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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11352 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. PINI ELEONORA e l'avv. CHIUSOLO STEFANO Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico ;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 29/09/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL CP_1
MERITO 1. Accertare il diritto del ricorrente alle retribuzioni di seguito indicate, conseguentemente condannando la convenuta a corrispondergli la somma di € 7.337,94 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive maturate dall'1/7/2024 alla risoluzione del rapporto in data 11/11/2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. accertare la giusta causa delle dimissioni rese dal ricorrente in data
11/11/2024 e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondergli le seguenti somme ai seguenti titoli (o le diverse somme ritenute di giustizia), oltre interessi dal dovuto al saldo: a. € 847,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b. € 62,77 a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3. in ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le seguenti somme ai seguenti titoli
(o le diverse somme ai diversi titoli ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: a. € 781,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
b. € 432,60 a titolo di indennità sostitutiva dei rol;
c. € 4.661,05
a titolo di TFR;
4. condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali”.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è stato Parte_1 assunto a Milano alle dipendenze di in data Controparte_1
01/04/18 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e inquadramento da ultimo nel I livello CCNL Commercio (doc. 1). Il lavoratore si è dimesso in data 4/10/2021 (docc. 1,2 ricorso).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'accertamento della giusta causa di dimissioni stante l'omesso pagamento delle retribuzioni da giugno a novembre 2024 nonché l'illegittima sospensione dell'attività lavorativa in tale periodo e conseguentemente chiede la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre al pagamento delle competenze di fine rapporto e TFR spettante.
2 4. Con riferimento alle differenze retributive da luglio 2024 a novembre
2024, occorre rammentare che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt.
1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass., sez. lav., 16.4.2004, n. 7300).
Nel caso in esame, la sospensione risulta anche documentalmente dalla busta paga di agosto e il datore di lavoro, restando contumace, non ha dimostrato la sussistenza di ragioni idonee a legittimare tale condotta.
5. Con riferimento alle dimissioni per giusta causa di novembre 2024,
è noto che le stesse risultano giustificate qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Qualora il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro
(come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa ha il diritto di rivendicare l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità di indennizzo la cui finalità è quella di compensare la mancata percezione delle retribuzioni durante il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, di fatto, da imputarsi al datore di lavoro (cfr. in tal senso Corte appello Milano sez. lav., 18/01/2019,
n.1788). La giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente
3 i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del
21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del
07/11/2001).
6. Da ultimo, come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
7. Il datore di lavoro nel rimanere contumace, Controparte_1 non ha evidentemente assolto l'onere probatorio in punto di regolare pagamento delle retribuzioni da luglio a novembre 2024 e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi:
- € 7.337,94 a titolo di differenze retributive maturate dall'1/7/2024 alla risoluzione del rapporto in data 11/11/2024;
- € 847,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 62,77 a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- € 781,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
- € 432,60 a titolo di indennità sostitutiva dei rol;
- € 4.661,05 a titolo di TFR;
pari alla complessiva somma lorda di €14.123,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni scadenza al saldo come da conteggi in
4 questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva lorda di €14.123,27 di cui
4661,05 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15 %spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. PINI ELEONORA e l'avv. CHIUSOLO STEFANO Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico ;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 29/09/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL CP_1
MERITO 1. Accertare il diritto del ricorrente alle retribuzioni di seguito indicate, conseguentemente condannando la convenuta a corrispondergli la somma di € 7.337,94 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive maturate dall'1/7/2024 alla risoluzione del rapporto in data 11/11/2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. accertare la giusta causa delle dimissioni rese dal ricorrente in data
11/11/2024 e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondergli le seguenti somme ai seguenti titoli (o le diverse somme ritenute di giustizia), oltre interessi dal dovuto al saldo: a. € 847,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b. € 62,77 a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3. in ogni caso, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le seguenti somme ai seguenti titoli
(o le diverse somme ai diversi titoli ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo: a. € 781,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
b. € 432,60 a titolo di indennità sostitutiva dei rol;
c. € 4.661,05
a titolo di TFR;
4. condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali”.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è stato Parte_1 assunto a Milano alle dipendenze di in data Controparte_1
01/04/18 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e inquadramento da ultimo nel I livello CCNL Commercio (doc. 1). Il lavoratore si è dimesso in data 4/10/2021 (docc. 1,2 ricorso).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'accertamento della giusta causa di dimissioni stante l'omesso pagamento delle retribuzioni da giugno a novembre 2024 nonché l'illegittima sospensione dell'attività lavorativa in tale periodo e conseguentemente chiede la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre al pagamento delle competenze di fine rapporto e TFR spettante.
2 4. Con riferimento alle differenze retributive da luglio 2024 a novembre
2024, occorre rammentare che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt.
1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass., sez. lav., 16.4.2004, n. 7300).
Nel caso in esame, la sospensione risulta anche documentalmente dalla busta paga di agosto e il datore di lavoro, restando contumace, non ha dimostrato la sussistenza di ragioni idonee a legittimare tale condotta.
5. Con riferimento alle dimissioni per giusta causa di novembre 2024,
è noto che le stesse risultano giustificate qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Qualora il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro
(come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa ha il diritto di rivendicare l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità di indennizzo la cui finalità è quella di compensare la mancata percezione delle retribuzioni durante il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, di fatto, da imputarsi al datore di lavoro (cfr. in tal senso Corte appello Milano sez. lav., 18/01/2019,
n.1788). La giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente
3 i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del
21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del
07/11/2001).
6. Da ultimo, come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
7. Il datore di lavoro nel rimanere contumace, Controparte_1 non ha evidentemente assolto l'onere probatorio in punto di regolare pagamento delle retribuzioni da luglio a novembre 2024 e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi:
- € 7.337,94 a titolo di differenze retributive maturate dall'1/7/2024 alla risoluzione del rapporto in data 11/11/2024;
- € 847,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 62,77 a titolo di incidenza sul TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- € 781,50 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
- € 432,60 a titolo di indennità sostitutiva dei rol;
- € 4.661,05 a titolo di TFR;
pari alla complessiva somma lorda di €14.123,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni scadenza al saldo come da conteggi in
4 questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva lorda di €14.123,27 di cui
4661,05 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15 %spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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