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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4274 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2019, avente ad oggetto “prestazione d'opera professionale”;
TRA
AVV. , (c.f. n. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre le Nocelle (Av) alla via N. De
Dominicis, indirizzo P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E
, (c.f. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 calce alla comparsa di risposta, contenuta nel fascicolo telematico, dall'avvocato Vincenzo
Todesca, (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito C.F._3 in Sturno (AV) alla piazza IV Novembre n. 5 n. fax 0825448589, indirizzo P.E.C.
Email_2
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/5/2015 proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 804/2015, emesso dal Tribunale di Avellino il 25/3/2015, con il quale l'avv.
chiedeva di ingiungergli il pagamento di € 18.320,64 quale compenso Parte_1 professionale per averlo assistito nel giudizio di divisione ereditaria (RG 4226/2003), come da 1 parere di congruità del C.O.A. di Avellino del 22.12.2014, oltre spese ed accessori. Formulava le seguenti richieste: “revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 804/2015 RG stante l'inammissibilità, improcedibiltà ed infondatezza dello stesso per le ragioni esposte in parte motiva”, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare deduceva che la parcella e il parere del C.O.A. non assolvevano, nel giudizio di opposizione, all'onere probatorio gravante sul professionista relativo alla certezza, liquidità e esigibilità del credito. Ciò premesso, deduceva l'erronea individuazione del valore della controversia, indicato in € 280.000,00, mentre trattandosi di divisione ereditaria, avrebbe dovuto trovare applicazione lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ed inoltre il giudizio si era concluso con conciliazione in cui all'assistito era toccata la quota in terreni della consistenza di €
4.570,00, valore a cui doveva eventualmente attenersi la parcella, come indicato all'art. 6 DM
127/2004. Richiamava anche la norma delle TP in cui si faceva riferimento al valore accertato della causa e non alla domanda, se divergenti. Deduceva, ancora, di avere informato il legale di versare in una condizione economica tale da consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di avergli fornito la documentazione necessaria alla richiesta, peraltro conseguita con delibera del
COA del 28.11.2007, sebbene l'avv. non avesse mai proceduto al deposito del Pt_1 provvedimento ammissivo nel giudizio in cui prestava patrocinio (circostanza scoperta successivamente mediante accesso agli atti).
Si costituiva l'avv. contestando quanto dedotto da controparte e depositando le Parte_1 copie degli atti del giudizio in cui aveva prestato patrocinio per l'ingiunto al fine di dimostrare la sua pretesa, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto il valore della controversia era quello da lui indicato nella richiesta del parere del C.O.A., anche considerato che oggetto del giudizio era anche la determinazione e quantificazione della massa ereditaria;
asseriva, inoltre, di non aver depositato in giudizio il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto apprendeva che il aveva già altro difensore in quel giudizio, già costituito, a sue spese (non CP_1 avendo già richiesto il beneficio), e dunque non avrebbe potuto giovarsi del gratuito patrocinio, in quanto la parte ammessa al beneficio può avere un unico difensore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la vittoria di spese con condanna per lite temeraria.
Il Tribunale di Avellino, rigettata l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., e senza necessità di ulteriore istruttoria assegnava la causa in decisione ed emetteva la sentenza n. 1567/2019, pubblicata in data 03/09/2019, non notificata, oggi appellata, con cui accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'avv. al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
2 La decisione era motivava sulla scorta dell'art. 85 D.P.R. 115/2002, secondo cui l'avvocato che assiste una parte ammessa al gratuito patrocinio non può richiedere compensi al cliente, oltre quelli previsti dalla normativa a carico dell'Erario, divieto ribadito anche dagli artt. 5 e 6 del codice deontologico forense, pena illecito disciplinare. Secondo il Primo Giudice, l'avv. aveva Pt_1 violato l'art. 85 del DPR 115/2002, richiedendo compensi al cliente, nonostante il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, configurando un illecito disciplinare.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato il 26/09/2019, l'avv. Parte_1 proponeva appello, chiedendo l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, già con la richiesta monitoria.
