 del 2010, artt. 688 e 689 DPR 90 del 2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Eccesso di potere per violazione delle disposizioni ministeriali e della direttiva del Ministero della difesa – Istruzioni sulla redazione della Documentazione caratteristica e delle relative disposizioni - Violazione art. 97 Costituzione ”.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso, depositando memoria illustrativa con corredo documentale e insistendo per il rigetto del medesimo in quanto infondato.
4. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva in vista della trattazione di merito e, all’udienza pubblica del 13.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il gravame è complessivamente infondato e va respinto.
6. Con un primo ordine di censure il ricorrente lamenta che, nell’ambito della valutazione delle “QUALITA’ FISICHE MORALI E DI CARATTERE”, delle “QUALITA’ INTELLETTUALI E CULTURALI” e delle “QUALITA’ PROFESSIONALI”, molteplici voci avrebbero registrato una evidente flessione rispetto alle precedenti documentazioni caratteristiche n. 23 e 25, mentre la qualifica finale risulterebbe inferiore di ben due livelli, senza adeguata motivazione. Inoltre, contesta la valutazione espressa con riferimento alla voce “ vigore fisico ” (n. 2), ritenuta “ non sempre durevole ”, e alla voce “ impegno ad apprendere e ad avvalersi delle lingue straniere ”, (n. 12) che contiene la valutazione di “ buono ”. Con riferimento al primo profilo, il ricorrente lamenta di non aver mai svolto le prove di efficienza operativa, per cui l’autorità compilatrice non avrebbe dovuto dichiarare che egli “ non ha mantenuto i requisiti fisici richiesti ”, ma che “ non è stato sottoposto alle prove di efficienza operativa ” specificandone la motivazione nel giudizio ed escludendo la voce analitica dalla valutazione. Quanto al secondo profilo, afferma che nelle documentazioni caratteristiche precedenti la voce n. 12 non sarebbe mai stata valutata, in quanto il ricorrente non avrebbe avuto modo di dimostrare le proprie conoscenze linguistiche. Anche in tale contesto la valutazione non potrebbe essere effettuata, mancando i presupposti per una sua corretta valutazione sul punto.
7. Tali doglianze non sono condivisibili e trovano smentita alla luce dei principi sviluppati dalla giurisprudenza con riferimento alla compilazione delle schede valutative del personale militare. In particolare, è stato affermato che, “ in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando ”. Pertanto, “ le censure rivolte nei confronti dei giudizi espressi dalla scala gerarchica, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili, salvo il limite della abnormità (sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti) che spetta al ricorrente dimostrare. In virtù di tale limitato sindacato, l’eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi ”. Infine, “ la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 14.02.2025, n. 1243).
8. Così ricostruito il perimetro del sindacato giurisdizionale ammesso nei confronti della documentazione caratteristica del militare, il Collegio ritiene innanzitutto infondata la doglianza con cui viene stigmatizzata la circostanza che molteplici voci valutative sarebbero state giudicate in termini inferiori rispetto alle precedenti schede valutative n. 23 e 25, trattandosi di evenienza fisiologica e non sintomatica di alcuna illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
8.1 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’eventuale distonia rispetto ai giudizi conseguiti negli anni precedenti non è di per sé indicativa di alcun profilo di illegittimità dei provvedimenti successivi. Invero, “ ciascuna scheda valutativa si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del soggetto da valutarsi avuto riguardo al periodo - annuale- di riferimento, in ragione dell’autonomia delle valutazioni periodiche che si riferiscono, all’evidenza, a momenti particolari rispetto ai quali va valutata la condotta ed il rendimento complessivo del personale della Polizia penitenziaria ”. Pertanto, “ tenuto anche conto della natura ampiamente discrezionale del giudizio valutativo, il giudizio finale può variare di anno in anno, seguendo l'andamento della prestazione lavorativa senza che possa configurarsi, come automatica conseguenza, un obbligo specifico di motivazione particolarmente dettagliato (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 3 giugno 2021, n.178) ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21.08.2025, n. 15668; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17.11.2025, n. 3706; Id., Sez. IV, 18.04.2024, n. 1163; T.A.R. Lazio, Roma, 7.05.2024, n. 9010; Id., Sez. V, 6.03.2024, n. 4486).
