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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
09/09/2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 13957/2024
tra
,rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente e
Controparte_1 in persona del I.r.p.t. rapp.to e difeso dall'
Avv. Saverio Marrone;
convenuto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente deduceva:
- di essere già dipendente della Controparte_2 e di prestare attività lavorativa a decorrere dal 01/01/2013alle dipendenze dell Controparte_1
per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la CP_3 incorporava in sé le Controparte_4 Controparte_5 e Controparte_2
Società per l'esercizio di pubblici servizi;
- di svolgere attualmente le proprie mansioni di operatore tecnico addetto alla manutenzione dei sistemi di bigliettazione nell'ambito dell'Unità Operativa
denominata "manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio", presso la sede di servizio di Napoli - Porta Nolana;
di essere esposto nello svolgimento delle proprie mansioni ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii,
grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
- di aver avuto in dotazione dalla società resistente sia dispositivi di protezione individuale sia dotazione vestiaria che l' non qualifica come DPI (entrambi così
come elencati in ricorso);
- che gli indumenti di lavoro devono essere utilizzati durante lo svolgimento del lavoro in quanto il DVR aziendale impone il divieto di indossare qualsiasi capo di abbigliamento che possa essere rischioso per la sicurezza del lavoratore;
- che in ragione dell'esposizione ad agenti atmosferici, chimici, biologici e polveri, gli indumenti di lavoro, quali tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) devono essere igienizzati e sanificati almeno due volte la settimana;
- che la datrice non ha mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna, in virtù
del fatto che l' non attribuisce agli indumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dal lavoratore una finalità protettiva;
di essere stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi;
che, con reclamo gerarchico ex art. 10 RD 148/1931, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pulizia e alla sanificazione periodica degli indumenti di lavoro nonché il risarcimento del danno consistente nel ristoro dei costi sostenuti per la pulizia periodica degli indumenti di lavoro nel corso del decennio anteriore alla notifica del reclamo;
- di non aver ottenuto alcun riscontro dall'azienda datrice.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a codesto Tribunale di:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da .... a della somma di € ..... ovvero della minore o maggiore
..../
somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.C.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.
Si costituiva la società convenuta che contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva il rigetto.
La causa veniva iscritta dinanzi al sottoscritto giudicante e dunque decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente dopo lo svolgimento di attività istruttoria.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene gli elementi atti all'instaurazione del corretto contraddittorio sui capi della domanda. Le lamentate incongruenze espositive (sulla inidoneità del lavaggio domestico a garantire la decontaminazione degli indumenti di protezione)
non riverberano sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum, trattandosi di mere argomentazioni difensive a sostegno, più o meno fondatamente,
dell'eccezione di inadempimento datoriale del conseguente risarcimento del danno.
Non si pongono problemi di prescrizione atteso che, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trova applicazione nella specie l' ordinario termine decennale interrotto dal ricorso gerarchico.
Nel merito, come emerge dalle numerose sentenze della Corte di Appello di Napoli
prodotte dalla parte ricorrente (c.f.r. allegato n. 19 al ricorso introduttivo) la questione oggetto del contendere è stata risolta con orientamento unanime che questo giudicante intende far proprio in senso favorevole ai lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del
2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021 e, da ultimo,
ib. n. 18656 del 3.7.2023), come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli, è concorde nell'affermare che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata,
rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Orbene, non sembra francamente dubitabile che i completi di lavoro di cui i ricorrenti sono stati dotati siano rivolti non già a preservare gli indumenti ordinari dalla normale usura, quanto piuttosto a svolgere una funzione di protezione alla persona del lavoratore dalla polvere e dalla sporcizia, ovvero da sostanze nocive per la salute con le quali gli stessi vengono a contatto nelle operazioni di manutenzione, anche più
semplici, trattandosi di interventi su materiale rotabile, ovvero su componenti meccaniche dei treni, se non addirittura sulle infrastrutture, come nel caso di specie,
che inevitabilmente sono esposte all'aggressione di agenti inquinanti, tanto è che, per la loro pulizia l'azienda predispone particolari sistemi di lavaggio (v., sul punto, in memoria difensiva).