Con il primo ed unico motivo l'appellante contestava la decisione del primo giudice incentrata sull'assorbente questione della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come ostacolo alla richiesta di compensi da parte dell'avvocato direttamente al cliente avente il beneficio. Sosteneva, invece l'appellante, che se avesse chiesto i compensi all'Erario, avrebbe commesso una truffa poiché il era già munito di altro difensore e per questo non aveva prodotto il CP_1 provvedimento di ammissione in giudizio, né richiesto i compensi allo Stato.
Pertanto chiedeva la riforma della sentenza impugnata “come in narrativa, con ogni conseguente statuizione sulle spese”.
Si costituiva con comparsa depositata il 18/2/2020 eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art. 342 c.p.c., in quanto non era possibile individuare le doglianze dell'appellante, “ed estrapolare dallo stesso le ragioni giuridiche poste a fondamento della chiesta rivisitazione della pronuncia di primo grado”. In subordine, riteneva pretestuoso l'appello, in quanto come ammesso anche dall'avv. , il aveva i presupposti per l'ammissione Pt_1 Pt_2 al gratuito patrocinio e l'aveva conseguita, così che lo stesso aveva certezza di non doversi fare carico dei compensi dell'avvocato, il quale era onerato anche, eventualmente, ad informare il cliente sulle norme che disciplinano l'ottenuto beneficio. Tanto più che l'avv. ben sapeva che il Pt_1 giudizio era stato introdotto da altro avvocato il quale aveva redatto la citazione e dunque avrebbe dovuto già prima di inoltrare la pratica al C.O.A., avvisare il cliente della impossibilità di godere contemporaneamente del beneficio ed avere altro professionista incaricato, ai seni dell'art. 80 DPR
115/2002. Peraltro insisteva nel ritenere la richiesta del tutto spropositata considerate le ragioni giuridiche già riferite in primo grado, sulla speciale disciplina in tema di divisioni ereditarie.
Chiedeva, quindi, di confermare la decisione del Tribunale, dichiarando il gravame inammissibile o infondato in fatto e diritto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3 Instaurato il giudizio dinanzi alla ottava sezione civile della Corte di Appello, senza necessità si istruttoria, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 22.1.2025.
Alla udienza del 30.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte assegnava la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 30 per le comparse conclusionali
(depositata solo dall'appellato) e successivi 20 per repliche (depositata solo dall'appellante).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'avv. è ammissibile. Parte_1
L'appello, infatti, è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure, sebbene molto sintetiche, alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sentenza a SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contesta ti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Con il primo ed unico motivo l'appellante, con espressioni estremamente succinte ha indicato il passaggio argomentativo della prima pronuncia contestato: “stabilisce insomma con tanta originalità che se una persona è soltanto ammessa a goderne, anche se non può utilizzare la franchigia, peraltro non inserita nel processo, è esentato dal pagare compensi”, riteneva contrariamente a tale principio, esprimendo una critica sul punto, che: “il cliente non poteva permettersi un secondo avvocato oltre ad un altro che come si scoprì lo difendeva a sue spese. Nessuno può “rinforzare” la sua difesa ponendo il cd. rinforzo a carico dello Stato. Se il secondo difensore avesse per così dire forzato la mano con il deposito della pratica sarebbe incorso in una truffa e qualora il giudice avesse intercettato l'imbroglio con il rigetto della domanda, in ogni caso sarebbe stato responsabile sotto il profilo del tentativo”.
4 Nonostante l'ammissibilità, la doglianza non risulta fondata e va rigettata.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda creditoria del professionista, ha correttamente richiamato il divieto imperativo di percepire compensi previsto dall'art. 85 DPR 115/2002, per l'avvocato il cui cliente risulti ammesso al patrocinio a spese dello Stato: il difensore non può ricevere compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U..
Ed invero, osserva questa Corte come si tratti di un dovere sicuramente inderogabile, posto che il patrocinio a spese dello Stato è altresì previsto dalla Costituzione all'art. 24 comma 3, al fine di rendere effettiva la possibilità di agire in giudizio anche a chi sia sprovvisto di mezzi economici.
Nel caso di specie, vi è in atti la richiesta di ammissione al beneficio, presentata al C.O.A. in data
12.10.2007, depositata dall'avv. e riferita al giudizio indicato (con le allegazioni Pt_1 documentali, anche richieste ad integrazione) con conseguente provvedimento di ammissione provvisoria dell'organo forense del 28.11.2007.
