Ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bisio, Silvia Fundone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Torino n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato a parte ricorrente in data 14 marzo 2022, con cui è stata inflitta al sig. -OMISSIS- la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 (un trentesimo) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo così motivato: “a seguito di sentenza definitiva del Tribunale di -OMISSIS- che dichiarava di non doversi procedere in quanto il reato è estinto per oblazione, emergeva un comportamento scorretto non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza tenuto nei confronti di una vicina di casa”;
- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, conseguenziale e comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa RI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in atti il 7 febbraio 2026 in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento del 20 marzo 2026 i difensori del ricorrente hanno dichiarato la sua sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso stante “ l’avvenuta esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato, l’assenza di ulteriori ricadute negative dello stesso sulla sua posizione lavorativa e la distensione dei rapporti con l’Amministrazione datrice di lavoro ”;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda, del suo complessivo andamento e della mancanza di osservazioni della parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o ogni altro soggetto eventualmente menzionato.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TT, Presidente FF
RI LA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LA | OL TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.