8.2 Anche la lamentata assenza di specifiche motivazioni in merito alla diminuzione di due livelli del giudizio relativo alla qualifica finale non coglie nel segno. Difatti, è costante affermazione della giurisprudenza che la motivazione del giudizio finale riportato nelle schede valutative trovi la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali, qualità professionali, qualità specifiche), per cui la valutazione finale può dirsi congruamente motivata quando sia in rapporto di logica conseguenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna delle singole voci considerate. Il che è quanto si verifica nella fattispecie, in cui non è dato ravvisare alcuna macroscopica illogicità o irragionevolezza nell’attribuzione della qualifica finale rispetto alle singole valutazioni parziali, tenuto conto che la stessa rappresenta un’espressione “di sintesi” in confluiscono e trovano composizione specifici giudizi che possono essere tra loro fisiologicamente differenti in rapporto alle competenze e qualità di volta in volta considerate.
8.3 Sul piano normativo, poi, occorre considerare che l’onere di motivazione dell’esaminata documentazione risulta delineato all’art. 1028 del D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui “ il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento ”. Pertanto, la compilazione dei documenti caratteristici risponde “ a criteri normativamente predeterminati: il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabili dal t.u. 90/2010 è, per ciò solo, adeguatamente motivato, senza che residui spazio alcuno per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 l. 241/1990 ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 14.02.2025, n. 1243 cit.). Ne consegue che la documentazione caratteristica impugnata, siccome redatta secondo i modelli omogenei ufficiali, risulta per ciò solo corredata da sufficiente motivazione, in mancanza di parametri manifestamente sintomatici di grave travisamento dei fatti, di illogicità o abnormità della valutazione.
8.4 Parimenti, ritiene il Collegio che neppure siano suscettibili di positivo apprezzamento le censure con cui il ricorrente contesta la legittimità della valutazione relativa alle voci n. 2 “ vigore fisico ” – ritenuto “ non sempre durevole ” – e numero 12 “ impegno ad apprendere e ad avvalersi delle lingue straniere ” – considerato “ buono ” –, non essendovi elementi da cui desumere la sussistenza dei vizi che consentono il sindacato demolitorio di questo Giudice.
8.4.1 Sotto il primo profilo, è smentita per tabulas l’affermazione del ricorrente secondo cui non avrebbe mai svolto le prove di efficienza operativa, per cui, invece di riportare che “ non ha mantenuto i requisiti fisici richiesti ”, l’autorità compilatrice avrebbe dovuto indicare che “ non è stato sottoposto alle prove di efficienza operativa ” specificandone la motivazione nel giudizio ed escludendo la voce analitica dalla valutazione. Difatti, come comprovato dalla “ Scheda individuale di controllo dell’efficienza operativa ” versata in atti, il militare è stato sottoposto in data 31.12.2023 alle prove di efficienza fisica con esito negativo, per cui il giudizio riportato nella Scheda valutativa dell’anno 2023 è correttamente basato anche su tale risultato (cfr. doc. 2 del Ministero). Peraltro, tale conclusione risulta confermata anche dalla “ relazione di servizio ” del 26.07.2023 depositata dall’amministrazione (cfr. doc. 5 del Ministero), nella quale si riferisce dell’esito negativo di un’esercitazione svolta dal ricorrente presso il poligono di tiro e delle difficoltà da questi riscontrate, che sono state segnalate anche ai fini della valutazione dell’idoneità del dipendente rispetto al tipo di attività svolta.
8.4.2 Quanto alla valutazione della seconda voce, non è dirimente l’affermazione del ricorrente secondo cui l’amministrazione non avrebbe dovuto considerare ai fini della valutazione le sue conoscenze linguistiche, non essendosi presentate valide occasioni per dare dimostrazione delle stesse. La voce in parola, difatti, non premia soltanto il risultato raggiunto dal militare nell’utilizzazione delle lingue straniere, ma anche il suo impegno ad acquisire e migliorare le relative conoscenze, che può manifestarsi ed essere apprezzato a prescindere dalla concreta necessità od opportunità di avvalersi di dette competenze. Peraltro, è finanche dubitabile che il ricorrente abbia effettivamente interesse alla coltivazione di detto profilo di censura, poiché, in relazione a tale voce, questi ha riportato il giudizio di “ buono ” e, dunque, una valutazione superiore a quella complessiva finale di “ nella media ”.
9. Con un ulteriore ordine di censure, il ricorrente si duole della “ disarmonia tra la qualifica finale di “nella media” e le voci interne attribuite ”, poiché, su 15 voci analitiche giudicate, solo 9 riportano una valutazione di “ nella media ”, mentre 5 voci para-apicali sono state ritenute eccellenti, per cui la valutazione avrebbe dovuto essere “ superiore alla media ”. Contesta, inoltre, anche il giudizio del compilatore finale in quanto fondato su circostanze estranee all’attività svolta, quali le assenze dal servizio, che non avrebbero potuto essere prese in considerazione ai fini della valutazione complessiva del suo rendimento. In particolare, tali assenze sarebbero “ legittime e costituite da riposi medici domiciliari, licenze straordinarie del bambino e congedi parentali ” (cfr. ricorso, pag. 9), per cui non potrebbero rilevare ai fini di un giudizio negativo sulle prestazioni del militare stesso.
