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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel.-Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mangiardi che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
contro
, (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio _1 C.F._2 dell'Avv. Mariacristina Macrì che la rappresenta e difende
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio delli 26/9/2026
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come dalle proprie conclusioni depositate in data 5.6.2025
Per parte convenuta: come dalle proprie conclusioni depositate in data 5.6.2025.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con Parte_1 _1 rito concordatario in TORINO (TO) il 10/10/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1414 uff. I parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22.5.1996, oggi maggiorenne. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza passata in giudicato emessa dal
Tribunale di Torino in data 09.07.2013 e pubblicata il 09.09.2013.
Con ricorso depositato il 20.01.2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza 13.6.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 30.10.2023 avanti al G.I. parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e parte convenuta si rimetteva al giudice sul punto. Il
G.I. invitava i difensori a precisare le conclusioni in punto status e i difensori si richiamavano alle proprie conclusioni come in epigrafe indicate con richiesta dei termini della trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c. con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. La causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione in punto status.
La domanda è stata accolta poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
2 In data 21.11.2023 il Tribunale di Torino, con sentenza parziale, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo.
Con ordinanza resa in pari data il Collegio ha disposto la prosecuzione del giudizio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. a decorrere dal 18.12.2023, con fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori alla data del 25.3.2024, avanti ad altro giudice istruttore.
Nelle more la IG , col patrocinio del nuovo difensore Avv. Mariacristina Macrì, ha _1 promosso ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c. (del 18.12.2023) domandando, in riforma dell'ordinanza presidenziale, l'aumento del contributo per il proprio mantenimento da € 100,00 oltre rivalutazione, ad € 400.00.
Il Giudice istruttore con pedissequo provvedimento del 21.12.2023 comunicato dalla Cancelleria in data 22.12.2023, ha assegnato termine al IG per il deposito di memoria difensiva sino al Parte_1
10.1.2024, e termine al 18.1.2024 per il deposito di entrambe le parti di note scritte sostitutive d'udienza.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Sig. insisteva nel Parte_1 richiedere la conferma di quanto statuito nel provvedimento presidenziale del 13.06.2023 e di dichiarare che “nulla è dovuto dal IG alla IG a Parte_1 _1 titolo di assegno divorzile revocando il contributo al mantenimento statuito in via provvisoria con la sentenza di separazione e con il provvedimento presidenziale del 13.6.2023 per l'importo di € 100 oltre rivalutazione”.
Con provvedimento del 16.04.2024 il Giudice istruttore in allora delegato, a scioglimento della riserva del 25.03.2024, rigettava le istanze istruttorie finalizzate all'ammissione dei testi, e fissava udienza al
24.02.25 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 24.5.2025 il Presidente assegnava il procedimento a questo Giudice, il quale al fine di definire transitivamente la causa fissava udienza di comparizione delle parti davanti a sé in data
21.5.2025. Le parti non raggiungevano alcun accordo transattivo e con ordinanza del 10 giugno 2025 emessa a seguito dell'udienza cartolare, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (40+20).
***** §§§§§ *****
3 Giova premettere che - nelle more del giudizio - la figlia ha raggiunto la maggiore età e ad oggi Per_1 ha creato un proprio nucleo familiare raggiungendo ormai da tempo l'indipendenza economica: pertanto più nulla occorre disporre con riferimento alla stessa.
In data 21.11.2023 la causa è stata pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita tra le parti con riferimento alle sole questioni economiche: la domanda di assegno c.d. divorzile e la domanda di corresponsione della quota di TFR percepito dal convenuto, ai sensi dell'art. 12-bis legge n. 898/70, entrambe formulate dalla parte convenuta.
Sulla domanda di assegno divorzile. La ricorrente, da ultimo, ha formulato domanda di assegno divorzile nella misura di 500 euro, allegando, a sostegno della richiesta, la propria condizione di disoccupazione/lavoratrice occasionale conseguenza, anche, delle precarie condizioni di salute in cui versa. Ha posto altresì a fondamento della domanda e del quantum richiesto, anche le difficoltà di natura economica dovute all'esposizione debitoria per debiti anche del NO che hanno Parte_1 avuto ricaduta su di lui e alle esecuzioni immobiliari dallo stesso determinate, il sacrificio della carriera della medesima e la sua completa dedizione alla cura prima della famiglia e in seguito della figlia
. Per_1
Il convenuto ha contestato la sussistenza del diritto all'assegno divorzile in capo alla ricorrente per mancanza dei presupposti.
