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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.172 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 172 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 10:02 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. NIGRO DOMENICO , Parte_1 Per nessuno compare Controparte_1
L'avv. NIGRO insiste in atti e precisa che il ricorrente, come dedotto in ricorso, ha svolto attività lavorativa per entrambe le amministrazioni convenute. Chiede che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.172 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 172 /2023 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide (SR), via Roma n. 208, presso lo studio dell'avv.
NIGRO ME, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro -tempore;
- Resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2023 premesso di avere svolto Parte_1 attività lavorativa, alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura quale operaio forestale qualificato a tempo determinato dal 2002 sino all'attualità, deduceva di essere stato discriminato, sotto il profilo giuridico ed economico, rispetto ai lavoratori assunti a tempi indeterminato, senza alcuna valida giustificazione, per non aver percepito l'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del Contratto Integrativo Regionale Forestali del
2001 e dall'art 4 del medesimo contratto del 2017, riconosciuta, invece ai lavoratori forestali a tempo indeterminato comparabili. 2 Tanto premesso, richiamando diverse pronunce giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali, conveniva in giudizio l' per Controparte_2
l'accertamento dell'illegittimità della mancata corresponsione in proprio favore dell'indennità di anzianità maturata e per la condanna della resistente al pagamento di quanto dovuto al ricorrente a tale titolo e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei confronti dell' , con vittoria di spese e onorari di lite. CP_3
L'amministrazione resistente, benchè ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.2.2025.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 9.5.2024 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda spiegata nei confronti dell' , insistendo, nel resto nella domanda di CP_3 corresponsione al ricorrente degli emolumenti di cui al ricorso, nel rispetto dei termini prescrizionali.
Concesso un termine per il deposito di note difensive e onerata parte ricorrente del deposito dei conteggi delle somme richieste per le annualità oggetto di domanda (2018-2019-2020-2021 e 2022) all'udienza del 27.11.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
***
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che di seguito vengono precisati.
Va evidenziato che su identica fattispecie si è già pronunciato, anche di recente, il Tribunale di
Palermo in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 2775/2022 del 08.09.2022, n. 2347/2022 dell'01.07.2022 e con sentenza n. 658/2023 del 28.02.2023 e la Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 150/2020, nonché questo Tribunale con sentenza del 04.06.2024, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione (cfr. tra le altre le sentenze allegate al ricorso introduttivo di parte ricorrente).
Ad avviso delle condivisibili pronunce sopra richiamate: “deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione.
3 La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - "principio di non discriminazione" – ha stabilito che "al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e
C 456/09, ove è stato affermato che "tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela". Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che "risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro".
4 La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); b) il principio di non Persona_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale”.
Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie deve affermarsi, come del resto ormai pacificamente ammesso dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che nell'ipotesi in esame non sono rinvenibili le “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento tra
5 lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede alcuna peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto), né impone modalità differenti di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo determinato rispetto a quella a tempo indeterminato;
le declaratorie contenute nel CCNL non operano, poi, una distinzione in base alla natura temporanea del rapporto, con la conseguenza che la prestazione richiesta al personale forestale precario può ritenersi del tutto identica a quella richiesta al personale assunto con contratto a tempo determinato.
Ne deriva che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n.
16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse CP_1 norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n.
150 del 27.2.2020).
Tanto premesso, con specifico riferimento all'oggetto del giudizio, si osserva che “secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una "indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)". Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che "ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni".
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. "terzo elemento", nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento "pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità,14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo", laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi
6 all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori "comparabili" ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato”.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto del ricorrente, lavoratore impegnato con rapporti a termine, di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato ex art. 11 CIRL del 2001 e Contratto Integrativo del 2017.
Quanto al calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla "anzianità di inserimento nelle fasce", ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 4 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
In ordine al quantum dovuto si rileva che, in base all'attestato di servizio riepilogativo allegato in atti, il ricorrente risulta aver lavorato negli anni oggetto del giudizio (2018-2023), per giorni 151 nel
2018, giorni 160 nel 2019, giorni 176 nel 2020, giorni 151 nel 2021, giorni 111 nel 2022, dovendosi tenere conto delle somme richieste sino alla data di deposito del ricorso e con conseguente possibilità del ricorrente di richiedere le somme dovute per le annualità successive con autonoma azione;
l'indennità professionale dovuta risulta dunque correttamente quantificabile nella somma complessiva di € 1.984,00 come da conteggi del ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo (trattandosi di vicenda in ordine a rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica).
L' va, pertanto, condannato al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente dell'indennità prevista in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo del
2001 maturate dal 2018 alla data di deposito del ricorso (21.01.2023).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. GR ME), avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle questioni giuridiche trattate e al carattere seriale della controversia. che giustifica la liquidazione secondo i parametri minimi per ciascuna fase processuale.
7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, riconosce il diritto del ricorrente al Parte_1 riconoscimento della indennità professionale di anzianità prevista dall'art.11 del Contratto
Integrativo Regionale Forestali del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo del 2017, dal
2018 fino alla data di deposito del ricorso (21.01.2023);
2) per l'effetto, condanna l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di € 1.984,00 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
3) Condanna l' alla refusione delle Controparte_2 spese processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
GR ME), che liquida in complessivi Euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Siracusa, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 172 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 10:02 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. NIGRO DOMENICO , Parte_1 Per nessuno compare Controparte_1
L'avv. NIGRO insiste in atti e precisa che il ricorrente, come dedotto in ricorso, ha svolto attività lavorativa per entrambe le amministrazioni convenute. Chiede che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.172 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 172 /2023 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide (SR), via Roma n. 208, presso lo studio dell'avv.