Il motivo è infondato.
9.1 Per un verso, non sono ravvisabili elementi indicativi della lamentata disarmonia tra la qualifica finale riportata dal ricorrente e i giudizi relativi alle singole voci, dovendosi anzi ritenere che la prima costituisca un’adeguata espressione di sintesi dei secondi come complessivamente considerati. Difatti, dalla lettura della scheda valutativa risulta che i giudizi riportati dal ricorrente, salvo alcune eccezioni che riflettono sue peculiari attitudini o capacità, sono coerenti nel delineare un rendimento complessivo considerabile “ nella media ”, né emergono circostanze ictu oculi indicative di oggettiva illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti nell’ambito di tali valutazioni. Né risulta condivisibile valorizzare, come invece vorrebbe il ricorrente, il miglior risultato da questi conseguito in talune voci ritenute “ apicali ” o “ para-apicali ” onde desumere che il giudizio finale si sarebbe dovuto allineare alle stesse in considerazione della loro maggiore importanza e, dunque, essere superiore rispetto a quello riportato. Si tratta, difatti, di un’operazione sostanzialmente arbitraria e che attiene a valutazioni di stretto merito amministrativo coperte da amplissima discrezionalità, spettando all’amministrazione, nell’ambito del proprio complessivo apprezzamento, la ponderazione del peso delle singole voci che concorrono alla definizione della qualifica finale di sintesi.
9.2 Per altro verso, neppure colgono nel segno le doglianze rivolte nei confronti del giudizio espresso dal compilatore finale allegato alla scheda valutativa, poi trasfuso nel giudizio complessivo finale.
Va premesso che detto giudizio così recita: “ il Graduato capo -OMISSIS-, nel periodo in esame ha profuso un impegno tale da raggiungere un rendimento sufficiente nell’assolvimento delle mansioni a lui affidate. Impiegato presso la maggiorità di Gruppo ed in particolare nella gestione del SIGE personale, nonostante la considerevole anzianità nello specifico settore di impiego, non ha saputo dimostrare a pieno tutte le sue potenzialità, ed in particolare, essendo stata la sua presenza discontinua, ha spesso costretto i propri colleghi a sopperire alle sue assenze. Esorto pertanto il militare in oggetto ad una maggiore costanza ed impegno allo scopo di migliorare il proprio rendimento per ottenere risultati migliori. Non ha mantenuto i requisiti fisici richiesti ”.
9.3 La valutazione espressa dal compilatore si fonda sulla considerazione complessiva dell’impegno profuso dal ricorrente nell’ambito della propria attività lavorativa e del rendimento conseguito nello svolgimento delle mansioni, che è stato ritenuto di livello “ sufficiente ”, senza che, in questo quadro, possa assumere rilievo determinante o assorbente il riferimento alla “ presenza discontinua ” del ricorrente. Tale precisazione, a ben vedere, non è volta a disconoscere la piena legittimità dei permessi di cui l’interessato ha fruito e non rappresenta la ragione per cui la il ricorrente ha riportato la qualifica finale di “ nella media ”, mancando una diretta correlazione tra la qualità dell’attività lavorativa svolta, l’impegno profuso, i risultati ottenuti e la continuità nella presenza in servizio, mentre risulta per contro chiaramente, dal tenore del giudizio espresso dal compilatore, che la valutazione in questione poggia su un apprezzamento composito e complessivo della qualità del lavoro del ricorrente e del suo rendimento.
10. Con un ultimo profilo di censura, il ricorrente lamenta che il giudizio riportato nella parte finale della scheda valutativa sarebbe una mera trasposizione di quanto scritto prima dallo stesso revisore, mentre dovrebbe indicare, come prescritto dalla norma e dalle note di compilazione, una sintesi dei giudizi espressi e, in casi di flessione del documento, un’adeguata motivazione di tale flessione.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato da questo Tribunale con conclusioni condivise dal Collegio, l’eventuale concordanza nella valutazione tra i due giudizi non può essere ritenuta, in assenza di altri convergenti indici sintomatici, un elemento che inficia la legittimità e attendibilità della scheda valutativa (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 18.04.2024, n. 1163). Peraltro, poiché nella stesura del documento è intervenuto un solo Ufficiale in qualità di compilatore, in mancanza di altri giudizi riconducibili a ulteriori autorità valutatrici non è prospettabile alcuna attività di sintesi nel giudizio complessivo finale.
11. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
12. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AM | MA AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.