In linea generale, con la sentenza n. 18287/18 emessa in data 11.7.2018 le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, rivalutando un recente ed innovativo orientamento hanno espresso il seguente principio di diritto 'Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto'
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa imponendo così al
4 Giudice una valutazione comparativa dell'entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine degli stessi”.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite impone una 'valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi: la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza' e solo
'mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi fondata sul principio di solidarietà' Mentre nella precedente sentenza n.
11205/2017 'l'adeguatezza dei mezzi' assumeva carattere oggettivo poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle ragioni sottese alla condizione attuale del richiedente, con la sentenza in esame le S.U. della Corte hanno voluto individualizzare la valutazione arrivando a sostenere che la 'disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare' rappresentano il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
Il ragionamento dovrà quindi svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso 'l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto'.
Passando al caso in esame, in considerazione delle situazioni personali delle parti, risulta indubitabile che la RA abbia diritto a continuare a percepire un contributo al proprio mantenimento in _1 forma di assegno divorzile e, in questa accezione, deve essere computato in misura superiore a quello previsto in sede di separazione in ragione della duplice funzione – assistenziale e compensativo- perequativa – ritenendo che ricorrano nel caso di specie i requisiti indicati dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite prima con la sentenza del 10 maggio 2017 n.11504, e, successivamente, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 e con tutte le altre pronunce confermative di tale orientamento indicate nella comparsa conclusionale 21.7.2025.
5 Nel caso all'esame del Tribunale, il IG ha ammesso ed è documentato che ad oggi Parte_1 percepisce una pensione che si attesta tra € 1.750,00 ed € 1.800,00 mensili (oltre almeno alla tredicesima mensilità) ed ha le seguenti spese: un mutuo € 576,76, un canone locazione € 600,00, rata conversione pignoramento Via Stradella € 400,00, adesione rottamazione quater € 216,00, finanziamento Agos con rata € 126,00, finanziamento € 100,08. Come si vedrà ha maturato, nelle more, il TFR. Convive con un'altra persona.
Con riferimento alla situazione della IG negli atti si legge – e tali circostanze sono state _1 solo genericamente contestate da controparte – che al momento della nascita di , la RA Per_1
ha dovuto rinunciare all'università e a tutte le sue interessanti chances di carriera presso la _1 boutique San Carlo – ove lavorava in amministrazione con contratto che non le era stato rinnovato per la gravidanza, ma le erano state formulate proposte allettanti anche dopo la nascita della bambina - poiché, dopo i periodi trascorsi a Nettuno, il marito lavorava sulle volanti del Commissariato
[...]
su più turni (turnazione definita 'turni in quinta': cfr. pag.2 ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. Per_2
18.12.2023), tornava a casa a tarda notte in caso di arresti o interventi di urgenza e ciò non consentiva che ella potesse assumere impegni lavorativi con orario regolare, né ipotizzare le trasferte che la
RA , titolare della boutique, le avrebbe richiesto, visto che avrebbe dovuto affiancarla negli Pt_2 acquisti.
Dai 18 mesi ai 4 anni ha avuto seri problemi di salute, frequenti ricoveri ed è stata sottoposta a Per_1
3 interventi chirurgici, essendo accudita prevalentemente dalla madre.
ha ripreso la propria attività con orario part time con l'iscrizione di alla scuola _1 Per_1 materna, potendosi dedicare al lavoro solo negli orari in cui la bambina era a scuola e tutta la sua vita, dalla nascita della bambina alla data della separazione e poi fino ad oggi, è stata segnata dal legame con la figlia, per cui ha investito ogni risorsa affettiva e materiale, dedicandosi a lei in ogni momento anche in considerazione della sempre più scarsa disponibilità all'accudimento negli anni dimostrata dal padre.
