Sentenza 17 giugno 2019
Massime • 1
L'analisi sulle particelle di polvere da sparo, prelevate nel corso delle indagini preliminari mediante il cosiddetto esame "stub", ha natura di accertamento tecnico ripetibile e, pertanto, non va inserito nel fascicolo per il dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2019, n. 26621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26621 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2019 |
Testo completo
26621-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO - Presidente - Sent. n. sez. 105/2019 -UP 07/02/2019 ENRICO SE SANDRINI R.G.N. 48010/2018 RAFFAELLO MAGI DANIELE CAPPUCCIO -Relatore ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
т udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. Luigi Danucci, il quale si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2018 la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha rideterminato in sei anni e tre mesi di reclusione e 10.500,00 euro di multa la pena inflitta a SE AS dal Tribunale di Taranto, previo riconoscimento dell'attenuante della provocazione in rapporto di equivalenza con la contestata recidiva, per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e lesione personale aggravata, così qualificato l'originario addebito di tentato omicidio.
2. L'episodio delittuoso in contestazione risale all'8 novembre 2014, giorno in cui, secondo la ricostruzione avallata dai giudici di merito, sei persone, tre delle quali armate, si portarono presso l'abitazione di SE AS, ove egli era ristretto in regime di detenzione domiciliare. Quattro componenti del gruppo, tra cui CA IZ, persona offesa del reato di lesioni contestato a AS e, nell'occasione, disarmato, fecero ingresso nel portone dello stabile e, provocata ed ottenuta la presenza di AS, il quale si presentò a sua volta provvisto di una pistola cal. 38, colloquiarono con lui nell'androne o nel vano scale. Sul finire del colloquio, mentre i tre accompagnatori di IZ erano già usciti dal portone e si stavano allontanando, questi si attardò con AS che, ad Th un certo punto, estrasse il revolver, così determinando il contendente a darsi alla fuga: AS, nondimeno, si portò sull'uscio del portone ed esplose al suo indirizzo due colpi di pistola, uno dei quali lo attinse alla caviglia. La reazione dei sodali di IZ generò un conflitto a fuoco, in relazione al quale sono state elevate distinte imputazioni a carico di diversi soggetti, la cui posizione processuale è stata altrimenti definita.
3. La Corte di appello, nel vagliare i motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza di primo grado, incentrati, innanzitutto, sulla contestazione dell'identificazione in SE AS dell'autore del ferimento di CA IZ, ha ritenuto la piena fondatezza dell'impostazione accusatoria. A fronte, invero, dell'obiezione difensiva secondo cui, non essendo stato l'autore del fatto effigiato dalle videocamere che avevano ripreso parte dell'azione criminosa e non essendo stato AS esplicitamente indicato o riconosciuto da alcuno dei soggetti escussi, doveva considerarsi la possibilità che l'ignoto feritore di IZ avesse raggiunto quello stabile e, successivamente, se ne fosse allontanato passando dai tetti delle abitazioni adiacenti e dalla terrazza, liberamente accessibile, oppure celandosi in uno degli appartamenti posti al piano terra, la Corte replica valorizzando gli elementi che inducono ad ascrivere a AS, al di là di ogni ragionevole dubbio, la paternità del crimine. In tal senso milita, in primo luogo, l'esplosione di un colpo di arma da fuoco, da parte di soggetto che si trovava, verosimilmente, in strada, diretto verso l'abitazione di AS, posta alla seconda elevazione fuori terra, dato coerente, per la sua evidente portata ritorsiva, con il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel conflitto a fuoco. Valenza indiziante riveste altresì, secondo la Corte tarantina, la circostanza che, in quello stabile, avente unico ingresso, non dimorassero, oltre a AS, altri soggetti con precedenti penali o di interesse operativo per le forze dell'ordine e che, intervenuta la Polizia di Stato subito dopo la sparatoria, nessuno fosse entrato o uscito sino a sera inoltrata. Né, aggiunge la Corte di appello, a diverse conclusioni inducono le dichiarazioni di SA EL, rese in fase