Come osservato nei casi all' attenzione della Corte di secondo grado, sovrapponibili per analogia anche agli addetti alla manutenzione dei tornelli ed alle operazioni di pulizia delle controsoffittature, a quello oggetto della presente controversia, con questa consolidata interpretazione non si era confrontata la parte convenuta che si era limitata a richiamare una restrittiva nozione di DPI propria di orientamenti risalenti e legata al tenore letterale delle disposizioni del D. Ivo 81/2008. Neppure, poi, potevano essere condivise le censure della parte resistente inerenti all'inadempimento dell'onere allegatorio e probatorio pacificamente incombente sul lavoratore.
Infatti è pacifico che nel periodo a cui si riferisce la domanda, la parte istante ha lavorato presso i varchi e tornelli di accesso alla Circumvesuviana di Napoli con mansioni di operatore qualificato che consistono nell'effettuare interventi di manutenzione preventiva o programmata e interventi di riparazione e pulizia delle infrastrutture.
Emerge poi che gli interventi di sostituzione componenti e lubrificanti, controllo dei componenti, pulizia, soffiaggio e lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo e quelli per la risoluzione di guasti comportano, come analiticamente dedotto in ricorso ed emergente anche dall' espletata prova testimoniale, comunque il contatto con varie sostanze, ad esempio solventi e lubrificanti di tipo "Svitol", con la sporcizia di vario genere presente sotto i componenti dei varchi di accesso e le controsoffittature alla cui pulizia è tenuto anche il ricorrente e con l'ulteriore materiale che può
accidentalmente venirsi a trovare nei sottocassa o controsoffittatura (fra cui anche escrementi di animali morti), con conseguente esposizione a rischi di natura chimica e biologica.
È emerso, altresì, che il lavoratore, nell' adempimento dei compiti assegnatigli, è
esposto agli agenti atmosferici, per gli interventi che devono essere necessariamente,
sebbene solo in parte, come precisato dai testimoni, svolti all'esterno ed a sollecitazioni ambientali quali vibrazioni e rumori tipici dell' ambiente ferroviario.
Sul punto è utile riportare i verbali di prove testimoniali raccolte nel corso della fase istruttoria.
dichiarava: Conosco i Il teste di parte resistente sig. Testimone_1
ricorrenti che hanno svolto opere di manutenzione, controlli e pulizia sui sistemi di
è andato in pensione il bigliettazione e controllo accessi, preciso che CP_6
31.1.2024 e che conosco i fatti in quanto sono il loro responsabile. Gli operai in questione operano prevalentemente nelle biglietterie e nelle sale di attesa e pertanto svolgono il loro lavoro al chiuso. Solo in maniera marginale svolgono i loro compiti all'aperto, ad esempio, quando in casi eccezionali quando operano sulle obliteratrici che qualche volta si trovano l'esterno delle biglietterie. L'unica sostanza chimica che usano nell'esercizio delle loro mansioni è la < WD40>> che è una sorta di sostanza paragonata allo svitol che serve per sbloccare oleare dei meccanismi di ingranaggio non ci sono latri agenti chimici o biologici che detti operai usano nell'esecuzione dei loro compiti. Gli agenti addetti alla manutenzione dei sistemi di bigliettazione sono dotati di dispositivi individuali di protezione, come scarpe antiinfortunistiche, guanti, mascherine e tute monouso bianche che servono quando effettuano la manutenzione del varco di accesso;
infatti, i varchi sono apparecchiature elettromeccaniche per le quali si utilizzano materiale tipo svitol. Gli operai in questione agiscono anche sulle apparecchiature elettroniche senza bisogno della tuta perché non usano o alcuna sostanza imbrattante. Nell'esercizio delle opere di cui ho parlato gli operai potrebbero essere esposti a rischi elettrici per i quali sono stati adeguatamente formati con corsi aziendali. Non è mi accaduto che qualche operi di fosse impigliati nei varchi di ingresso che vengono o bloccati si lavora sempre in squadra di almeno due persone. >>
All'udienza del 15.04.2025 veniva inoltre ascoltato il teste di parte ricorrente sig.