È altresì documentale che il giudizio a cui attiene la presente richiesta di compensi, iniziava con citazione del 11.10.2003, davanti al Tribunale di Avellino, e il , risultava attore Controparte_1 insieme a e ed era assistito dagli avv.ti Carlo e Carmineantonio Parte_3 CP_2
AN (cfr. produzione di entrambe le parti). Il giudizio si chiudeva con un verbale di conciliazione giudiziale del 9.10.2014, in cui all'ingiunto veniva assegnata quota di fabbricato e terreno per il valore di € 4.570,00 per terreni ed € 14.000,00 per fabbricati.
Non è noto quando l'avv. riceveva mandato, in quanto non risulta depositato, ma Parte_1 ciò non è contestato e si può ritenere che ciò accadeva contestualmente alla richiesta della pratica avviata al C.O.A., poiché lo stesso si costituiva come difensore del all'udienza del Controparte_1
20.4.2007 (cfr. copia del verbale di quella udienza) e prestava la sua opera fino alla conciliazione, congiuntamente ai due legali che assistevano il predetto sin dall'atto di citazione (su tale fatto non vi è alcuna contestazione). Mai peraltro nel corso di quel giudizio si dava atto dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Questi i fatti, osserva questa Corte che il conseguimento del provvedimento provvisorio del C.O.A. nel novembre 2007, il quale non risulta revocato, comporta che il risulta dal 2007 quale CP_1 soggetto al quale doveva essere assicurato il patrocinio gratuito per carenza di mezzi.
5 L'avv. ne aveva contezza avendo personalmente proceduto al relativo iter amministrativo Pt_1 per l'emissione del provvedimento;
il medesimo avvocato peraltro non poteva non sapere che l'assistito aveva già altri difensori, intervenendo in un giudizio già introdotto da qualche anno dallo stesso cliente (dunque necessariamente assistito da altri professionisti nella fase introduttiva e studio connesso). Questi ammetteva, inoltre di non aver mai depositato l'atto di ammissione nel fascicolo del procedimento per cui era stato richiesto.
Ciò detto la motivazione resa dal Tribunale può essere confermata, sebbene con alcune integrazioni.
La difesa spiegata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dal debitore opponente, secondo cui, pur avendo dichiarato di versare in una condizione economica tale da consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di aver fornito al legale, qui istante, la documentazione necessaria alla richiesta, peraltro accolta con delibera del COA del 28.11.2007, questi non aveva mai proceduto al deposito del provvedimento ammissivo nel giudizio in cui prestava patrocinio, non informando il cliente, va intesa come eccezione di inadempimento, tempestivamente formulata ex art. 1460 c.c..
L'inadempimento del difensore sussiste in quanto, anche dalle difese di quest'ultimo emerge chiaramente che questi ometteva consapevolmente di depositare l'ammissione dinanzi al Tribunale,
e ammetteva implicitamente di non aver informato il cliente della incompatibilità tra il beneficio e la pluralità di difensori.
Ed invero, appare fondato l'argomento secondo cui in mancanza di revoca degli altri difensori, il beneficio sarebbe stato escluso, così come dedotto dall'appellante, citando Cass. 1736/2020, ma anche sostenuto da condivisibili successive pronunce conformi Cass. ex plurimis 5639/2022 come estensione del principio dell'art. 91 TU spese di giustizia, per il procedimento penale per il caso di nomina di più difensori dal momento della nomina di un secondo difensore, e fondato anche sulla lettera dell'art. 80 DPR 115/2002, riferita “a un difensore”. Tuttavia, è altresì vero che non risulta neanche dedotto dall'avv. di aver comunicato tale circostanza al cliente e di avergli Pt_1 consentito di scegliere tra il godimento del beneficio del gratuito patrocinio, o il mantenimento del collegio difensivo.