Dal momento della separazione giudiziale i rapporti tra la convenuta e il marito sono stati animati da persistenti conflittualità correlate alla cura di - che ha avuto un'adolescenza impegnativa e ha Per_1 mostrato disturbi comportamentali di tipo alimentare – e alle questioni economiche e ai ricorrenti tentativi del NO di sottrarsi ai propri doveri nei confronti della moglie e della figlia (cfr. Parte_1 doc.n.10). Sul punto appare eloquente la relazione dei Servizi sociali prodotta sub doc. n.9 in cui le scriventi hanno riportato l'insoddisfazione della minore rispetto all'indisponibilità all'accudimento paterna.
6 Dopo vari tentativi di reperire impieghi adeguati e perdite di varie occasioni di lavoro (come l'estratto conto contributivo INPS attesta), dal gennaio 2022 è stata assunta con orario part-time _1 presso Nest City e percepisce uno stipendio di Euro 1.047,00 netti, che, da solo, non le consentirebbe di condurre una vita dignitosa, anche in ragione del fatto che negli ultimi anni, dopo interventi chirurgici per neoplasie, le sue condizioni di salute sono peggiorate e deve sostenere consistenti spese sia per le malattie pregresse che per i gravi esiti dell'infortunio occorso a fine luglio 2024 (doppia frattura ed esiti di tipo neurologico con necessità di prossimi interventi chirurgici).
Sotto altro profilo, dal 2023 la sua situazione abitativa è divenuta ancora più precaria per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la richiesta di indennità di occupazione rivoltale dal marito e i debiti condominiali (anche per spese straordinarie pertoccanti pro quota al NO ) e, come Parte_1 detto, nell'estate del 2024 la sua situazione è stata profondamente incisa dal duplice pignoramento della casa coniugale, dal grave infortunio occorsole il 22 luglio, (che le ha determinato una riduzione dello stipendio mensile a 600,00 Euro al mese oltre ad ingenti spese) e, il 4 agosto, dal decesso della madre, che costituiva per lei una fonte di costante sostegno economico.
In questo contesto, essendo nel frattempo gravata dai debiti conseguenti alla duplice conversione dei pignoramenti (con rate mensili per complessivi euro 535,08).
Tanto considerato, si ritiene che nel caso di specie, ci siano i presupposti per confermare a favore della parte convenuta l'assegno di divorzio con riferimento – secondo il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità - alla funzione assistenziale, posta la notevole disparità economica che sussiste tra le parti.
Invero, la parte ricorrente convive pacificamente con altra persona che può contribuire alle spese, non deve più contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , può contare su una Per_1 entrata mensile stabile e certa (la pensione), ha già maturato ed incassato il TFR.
La parte convenuta, che ha sacrificato la propria carriera lavorativa nell'interesse della famiglia, Per_ accudendo la figlia in via prevalente così consentendo al marito di perseguire la propria carriera lavorativa, attualmente vive in una situazione di particolare disagio economico;
negli anni ha svolto attività lavorative non sempre costanti (purtuttavia dimostrando la piena volontà di reperire e dedicarsi al lavoro); non ha più avuto la disponibilità della casa famigliare revocata per mancanza del requisito di legge di convivenza con la prole e , infine, ha una delicata situazione di salute.
Pertanto, è fondata la domanda di parte convenuta di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile che – tenuto conto di quanto sopra esposto e della durata del matrimonio pari a 29 anni – appare equo
7 quantificare in euro 350 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello del deposito della presente sentenza.
Con riferimento alla domanda ex art. 12 Legge n. 898/1970 formulata dalla parte convenuta, si osserva quanto segue.
Con la memoria integrativa depositata davanti al Giudice istruttore la ricorrente ha domandato la corresponsione della quota di TFR percepito dal convenuto. Nessuna istruttoria, se non quella documentale, è stata svolta in merito alla domanda ex art. 12 bis L. 898/70.
Tuttavia, si deve ritenere che i documenti prodotti in giudizio consentano di ritenere provato il diritto della IG alla corresponsione di una quota del TFR spettante incassato dal IG _1
. Parte_1
In generale, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, proprio sul punto in esame, che '”in tema di divorzio a norma dell'art. 12-bis l.n. 898/70 che attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, tale diritto spetta ogni qualvolta la indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio” (vd. Cass. n. 24057 del 10.11.2006).
Si sottolinea infine, che il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, matura con l'esigibilità del diritto da parte dell'altro coniuge, cioè quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr.