il quale dichiarava: Sono capo operatore alle dipendenze Testimone_2 dell' e pertanto conosco i ricorrenti i quali sono operai addetti alla manutenzione,
pulizie e adeguato funzionamento di tutti gli apparati tecnologici presenti presso i sistemi di bigliettazione e varchi di accesso e fino a 2 anni fa erano addetti alle manutenzione dei cancelli di accesso alle officine. addirittura, ci fornisce tutti i dispositivi di protezione individuali quali scarpe antinfortunistiche, tuta o divisa da lavoro, guanti,
mascherine etc. addirittura, si occupano anche della pulizia semestrale degli apparati presenti nei varchi di accesso e le opere in questione comportano l'uso della mascherina in quanto si trovano addirittura escrementi di topi e animali morti sia nei quadri elettrici sia nei varchi. Si elevano nell'aria anche delle polveri per cui occorre premunirsi con i dpi. Fino a due anni fa che ci occupavamo anche della manutenzione dei cancelli e delle telecamere, le operazioni di manutenzione e pulizia avvenivano anche all'esterno. Gli
operai utilizzano degli spray per la pulizia, ma non so specificare la marca. A volte gli operai si trovano ad operare anche sui soffitti dove a volte passano delle reti elettriche e devono anche smontare dei pannelli della controsoffittatura. Tre o quattro volte l'anno capita che si lavori sulla controsoffittatura ed in questo caso la società fornisce delle tute bianche di carta monouso che quindi non vengono riutilizzate perché spesso si rompono. Presso i varchi e le biglietterie o ai cancelli preciso che ci sono a volte anche perdite di olio. Svolgiamo in squadra opere di manutenzione e istallazione anche di varchi, obliteratrici. Specifico che presso gli alimentatori posti in alto alle obliteratrici dove operiamo troviamo all'interno come ho detto escrementi di animali, carcasse di animali morti, polveri che provvediamo a rimuovere. Nella mia funzione di capo operatore mi occupo di coordinare la squadra di operai che dirigo sul posto. Sono il preposto alle attività di cui ho perlato. ADR: la divisa fornitaci dall' è di materiale
ignifugo in quanto ci troviamo ad eseguire le nostre funzioni su apparati elettrici e quindi comportano anche un pericolo di incendio. ADR: anche io ho una vertenza di lavoro analoga alla presente.
ADR: preciso che Parte_2 è andato in pensione da circa 3 o 4 anni, mentre gli altri quattro ricorrenti sono ancora in servizio.>>
Va poi rimarcato che dalla stessa lettura del DVR aziendale allegato in atti emergono in capo ai manutentori un rischio, sia pur basso, di natura chimica e un rischio di natura biologica.
Alla luce delle deduzioni e delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra sintetizzati deve, dunque, ritenersi dimostrato, a parere del giudicante anche nell' ipotesi di addetto ai sistemi di bigliettazione e varchi, che gli indumenti da lavoro rientrano fra i DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto vanno evitando il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive.
Ne consegue che per tali indumenti, aventi, come detto, natura di dispositivi individuali di protezione è insorto certamente l'obbligo per la società convenuta di mantenerli in stato di efficienza.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. ex multis Cass.
civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712).
Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218, non ha conseguentemente, come sopra osservato, pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948 c.c Neppure, poi, può condividersi la tesi secondo cui la protezione fin qui evidenziata viene offerta dalle tute monouso messe a disposizione da esso datore e, per loro natura, escluse da manutenzione.
Difatti le tute vengono fornite solo per alcune lavorazioni particolarmente insudicianti,
sono pensate, come riferito anche dai testi ascoltati in casi analoghi al presente e valutati dalla Corte di Appello di Napoli, per un utilizzo di poche ore e non per l'intero
turno di lavoro, non essendo traspiranti, e sono soggette a strappi e lacerazioni,
particolarmente frequenti proprio in ragione delle condizioni in cui operano i manutentori, come precisato anche nell' atto introduttivo.
Sicché il contatto con gli agenti chimici o biologici viene ad essere costantemente impedito dagli indumenti di lavoro che, dopo la tuta e sovente in luogo della stessa,
proteggono la pelle da contatti con sostanze potenzialmente nocive.
Se, dunque, gli indumenti da lavoro devono qualificarsi come DPI, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso di specie l' CP_3 non ha dedotto né provato di avere adempiuto a detto obbligo ditalchè, accertato l'inadempimento, la parte datoriale deve essere condannata al risarcimento del danno che il lavoratore ha sofferto avendo dovuto provvedere in proprio alla manutenzione e, dunque, al lavaggio dei dispositivi.
In ordine alla individuazione dell'"an" e del "quantum" del danno patito, la parte ricorrente ha allegato di avere provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione con un impegno orario settimanale di un'ora.
In materia, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., SS.UU. 24/03/2006, n.6572 e succ. conforme).
All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002 e, in tempi recenti, Cass. n.5484 del26/02/2019)
per la formazione del suo convincimento.