Ciò detto considerando che, anche sulla scorta di chiara giurisprudenza di legittimità, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce, come già ricordato, un diritto inviolabile della parte sostanziale, tanto che la eventuale rinuncia al patrocinio gratuito deve provenire in modo certo ed univoco dal suo titolare sostanziale (cfr. Cass. 30418/2019, SSUU 8561/2021, le quali escludevano la implicita rinuncia nella domanda di distrazione proveniente dal legale), è evidente
6 l'inadempimento ai propri doveri del legale, il quale non solo non informava il cliente della impossibilità a lui dichiaratamente ben nota di poter usufruire del beneficio in presenza di altri procuratori costituiti (circostanza facilmente superabile con la loro revoca) ma non lo informava neanche della mancata produzione in giudizio del provvedimento di ammissione, privandolo di fatto della sua operatività e disponendo a sua scelta del diritto del patrocinato. Tale inadempimento legittima il rifiuto all'adempimento del CP_1
Peraltro, non portando all'attenzione del Tribunale, la circostanza dell'ammissione al beneficio, di cui il era pacificamente meritevole, a fronte della sua situazione reddituale, e non CP_1 consentendo, quindi, al di poter esercitare un'opzione tra i suoi difensori nel giudizio, e al CP_1 giudice di poterne trarre la conclusione dell'esclusione dal beneficio, il provvedimento di ammissione è di fatto rimasto in piedi, inibendo come sottolineato dal giudice di primo grado la richiesta di compensi direttamente al cliente da parte dell'avvocato. Sul punto va evidenziato che con riferimento alla revoca dell'ammissione del gratuito patrocinio, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come il provvedimento ammissivio del beneficio del COA non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, poiché dalla normativa del TU 115/2002 emerge che solo il giudice del procedimento in cui vi sia stata ammissione ha il potere di revocare il beneficio (cfr. Cass 1624/2022, Cass.
10669/2020). Dunque la questione andava posta nella sua competente sede, ovvero il giudizio di divisione per cui era stato chiesto ed ottenuto il beneficio.
La sentenza qui appellata va dunque confermata in ogni sua statuizione, con rigetto del gravame proposto dall'avv. . Pt_1
L'avv. va condannato alle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pt_1 CP_1
, da liquidare secondo i parametri del DM 55/2014, nei minimi, stante la non particolare
[...] complessità della questione, secondo lo scaglione individuato dal valore della controversia in quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'avv. . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avv. avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1567/2019, pubblicata in data 03/09/2019, non notificata, nei confronti di , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide: Controparte_1
7 A) Rigetta l'appello, confermando l'appellata sentenza;
B) Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di , che liquida in complessivi € 2.950,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
C) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'avv. . Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4274 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2019, avente ad oggetto “prestazione d'opera professionale”;
TRA
AVV. , (c.f. n. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre le Nocelle (Av) alla via N. De
Dominicis, indirizzo P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E
, (c.f. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 calce alla comparsa di risposta, contenuta nel fascicolo telematico, dall'avvocato Vincenzo
Todesca, (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito C.F._3 in Sturno (AV) alla piazza IV Novembre n. 5 n. fax 0825448589, indirizzo P.E.C.
Email_2
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/5/2015 proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 804/2015, emesso dal Tribunale di Avellino il 25/3/2015, con il quale l'avv.
chiedeva di ingiungergli il pagamento di € 18.320,64 quale compenso Parte_1 professionale per averlo assistito nel giudizio di divisione ereditaria (RG 4226/2003), come da 1 parere di congruità del C.O.A. di Avellino del 22.12.2014, oltre spese ed accessori. Formulava le seguenti richieste: “revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 804/2015 RG stante l'inammissibilità, improcedibiltà ed infondatezza dello stesso per le ragioni esposte in parte motiva”, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare deduceva che la parcella e il parere del C.O.A. non assolvevano, nel giudizio di opposizione, all'onere probatorio gravante sul professionista relativo alla certezza, liquidità e esigibilità del credito. Ciò premesso, deduceva l'erronea individuazione del valore della controversia, indicato in € 280.000,00, mentre trattandosi di divisione ereditaria, avrebbe dovuto trovare applicazione lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ed inoltre il giudizio si era concluso con conciliazione in cui all'assistito era toccata la quota in terreni della consistenza di €
4.570,00, valore a cui doveva eventualmente attenersi la parcella, come indicato all'art. 6 DM
127/2004. Richiamava anche la norma delle TP in cui si faceva riferimento al valore accertato della causa e non alla domanda, se divergenti. Deduceva, ancora, di avere informato il legale di versare in una condizione economica tale da consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di avergli fornito la documentazione necessaria alla richiesta, peraltro conseguita con delibera del
COA del 28.11.2007, sebbene l'avv. non avesse mai proceduto al deposito del Pt_1 provvedimento ammissivo nel giudizio in cui prestava patrocinio (circostanza scoperta successivamente mediante accesso agli atti).