di indagini preliminari ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, che entrambi i giudici di merito reputano imprecise e, nella sostanza, inattendibili. A conferma della responsabilità di AS si pongono, ulteriormente, gli esiti dell'espletata attività di intercettazione e, specificamente, alcuni passaggi della conversazione intrattenuta tra AS e la moglie il 24 novembre 2014, alle ore 9,45, e di quella, successiva di un giorno, tra NI SI, componente del gruppo che si portò a casa del AS, e la moglie, coerenti nell'attestare che le compagne degli appartenenti al gruppo contrapposto a AS si erano portate dalla di lui consorte per un chiarimento riappacificatore, commentato dai dialoganti in termini tali da non lasciare dubbi circa la correttezza dell'operata identificazione. Nel corso di un'altra conversazione, peraltro, la moglie di AS, parlando con il marito, gli aveva rappresentato che IZ, in occasione di un colloquio investigativo con un ispettore di Polizia, aveva tentato, in contrasto con quanto realmente accaduto, di circoscrivere il proprio ruolo a quello di «paciere» e confermato di avere affidato alla moglie il compito di rasserenare gli animi recandosi a parlare con lei. L'incontro tra la moglie di AS e le compagne di coloro che sono indicati quali suoi contraddittori costituisce, prosegue la Corte di appello, implicita ma univoca conferma del diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente. Richiamata una ulteriore conversazione, stavolta intercorsa tra SI e la moglie il 9 dicembre 2014, nel corso della quale la donna gli riferisce quanto appreso dalla moglie di AS in ordine alle confidenze («se l'è cantata») rese alle forze dell'ordine da IZ, per questa ragione etichettato dagli stessi familiari come «infame», la Corte di appello liquida come «ben poca cosa» 2 l'ipotesi alternativa dell'esistenza di un terzo sconosciuto fuggito dai tetti e trascurabile, al cospetto di un quadro probatorio di assoluta consistenza, la mancata acquisizione degli esiti dello stub, la cui attitudine probatoria risulta, peraltro, incerta in ragione della concreta possibilità che gli autori degli spari avessero già provveduto, all'atto del prelievo, a cancellarne le tracce. La Corte di appello disattende, quindi, la tesi difensiva, proposta in via subordinata, stando alla quale AS avrebbe agito per legittima difesa o, quantomeno, per eccesso colposo. -Rileva, in proposito, che acclarato, grazie alla visione dei filmati in atti, che il primo a sparare era stato AS allorquando il colloquio con i suoi interlocutori era terminato e IZ correva in direzione opposta e volgendogli le spalle non può in alcun modo configurarsi l'invocata scriminante né - discorrersi di eccesso colposo al cospetto di un'azione posta in essere in piena autonomia e consapevolezza e fuori da possibile minaccia, vera o presunta, alla propria incolumità. Vagliando i motivi intesi alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha ridotto la misura della pena applicata a titolo di continuazione per il delitto di lesioni e rigettato le ulteriori richieste (contenimento nel minimo edittale della pena base e di quella irrogata ex art. 81, secondo comma, cod. pen., riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e delle circostanze attenuanti generiche). Al riguardo, ha sottolineato che la vicenda rimane particolarmente grave sol che si pensi che è stata consumata allorquando AS era in regime di detenzione domiciliare e si innesta in un più ampio contesto di criminalità, per come testimoniato dal fatto che ad essa seguirono altri atti d'intimidazione mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco contro luoghi e persone. Ha aggiunto che in senso contrario al contenimento della pena si pongono anche la personalità di SE AS, gravato da numerosi precedenti, anche per reati di notevole allarme sociale, ed all'essere l'episodio in contestazione frutto di mera subcultura criminale e di una precisa volizione dell'agente, intervenuta allorquando l'incontro era ormai giunto a conclusione.
4. SE AS propone, tramite l'avv. Biagio Leuzzi, ricorso per cassazione articolando quattro motivi per poi depositare, con il ministero dell'avv. Luigi Danucci, nominato in sostituzione dell'originario difensore, un ulteriore atto contenente un motivo aggiunto.