Cass. Sez.I, sent. n. 27233 del 14.11.2008 e Cass. Sez. I, sent. n. 5719 del 23.3.2004).
Ricostruita la scansione temporale relativa ai presupposti per la concessione della quota del 40 % del
TFR, nel caso in esame paiono ricorrere tutti i presupposti di legge.
Infatti, la IG , nell'atto introduttivo del 2023, ha chiesto a suo favore non solo la _1 previsione di un assegno divorzile ai sensi dell'art 5 legge 898/1970 (Cass. Civ. n. 12056/2020, Cass.
Civ. Ord. n. 4499 del 19/02/2021, Cass. Ord. 35308 del 18/12/2023) ma anche l'importo su cui calcolare la quota di TRF di sua spettanza rispetto al TFR incassato dal IG . Parte_1
In particolare, l'importo di TFR è stato incassato in due rate dal NO : in data 3 aprile e in Parte_1 data 15 aprile 2024 (Atto n. 21737 del 3.4.2024 e Mandato n. 1970296065 del 15.4.2024): pertanto, anche il profilo temporale relativo alla corretta introduzione della domanda è da considerarsi legittimo.
Infatti, questo Tribunale condivide le argomentazioni di parte convenuta a mente della quale “non ha alcuna rilevanza che egli (il IG ) il 14.12.2022 abbia anticipatamente chiesto a un Parte_1
8 istituto bancario (BPM) un finanziamento garantito dal futuro percepimento del TFS”, trattandosi questa di una mera operazione finanziaria, che tra l'altro prescinde dalle personali ragioni per le quali il IG abbia domandato tale anticipazione. Parte_1
Pertanto, ritenuto che la domanda della IG di vedersi riconosciuto il TFR è ammissibile, _1 passando al calcolo della quota che le spetta, si deve rilevare che, secondo il disposto normativo, la quota massima del 40% spetta al coniuge nel caso in cui la durata del matrimonio coincida con quella dell'intero rapporto di lavoro.
Pertanto, considerate le seguenti circostanze:
- l'importo lordo di TFR erogato ammonta ad euro 75.280;
- gli anni di servizio lavorativo prestato sono per 38 (dal 9 marzo 1985 al 31.3.2022);
- le parti si sono unite in matrimonio in data 10.10.1993;
- conseguentemente, gli anni cui il lavoro ha coinciso con gli anni di matrimonio risultano 29
(2022-1993), occorre stabilire la seguente proporzione: anni di lavoro: anni di matrimonio coincidenti con il rapporto di lavoro come il 40% del TFR:X.
Che nel caso di specie risulta essere: 38:29 = 30.112 euro: X, dà un risultato pari a 22.980 euro lordi.
Si provvede, quindi, come in dispositivo, posto che la giurisprudenza in materia ha sottolineato che la ratio dell'art. 12 bis di cui sopra è quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita al diritto all'assegno divorzile e che tale quota può essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio (cfr. Cass. N 17404 del 30/8/2004 e Tribunale Arezzo sentenza n 269 del 4/3/2022).
Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni sono irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per metà e poste a carico della parte ricorrente
, soccombente sulla domanda di assegno di divorzio e di corresponsione della quota di TFS e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario contratto dai NOi e nel Comune di Torino Parte_1 _1
(TO) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 1414 uff. I parte II serie A 9 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993), mandando all'Ufficiale di stato civile di Torino
(TO) di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1328;
dato atto che nelle more la figlia è divenuta maggiorenne;
Persona_3
Dispone la revoca il contributo paterno al mantenimento di;
Per_1
Dispone la revoca l'assegnazione della casa coniugale alla IG;
_1
Dispone che il IG contribuisca al mantenimento della moglie, versando Parte_1 alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo, annualmente rivalutabile in base _1 agli indici ISTAT, di € 350 con decorrenza dal mese successivo a quello del deposito della presente sentenza.
Dichiara tenuto e condanna il NO a versare alla IG Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 12 bis L 898/70 la somma di € 22.980, pari al 40% dell'indennità totale dal _1 medesimo percepita a titolo di TFR.