In ragione di ciò, si ritiene che dall'accertata violazione dell'obbligo di manutenzione dei DPI da parte dell'azienda , possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine al prodursi di un danno, anche solo economico, conseguente all'assunzione di compiti propri del datore di lavoro.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno, va ritenuto che Richiamata una pronuncia della Suprema Corte, n.16715 del 23/7/2014, che ha pronunciato su caso analogo, motivatamente indicando i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432
c.p.c., ragionevole appare, quindi, il riferimento ad una parametrazione del danno riferito al costo indicato in ricorso (ovvero €. 1,20 a lavaggio), assumendo una cadenza di lavaggio di due volte a settimana, considerando che per i lavori più insudicianti l'istante fa richiesta e riceve una tuta monouso.
Il danno mensile va pertanto, forfettariamente, quantificato in € 10,00 mensili.
La frequenza di due volte alla settimana costituisce il livello sufficiente di garanzia del mantenimento delle condizioni di igiene di cui alla legge 81/08.
Non si reputa, invece, congruo il criterio di liquidazione prescelto dal ricorrente, tenuto conto che non è neppure allegato che abbia provveduto di persona al lavaggio dei capi,
ed, in ogni caso, l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori. Non può porsi questione di prescrizione in quanto, trattandosi di azione risarcitoria,
vige il termine ordinario decennale. La prescrizione è stata infatti interrotta dal ricorso gerarchico.
Competono, pertanto complessivi €. 1.100,00 calcolati a partire dal maggio 2014 e fino al mese di maggio 2024 computando 11 mesi per anno (tenuto conto del periodo di ferie annuali), al cui importo va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi come in dispositivo. La decorrenza degli accessori va calcolata sull'importo di
€. 10,00 mensili, dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e fino al saldo.
Dunque il dovuto è pari a 10€x11 mesi X 10 anni per un totale di € 1.100,00, oltre accessori.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della società
convenuta.
P.Q.M.
CP_3 in persona del legale Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l'
Parte_1 la somma di euro rappresentante pro tempore, a corrispondere a
,
1.100,00 per i titoli di cui in parte motiva, , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 09/09/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
09/09/2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 13957/2024
tra
,rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente e
Controparte_1 in persona del I.r.p.t. rapp.to e difeso dall'
Avv. Saverio Marrone;
convenuto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente deduceva:
- di essere già dipendente della Controparte_2 e di prestare attività lavorativa a decorrere dal 01/01/2013alle dipendenze dell Controparte_1
per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la CP_3 incorporava in sé le Controparte_4 Controparte_5 e Controparte_2
Società per l'esercizio di pubblici servizi;
- di svolgere attualmente le proprie mansioni di operatore tecnico addetto alla manutenzione dei sistemi di bigliettazione nell'ambito dell'Unità Operativa
denominata "manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio", presso la sede di servizio di Napoli - Porta Nolana;
di essere esposto nello svolgimento delle proprie mansioni ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii,
grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
- di aver avuto in dotazione dalla società resistente sia dispositivi di protezione individuale sia dotazione vestiaria che l' non qualifica come DPI (entrambi così
come elencati in ricorso);
- che gli indumenti di lavoro devono essere utilizzati durante lo svolgimento del lavoro in quanto il DVR aziendale impone il divieto di indossare qualsiasi capo di abbigliamento che possa essere rischioso per la sicurezza del lavoratore;
- che in ragione dell'esposizione ad agenti atmosferici, chimici, biologici e polveri, gli indumenti di lavoro, quali tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) devono essere igienizzati e sanificati almeno due volte la settimana;
- che la datrice non ha mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna, in virtù
del fatto che l' non attribuisce agli indumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dal lavoratore una finalità protettiva;
di essere stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi;
che, con reclamo gerarchico ex art. 10 RD 148/1931, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pulizia e alla sanificazione periodica degli indumenti di lavoro nonché il risarcimento del danno consistente nel ristoro dei costi sostenuti per la pulizia periodica degli indumenti di lavoro nel corso del decennio anteriore alla notifica del reclamo;
- di non aver ottenuto alcun riscontro dall'azienda datrice.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a codesto Tribunale di:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da .... a della somma di € ..... ovvero della minore o maggiore
..../
somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.C.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.
Si costituiva la società convenuta che contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva il rigetto.