Si costituiva l'avv. contestando quanto dedotto da controparte e depositando le Parte_1 copie degli atti del giudizio in cui aveva prestato patrocinio per l'ingiunto al fine di dimostrare la sua pretesa, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto il valore della controversia era quello da lui indicato nella richiesta del parere del C.O.A., anche considerato che oggetto del giudizio era anche la determinazione e quantificazione della massa ereditaria;
asseriva, inoltre, di non aver depositato in giudizio il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto apprendeva che il aveva già altro difensore in quel giudizio, già costituito, a sue spese (non CP_1 avendo già richiesto il beneficio), e dunque non avrebbe potuto giovarsi del gratuito patrocinio, in quanto la parte ammessa al beneficio può avere un unico difensore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la vittoria di spese con condanna per lite temeraria.
Il Tribunale di Avellino, rigettata l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., e senza necessità di ulteriore istruttoria assegnava la causa in decisione ed emetteva la sentenza n. 1567/2019, pubblicata in data 03/09/2019, non notificata, oggi appellata, con cui accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'avv. al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
2 La decisione era motivava sulla scorta dell'art. 85 D.P.R. 115/2002, secondo cui l'avvocato che assiste una parte ammessa al gratuito patrocinio non può richiedere compensi al cliente, oltre quelli previsti dalla normativa a carico dell'Erario, divieto ribadito anche dagli artt. 5 e 6 del codice deontologico forense, pena illecito disciplinare. Secondo il Primo Giudice, l'avv. aveva Pt_1 violato l'art. 85 del DPR 115/2002, richiedendo compensi al cliente, nonostante il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, configurando un illecito disciplinare.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato il 26/09/2019, l'avv. Parte_1 proponeva appello, chiedendo l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, già con la richiesta monitoria.
Con il primo ed unico motivo l'appellante contestava la decisione del primo giudice incentrata sull'assorbente questione della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come ostacolo alla richiesta di compensi da parte dell'avvocato direttamente al cliente avente il beneficio. Sosteneva, invece l'appellante, che se avesse chiesto i compensi all'Erario, avrebbe commesso una truffa poiché il era già munito di altro difensore e per questo non aveva prodotto il CP_1 provvedimento di ammissione in giudizio, né richiesto i compensi allo Stato.
Pertanto chiedeva la riforma della sentenza impugnata “come in narrativa, con ogni conseguente statuizione sulle spese”.
Si costituiva con comparsa depositata il 18/2/2020 eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art. 342 c.p.c., in quanto non era possibile individuare le doglianze dell'appellante, “ed estrapolare dallo stesso le ragioni giuridiche poste a fondamento della chiesta rivisitazione della pronuncia di primo grado”. In subordine, riteneva pretestuoso l'appello, in quanto come ammesso anche dall'avv. , il aveva i presupposti per l'ammissione Pt_1 Pt_2 al gratuito patrocinio e l'aveva conseguita, così che lo stesso aveva certezza di non doversi fare carico dei compensi dell'avvocato, il quale era onerato anche, eventualmente, ad informare il cliente sulle norme che disciplinano l'ottenuto beneficio. Tanto più che l'avv. ben sapeva che il Pt_1 giudizio era stato introdotto da altro avvocato il quale aveva redatto la citazione e dunque avrebbe dovuto già prima di inoltrare la pratica al C.O.A., avvisare il cliente della impossibilità di godere contemporaneamente del beneficio ed avere altro professionista incaricato, ai seni dell'art. 80 DPR
115/2002. Peraltro insisteva nel ritenere la richiesta del tutto spropositata considerate le ragioni giuridiche già riferite in primo grado, sulla speciale disciplina in tema di divisioni ereditarie.
Chiedeva, quindi, di confermare la decisione del Tribunale, dichiarando il gravame inammissibile o infondato in fatto e diritto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3 Instaurato il giudizio dinanzi alla ottava sezione civile della Corte di Appello, senza necessità si istruttoria, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 22.1.2025.
Alla udienza del 30.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte assegnava la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 30 per le comparse conclusionali
(depositata solo dall'appellato) e successivi 20 per repliche (depositata solo dall'appellante).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'avv. è ammissibile. Parte_1
L'appello, infatti, è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure, sebbene molto sintetiche, alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sentenza a SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contesta ti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Con il primo ed unico motivo l'appellante, con espressioni estremamente succinte ha indicato il passaggio argomentativo della prima pronuncia contestato: “stabilisce insomma con tanta originalità che se una persona è soltanto ammessa a goderne, anche se non può utilizzare la franchigia, peraltro non inserita nel processo, è esentato dal pagare compensi”, riteneva contrariamente a tale principio, esprimendo una critica sul punto, che: “il cliente non poteva permettersi un secondo avvocato oltre ad un altro che come si scoprì lo difendeva a sue spese. Nessuno può “rinforzare” la sua difesa ponendo il cd. rinforzo a carico dello Stato. Se il secondo difensore avesse per così dire forzato la mano con il deposito della pratica sarebbe incorso in una truffa e qualora il giudice avesse intercettato l'imbroglio con il rigetto della domanda, in ogni caso sarebbe stato responsabile sotto il profilo del tentativo”.
4 Nonostante l'ammissibilità, la doglianza non risulta fondata e va rigettata.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda creditoria del professionista, ha correttamente richiamato il divieto imperativo di percepire compensi previsto dall'art. 85 DPR 115/2002, per l'avvocato il cui cliente risulti ammesso al patrocinio a spese dello Stato: il difensore non può ricevere compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U..
Ed invero, osserva questa Corte come si tratti di un dovere sicuramente inderogabile, posto che il patrocinio a spese dello Stato è altresì previsto dalla Costituzione all'art. 24 comma 3, al fine di rendere effettiva la possibilità di agire in giudizio anche a chi sia sprovvisto di mezzi economici.
Nel caso di specie, vi è in atti la richiesta di ammissione al beneficio, presentata al C.O.A. in data
12.10.2007, depositata dall'avv. e riferita al giudizio indicato (con le allegazioni Pt_1 documentali, anche richieste ad integrazione) con conseguente provvedimento di ammissione provvisoria dell'organo forense del 28.11.2007.
È altresì documentale che il giudizio a cui attiene la presente richiesta di compensi, iniziava con citazione del 11.10.2003, davanti al Tribunale di Avellino, e il , risultava attore Controparte_1 insieme a e ed era assistito dagli avv.ti Carlo e Carmineantonio Parte_3 CP_2
AN (cfr. produzione di entrambe le parti). Il giudizio si chiudeva con un verbale di conciliazione giudiziale del 9.10.2014, in cui all'ingiunto veniva assegnata quota di fabbricato e terreno per il valore di € 4.570,00 per terreni ed € 14.000,00 per fabbricati.
Non è noto quando l'avv. riceveva mandato, in quanto non risulta depositato, ma Parte_1 ciò non è contestato e si può ritenere che ciò accadeva contestualmente alla richiesta della pratica avviata al C.O.A., poiché lo stesso si costituiva come difensore del all'udienza del Controparte_1
20.4.2007 (cfr. copia del verbale di quella udienza) e prestava la sua opera fino alla conciliazione, congiuntamente ai due legali che assistevano il predetto sin dall'atto di citazione (su tale fatto non vi è alcuna contestazione). Mai peraltro nel corso di quel giudizio si dava atto dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Questi i fatti, osserva questa Corte che il conseguimento del provvedimento provvisorio del C.O.A. nel novembre 2007, il quale non risulta revocato, comporta che il risulta dal 2007 quale CP_1 soggetto al quale doveva essere assicurato il patrocinio gratuito per carenza di mezzi.
5 L'avv. ne aveva contezza avendo personalmente proceduto al relativo iter amministrativo Pt_1 per l'emissione del provvedimento;
il medesimo avvocato peraltro non poteva non sapere che l'assistito aveva già altri difensori, intervenendo in un giudizio già introdotto da qualche anno dallo stesso cliente (dunque necessariamente assistito da altri professionisti nella fase introduttiva e studio connesso). Questi ammetteva, inoltre di non aver mai depositato l'atto di ammissione nel fascicolo del procedimento per cui era stato richiesto.
Ciò detto la motivazione resa dal Tribunale può essere confermata, sebbene con alcune integrazioni.
La difesa spiegata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dal debitore opponente, secondo cui, pur avendo dichiarato di versare in una condizione economica tale da consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di aver fornito al legale, qui istante, la documentazione necessaria alla richiesta, peraltro accolta con delibera del COA del 28.11.2007, questi non aveva mai proceduto al deposito del provvedimento ammissivo nel giudizio in cui prestava patrocinio, non informando il cliente, va intesa come eccezione di inadempimento, tempestivamente formulata ex art. 1460 c.c..
L'inadempimento del difensore sussiste in quanto, anche dalle difese di quest'ultimo emerge chiaramente che questi ometteva consapevolmente di depositare l'ammissione dinanzi al Tribunale,
e ammetteva implicitamente di non aver informato il cliente della incompatibilità tra il beneficio e la pluralità di difensori.
Ed invero, appare fondato l'argomento secondo cui in mancanza di revoca degli altri difensori, il beneficio sarebbe stato escluso, così come dedotto dall'appellante, citando Cass. 1736/2020, ma anche sostenuto da condivisibili successive pronunce conformi Cass. ex plurimis 5639/2022 come estensione del principio dell'art. 91 TU spese di giustizia, per il procedimento penale per il caso di nomina di più difensori dal momento della nomina di un secondo difensore, e fondato anche sulla lettera dell'art. 80 DPR 115/2002, riferita “a un difensore”. Tuttavia, è altresì vero che non risulta neanche dedotto dall'avv. di aver comunicato tale circostanza al cliente e di avergli Pt_1 consentito di scegliere tra il godimento del beneficio del gratuito patrocinio, o il mantenimento del collegio difensivo.
Ciò detto considerando che, anche sulla scorta di chiara giurisprudenza di legittimità, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce, come già ricordato, un diritto inviolabile della parte sostanziale, tanto che la eventuale rinuncia al patrocinio gratuito deve provenire in modo certo ed univoco dal suo titolare sostanziale (cfr. Cass. 30418/2019, SSUU 8561/2021, le quali escludevano la implicita rinuncia nella domanda di distrazione proveniente dal legale), è evidente
6 l'inadempimento ai propri doveri del legale, il quale non solo non informava il cliente della impossibilità a lui dichiaratamente ben nota di poter usufruire del beneficio in presenza di altri procuratori costituiti (circostanza facilmente superabile con la loro revoca) ma non lo informava neanche della mancata produzione in giudizio del provvedimento di ammissione, privandolo di fatto della sua operatività e disponendo a sua scelta del diritto del patrocinato. Tale inadempimento legittima il rifiuto all'adempimento del CP_1
Peraltro, non portando all'attenzione del Tribunale, la circostanza dell'ammissione al beneficio, di cui il era pacificamente meritevole, a fronte della sua situazione reddituale, e non CP_1 consentendo, quindi, al di poter esercitare un'opzione tra i suoi difensori nel giudizio, e al CP_1 giudice di poterne trarre la conclusione dell'esclusione dal beneficio, il provvedimento di ammissione è di fatto rimasto in piedi, inibendo come sottolineato dal giudice di primo grado la richiesta di compensi direttamente al cliente da parte dell'avvocato. Sul punto va evidenziato che con riferimento alla revoca dell'ammissione del gratuito patrocinio, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come il provvedimento ammissivio del beneficio del COA non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, poiché dalla normativa del TU 115/2002 emerge che solo il giudice del procedimento in cui vi sia stata ammissione ha il potere di revocare il beneficio (cfr. Cass 1624/2022, Cass.
10669/2020). Dunque la questione andava posta nella sua competente sede, ovvero il giudizio di divisione per cui era stato chiesto ed ottenuto il beneficio.
La sentenza qui appellata va dunque confermata in ogni sua statuizione, con rigetto del gravame proposto dall'avv. . Pt_1
L'avv. va condannato alle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pt_1 CP_1
, da liquidare secondo i parametri del DM 55/2014, nei minimi, stante la non particolare
[...] complessità della questione, secondo lo scaglione individuato dal valore della controversia in quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'avv. . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avv. avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1567/2019, pubblicata in data 03/09/2019, non notificata, nei confronti di , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide: Controparte_1
7 A) Rigetta l'appello, confermando l'appellata sentenza;
B) Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di , che liquida in complessivi € 2.950,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
C) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'avv. . Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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