4.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c), d) ed e), con riferimento agli artt. 111 Cost., 178, lett. c), 511 e 512 cod. proc. pen., 3 per non avere la Corte disposto l'acquisizione dell'accertamento irripetibile stub operato sull'imputato in fase di indagini.
4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c), d) ed e), con riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto l'inattendibilità della teste EL, mai sentita in dibattimento, rilevando che le dichiarazioni rese dalla donna in fase di indagini preliminari ed acquisite, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento si pongono in radicale contrasto con la ricostruzione avallata dai giudici di merito i quali avrebbero dovuto, si sostiene, disporre l'esame in dibattimento della testimone. Tanto, in presenza, si sostiene, di un quadro probatorio tutt'altro che univoco, in cui l'individuazione del movente è rimasta affidata ad informazioni confidenziali e inutilizzabili, e l'identificazione in AS dell'autore del ferimento soffre della carenza di riconoscimenti da parte degli altri protagonisti della vicenda o di testimoni oculari, della mancata acquisizione degli esiti dello stub, dell'omessa effettuazione di accertamenti dattiloscopici, dell'impossibilità di riconoscere lo sparatore grazie all'esame delle immagini acquisite. Tali elementi, considerati unitamente all'omesso esame della EL ed all'esistenza di altre vie di fuga, rendono il giudizio di colpevolezza oggettivamente illogico e contraddittorio, restando privo di decisività il fatto che, in modo del tutto casuale, alcuni colpi abbiano attinto la parte esterna dello stabile ed il balcone dell'abitazione di AS, così come irrilevanti sono le conversazioni intercettate dalle quali risulta, piuttosto, che AS si è sempre proclamato innocente anche agli occhi della moglie.
4.3. Con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c), d) ed e), con riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte contraddittoriamente utilizzato le dichiarazioni della EL, in altra parte ritenute inattendibili, nella parte relativa all'individuazione delle persone presenti all'interno dello stabile ed all'esistenza di eventuali vie di fuga;
ciò, in contrasto la necessaria unitarietà ed inscindibilità del formulato giudizio di con inattendibilità.
4.4. Con il quarto motivo, deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c), d) ed e), con riferimento agli artt. 52 e 55 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte fornito congrua motivazione in ordine all'esclusione della scriminante della legittima difesa, anche sub specie di eccesso colposo;
rileva, sul punto, che AS dovette fronteggiare, da solo, sei soggetti, almeno tre dei quali armati, e che la tesi secondo cui il conflitto a fuoco fu innescato da AS è contraddetta dal rinvenimento, all'interno dell'androne del palazzo, di bossoli diversi da quello del revolver utilizzato per attingere IZ, frutto, in ipotesi, di una precedente aggressione, non documentata dalle immagini, peraltro prive di supporto audio.
4.5. Con il motivo aggiunto, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, lett. b), c), d) ed e), con riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte offerto congrua motivazione al rigetto dei motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio, con i quali era stata segnalata la necessità di parametrare la pena alla peculiare condizione in cui si era trovato l'agente, vittima di una improvvisa ed inaspettata aggressione ad opera, si aggiunge, di un vero e proprio commando che intendeva attentargli la vita sotto gli occhi della moglie e dei figli». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli esiti dell'accertamento tecnico eseguito sulle particelle di polvere da sparo prelevate a mezzo del c.d. stub>, del quale si assume il carattere irripetibile. 5 La doglianza è palesemente infondata, essendo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l'analisi spettroscopica sulle particelle acquisite mediante lo stub> costituisce accertamento ripetibile (Sez. 1, n. 17645 del 20/03/2013, Tellay, Rv. 256237; Sez. 6, n. 48415 del 14/10/2008, Nirta, Rv. 242385; Sez. 1, n. 15679 del 14/03/2008, Innocenti, Rv. 239616), sicché i relativi esiti avrebbero potuto essere veicolati all'interno del fascicolo per il dibattimento a seguito di iniziativa di parte che, secondo quanto indicato a pag. 21 della motivazione della sentenza impugnata, non risulta essere stata adottata. L'omessa acquisizione dei risultati dell'accertamento tecnico non ha, per altro verso, inciso sul convincimento del giudice di merito, che si è formato su tutt'altro compendio probatorio, dandosi espressamente per scontato che tali risultati fossero, per quanto riguarda il rinvenimento di tracce dello sparo sulla persona di SE AS, negativi.