La causa veniva iscritta dinanzi al sottoscritto giudicante e dunque decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente dopo lo svolgimento di attività istruttoria.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene gli elementi atti all'instaurazione del corretto contraddittorio sui capi della domanda. Le lamentate incongruenze espositive (sulla inidoneità del lavaggio domestico a garantire la decontaminazione degli indumenti di protezione)
non riverberano sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum, trattandosi di mere argomentazioni difensive a sostegno, più o meno fondatamente,
dell'eccezione di inadempimento datoriale del conseguente risarcimento del danno.
Non si pongono problemi di prescrizione atteso che, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trova applicazione nella specie l' ordinario termine decennale interrotto dal ricorso gerarchico.
Nel merito, come emerge dalle numerose sentenze della Corte di Appello di Napoli
prodotte dalla parte ricorrente (c.f.r. allegato n. 19 al ricorso introduttivo) la questione oggetto del contendere è stata risolta con orientamento unanime che questo giudicante intende far proprio in senso favorevole ai lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del
2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021 e, da ultimo,
ib. n. 18656 del 3.7.2023), come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli, è concorde nell'affermare che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata,
rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Orbene, non sembra francamente dubitabile che i completi di lavoro di cui i ricorrenti sono stati dotati siano rivolti non già a preservare gli indumenti ordinari dalla normale usura, quanto piuttosto a svolgere una funzione di protezione alla persona del lavoratore dalla polvere e dalla sporcizia, ovvero da sostanze nocive per la salute con le quali gli stessi vengono a contatto nelle operazioni di manutenzione, anche più
semplici, trattandosi di interventi su materiale rotabile, ovvero su componenti meccaniche dei treni, se non addirittura sulle infrastrutture, come nel caso di specie,
che inevitabilmente sono esposte all'aggressione di agenti inquinanti, tanto è che, per la loro pulizia l'azienda predispone particolari sistemi di lavaggio (v., sul punto, in memoria difensiva).
Come osservato nei casi all' attenzione della Corte di secondo grado, sovrapponibili per analogia anche agli addetti alla manutenzione dei tornelli ed alle operazioni di pulizia delle controsoffittature, a quello oggetto della presente controversia, con questa consolidata interpretazione non si era confrontata la parte convenuta che si era limitata a richiamare una restrittiva nozione di DPI propria di orientamenti risalenti e legata al tenore letterale delle disposizioni del D. Ivo 81/2008. Neppure, poi, potevano essere condivise le censure della parte resistente inerenti all'inadempimento dell'onere allegatorio e probatorio pacificamente incombente sul lavoratore.
Infatti è pacifico che nel periodo a cui si riferisce la domanda, la parte istante ha lavorato presso i varchi e tornelli di accesso alla Circumvesuviana di Napoli con mansioni di operatore qualificato che consistono nell'effettuare interventi di manutenzione preventiva o programmata e interventi di riparazione e pulizia delle infrastrutture.
Emerge poi che gli interventi di sostituzione componenti e lubrificanti, controllo dei componenti, pulizia, soffiaggio e lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo e quelli per la risoluzione di guasti comportano, come analiticamente dedotto in ricorso ed emergente anche dall' espletata prova testimoniale, comunque il contatto con varie sostanze, ad esempio solventi e lubrificanti di tipo "Svitol", con la sporcizia di vario genere presente sotto i componenti dei varchi di accesso e le controsoffittature alla cui pulizia è tenuto anche il ricorrente e con l'ulteriore materiale che può
accidentalmente venirsi a trovare nei sottocassa o controsoffittatura (fra cui anche escrementi di animali morti), con conseguente esposizione a rischi di natura chimica e biologica.
È emerso, altresì, che il lavoratore, nell' adempimento dei compiti assegnatigli, è
esposto agli agenti atmosferici, per gli interventi che devono essere necessariamente,
sebbene solo in parte, come precisato dai testimoni, svolti all'esterno ed a sollecitazioni ambientali quali vibrazioni e rumori tipici dell' ambiente ferroviario.