Compensa nella misura di 1/2 tra le parti le spese di lite.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte Parte_1 _1 di dette spese (1/2) che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.980,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 26/9/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel.-Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mangiardi che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
contro
, (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio _1 C.F._2 dell'Avv. Mariacristina Macrì che la rappresenta e difende
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio delli 26/9/2026
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come dalle proprie conclusioni depositate in data 5.6.2025
Per parte convenuta: come dalle proprie conclusioni depositate in data 5.6.2025.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con Parte_1 _1 rito concordatario in TORINO (TO) il 10/10/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1414 uff. I parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 22.5.1996, oggi maggiorenne. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza passata in giudicato emessa dal
Tribunale di Torino in data 09.07.2013 e pubblicata il 09.09.2013.
Con ricorso depositato il 20.01.2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente, con ordinanza 13.6.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 30.10.2023 avanti al G.I. parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e parte convenuta si rimetteva al giudice sul punto. Il
G.I. invitava i difensori a precisare le conclusioni in punto status e i difensori si richiamavano alle proprie conclusioni come in epigrafe indicate con richiesta dei termini della trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c. con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. La causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione in punto status.
La domanda è stata accolta poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
2 In data 21.11.2023 il Tribunale di Torino, con sentenza parziale, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo.
Con ordinanza resa in pari data il Collegio ha disposto la prosecuzione del giudizio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. a decorrere dal 18.12.2023, con fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori alla data del 25.3.2024, avanti ad altro giudice istruttore.
Nelle more la IG , col patrocinio del nuovo difensore Avv. Mariacristina Macrì, ha _1 promosso ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c. (del 18.12.2023) domandando, in riforma dell'ordinanza presidenziale, l'aumento del contributo per il proprio mantenimento da € 100,00 oltre rivalutazione, ad € 400.00.
Il Giudice istruttore con pedissequo provvedimento del 21.12.2023 comunicato dalla Cancelleria in data 22.12.2023, ha assegnato termine al IG per il deposito di memoria difensiva sino al Parte_1
10.1.2024, e termine al 18.1.2024 per il deposito di entrambe le parti di note scritte sostitutive d'udienza.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Sig. insisteva nel Parte_1 richiedere la conferma di quanto statuito nel provvedimento presidenziale del 13.06.2023 e di dichiarare che “nulla è dovuto dal IG alla IG a Parte_1 _1 titolo di assegno divorzile revocando il contributo al mantenimento statuito in via provvisoria con la sentenza di separazione e con il provvedimento presidenziale del 13.6.2023 per l'importo di € 100 oltre rivalutazione”.
Con provvedimento del 16.04.2024 il Giudice istruttore in allora delegato, a scioglimento della riserva del 25.03.2024, rigettava le istanze istruttorie finalizzate all'ammissione dei testi, e fissava udienza al
24.02.25 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 24.5.2025 il Presidente assegnava il procedimento a questo Giudice, il quale al fine di definire transitivamente la causa fissava udienza di comparizione delle parti davanti a sé in data
21.5.2025. Le parti non raggiungevano alcun accordo transattivo e con ordinanza del 10 giugno 2025 emessa a seguito dell'udienza cartolare, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (40+20).
***** §§§§§ *****
3 Giova premettere che - nelle more del giudizio - la figlia ha raggiunto la maggiore età e ad oggi Per_1 ha creato un proprio nucleo familiare raggiungendo ormai da tempo l'indipendenza economica: pertanto più nulla occorre disporre con riferimento alla stessa.
In data 21.11.2023 la causa è stata pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita tra le parti con riferimento alle sole questioni economiche: la domanda di assegno c.d. divorzile e la domanda di corresponsione della quota di TFR percepito dal convenuto, ai sensi dell'art. 12-bis legge n. 898/70, entrambe formulate dalla parte convenuta.
Sulla domanda di assegno divorzile. La ricorrente, da ultimo, ha formulato domanda di assegno divorzile nella misura di 500 euro, allegando, a sostegno della richiesta, la propria condizione di disoccupazione/lavoratrice occasionale conseguenza, anche, delle precarie condizioni di salute in cui versa. Ha posto altresì a fondamento della domanda e del quantum richiesto, anche le difficoltà di natura economica dovute all'esposizione debitoria per debiti anche del NO che hanno Parte_1 avuto ricaduta su di lui e alle esecuzioni immobiliari dallo stesso determinate, il sacrificio della carriera della medesima e la sua completa dedizione alla cura prima della famiglia e in seguito della figlia
. Per_1
Il convenuto ha contestato la sussistenza del diritto all'assegno divorzile in capo alla ricorrente per mancanza dei presupposti.
