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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IC NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 511/2018 depositato il 06/02/2018
proposto da
Regione LI - Via Gentile 52 70100 Bari BA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70100 Bari BA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 1 Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1694/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 14 e pubblicata il 12/06/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150026329840000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1694/14/2017, depositata il 12/06/2027, la C.T.P. di Bari, sez. 14, accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso, per fondatezza dei motivi addotti, proposto dalla Resistente_1, rappresentata e difesa come in atti, contro la cartella di pagamento del 2015, notificata il 03/02/2016, emessa da IT SU SP contenente l'iscrizione a ruolo della tassa auto (tg.Targa_1) e relative sanzioni e interessi, derivante dall'omesso pagamento dell'avviso di accertamento del 2012 emesso dalla
Regione LI, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori per l'importo complessivo di €. 249,13.
La Regione LI ed IT SU SP si costituivano con controdeduzioni con le quali contrastavano nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedevano il rigetto, con condanna alle spese di giudizio. La Regione LI appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime, ingiustificate e ingiuste e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del giudizio di prime cure, in particolare contestava la presunta prescrizione della tassa dichiarata dal giudice. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 L'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari, appellata, subentrata ex lege a IT SU SP, si costituiva con controdeduzioni, depositate il 24/06/2024, con le quali, in via preliminare, comunicava che la contribuente aveva chiesto e ottenuto in data 08/09/2023 la definizione agevolata dei carichi affidati a ADER, ex legge n.197/2022, artt. da 231 a 252 (rottamazione quater), e che era in regola con i pagamenti rateali. Aderiva alle argomentazioni della
Regione LI, appellante, e, in via preliminare chiedeva di sospendere il giudizio in attesa del pagamento integrale del debito, e, in via subordinata e nel merito, ne chiedeva l'accoglimento e la riforma della sentenza impugnata e la legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio della contribuente.
La contribuente Resistente_1, appellata, risultava contumace.
La Corte nell'udienza del 24/07/2024, con separata ordinanza, decideva per la sospensione del giudizio.
L'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari depositava in data 06/03/2025 memoria illustrativa con la quale confermava che la contribuente era sempre in regola con i pagamenti rateizzati ma che la cartella di pagamento opposta non risultava ancora azzerata.
La Corte nell'udienza del 17/03/2025, con separata ordinanza, decideva di prorogare la sospensione del giudizio.
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presente il solo funzionario dell'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il funzionario dell'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari ha comunicato in data odierna che la contribuente ha aderito alla rottamazione quater (cfr. fascicolo) e che sono state pagate tutte le rate. Pertanto, la Corte accerta la cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati a ADER oggetto di impugnazione., ex legge n.197/2022, artt. da 231 a 252 (rottamazione quater), con compensazione delle spese di giudizio.
3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LI, Sez.3, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito alla rottamazione quater.
Spese di giudizio compensate, ai sensi dell'art. 46 d.p.r. n.546/1992.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 22/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
4
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IC NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 511/2018 depositato il 06/02/2018
proposto da
Regione LI - Via Gentile 52 70100 Bari BA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70100 Bari BA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 1 Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1694/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 14 e pubblicata il 12/06/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150026329840000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1694/14/2017, depositata il 12/06/2027, la C.T.P. di Bari, sez. 14, accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso, per fondatezza dei motivi addotti, proposto dalla Resistente_1, rappresentata e difesa come in atti, contro la cartella di pagamento del 2015, notificata il 03/02/2016, emessa da IT SU SP contenente l'iscrizione a ruolo della tassa auto (tg.Targa_1) e relative sanzioni e interessi, derivante dall'omesso pagamento dell'avviso di accertamento del 2012 emesso dalla
Regione LI, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori per l'importo complessivo di €. 249,13.
La Regione LI ed IT SU SP si costituivano con controdeduzioni con le quali contrastavano nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedevano il rigetto, con condanna alle spese di giudizio. La Regione LI appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime, ingiustificate e ingiuste e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del giudizio di prime cure, in particolare contestava la presunta prescrizione della tassa dichiarata dal giudice. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 L'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari, appellata, subentrata ex lege a IT SU SP, si costituiva con controdeduzioni, depositate il 24/06/2024, con le quali, in via preliminare, comunicava che la contribuente aveva chiesto e ottenuto in data 08/09/2023 la definizione agevolata dei carichi affidati a ADER, ex legge n.197/2022, artt. da 231 a 252 (rottamazione quater), e che era in regola con i pagamenti rateali. Aderiva alle argomentazioni della
Regione LI, appellante, e, in via preliminare chiedeva di sospendere il giudizio in attesa del pagamento integrale del debito, e, in via subordinata e nel merito, ne chiedeva l'accoglimento e la riforma della sentenza impugnata e la legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio della contribuente.
La contribuente Resistente_1, appellata, risultava contumace.
La Corte nell'udienza del 24/07/2024, con separata ordinanza, decideva per la sospensione del giudizio.
L'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari depositava in data 06/03/2025 memoria illustrativa con la quale confermava che la contribuente era sempre in regola con i pagamenti rateizzati ma che la cartella di pagamento opposta non risultava ancora azzerata.
La Corte nell'udienza del 17/03/2025, con separata ordinanza, decideva di prorogare la sospensione del giudizio.
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presente il solo funzionario dell'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il funzionario dell'Agenzia Entrate-Risc.ne di Bari ha comunicato in data odierna che la contribuente ha aderito alla rottamazione quater (cfr. fascicolo) e che sono state pagate tutte le rate. Pertanto, la Corte accerta la cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati a ADER oggetto di impugnazione., ex legge n.197/2022, artt. da 231 a 252 (rottamazione quater), con compensazione delle spese di giudizio.
3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LI, Sez.3, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito alla rottamazione quater.
Spese di giudizio compensate, ai sensi dell'art. 46 d.p.r. n.546/1992.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 22/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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