Sul punto è utile riportare i verbali di prove testimoniali raccolte nel corso della fase istruttoria.
dichiarava: Conosco i Il teste di parte resistente sig. Testimone_1
ricorrenti che hanno svolto opere di manutenzione, controlli e pulizia sui sistemi di
è andato in pensione il bigliettazione e controllo accessi, preciso che CP_6
31.1.2024 e che conosco i fatti in quanto sono il loro responsabile. Gli operai in questione operano prevalentemente nelle biglietterie e nelle sale di attesa e pertanto svolgono il loro lavoro al chiuso. Solo in maniera marginale svolgono i loro compiti all'aperto, ad esempio, quando in casi eccezionali quando operano sulle obliteratrici che qualche volta si trovano l'esterno delle biglietterie. L'unica sostanza chimica che usano nell'esercizio delle loro mansioni è la < WD40>> che è una sorta di sostanza paragonata allo svitol che serve per sbloccare oleare dei meccanismi di ingranaggio non ci sono latri agenti chimici o biologici che detti operai usano nell'esecuzione dei loro compiti. Gli agenti addetti alla manutenzione dei sistemi di bigliettazione sono dotati di dispositivi individuali di protezione, come scarpe antiinfortunistiche, guanti, mascherine e tute monouso bianche che servono quando effettuano la manutenzione del varco di accesso;
infatti, i varchi sono apparecchiature elettromeccaniche per le quali si utilizzano materiale tipo svitol. Gli operai in questione agiscono anche sulle apparecchiature elettroniche senza bisogno della tuta perché non usano o alcuna sostanza imbrattante. Nell'esercizio delle opere di cui ho parlato gli operai potrebbero essere esposti a rischi elettrici per i quali sono stati adeguatamente formati con corsi aziendali. Non è mi accaduto che qualche operi di fosse impigliati nei varchi di ingresso che vengono o bloccati si lavora sempre in squadra di almeno due persone. >>
All'udienza del 15.04.2025 veniva inoltre ascoltato il teste di parte ricorrente sig.
il quale dichiarava: Sono capo operatore alle dipendenze Testimone_2 dell' e pertanto conosco i ricorrenti i quali sono operai addetti alla manutenzione,
pulizie e adeguato funzionamento di tutti gli apparati tecnologici presenti presso i sistemi di bigliettazione e varchi di accesso e fino a 2 anni fa erano addetti alle manutenzione dei cancelli di accesso alle officine. addirittura, ci fornisce tutti i dispositivi di protezione individuali quali scarpe antinfortunistiche, tuta o divisa da lavoro, guanti,
mascherine etc. addirittura, si occupano anche della pulizia semestrale degli apparati presenti nei varchi di accesso e le opere in questione comportano l'uso della mascherina in quanto si trovano addirittura escrementi di topi e animali morti sia nei quadri elettrici sia nei varchi. Si elevano nell'aria anche delle polveri per cui occorre premunirsi con i dpi. Fino a due anni fa che ci occupavamo anche della manutenzione dei cancelli e delle telecamere, le operazioni di manutenzione e pulizia avvenivano anche all'esterno. Gli
operai utilizzano degli spray per la pulizia, ma non so specificare la marca. A volte gli operai si trovano ad operare anche sui soffitti dove a volte passano delle reti elettriche e devono anche smontare dei pannelli della controsoffittatura. Tre o quattro volte l'anno capita che si lavori sulla controsoffittatura ed in questo caso la società fornisce delle tute bianche di carta monouso che quindi non vengono riutilizzate perché spesso si rompono. Presso i varchi e le biglietterie o ai cancelli preciso che ci sono a volte anche perdite di olio. Svolgiamo in squadra opere di manutenzione e istallazione anche di varchi, obliteratrici. Specifico che presso gli alimentatori posti in alto alle obliteratrici dove operiamo troviamo all'interno come ho detto escrementi di animali, carcasse di animali morti, polveri che provvediamo a rimuovere. Nella mia funzione di capo operatore mi occupo di coordinare la squadra di operai che dirigo sul posto. Sono il preposto alle attività di cui ho perlato. ADR: la divisa fornitaci dall' è di materiale
ignifugo in quanto ci troviamo ad eseguire le nostre funzioni su apparati elettrici e quindi comportano anche un pericolo di incendio. ADR: anche io ho una vertenza di lavoro analoga alla presente.
ADR: preciso che Parte_2 è andato in pensione da circa 3 o 4 anni, mentre gli altri quattro ricorrenti sono ancora in servizio.>>
Va poi rimarcato che dalla stessa lettura del DVR aziendale allegato in atti emergono in capo ai manutentori un rischio, sia pur basso, di natura chimica e un rischio di natura biologica.