In linea generale, con la sentenza n. 18287/18 emessa in data 11.7.2018 le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, rivalutando un recente ed innovativo orientamento hanno espresso il seguente principio di diritto 'Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto'
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa imponendo così al
4 Giudice una valutazione comparativa dell'entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine degli stessi”.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite impone una 'valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi: la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza' e solo
'mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi fondata sul principio di solidarietà' Mentre nella precedente sentenza n.
11205/2017 'l'adeguatezza dei mezzi' assumeva carattere oggettivo poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle ragioni sottese alla condizione attuale del richiedente, con la sentenza in esame le S.U. della Corte hanno voluto individualizzare la valutazione arrivando a sostenere che la 'disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare' rappresentano il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
Il ragionamento dovrà quindi svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso 'l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto'.
Passando al caso in esame, in considerazione delle situazioni personali delle parti, risulta indubitabile che la RA abbia diritto a continuare a percepire un contributo al proprio mantenimento in _1 forma di assegno divorzile e, in questa accezione, deve essere computato in misura superiore a quello previsto in sede di separazione in ragione della duplice funzione – assistenziale e compensativo- perequativa – ritenendo che ricorrano nel caso di specie i requisiti indicati dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite prima con la sentenza del 10 maggio 2017 n.11504, e, successivamente, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 e con tutte le altre pronunce confermative di tale orientamento indicate nella comparsa conclusionale 21.7.2025.
5 Nel caso all'esame del Tribunale, il IG ha ammesso ed è documentato che ad oggi Parte_1 percepisce una pensione che si attesta tra € 1.750,00 ed € 1.800,00 mensili (oltre almeno alla tredicesima mensilità) ed ha le seguenti spese: un mutuo € 576,76, un canone locazione € 600,00, rata conversione pignoramento Via Stradella € 400,00, adesione rottamazione quater € 216,00, finanziamento Agos con rata € 126,00, finanziamento € 100,08. Come si vedrà ha maturato, nelle more, il TFR. Convive con un'altra persona.
Con riferimento alla situazione della IG negli atti si legge – e tali circostanze sono state _1 solo genericamente contestate da controparte – che al momento della nascita di , la RA Per_1
ha dovuto rinunciare all'università e a tutte le sue interessanti chances di carriera presso la _1 boutique San Carlo – ove lavorava in amministrazione con contratto che non le era stato rinnovato per la gravidanza, ma le erano state formulate proposte allettanti anche dopo la nascita della bambina - poiché, dopo i periodi trascorsi a Nettuno, il marito lavorava sulle volanti del Commissariato
[...]
su più turni (turnazione definita 'turni in quinta': cfr. pag.2 ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. Per_2
18.12.2023), tornava a casa a tarda notte in caso di arresti o interventi di urgenza e ciò non consentiva che ella potesse assumere impegni lavorativi con orario regolare, né ipotizzare le trasferte che la
RA , titolare della boutique, le avrebbe richiesto, visto che avrebbe dovuto affiancarla negli Pt_2 acquisti.
Dai 18 mesi ai 4 anni ha avuto seri problemi di salute, frequenti ricoveri ed è stata sottoposta a Per_1
3 interventi chirurgici, essendo accudita prevalentemente dalla madre.
ha ripreso la propria attività con orario part time con l'iscrizione di alla scuola _1 Per_1 materna, potendosi dedicare al lavoro solo negli orari in cui la bambina era a scuola e tutta la sua vita, dalla nascita della bambina alla data della separazione e poi fino ad oggi, è stata segnata dal legame con la figlia, per cui ha investito ogni risorsa affettiva e materiale, dedicandosi a lei in ogni momento anche in considerazione della sempre più scarsa disponibilità all'accudimento negli anni dimostrata dal padre.
Dal momento della separazione giudiziale i rapporti tra la convenuta e il marito sono stati animati da persistenti conflittualità correlate alla cura di - che ha avuto un'adolescenza impegnativa e ha Per_1 mostrato disturbi comportamentali di tipo alimentare – e alle questioni economiche e ai ricorrenti tentativi del NO di sottrarsi ai propri doveri nei confronti della moglie e della figlia (cfr. Parte_1 doc.n.10). Sul punto appare eloquente la relazione dei Servizi sociali prodotta sub doc. n.9 in cui le scriventi hanno riportato l'insoddisfazione della minore rispetto all'indisponibilità all'accudimento paterna.
6 Dopo vari tentativi di reperire impieghi adeguati e perdite di varie occasioni di lavoro (come l'estratto conto contributivo INPS attesta), dal gennaio 2022 è stata assunta con orario part-time _1 presso Nest City e percepisce uno stipendio di Euro 1.047,00 netti, che, da solo, non le consentirebbe di condurre una vita dignitosa, anche in ragione del fatto che negli ultimi anni, dopo interventi chirurgici per neoplasie, le sue condizioni di salute sono peggiorate e deve sostenere consistenti spese sia per le malattie pregresse che per i gravi esiti dell'infortunio occorso a fine luglio 2024 (doppia frattura ed esiti di tipo neurologico con necessità di prossimi interventi chirurgici).
Sotto altro profilo, dal 2023 la sua situazione abitativa è divenuta ancora più precaria per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la richiesta di indennità di occupazione rivoltale dal marito e i debiti condominiali (anche per spese straordinarie pertoccanti pro quota al NO ) e, come Parte_1 detto, nell'estate del 2024 la sua situazione è stata profondamente incisa dal duplice pignoramento della casa coniugale, dal grave infortunio occorsole il 22 luglio, (che le ha determinato una riduzione dello stipendio mensile a 600,00 Euro al mese oltre ad ingenti spese) e, il 4 agosto, dal decesso della madre, che costituiva per lei una fonte di costante sostegno economico.
In questo contesto, essendo nel frattempo gravata dai debiti conseguenti alla duplice conversione dei pignoramenti (con rate mensili per complessivi euro 535,08).
Tanto considerato, si ritiene che nel caso di specie, ci siano i presupposti per confermare a favore della parte convenuta l'assegno di divorzio con riferimento – secondo il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità - alla funzione assistenziale, posta la notevole disparità economica che sussiste tra le parti.
Invero, la parte ricorrente convive pacificamente con altra persona che può contribuire alle spese, non deve più contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , può contare su una Per_1 entrata mensile stabile e certa (la pensione), ha già maturato ed incassato il TFR.
La parte convenuta, che ha sacrificato la propria carriera lavorativa nell'interesse della famiglia, Per_ accudendo la figlia in via prevalente così consentendo al marito di perseguire la propria carriera lavorativa, attualmente vive in una situazione di particolare disagio economico;
negli anni ha svolto attività lavorative non sempre costanti (purtuttavia dimostrando la piena volontà di reperire e dedicarsi al lavoro); non ha più avuto la disponibilità della casa famigliare revocata per mancanza del requisito di legge di convivenza con la prole e , infine, ha una delicata situazione di salute.
Pertanto, è fondata la domanda di parte convenuta di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile che – tenuto conto di quanto sopra esposto e della durata del matrimonio pari a 29 anni – appare equo
7 quantificare in euro 350 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello del deposito della presente sentenza.
Con riferimento alla domanda ex art. 12 Legge n. 898/1970 formulata dalla parte convenuta, si osserva quanto segue.
Con la memoria integrativa depositata davanti al Giudice istruttore la ricorrente ha domandato la corresponsione della quota di TFR percepito dal convenuto. Nessuna istruttoria, se non quella documentale, è stata svolta in merito alla domanda ex art. 12 bis L. 898/70.
Tuttavia, si deve ritenere che i documenti prodotti in giudizio consentano di ritenere provato il diritto della IG alla corresponsione di una quota del TFR spettante incassato dal IG _1
. Parte_1
In generale, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito, proprio sul punto in esame, che '”in tema di divorzio a norma dell'art. 12-bis l.n. 898/70 che attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, tale diritto spetta ogni qualvolta la indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio” (vd. Cass. n. 24057 del 10.11.2006).
Si sottolinea infine, che il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, matura con l'esigibilità del diritto da parte dell'altro coniuge, cioè quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr.
Cass. Sez.I, sent. n. 27233 del 14.11.2008 e Cass. Sez. I, sent. n. 5719 del 23.3.2004).
Ricostruita la scansione temporale relativa ai presupposti per la concessione della quota del 40 % del
TFR, nel caso in esame paiono ricorrere tutti i presupposti di legge.
Infatti, la IG , nell'atto introduttivo del 2023, ha chiesto a suo favore non solo la _1 previsione di un assegno divorzile ai sensi dell'art 5 legge 898/1970 (Cass. Civ. n. 12056/2020, Cass.
Civ. Ord. n. 4499 del 19/02/2021, Cass. Ord. 35308 del 18/12/2023) ma anche l'importo su cui calcolare la quota di TRF di sua spettanza rispetto al TFR incassato dal IG . Parte_1
In particolare, l'importo di TFR è stato incassato in due rate dal NO : in data 3 aprile e in Parte_1 data 15 aprile 2024 (Atto n. 21737 del 3.4.2024 e Mandato n. 1970296065 del 15.4.2024): pertanto, anche il profilo temporale relativo alla corretta introduzione della domanda è da considerarsi legittimo.
Infatti, questo Tribunale condivide le argomentazioni di parte convenuta a mente della quale “non ha alcuna rilevanza che egli (il IG ) il 14.12.2022 abbia anticipatamente chiesto a un Parte_1
8 istituto bancario (BPM) un finanziamento garantito dal futuro percepimento del TFS”, trattandosi questa di una mera operazione finanziaria, che tra l'altro prescinde dalle personali ragioni per le quali il IG abbia domandato tale anticipazione. Parte_1
Pertanto, ritenuto che la domanda della IG di vedersi riconosciuto il TFR è ammissibile, _1 passando al calcolo della quota che le spetta, si deve rilevare che, secondo il disposto normativo, la quota massima del 40% spetta al coniuge nel caso in cui la durata del matrimonio coincida con quella dell'intero rapporto di lavoro.
Pertanto, considerate le seguenti circostanze:
- l'importo lordo di TFR erogato ammonta ad euro 75.280;
- gli anni di servizio lavorativo prestato sono per 38 (dal 9 marzo 1985 al 31.3.2022);
- le parti si sono unite in matrimonio in data 10.10.1993;
- conseguentemente, gli anni cui il lavoro ha coinciso con gli anni di matrimonio risultano 29
(2022-1993), occorre stabilire la seguente proporzione: anni di lavoro: anni di matrimonio coincidenti con il rapporto di lavoro come il 40% del TFR:X.
Che nel caso di specie risulta essere: 38:29 = 30.112 euro: X, dà un risultato pari a 22.980 euro lordi.
Si provvede, quindi, come in dispositivo, posto che la giurisprudenza in materia ha sottolineato che la ratio dell'art. 12 bis di cui sopra è quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita al diritto all'assegno divorzile e che tale quota può essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio (cfr. Cass. N 17404 del 30/8/2004 e Tribunale Arezzo sentenza n 269 del 4/3/2022).
Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni sono irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per metà e poste a carico della parte ricorrente
, soccombente sulla domanda di assegno di divorzio e di corresponsione della quota di TFS e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario contratto dai NOi e nel Comune di Torino Parte_1 _1
(TO) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 1414 uff. I parte II serie A 9 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993), mandando all'Ufficiale di stato civile di Torino
(TO) di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1328;
dato atto che nelle more la figlia è divenuta maggiorenne;
Persona_3
Dispone la revoca il contributo paterno al mantenimento di;
Per_1
Dispone la revoca l'assegnazione della casa coniugale alla IG;
_1
Dispone che il IG contribuisca al mantenimento della moglie, versando Parte_1 alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo, annualmente rivalutabile in base _1 agli indici ISTAT, di € 350 con decorrenza dal mese successivo a quello del deposito della presente sentenza.
Dichiara tenuto e condanna il NO a versare alla IG Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 12 bis L 898/70 la somma di € 22.980, pari al 40% dell'indennità totale dal _1 medesimo percepita a titolo di TFR.
Compensa nella misura di 1/2 tra le parti le spese di lite.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte Parte_1 _1 di dette spese (1/2) che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.980,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 26/9/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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