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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
OR VO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2783/2024 del R.G. Lavoro
TRA
Sig.ra (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. avv. Sergio Imbimbo del foro di Avellino
Ricorrente
CONTRO
(CF , con sede legale in Roma, Viale Europa Controparte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
LA PO (CF ), dell'avvocatura interna, giusta procura C.F._2 generale alle liti per notaio del 04.05.2022 – rep. 55418 -raccolta 16104 - Per_1
elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Filiale di sito in via San Controparte_1
Nicola di Pastena nr. 5, la quale indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ed al quale espressamente dichiara di voler ricevere tutte Email_1 le comunicazioni relative al presente giudizio o al numero di fax 089/2572042, ex art. 170
c.p.c.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 07.05.2025, adiva il Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo la legittimità della sanzione
1 disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre inflitta alla lavoratrice. Precisando che, all'esito degli accertamenti svolti dalla struttura
Fraud Management, erano emerse varie criticità concernenti: una gestione non diligente della cassa;
un'inefficace custodia dei valori;
una scarsa attenzione alle procedure di sicurezza;
nonché lo svolgimento di operazioni personali durante l'orario di servizio, nel periodo in cui la dipendente rivestiva il ruolo di responsabile dell'ufficio postale sito in
Quindici (AV).
Inoltre, la parte ricorrente rappresentava che, a seguito del report ispettivo che aveva accertato le irregolarità gestionali e contabili contestate, con nota prot. RUO/MAS/RI/D/FIL
AV/ID 11611/2024 del 22.07.2024, notificata a mezzo A/R il 29.07.2024, venivano formalmente contestati gli addebiti disciplinari alla dipendente, la quale, in data 02.08.2024, depositava giustificazioni scritte ritenute non idonee ad escludere la fondatezza delle contestazioni.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, parte ricorrente si costituiva tardivamente in giudizio, in data 06.10.2025, depositando apposita memoria, con la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inefficacia della sanzione disciplinare per violazione del principio di immediatezza della contestazione, nonché l'infondatezza degli addebiti e la sproporzionalità della sanzione irrogata, affinché “l'Ill.mo Tribunale (…) voglia così provvedere:
1. rigettare il ricorso proposto da perché infondato in Controparte_1
fatto e diritto;
conseguentemente, annullare la sanzione disciplinare inflitta alla lavoratrice
e condannare in persona del legale rapp.te p.t.,;
2. in via meramente Controparte_1 subordinata, ridurre la sanzione disciplinare inflitta alla lavoratrice, con applicazione della multa non superiore a quattro ore di retribuzione, di cui all'art. 54, n. II, lett. e). Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuire al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta non necessaria l'istruzione probatoria, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza ex. Art. 127-ter, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2 La Società ha esercitato legittimamente e tempestivamente il proprio Controparte_1
potere disciplinare, a fronte dei reiterati e documentati inadempimenti posti in essere dalla ricorrente nel periodo contestato. Tali condotte, eterogenee per natura e gravità, valutate complessivamente, hanno determinato una rilevante violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà gravanti sul prestatore di lavoro.
Non può ritenersi idonea a escludere la responsabilità della dipendente né la dedotta inidonea formazione dirigenziale, né la lamentata situazione di sottorganico dell'ufficio periferico.
Rafforzativa in tal senso è la considerazione che, nonostante il presunto sovraccarico di lavoro, la ricorrente ha trovato il tempo, durante l'orario di servizio, per effettuare ben ventuno operazioni aventi finalità esclusivamente personale, così confermando l'assenza di diligenza e rispetto dei doveri connessi all'incarico svolto.
Procedendo ad una ricostruzione dei fatti, la prima delle plurime contestazioni concerne la irregolare gestione contabile della cassa, che ha determinato due ammanchi: il primo, rilevato in occasione dell'accesso degli incaricati FMSI, pari a euro 91,60; il secondo, accertato in data 03.07.2024, pari a euro 105,00, giustificando, senza prova, che tale situazione era dovuta da una indebita assegnazione di funzioni alla lavoratrice che, in più occasioni, si era ritrovata a svolgere attività di sportello.
Per quanto concerne il secondo addebito, riguarda la non corretta custodia dei valori, per un importo complessivo di euro 4.904,35, rinvenuti all'interno del cassetto di una postazione di lavoro.
La giustificazione offerta dalla lavoratrice, fondata esclusivamente sull'esigenza di non trattenersi oltre l'orario di chiusura, risulta del tutto inidonea a escluderne la responsabilità, poiché una diligente programmazione delle attività avrebbe agevolmente consentito di assicurare, nel pieno rispetto dell'orario lavorativo, il corretto deposito delle somme, nel rispetto delle regole di sicurezza e dei doveri professionali propri della funzione rivestita, inoltre, non rileva, come affermato dalla lavoratrice, che il denaro è stato regolarmente rinvenuto il giorno successivo nel cassetto in cui era stato conservato.
Altra contestazione mossa alla resistente riguarda la mancata chiusura della cassaforte durante l'orario lavorativo (come provato da prospetti sis allegati al ricorso),
3 contravvenendo vistosamente al buon senso e alle misure di sicurezza dettate dalla azienda datrice che prevendono: “(la cassaforte) deve essere aperta esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo indispensabile alle operazioni di prelievo/deposito e contazione”. In merito a quanto esposto dalla lavoratrice, si osserva che tale regola precauzionale non può essere derogata per una scarsa giacenza dell'ufficio e, neanche, in ragione delle tempistiche richieste per l'apertura o la chiusura della cassaforte.
Inoltre, oggetto di censura è stata anche la non congrua gestione dell'UP, in merito al corretto utilizzo del e alla corretta tenuta dei registri UP (controlli fondo cassa CP_2
operatore, codici utenti apertura mezzi forti, accessi caveau, accessi persone esterne retrosportelleria, assegnazione codice utente) infatti, come provato da documentazione in atti, vi sono state diverse anomalie come la tenuta esclusiva degli accessi al retrosportelleria di persone esterne senza procedere alla tenuta degli altri registi. Non rileva, rispetto a tal punto, la giustificazione fornita dalla lavoratrice in quanto, pur assodato che la precedete
DU non ha proceduto a tenere congruamente i registi, ciò non esima il DU entrante alla non tenuta degli stessi.
Un ulteriore profilo di criticità, contestato da alla ricorrente, Controparte_1 riguarda le ventuno operazioni a carattere personale e a beneficio della propria famiglia, effettuate dalla lavoratrice, alcune durante l'orario di servizio e altre al di fuori di esso. Tali operazioni risultano in palese violazione del Codice dei “Principi di buona condotta per il personale di UP” (cfr. ALL. D1), richiamato anche dalla Comunicazione Flash n. 91 (cfr.
ALL. D), il quale dispone che: “…è buona norma effettuare le operazioni relative ai propri rapporti o a quelli per i quali si è delegati, al di fuori dell'orario di servizio e, in ogni caso, mai in autonomia se sono presenti altri operatori presso l'Ufficio”, oltretutto, risulta inverosimile che la lavoratrice avesse il tempo, anche durante l'orario di lavoro, di svolgere le contestate operazioni, ma non avesse il tempo di attendere le tempistiche tecniche necessarie per l'apertura e la chiusura della cassaforte o, ancora, di procedere alla corretta allocazione del denaro.
Quanto fino ad ora esposto e provato da basta, considerate le generiche Controparte_1 giustificazioni fornite dalla lavoratrice, a ritenere fondata e proporzionata la sanzione disciplinare emessa di giorni tre di sospensione senza retribuzione irrogata alla dipendente
4 considerata la reiterata violazione di una pluralità doveri del proprio Parte_1
ufficio, ai sensi dell'art. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 23.06.2021 di riferimento. Invero, i comportamenti de quibus , siccome descritti, devono ritenersi senza dubbio significativi di un atteggiamento della lavoratrice quantomeno caratterizzato da un notevole grado di negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ciò comporta una compromissione del rapporto fiduciario con la parte datoriale e comunque la sussistenza di un apprezzabile grado di inadempimento da parte della lavoratrice tale da giustificare la reazione sanzionatoria della controparte.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese di lite compensate in ragione della natura delle questioni dedotte e della circostanza che il giudizio de quo è stato introdotto dalla parte datoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara legittima la sanzione disciplinare di sospensione di tre giorni irrogata da alla dipendente Controparte_1 Parte_1
con provvedimento prot. AV/ID 11612/2024 del 05/08/2024; C.F._3
2. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Avellino, il 5.11.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
OR VO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2783/2024 del R.G. Lavoro
TRA
Sig.ra (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. avv. Sergio Imbimbo del foro di Avellino
Ricorrente
CONTRO
(CF , con sede legale in Roma, Viale Europa Controparte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.
LA PO (CF ), dell'avvocatura interna, giusta procura C.F._2 generale alle liti per notaio del 04.05.2022 – rep. 55418 -raccolta 16104 - Per_1
elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Filiale di sito in via San Controparte_1
Nicola di Pastena nr. 5, la quale indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ed al quale espressamente dichiara di voler ricevere tutte Email_1 le comunicazioni relative al presente giudizio o al numero di fax 089/2572042, ex art. 170
c.p.c.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 07.05.2025, adiva il Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo la legittimità della sanzione
1 disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre inflitta alla lavoratrice. Precisando che, all'esito degli accertamenti svolti dalla struttura
Fraud Management, erano emerse varie criticità concernenti: una gestione non diligente della cassa;
un'inefficace custodia dei valori;
una scarsa attenzione alle procedure di sicurezza;
nonché lo svolgimento di operazioni personali durante l'orario di servizio, nel periodo in cui la dipendente rivestiva il ruolo di responsabile dell'ufficio postale sito in
Quindici (AV).
Inoltre, la parte ricorrente rappresentava che, a seguito del report ispettivo che aveva accertato le irregolarità gestionali e contabili contestate, con nota prot. RUO/MAS/RI/D/FIL
AV/ID 11611/2024 del 22.07.2024, notificata a mezzo A/R il 29.07.2024, venivano formalmente contestati gli addebiti disciplinari alla dipendente, la quale, in data 02.08.2024, depositava giustificazioni scritte ritenute non idonee ad escludere la fondatezza delle contestazioni.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, parte ricorrente si costituiva tardivamente in giudizio, in data 06.10.2025, depositando apposita memoria, con la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inefficacia della sanzione disciplinare per violazione del principio di immediatezza della contestazione, nonché l'infondatezza degli addebiti e la sproporzionalità della sanzione irrogata, affinché “l'Ill.mo Tribunale (…) voglia così provvedere:
1. rigettare il ricorso proposto da perché infondato in Controparte_1
fatto e diritto;
conseguentemente, annullare la sanzione disciplinare inflitta alla lavoratrice
e condannare in persona del legale rapp.te p.t.,;
2. in via meramente Controparte_1 subordinata, ridurre la sanzione disciplinare inflitta alla lavoratrice, con applicazione della multa non superiore a quattro ore di retribuzione, di cui all'art. 54, n. II, lett. e). Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuire al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta non necessaria l'istruzione probatoria, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza ex. Art. 127-ter, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2 La Società ha esercitato legittimamente e tempestivamente il proprio Controparte_1
potere disciplinare, a fronte dei reiterati e documentati inadempimenti posti in essere dalla ricorrente nel periodo contestato. Tali condotte, eterogenee per natura e gravità, valutate complessivamente, hanno determinato una rilevante violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà gravanti sul prestatore di lavoro.
Non può ritenersi idonea a escludere la responsabilità della dipendente né la dedotta inidonea formazione dirigenziale, né la lamentata situazione di sottorganico dell'ufficio periferico.
Rafforzativa in tal senso è la considerazione che, nonostante il presunto sovraccarico di lavoro, la ricorrente ha trovato il tempo, durante l'orario di servizio, per effettuare ben ventuno operazioni aventi finalità esclusivamente personale, così confermando l'assenza di diligenza e rispetto dei doveri connessi all'incarico svolto.
Procedendo ad una ricostruzione dei fatti, la prima delle plurime contestazioni concerne la irregolare gestione contabile della cassa, che ha determinato due ammanchi: il primo, rilevato in occasione dell'accesso degli incaricati FMSI, pari a euro 91,60; il secondo, accertato in data 03.07.2024, pari a euro 105,00, giustificando, senza prova, che tale situazione era dovuta da una indebita assegnazione di funzioni alla lavoratrice che, in più occasioni, si era ritrovata a svolgere attività di sportello.
Per quanto concerne il secondo addebito, riguarda la non corretta custodia dei valori, per un importo complessivo di euro 4.904,35, rinvenuti all'interno del cassetto di una postazione di lavoro.
La giustificazione offerta dalla lavoratrice, fondata esclusivamente sull'esigenza di non trattenersi oltre l'orario di chiusura, risulta del tutto inidonea a escluderne la responsabilità, poiché una diligente programmazione delle attività avrebbe agevolmente consentito di assicurare, nel pieno rispetto dell'orario lavorativo, il corretto deposito delle somme, nel rispetto delle regole di sicurezza e dei doveri professionali propri della funzione rivestita, inoltre, non rileva, come affermato dalla lavoratrice, che il denaro è stato regolarmente rinvenuto il giorno successivo nel cassetto in cui era stato conservato.
Altra contestazione mossa alla resistente riguarda la mancata chiusura della cassaforte durante l'orario lavorativo (come provato da prospetti sis allegati al ricorso),
3 contravvenendo vistosamente al buon senso e alle misure di sicurezza dettate dalla azienda datrice che prevendono: “(la cassaforte) deve essere aperta esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo indispensabile alle operazioni di prelievo/deposito e contazione”. In merito a quanto esposto dalla lavoratrice, si osserva che tale regola precauzionale non può essere derogata per una scarsa giacenza dell'ufficio e, neanche, in ragione delle tempistiche richieste per l'apertura o la chiusura della cassaforte.
Inoltre, oggetto di censura è stata anche la non congrua gestione dell'UP, in merito al corretto utilizzo del e alla corretta tenuta dei registri UP (controlli fondo cassa CP_2
operatore, codici utenti apertura mezzi forti, accessi caveau, accessi persone esterne retrosportelleria, assegnazione codice utente) infatti, come provato da documentazione in atti, vi sono state diverse anomalie come la tenuta esclusiva degli accessi al retrosportelleria di persone esterne senza procedere alla tenuta degli altri registi. Non rileva, rispetto a tal punto, la giustificazione fornita dalla lavoratrice in quanto, pur assodato che la precedete
DU non ha proceduto a tenere congruamente i registi, ciò non esima il DU entrante alla non tenuta degli stessi.
Un ulteriore profilo di criticità, contestato da alla ricorrente, Controparte_1 riguarda le ventuno operazioni a carattere personale e a beneficio della propria famiglia, effettuate dalla lavoratrice, alcune durante l'orario di servizio e altre al di fuori di esso. Tali operazioni risultano in palese violazione del Codice dei “Principi di buona condotta per il personale di UP” (cfr. ALL. D1), richiamato anche dalla Comunicazione Flash n. 91 (cfr.
ALL. D), il quale dispone che: “…è buona norma effettuare le operazioni relative ai propri rapporti o a quelli per i quali si è delegati, al di fuori dell'orario di servizio e, in ogni caso, mai in autonomia se sono presenti altri operatori presso l'Ufficio”, oltretutto, risulta inverosimile che la lavoratrice avesse il tempo, anche durante l'orario di lavoro, di svolgere le contestate operazioni, ma non avesse il tempo di attendere le tempistiche tecniche necessarie per l'apertura e la chiusura della cassaforte o, ancora, di procedere alla corretta allocazione del denaro.
Quanto fino ad ora esposto e provato da basta, considerate le generiche Controparte_1 giustificazioni fornite dalla lavoratrice, a ritenere fondata e proporzionata la sanzione disciplinare emessa di giorni tre di sospensione senza retribuzione irrogata alla dipendente
4 considerata la reiterata violazione di una pluralità doveri del proprio Parte_1
ufficio, ai sensi dell'art. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 23.06.2021 di riferimento. Invero, i comportamenti de quibus , siccome descritti, devono ritenersi senza dubbio significativi di un atteggiamento della lavoratrice quantomeno caratterizzato da un notevole grado di negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ciò comporta una compromissione del rapporto fiduciario con la parte datoriale e comunque la sussistenza di un apprezzabile grado di inadempimento da parte della lavoratrice tale da giustificare la reazione sanzionatoria della controparte.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese di lite compensate in ragione della natura delle questioni dedotte e della circostanza che il giudizio de quo è stato introdotto dalla parte datoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara legittima la sanzione disciplinare di sospensione di tre giorni irrogata da alla dipendente Controparte_1 Parte_1
con provvedimento prot. AV/ID 11612/2024 del 05/08/2024; C.F._3
2. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Avellino, il 5.11.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
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