NIGRO ME, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro -tempore;
- Resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2023 premesso di avere svolto Parte_1 attività lavorativa, alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura quale operaio forestale qualificato a tempo determinato dal 2002 sino all'attualità, deduceva di essere stato discriminato, sotto il profilo giuridico ed economico, rispetto ai lavoratori assunti a tempi indeterminato, senza alcuna valida giustificazione, per non aver percepito l'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del Contratto Integrativo Regionale Forestali del
2001 e dall'art 4 del medesimo contratto del 2017, riconosciuta, invece ai lavoratori forestali a tempo indeterminato comparabili. 2 Tanto premesso, richiamando diverse pronunce giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali, conveniva in giudizio l' per Controparte_2
l'accertamento dell'illegittimità della mancata corresponsione in proprio favore dell'indennità di anzianità maturata e per la condanna della resistente al pagamento di quanto dovuto al ricorrente a tale titolo e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei confronti dell' , con vittoria di spese e onorari di lite. CP_3
L'amministrazione resistente, benchè ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.2.2025.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 9.5.2024 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda spiegata nei confronti dell' , insistendo, nel resto nella domanda di CP_3 corresponsione al ricorrente degli emolumenti di cui al ricorso, nel rispetto dei termini prescrizionali.
Concesso un termine per il deposito di note difensive e onerata parte ricorrente del deposito dei conteggi delle somme richieste per le annualità oggetto di domanda (2018-2019-2020-2021 e 2022) all'udienza del 27.11.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
***
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che di seguito vengono precisati.
Va evidenziato che su identica fattispecie si è già pronunciato, anche di recente, il Tribunale di
Palermo in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 2775/2022 del 08.09.2022, n. 2347/2022 dell'01.07.2022 e con sentenza n. 658/2023 del 28.02.2023 e la Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 150/2020, nonché questo Tribunale con sentenza del 04.06.2024, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione (cfr. tra le altre le sentenze allegate al ricorso introduttivo di parte ricorrente).
Ad avviso delle condivisibili pronunce sopra richiamate: “deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione.
3 La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - "principio di non discriminazione" – ha stabilito che "al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e
C 456/09, ove è stato affermato che "tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela". Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che "risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro".
4 La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); b) il principio di non Persona_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale”.
Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie deve affermarsi, come del resto ormai pacificamente ammesso dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che nell'ipotesi in esame non sono rinvenibili le “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento tra
5 lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede alcuna peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto), né impone modalità differenti di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo determinato rispetto a quella a tempo indeterminato;
le declaratorie contenute nel CCNL non operano, poi, una distinzione in base alla natura temporanea del rapporto, con la conseguenza che la prestazione richiesta al personale forestale precario può ritenersi del tutto identica a quella richiesta al personale assunto con contratto a tempo determinato.
Ne deriva che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n.
16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse CP_1 norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n.
150 del 27.2.2020).
Tanto premesso, con specifico riferimento all'oggetto del giudizio, si osserva che “secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una "indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)". Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che "ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni".
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. "terzo elemento", nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento "pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità,14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo", laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi
6 all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori "comparabili" ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato”.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto del ricorrente, lavoratore impegnato con rapporti a termine, di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato ex art. 11 CIRL del 2001 e Contratto Integrativo del 2017.
Quanto al calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento
(non all'anzianità di servizio, ma) alla "anzianità di inserimento nelle fasce", ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 4 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
In ordine al quantum dovuto si rileva che, in base all'attestato di servizio riepilogativo allegato in atti, il ricorrente risulta aver lavorato negli anni oggetto del giudizio (2018-2023), per giorni 151 nel
2018, giorni 160 nel 2019, giorni 176 nel 2020, giorni 151 nel 2021, giorni 111 nel 2022, dovendosi tenere conto delle somme richieste sino alla data di deposito del ricorso e con conseguente possibilità del ricorrente di richiedere le somme dovute per le annualità successive con autonoma azione;
l'indennità professionale dovuta risulta dunque correttamente quantificabile nella somma complessiva di € 1.984,00 come da conteggi del ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo (trattandosi di vicenda in ordine a rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica).
L' va, pertanto, condannato al pagamento Controparte_2 in favore del ricorrente dell'indennità prevista in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo del
2001 maturate dal 2018 alla data di deposito del ricorso (21.01.2023).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. GR ME), avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle questioni giuridiche trattate e al carattere seriale della controversia. che giustifica la liquidazione secondo i parametri minimi per ciascuna fase processuale.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, riconosce il diritto del ricorrente al Parte_1 riconoscimento della indennità professionale di anzianità prevista dall'art.11 del Contratto
Integrativo Regionale Forestali del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo del 2017, dal
2018 fino alla data di deposito del ricorso (21.01.2023);
2) per l'effetto, condanna l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di € 1.984,00 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
3) Condanna l' alla refusione delle Controparte_2 spese processuali sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
GR ME), che liquida in complessivi Euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Siracusa, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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