Alla luce delle deduzioni e delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra sintetizzati deve, dunque, ritenersi dimostrato, a parere del giudicante anche nell' ipotesi di addetto ai sistemi di bigliettazione e varchi, che gli indumenti da lavoro rientrano fra i DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto vanno evitando il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive.
Ne consegue che per tali indumenti, aventi, come detto, natura di dispositivi individuali di protezione è insorto certamente l'obbligo per la società convenuta di mantenerli in stato di efficienza.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. ex multis Cass.
civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712).
Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218, non ha conseguentemente, come sopra osservato, pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948 c.c Neppure, poi, può condividersi la tesi secondo cui la protezione fin qui evidenziata viene offerta dalle tute monouso messe a disposizione da esso datore e, per loro natura, escluse da manutenzione.
Difatti le tute vengono fornite solo per alcune lavorazioni particolarmente insudicianti,
sono pensate, come riferito anche dai testi ascoltati in casi analoghi al presente e valutati dalla Corte di Appello di Napoli, per un utilizzo di poche ore e non per l'intero
turno di lavoro, non essendo traspiranti, e sono soggette a strappi e lacerazioni,
particolarmente frequenti proprio in ragione delle condizioni in cui operano i manutentori, come precisato anche nell' atto introduttivo.
Sicché il contatto con gli agenti chimici o biologici viene ad essere costantemente impedito dagli indumenti di lavoro che, dopo la tuta e sovente in luogo della stessa,
proteggono la pelle da contatti con sostanze potenzialmente nocive.
Se, dunque, gli indumenti da lavoro devono qualificarsi come DPI, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso di specie l' CP_3 non ha dedotto né provato di avere adempiuto a detto obbligo ditalchè, accertato l'inadempimento, la parte datoriale deve essere condannata al risarcimento del danno che il lavoratore ha sofferto avendo dovuto provvedere in proprio alla manutenzione e, dunque, al lavaggio dei dispositivi.
In ordine alla individuazione dell'"an" e del "quantum" del danno patito, la parte ricorrente ha allegato di avere provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione con un impegno orario settimanale di un'ora.
In materia, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., SS.UU. 24/03/2006, n.6572 e succ. conforme).
All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002 e, in tempi recenti, Cass. n.5484 del26/02/2019)
per la formazione del suo convincimento.
In ragione di ciò, si ritiene che dall'accertata violazione dell'obbligo di manutenzione dei DPI da parte dell'azienda , possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine al prodursi di un danno, anche solo economico, conseguente all'assunzione di compiti propri del datore di lavoro.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno, va ritenuto che Richiamata una pronuncia della Suprema Corte, n.16715 del 23/7/2014, che ha pronunciato su caso analogo, motivatamente indicando i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432
c.p.c., ragionevole appare, quindi, il riferimento ad una parametrazione del danno riferito al costo indicato in ricorso (ovvero €. 1,20 a lavaggio), assumendo una cadenza di lavaggio di due volte a settimana, considerando che per i lavori più insudicianti l'istante fa richiesta e riceve una tuta monouso.
Il danno mensile va pertanto, forfettariamente, quantificato in € 10,00 mensili.
La frequenza di due volte alla settimana costituisce il livello sufficiente di garanzia del mantenimento delle condizioni di igiene di cui alla legge 81/08.
Non si reputa, invece, congruo il criterio di liquidazione prescelto dal ricorrente, tenuto conto che non è neppure allegato che abbia provveduto di persona al lavaggio dei capi,
ed, in ogni caso, l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori. Non può porsi questione di prescrizione in quanto, trattandosi di azione risarcitoria,
vige il termine ordinario decennale. La prescrizione è stata infatti interrotta dal ricorso gerarchico.
Competono, pertanto complessivi €. 1.100,00 calcolati a partire dal maggio 2014 e fino al mese di maggio 2024 computando 11 mesi per anno (tenuto conto del periodo di ferie annuali), al cui importo va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi come in dispositivo. La decorrenza degli accessori va calcolata sull'importo di
€. 10,00 mensili, dall'ultimo giorno del mese di riferimento, e fino al saldo.
Dunque il dovuto è pari a 10€x11 mesi X 10 anni per un totale di € 1.100,00, oltre accessori.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della società
convenuta.
P.Q.M.
CP_3 in persona del legale Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l'
Parte_1 la somma di euro rappresentante pro tempore, a corrispondere a
,
1.100,00 per i titoli di cui in parte motiva, , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
600,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 09/09/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero