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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 2233 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Parte_2
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BUSI KATIA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 5/02/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/07/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Parma il
16/06/2007 tra il ricorrente e unione dalla quale nasce- Controparte_1
Per vano 2 figli, (nato il [...]) e (nato il [...]); il ricorrente Per_1 invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamen- te modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi viveva- no separati dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel con- testo del giudizio di separazione poi definito con sentenza del Tribunale di Parma del 19/12/2017. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria di sciogli- mento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Con ordinanza del 23/02/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconcilia- zione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti di propria com- petenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimen- to del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a Parma il 16/06/2007, hanno definito la propria separazione in forza di sentenza del Tribunale di Parma n. 1769/2017, depositata il 19/12/2017.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce pagina 2 di 3 delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene ri- messa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16/06/2007 in
Parma tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]), matrimonio trascrit- CP_2
to nei registri dello Stato Civile di Parma, atto n. 130, Parte I, anno 2007;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 25/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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