3. I secondo motivo di ricorso, attinente al formulato giudizio di inattendibilità della teste EL nella parte in cui ella, rendendo sommarie informazioni (acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, 5 comma 2, cod. proc. pen.), assume di essere uscita dal palazzo, transitando dall'androne, in un frangente successivo al ferimento del soggetto poi identificato in IZ e, specificamente, di avere udito l'esplosione di una decina di colpi di pistola e visto due giovani, dell'apparente età di 25/30 anni, correre dall'interno dell'immobile verso l'esterno, nonché, subito dopo, uno dei due (IZ, evidentemente) lamentarsi ed essere portato via dall'alto a bordo di un ciclomotore, restando silente in merito alla presenza di SE AS, è inammissibile perché sollecita una non consentita rivisitazione critica, da parte del giudice di legittimità, delle non illogiche né contraddittorie valutazioni operate da Tribunale e Corte di appello. In proposito, posto che la Corte di appello, sul punto, richiama, a pag. 18, le considerazioni espresse dal Tribunale, va innanzitutto ricordato che, per conforme indirizzo ermeneutico, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). . Il Tribunale ha, in effetti, convenientemente ed analiticamente spiegato, alle pagg. 24-27 della motivazione della sentenza di primo grado, con proposizioni non illogiche né contraddittorie, per quali ragioni reputa non attendibile il racconto della EL. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con tali argomentazioni, insiste a più riprese sulla necessità di approfondire il tema, centrale in vista della delibazione della fondatezza dell'impostazione accusatoria, attraverso l'audizione della donna nel contraddittorio, che Tribunale e, poi, Corte di appello avrebbero potuto - e, nella sua ottica, dovuto disporre nell'esercizio dei poteri loro rispettivamente ― conferiti dagli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.. La doglianza appare priva di pregio giacché, una volta acquisito, sull'espresso accordo delle parti, il contributo fornito dalla EL nelle indagini preliminari, la decisione in ordine all'escussione della testimone in dibattimento era ovviamente rimessa all'organo giudicante la cui valutazione non è, in - questi casi, censurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620) che non si è determinato nel senso indicato dall'odierno ricorrente. 6 Né, va opportunamente aggiunto, le considerazioni svolte dal Tribunale e condivise dalla Corte di appello risultano meno stringenti e persuasive per il fatto che la EL abbia reso dichiarazioni, peraltro assai sintetiche, fuori dal contraddittorio. Il Tribunale, invero, le ha puntualmente esaminate, pervenendo, alla luce del complessivo compendio istruttorio, e soprattutto delle videoregistrazioni, a smentire, in termini che non necessitano di chiarimenti di sorta, la EL perché attestano che gli uomini che ella riferisce di aver visto uscire dal portone sono, giocoforza, persone diverse da IZ il quale, prima del loro ingresso nello stabile, si era già accasciato a terra. Sempre in relazione al secondo motivo di ricorso, ma in una chiave prospettica più generale, va altresì rilevato che il ricorrente utilizza il dato connesso all'affermazione dell'inattendibilità della EL per riproporre contestazioni che attengono alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito in particolare, all'essere rimasto ignoto il movente del fatto di sangue, all'assenza di testimoni oculari che abbiano riconosciuto AS, all'omessa acquisizione dell'esito degli accertamenti sulle particelle acquisite tramite lo stub>, all'omessa effettuazione di indagini dattiloscopiche, all'impossibilità di individuare il soggetto che guadagna l'uscita del portone e, nascostosi dietro il cartellone pubblicitario, esplode i colpi d'arma da fuoco ― e che si palesano inammissibili perché si traducono, in buona sostanza, nella sollecitazione ad هر effettuare una diversa valutazione, ovvero nel dissenso rispetto alle conclusioni G esposte dai giudici di merito in forza di un percorso argomentativo coerente e lineare e senza, con ciò, enucleare vizi rilevabili in sede di legittimità.
4. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al terzo motivo di ricorso, con il quale viene censurato, sempre nell'ottica dell'incidenza su un quadro probatorio tutt'altro che univoco, l'utilizzo, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, delle dichiarazioni di SA EL nella porzione relativa all'individuazione delle persone presenti all'interno dello stabile ed all'esistenza di eventuali vie di fuga, che contrasterebbe, si sostiene, con la. necessaria unitarietà ed inscindibilità del formulato giudizio di inattendibilità, sì da rendere la motivazione insuperabilmente contraddittoria. La censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'ammettere la possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da un testimone, a condizione che il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (così, con specifico 7 riferimento al contributo della persona offesa, Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200). Nel caso in esame, l'opposta valutazione, nei suoi diversi segmenti, dell'apporto di SA EL è agevolmente spiegabile in ragione del non coincidente oggetto delle dichiarazioni. La parte mutuata dai giudici di merito attiene, invero, a circostanze che fanno parte del solido bagaglio di conoscenze della donna, che in quel condominio vive e ne è amministratrice, non si connotano per particolare sensibilità» né si pongono in contrasto con ulteriori e concorrenti risultanze istruttorie. Viceversa, la narrazione relativa ai momenti topici della vicenda in contestazione risente, verosimilmente, della concitazione e della comprensibile preoccupazione della donna la quale, trovatasi all'improvviso e del tutto casualmente nel mezzo di una sparatoria, ben potrebbe avere involontariamente sovrapposto percezioni e ricordi: può, pertanto, serenamente concludersi nel senso della piena attendibilità delle dichiarazioni concernenti l'individuazione delle persone che si trovavano nello stabile e l'esistenza di possibili vie di fuga alternative.
5. Il quarto ed ultimo motivo, vertente sull'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa sub specie, quantomeno, di eccesso colposo è, del pari, manifestamente infondato. Emerge dalle sentenze di merito che fu AS a ricorrere, per primo, all'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di IZ, per come nitidamente documentato dalle riprese video (cfr. pag. 10 della motivazione della sentenza impugnata) che effigiano tre persone, tra le quali, deve ritenersi, IZ, che, uscite dal portone, si dirigono verso destra seguendo il marciapiede e, subito dopo, una quarta, cioè AS, che prende la stessa cosìdirezione, correndo, mettendo in allarme i tre, che avendo - presumibilmente compreso che l'inseguitore teneva in pugno un'arma accelerano vistosamente il passo per raggiungere gli scooters a bordo dei quali si sono, unitamente ai sodali, portati sul posto. Dopo appena tre secondi, quindi, vengono esplosi i colpi all'indirizzo di IZ da parte di soggetto che, in quel frangente, ed a prescindere da quali fossero stati contenuto ed esito del precedente incontro, non era certo costretto a difendersi da una aggressione alla propria incolumità personale, sicché del tutto congetturale ed apodittica è l'asserzione difensiva relativa ad una pregressa, e non dimostrata, aggressione a mano armata in pregiudizio di AS.
6. Il motivo nuovo proposto dall'avv. Luigi Danucci è affetto da una duplice causa di inammissibilità. Da un canto, infatti, occorre avere riguardo al disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione originaria si estende ai motivi nuovi. Dall'altro, va considerato che il motivo nuovo afferisce al trattamento sanzionatorio, profilo non oggetto dei motivi principali, e che, stando al consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario» (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180) e, con più diretto riferimento alla fattispecie de qua agitur, «Sono inammissibili i motivi nuovi aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio se l'impugnazione della sentenza abbia ad oggetto esclusivamente il punto relativo alla responsabilità» (Sez. 1, n. 40174 del 01/10/2009, Lenja, Rv. 245351).
7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Lorills Adriano Iasillo Daniele Cappuccio DEPOSITATI IN CANCELLERIA 17 GIU 2019 IL CANCELLIERE R Stefania FATELLA