TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8361 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15035/2023 + 6106/2024 + 16279/2024 + 19910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 15035/2023 + 6106/2024 +
16279/2024 + 19910/2025
TRA Part
C.F: , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Severino Nappi, ed elettivamente domiciliata con il medesimo in Napoli, alla via Toledo, 282, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_2 sede legale in Roma, Via Largo Chigi n.5
RESISTENTE (solo per l'RG 6106/2024)
Fatto e diritto Con ricorsi depositati il 03.08.2023 (RG 15035/2023), l'11.03.2024 (RG 6106/2024), l'11.07.2024
(RG 16279/2024) e il 03.09.2025 (RG 19910/2025) e successivamente riuniti, la società ricorrente esponeva:
- che l' assumeva che la CI. non presentava la denuncia per la “gestione lavoratori CP_1 Pt_2 dipendenti” per il periodo 2/20;
- che sulla scorta di tale supposta omissione, l' provvedeva ad inviarle, con cadenza Controparte_3 mensile, note di rettifica chiedendo la restituzione dei benefici previdenziali usufruiti dalla stessa per tutti i dipendenti in relazione agli anni 2020, 2021, 2022; PartPa
- che diversamente da quanto sostenuto dall' , alcuna omissione era imputabile alla er il CP_1 periodo 2/2020;
- che infatti, per il suddetto periodo, regolarmente provvedeva all'invio del c.d “flusso uniemens” in data 12 marzo 2020 (ricevuta n.61369462), come da documentazione allegata al ricorso, e provvedeva pure al relativo pagamento, come da quietanza di pagamento in atti;
Part
- che non vi era alcuna mancata denuncia né alcun debito previdenziale della I nei confronti dell' ; CP_1
- che allo stesso modo era del tutto arbitraria e illecita la continua emissione da parte dell'Istituto di d.u.r.c. cd. “negativo”;
- che con avviso di addebito n. 37120240000360569000 (RG 6106/2024) notificatogli il 2 febbraio
2024, l' chiedeva il pagamento della somma di Euro 15.411,36 per una supposta omissione CP_1 contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- che con avviso di addebito n. 37120240003338387000 (RG 16279/2024), notificatogli il 4 giugno
2024, l' chiedeva il pagamento della somma di Euro 10.443,96 per una supposta omissione CP_1 contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- che con avviso di addebito n. 37120250002870037000 (RG 19910/2025), notificatogli il 26 luglio
2025, l' chiedeva il pagamento della somma di Euro 1.305,17 per una supposta omissione CP_1 contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- che in particolare, l' , sosteneva che la società non avendo presentato la denuncia per la CP_1
“gestione lavoratori dipendenti” per il periodo 2/20, ingiungeva alla con gli avvisi di addebito, Pt_3 la restituzione dei benefici previdenziali usufruiti per tutti i suoi dipendenti in relazione agli anni
2020, 2021, 2022 e al mese di febbraio 2024;
- che l' con i suddetti avvisi di addebito avanzava pretese già oggetto di accertamento negativo CP_1 innanzi al Tribunale del Lavoro di Napoli
Tanto premesso la società ricorrente concludeva nel modo seguente: - per il giudizio recante RG 15035/2023 “1) Accertare e dichiarare la regolarità contributiva della Part in relazione al periodo 02/2020, per i motivi esposti nel Parte_2 presente ricorso che abbiansi qui per ritrascritti, e per l'effetto ordinare all' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., di rilasciare alla società il documento unico di regolarità contributiva e CP_ contestualmente annullare le note di rettifica inviate dall' previdenziale e/o accertare e dichiarare in ogni caso non dovute le somme richieste dall' alla odierna ricorrente nelle CP_1 predette note di rettifica per gli anni 2020,2021, 2022. 2) Condannare il convenuto Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo. 3) Munire la sentenza di clausola, come per legge”;
- per i giudizi recanti RG 6106/2024, 16279/2024 e 19910/2025: “1) in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'addebito n. 37120240003338387000, n. 37120240000360569000 e n.
37120250002870037000 per i motivi addotti nel presente atto;
2) annullare, in ogni caso, l'avviso di addebito n. 37120240003338387000, n. 37120240000360569000 e n. 37120250002870037000 per
i motivi addotti nel presente ricorso;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 37120240003338387000, n. 37120240000360569000 e n.
37120250002870037000 per i motivi addotti nel presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare il relativo addebito;
4) condannare i convenuti pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione;
5) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Si costituiva l' , il quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione nel merito sostenendo CP_1
PartPa che la società on avesse inviato il flusso per il mese di febbraio 2020, con conseguente CP_4 attestazione di irregolarità contributiva che determinava la perdita, a cascata, delle agevolazioni contributive per i mesi successivi a febbraio 2020 e la richiesta di pagamento della contribuzione nella misura intera. Aggiungeva, inoltre, che la società veniva tempestivamente avvertita Pt_3 dell'omissione in data 8.06.2020 con PEC inviata tramite fascicolo elettronico del contribuente.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva della nel giudizio recante RG 6106/2024), CP_2 nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di addebito, evidenziando l'inammissibilità per tardività della contestazione avversaria, in quanto essa andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, configurandosi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. afferendo non al merito ma al rito. Concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso avversario, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza. In primis va rilevato che non vi è legittimazione passiva della RG 6106/24) dal momento che CP_2
i crediti pretesi dall' sono successivi all'anno 2008, termine ultimo di efficacia della previsione CP_1 di cui alla l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come CP_1 modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Si rileva altresì che per gli avvisi di addebito n. 37120240000360569000 ( RG 6106/24) e n.
371202400033383387000 ( RG 16279/24) e l'avviso di addebito n. 371 2025 0002870037000 ( RG
19910725) vi è tardività della contestazione, che andava proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, afferendo il vizio rilevato alla forma e non al merito.
Pertanto l'impugnazione finalizzata a ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito sopra indicati
è inammissibile.
Per quanto riguarda RG 15035/23 in cui parte ricorrente chiede l'annullamento delle note di rettifica inviate dall' e di dichiarare non dovute le relative somme per gli anni 2020-2021 e 2022, la CP_1 pretesa può essere vagliata nel merito ed è da accogliere.
Parte ricorrente ha provato l'invio del flusso in data 12.03.2020 e il pagamento della somma CP_5 di 2.673,00 Euro, in data 01.06.2020 come da modello F24 ( cfr. atti).
Quanto rilevato dall' circa il fatto che la società si era limitata ad inviare per il mese di febbraio CP_1
2020 solo il modello DM/10 con il quale aveva erroneamente indicato il codice N969(sospensione contributi covid) portandosi a credito la somma di €.2.673,00 senza aver fatto prima la specifica CP_ richiesta all' per usufruire di detta sospensione e che tale errore ha comportato lo “scarto” da parte della procedura automatizzata del modello DM/10 generando una segnalazione al reparto verifica contributi di “squadratura” della denuncia aziendale, è una mera irregolarità che, a fronte della successiva regolarizzazione e comunque dell'avvenuto pagamento già nel giugno 2020 della somma di 2.673,00 Euro come da quietanza in atti, non può dar luogo a un obbligo di recupero delle agevolazioni contributive successive e la emissione di un DURC negativo ( cfr. CDA Na sentenza
n.3846/24 del 04.11.2024 “ Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC
“non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da CP_
- l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”. Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625
– 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della
"regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”. Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi”
In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero con le note di rettifica oggetto di impugnazione CP_1
Il ricorso di cui al fascicolo RG 15035/23 pertanto va accolto. La soccombenza parziale comporta la compensazione delle spese per la metà mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso ( RG 15035/23) e, per l'effetto, dichiara non dovute l'importo di cui alle note di rettifica oggetto di impugnazione
- dichiara inammissibile l'impugnazione di cui agli avvisi di addebito n. 37120240000360569000
(RG 6106/24), n. 371202400033383387000 (RG 16279/24), n.37120250002870037000 (RG
19910/2025) - condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, si liquidano in CP_1
1270,00 oltre spese generale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 15035/2023 + 6106/2024 +
16279/2024 + 19910/2025
TRA Part
C.F: , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Severino Nappi, ed elettivamente domiciliata con il medesimo in Napoli, alla via Toledo, 282, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_2 sede legale in Roma, Via Largo Chigi n.5
RESISTENTE (solo per l'RG 6106/2024)
Fatto e diritto Con ricorsi depositati il 03.08.2023 (RG 15035/2023), l'11.03.2024 (RG 6106/2024), l'11.07.2024
(RG 16279/2024) e il 03.09.2025 (RG 19910/2025) e successivamente riuniti, la società ricorrente esponeva:
- che l' assumeva che la CI. non presentava la denuncia per la “gestione lavoratori CP_1 Pt_2 dipendenti” per il periodo 2/20;
- che sulla scorta di tale supposta omissione, l' provvedeva ad inviarle, con cadenza Controparte_3 mensile, note di rettifica chiedendo la restituzione dei benefici previdenziali usufruiti dalla stessa per tutti i dipendenti in relazione agli anni 2020, 2021, 2022; PartPa
- che diversamente da quanto sostenuto dall' , alcuna omissione era imputabile alla er il CP_1 periodo 2/2020;
- che infatti, per il suddetto periodo, regolarmente provvedeva all'invio del c.d “flusso uniemens” in data 12 marzo 2020 (ricevuta n.61369462), come da documentazione allegata al ricorso, e provvedeva pure al relativo pagamento, come da quietanza di pagamento in atti;
Part
- che non vi era alcuna mancata denuncia né alcun debito previdenziale della I nei confronti dell' ; CP_1
- che allo stesso modo era del tutto arbitraria e illecita la continua emissione da parte dell'Istituto di d.u.r.c. cd. “negativo”;
- che con avviso di addebito n. 37120240000360569000 (RG 6106/2024) notificatogli il 2 febbraio
2024, l' chiedeva il pagamento della somma di Euro 15.411,36 per una supposta omissione CP_1 contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- che con avviso di addebito n. 37120240003338387000 (RG 16279/2024), notificatogli il 4 giugno
2024, l' chiedeva il pagamento della somma di Euro 10.443,96 per una supposta omissione CP_1 contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- che con avviso di addebito n. 37120250002870037000 (RG 19910/2025), notificatogli il 26 luglio
2025, l' chiedeva il pagamento della somma di Euro 1.305,17 per una supposta omissione CP_1 contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- che in particolare, l' , sosteneva che la società non avendo presentato la denuncia per la CP_1
“gestione lavoratori dipendenti” per il periodo 2/20, ingiungeva alla con gli avvisi di addebito, Pt_3 la restituzione dei benefici previdenziali usufruiti per tutti i suoi dipendenti in relazione agli anni
2020, 2021, 2022 e al mese di febbraio 2024;
- che l' con i suddetti avvisi di addebito avanzava pretese già oggetto di accertamento negativo CP_1 innanzi al Tribunale del Lavoro di Napoli
Tanto premesso la società ricorrente concludeva nel modo seguente: - per il giudizio recante RG 15035/2023 “1) Accertare e dichiarare la regolarità contributiva della Part in relazione al periodo 02/2020, per i motivi esposti nel Parte_2 presente ricorso che abbiansi qui per ritrascritti, e per l'effetto ordinare all' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., di rilasciare alla società il documento unico di regolarità contributiva e CP_ contestualmente annullare le note di rettifica inviate dall' previdenziale e/o accertare e dichiarare in ogni caso non dovute le somme richieste dall' alla odierna ricorrente nelle CP_1 predette note di rettifica per gli anni 2020,2021, 2022. 2) Condannare il convenuto Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo. 3) Munire la sentenza di clausola, come per legge”;
- per i giudizi recanti RG 6106/2024, 16279/2024 e 19910/2025: “1) in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'addebito n. 37120240003338387000, n. 37120240000360569000 e n.
37120250002870037000 per i motivi addotti nel presente atto;
2) annullare, in ogni caso, l'avviso di addebito n. 37120240003338387000, n. 37120240000360569000 e n. 37120250002870037000 per
i motivi addotti nel presente ricorso;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 37120240003338387000, n. 37120240000360569000 e n.
37120250002870037000 per i motivi addotti nel presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare il relativo addebito;
4) condannare i convenuti pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione;
5) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Si costituiva l' , il quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione nel merito sostenendo CP_1
PartPa che la società on avesse inviato il flusso per il mese di febbraio 2020, con conseguente CP_4 attestazione di irregolarità contributiva che determinava la perdita, a cascata, delle agevolazioni contributive per i mesi successivi a febbraio 2020 e la richiesta di pagamento della contribuzione nella misura intera. Aggiungeva, inoltre, che la società veniva tempestivamente avvertita Pt_3 dell'omissione in data 8.06.2020 con PEC inviata tramite fascicolo elettronico del contribuente.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva della nel giudizio recante RG 6106/2024), CP_2 nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di addebito, evidenziando l'inammissibilità per tardività della contestazione avversaria, in quanto essa andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, configurandosi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. afferendo non al merito ma al rito. Concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso avversario, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza. In primis va rilevato che non vi è legittimazione passiva della RG 6106/24) dal momento che CP_2
i crediti pretesi dall' sono successivi all'anno 2008, termine ultimo di efficacia della previsione CP_1 di cui alla l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come CP_1 modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Si rileva altresì che per gli avvisi di addebito n. 37120240000360569000 ( RG 6106/24) e n.
371202400033383387000 ( RG 16279/24) e l'avviso di addebito n. 371 2025 0002870037000 ( RG
19910725) vi è tardività della contestazione, che andava proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, afferendo il vizio rilevato alla forma e non al merito.
Pertanto l'impugnazione finalizzata a ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito sopra indicati
è inammissibile.
Per quanto riguarda RG 15035/23 in cui parte ricorrente chiede l'annullamento delle note di rettifica inviate dall' e di dichiarare non dovute le relative somme per gli anni 2020-2021 e 2022, la CP_1 pretesa può essere vagliata nel merito ed è da accogliere.
Parte ricorrente ha provato l'invio del flusso in data 12.03.2020 e il pagamento della somma CP_5 di 2.673,00 Euro, in data 01.06.2020 come da modello F24 ( cfr. atti).
Quanto rilevato dall' circa il fatto che la società si era limitata ad inviare per il mese di febbraio CP_1
2020 solo il modello DM/10 con il quale aveva erroneamente indicato il codice N969(sospensione contributi covid) portandosi a credito la somma di €.2.673,00 senza aver fatto prima la specifica CP_ richiesta all' per usufruire di detta sospensione e che tale errore ha comportato lo “scarto” da parte della procedura automatizzata del modello DM/10 generando una segnalazione al reparto verifica contributi di “squadratura” della denuncia aziendale, è una mera irregolarità che, a fronte della successiva regolarizzazione e comunque dell'avvenuto pagamento già nel giugno 2020 della somma di 2.673,00 Euro come da quietanza in atti, non può dar luogo a un obbligo di recupero delle agevolazioni contributive successive e la emissione di un DURC negativo ( cfr. CDA Na sentenza
n.3846/24 del 04.11.2024 “ Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC
“non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del DURC anche in presenza di uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da CP_
- l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”. Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625
– 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della
"regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007 (applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che “stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”. Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi”
In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero con le note di rettifica oggetto di impugnazione CP_1
Il ricorso di cui al fascicolo RG 15035/23 pertanto va accolto. La soccombenza parziale comporta la compensazione delle spese per la metà mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso ( RG 15035/23) e, per l'effetto, dichiara non dovute l'importo di cui alle note di rettifica oggetto di impugnazione
- dichiara inammissibile l'impugnazione di cui agli avvisi di addebito n. 37120240000360569000
(RG 6106/24), n. 371202400033383387000 (RG 16279/24), n.37120250002870037000 (RG
19910/2025) - condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, si liquidano in CP_1
1270,00 oltre spese generale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia