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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1646/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AG ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Ermes Jacchia n. 115, presso e nello studio dell'Avv. FONTANA
FR e dell'Avv. ALBERTI NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(P.IVA: ) in persona del titolare (C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), elettivamente domiciliato in Vicenza, Strada Casale n. 98, presso e nello studio C.F._1
dell'Avv. CAPOZZI SERGIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes del 23/05/2018 ai sensi dell'art. 1662 c. 2 c.c. ovvero, in subordine, emettere sentenza costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento del convenuto;
dichiarare che null'altro deve l'attrice al convenuto in relazione al contratto d'appalto di cui in narrativa ed alle opere da quest'ultimo eseguite;
condannare il convenuto alle restituzioni ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, così quantificati: (a) in relazione al ripristino delle opere difformi e/o viziate in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle regole dell'arte, in misura non inferiore agli importi indicati in narrativa dell'atto di citazione per effettuare tali interventi, e così per almeno Euro 182.477,73 nonché (b) in relazione alle opere non eseguite, in misura non inferiore alla differenza tra gli importi indicati in narrativa dell'atto di citazione per realizzare tali opere (almeno Euro 113.197,00) e l'importo contrattualmente pattuito (Euro 53.469,33) e così per almeno Euro 59.727,6, nonché infine (c) in relazione al fermo tecnico del cantiere ed alla connessa impossibilità di messa a reddito del complesso immobiliare de quo, in un importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore all'importo indicato in narrativa di Euro 352.716,00 parametrando la liquidazione alla misura dei mancati canoni di locazione che si sarebbero potuti percepire nell'ipotesi di tempestiva esecuzione delle opere di appalto (e, conseguentemente, a causa del ritardo nei lavori e fermi cantiere); somme tutte, anche nella minore o maggior misura ritenuta di giustizia, da determinarsi soccorrendo, se del caso, il criterio equitativo, e da maggiorarsi per interessi dalla data della costituzione in mora al soddisfo, oltre a rivalutazione monetaria se dovuta;
rigettare le domande avversarie;
in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione delle spese e oneri di lite del procedimento per A.T.P. ante causam e del presente giudizio, nonché di assistenza tecnica di parte”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito in via principale, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti espressi in narrativa;
condannarsi l'attrice ai sensi dell'art. 96 primo e quarto comma c.p.c. nella somma massima che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 37/2018 risultando gli atti del presente giudizio redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;
nel merito in via riconvenzionale,
pagina 2 di 12 accertarsi, dichiararsi e condannarsi (C.F. e P.IVA: Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ed i suoi soci illimitatamente responsabili a P.IVA_1 corrispondere a , quale titolare della ditta individuale : CP_1 Controparte_1
a) l'importo di euro 55.796,87 oltre IVA - ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di saldo per opere eseguite e non saldate, maggiorato di interessi moratori dal dovuto (9/01/2020) al saldo;
b) l'importo di euro 5.215,8 - ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di saldo per le spese legali e tecniche sostenute nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c (R.G. n. 5190/21
– Trib. VI - G.I. Dott.ssa Zambelli), maggiorato di interessi moratori dalle singole fatture al saldo;
c) l'importo di euro 7.500,00 - ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di indennizzo ex art. 1671 cod. civ. per il mancato guadagno e per il danno da fermo cantiere maggiorato di interessi moratori dal deposito della domanda riconvenzionale al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 37/2018 risultando gli atti del presente giudizio redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;
nel merito in via subordinata, dichiararsi tenuto a corrispondere all'attrice, in relazione alle domande e per i titoli da CP_1 questa azionati, la somma che risulterà strettamente dimostrata in corso di causa, ponendosi detta somma in compensazione con le somme che l'attrice risulterà tenuta a versare al convenuto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 37/2018 risultando gli atti del presente giudizio redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1
seguito, breviter, ) esponeva: di aver sottoscritto in data 23.5.2018, in qualità di Parte_1
committente, un contratto di appalto con per la realizzazione di opere di Controparte_1
urbanizzazione primaria nell'ambito di una lottizzazione del Comune di Caldogno;
che l'opera non era stata terminata entro la scadenza contrattuale dell'11.11.2019 per cui era stata presentata una nuova pratica edilizia;
che erano emersi inoltre rilevanti vizi e difformità denunciati in data 6.11.2020, per cui era stato sospeso il pagamento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori;
che in occasione del sopralluogo congiunto del 12.4.2021 la controparte aveva riconosciuto le difformità contestate e aveva riscontrato ulteriori vizi inerenti alla posa in opera dei pozzetti, assumendo l'impegno del relativo ripristino senza tuttavia ottemperarvi;
che con missiva del 20.5.2021 era stato diffidato l'adempimento entro un termine fissato ai sensi dell'art. 1662, c. 2, c.c.; che la decorrenza di tale termine aveva determinato la risoluzione del contratto d'appalto; che era stato così instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto con R.G. n. 5190/2021, al cui esito il C.T.U. nominato aveva confermato la sussistenza di tutti i vizi contestati e la mancata esecuzione delle opere di ripristino pagina 3 di 12 concordate in occasione del sopralluogo summenzionato, ferma e incontestata l'omessa ultimazione dei lavori concordati ab initio; che tuttavia il costo delle suddette opere era stato determinato a forfait in €
40.000,00 senza considerare il piano di lottizzazione in atti e senza esplicitare i parametri di stima impiegati;
che viceversa il costo degli interventi da effettuare doveva essere quantificato nella somma di € 182.477,73 e il completamento dei lavori da parte di imprese terze avrebbe comportato un aggravio di spesa pari a € 59.727,67 in base ai preventivi acquisiti;
che il ritardo di diciannove mesi nel completamento della lottizzazione aveva comportato l'impossibilità di ritrarre reddito dai beni immobili interessati per € 352.716,00. chiedeva dunque che venisse accertata l'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto di appalto e che la controparte venisse condannata a pagare le suindicate somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: che nell'aprile 2021 il tecnico di controparte Controparte_1
aveva appurato la sussistenza di un debito della committente di € 48.984,88 e che contestualmente l'appaltatore aveva accettato la richiesta di eseguire il ripristino di alcune opere marginali, per il valore di € 6.704,00 accertato dal C.T.U. in fase di A.T.P.; che il valore delle opere eseguite e non saldate da controparte era pari a € 55.796,87 oltre i.v.a.; che controparte doveva rifondere anche le spese legali e tecniche del procedimento di A.T.P. per € 5.215,80 oltre interessi e doveva corrispondere l'indennizzo ex art. 1667 c.c. per il fermo cantiere di 467 giorni successivi al recesso negoziale del committente, da quantificarsi nell'importo di € 7.500,00 in via equitativa;
che le difformità denunciate da controparte erano in realtà inesistenti, perché le modifiche rispetto al capitolato erano state apportate su indicazione della committenza;
che le stesse non rappresentavano vizi in quanto non violavano le regole dell'arte; che dunque non doveva essere sostenuto alcun costo di ripristino, men che meno nella misura indicata dalla società attrice in patente eccedenza rispetto alla stima del C.T.U.; che il maggior costo delle opere non eseguite era rimasto privo di prova;
che il ritardo nel completamento dell'opera, mai prima contestato, era dipeso dalle variazioni apportate dalla controparte al progetto iniziale, dalla richiesta di nuove opere perimetrali inizialmente non previste e dalla sospensione dei lavori in attesa del completamento di opere impiantistiche da parte di una ditta terza;
che dovevano essere computate poi le sospensioni di legge disposte nel periodo della pandemia da Covid-19; che ai sensi della clausola 16.3 del contratto di appalto la controparte avrebbe potuto esercitare il recesso già in caso di un ritardo di sessanta giorni;
che comunque non era stato pattuito alcun termine essenziale per la consegna pagina 4 di 12 dell'opera; che la sospensione dei lavori del 9.1.2020 era legittima in quanto era stata determinata dall'insolvenza della società attrice rispetto al pagamento del quarto S.A.L., in ottemperanza all'art. 1460
c.c. e alla clausola 15.8 del contratto di appalto. chiedeva dunque il rigetto delle domande CP_1
avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte, oltre al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., altresì alla corresponsione delle somme suindicate oltre interessi moratori dalla debenza al saldo.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'impresa convenuta e ammetteva parzialmente la prova testimoniale richiesta. Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, assegnava i termini per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189 c.p.c., e rimetteva la causa in decisione.
Tanto premesso, va esaminata in primo luogo la sussistenza dei vizi e difformità denunciati da Parte_1
ancora in data 6.11.2020 (doc. 4 attoreo). Trattasi di contestazioni inerenti a: 1) “fornitura e
[...]
stesura di stabilizzato”; 2) “fornitura e posa in opera di tessuto geotessile”; 3) “fornitura e posa in opera di profili in CLS”; 4) “fornitura e posa di pavimentazione in blocchetti in CLS sagomati betonelle”. Con riguardo a tali aspetti, il C.T.U. nominato in fase di A.T.P. ha effettivamente riscontrato delle difformità tra l'opera realizzata e quella prevista nel capitolato d'appalto (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale), e in particolare ha constatato che:
1) lo stabilizzato consta di uno spessore in media di 8,8 cm anziché di 10 cm come previsto nel capitolato;
2) il geotessile posato è diverso per peso e resistenza da quello in polipropilene e polietilene che era stato previsto;
3) circa i profili di calcestruzzo prefabbricati di divisione tra i marciapiedi, i passi carrai e la sede stradale, manca sia l'armatura metallica sia una fondazione di circa 3 m, mentre il colore risulta conforme a quello che era stato previsto;
4) le betonelle posate hanno uno spessore di 6 cm anziché di 8 cm come era stato previsto.
Quanto alle difformità sopra riportate sub 1) e sub 2), il C.T.U. precisa però che le opere risultano comunque realizzate a regola d'arte. Detto altrimenti, l'opera presenta delle divergenze rispetto a come doveva essere realizzata in base agli accordi iniziali intercorsi tra committente e appaltatore, ma non pagina 5 di 12 presenta difetti costruttivi che necessitino di essere emendati mediante interventi di ripristino (cfr. pag.
9-10 dell'elaborato peritale). Peraltro, risulta che il geotessile sia stato invero approvato dalla direzione lavori in occasione di un sopralluogo avvenuto in data 23.5.2019 (doc. 20 conv.). Il C.T.U. ha dunque quantificato il minor valore dell'opera in ragione della diversa quantità e qualità dei materiali effettivamente impiegati rispetto a quanto era stato previsto nel capitolato d'appalto.
Non sussistendo così i presupposi per condannare l'impresa appaltatrice al rifacimento di un'opera meramente e marginalmente difforme, la società attrice poteva però chiedere la rifusione del relativo minor valore quale è stato quantificato dal C.T.U., non tanto ai sensi dell'art. 1668, c. 2, c.c. quanto piuttosto ai sensi dell'art. 1453, c. 3, c.c. ossia a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'altrui inadempimento (l'opera appaltata infatti non è stata conclusa per ammissione di entrambe le parti e “In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt.
1453 e 1455 cod. civ.” - Cass. n. 1186/2015). non ha però formulato alcuna Parte_1
domanda di risarcimento del danno conseguito quale effetto del minor valore dell'opera realizzata dalla controparte, per cui non può essere accertato il suo diritto a percepire le somme di € 1.680,00 per la prima difformità e di € 8.188,50 per la seconda difformità di cui sopra (cfr. pag. 10-11 dell'elaborato peritale).
Quanto alla difformità sopra riportata sub 3), il C.T.U. ha riscontrato, analogamente, che non sussiste un vizio con riguardo alla mancata installazione di una rete metallica nella fondazione dei marciapiedi, dei passi carrai e della sede stradale – in quanto tale manufatto non incide sulla stabilità dell'opera. Non sussiste alcun vizio nemmeno con riguardo al colore del materiale impiegato, che risulta invero conforme a quanto previsto nel capitolato d'appalto. Il C.T.U. ha riscontrato invece la sussistenza di un vizio tra quelli lamentati dalla società attrice, che comporta la necessità di procedere con il rifacimento delle fondazioni per la profondità di tre metri, al costo di € 3.500,00 oltre i.v.a. al 10% (tale essendo l'aliquota applicata nei rapporti tra le parti – cfr. doc. 2 attoeo) da addebitarsi così all'impresa convenuta.
Quanto poi alla difformità sopra riportata sub 4), l'approvazione sia da parte del Direttore lavori sia da parte di dello spessore di 6 cm effettivamente installate emerge dal Parte_2
verbale del sopralluogo del 18.7.2019 (doc. 20 conv.) redatto dal collaudatore tecnico amministrativo pagina 6 di 12 del Comune di Caldogno: tale documento, provenendo da un terzo estraneo agli interessi delle parti in causa e soggetto al libero apprezzamento del giudicante, rappresenta a parere di quest'ultimo un elemento probatorio adeguato e sufficiente a ritenere sussistente l'accordo tra committente e appaltatore relativo alla sostituzione delle betonelle di 8 cm con quelle di 6 cm, le quali peraltro sono del tutto adatte alla realizzazione dei marciapiedi cui sono state destinate, tanto da poter ritenere l'opera così realizzata come conforme alle regole dell'arte (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale). Alcun quantum risarcitorio o ripristinatorio può essere riconosciuto dunque alla società attrice per la voce in esame.
Per concludere con il primo ordine di doglianze attoree, inerenti alle difformità sopra trattate, si deve concludere che l'unico vizio riscontrato in relazione all'opera appaltata è quello della mancata fondazione della sede stradale. Il corretto adempimento del contratto d'appalto in parte qua da parte di comporta così che la stessa debba rifondere alla controparte la somma di € 3.500,00 oltre CP_1
i.v.a., e quindi la somma di € 3.850,00 (previa riqualificazione, possibile per l'identità dell'oggetto della pretesa, della sua domanda di eliminazione del vizio a spese dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. quale domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.).
In secondo luogo, ha contestato il mancato ripristino dei vizi riconosciuti anche Parte_1
dalla controparte all'esito del sopralluogo del 12.4.2021. Gli interventi de quibus sono stati riconosciuti come necessari anche dal C.T.U., il quale ha quantificato quale costo di ripristino l'importo di € 6.704,00 oltre i.v.a. (pag. 13 dell'elaborato peritale), la cui debenza invero non è stata contestata da . CP_1
Questa è dunque tenuta a versare alla controparte la somma lorda di € 7.374,40 per il titolo in esame.
In terzo luogo, la società attrice lamenta il mancato completamento dell'opera appaltata. Il C.T.U. ha in effetti riportato che “rimane da realizzare la fornitura e posa del manto bituminoso e della segnaletica orizzontale e verticale (ad esclusione dei pali già posati) e sistemazione verde e dell'arredo urbano” per un valore complessivo preventivato di € 56.057,00 oltre i.v.a. (pag. 13 dell'elaborato peritale).
chiede che sia posto a carico della controparte il maggior costo, rispetto a quello Parte_1
desunto dal C.T.U. sulla base del capitolato d'appalto, che dovrà sostenere per l'ultimazione dei lavori da parte di ditte terze, per cui occorre verificare, quale presupposto di risarcibilità della posta di danno così configurata, se il mancato completamento dell'opera sia imputabile all'impresa convenuta.
A tal fine, appare utile ricostruire la cronologia degli eventi rilevanti, in base alla documentazione in atti.
ha prestato la propria attività nel cantiere della committente fino alla sospensione dei lavori, CP_1
pagina 7 di 12 avvenuta a seguito della comunicazione dell'impresa appaltatrice del 20.7.2020 (doc. 10 conv.).
Successivamente non risulta che alcun ulteriore intervento edilizio sia stato compiuto (cfr. interrogatorio formale di all'udienza del 5.12.2024 e deposizione testimoniale di e di CP_1 Testimone_1
in risposta al capitolo 10 della seconda memoria attorea, come da verbale dell'udienza Testimone_2
del 23.1.2025), e anzi emerge che la società attrice abbia voluto avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c., con efficacia a far data dal 20.6.2021 (doc. 6 attoreo). Alla data della sospensione dei lavori sussistevano vizi per un valore di ripristino pari a € 10.204,00 oltre i.v.a. (di cui €
3.500,00 accertati dal C.T.U. come sopra ed € 6.704,00 riconosciuti da entrambe le parti all'esito del sopralluogo del 21.4.2021) e un insoluto da parte della committenza appunto pari a € 56.057,00 oltre i.v.a. (così accertato dal C.T.U., ma comunque stimato anche dal tecnico attoreo nella misura non apprezzabilmente inferiore di € 48.984,88 – doc. 8 attoreo).
Ne segue che, per quanto fosse tenuta ad emendare i vizi dell'opera da essa realizzata, la CP_1
sospensione dei lavori dalla stessa deliberata sia da considerare legittima, in quanto il ritardo nei pagamenti dovuti da era consistente (sostanzialmente equiparabile al valore Parte_1
dell'ultimo S.A.L.) e non era giustificato dalla sussistenza di vizi di valore marginale. Pertanto, il maggior costo delle opere non realizzate per effetto della predetta sospensione dei lavori, riconosciuta come legittima, non può essere oggetto di risarcimento da parte dell'impesa convenuta.
Ne segue parimenti che - per quanto non sussistessero i presupposti per accogliere la domanda attorea subordinata di dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per inadempimento di non scarsa importanza imputabile a , ai sensi del combinato disposto dell'art. 1453 c.c. e CP_1
dell'art. 1455 c.c. - va però accolta la domanda attorea principale di accertamento della risoluzione del medesimo contratto di appalto per inottemperanza alla diffida di ripristino dei vizi riconosciuti in esito al sopralluogo del 21.4.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1662, c. 2, c.c.: l'intimazione de qua non presuppone infatti la sussistenza di vizi gravi (in effetti non ricorrenti nel caso di specie), ma solo l'assegnazione all'appaltatore di un termine, per conformarsi alle condizioni negoziale, che sia congruo rispetto all'entità dei vizi medesimi (Cass. n. 1630/1984). Nella vicenda in questione il termine di trenta giorni concesso dalla società attrice appare congruo (doc. 6 attoreo) e l'inottemperanza dell'impresa convenuta non può ritenersi giustificata dal ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto dovuto dalla controparte, in quanto non vi può essere correlazione causale tra i due inadempimenti (detto altrimenti,
pagina 8 di 12 un ritardato pagamento logicamente non giustifica la realizzazione di un'opera viziata). Va dunque pronunciata la risoluzione negoziale di cui all'art. 1662 c.c.
Ne segue infine – dall'accertata legittimità della sospensione dei lavori disposta da in CP_1
conseguenza del mancato pagamento di una parte consistente del prezzo dell'appalto – che non risulta risarcibile nemmeno l'asserito danno da ritardo ingenerato dall'impossibilità di mettere a reddito le unità immobiliari oggetto dell'appalto per cui è causa. ha infatti rilevato che la consegna Parte_1
dell'opera era prevista per l'11.11.2019 e che il contratto d'appalto si è risolto, come visto, in data
20.6.2021 quando i lavori non erano ancora ultimati e la committente non poteva dunque porre liberamente sul mercato gli appartamenti solo parzialmente realizzati. Ha chiesto pertanto una somma corrispondente al valore locatizio delle predette unità immobiliari per ciascuno dei diciannove mesi intercorrenti tra le due suddette date. Tuttavia, è stato appurato che a inizio 2020 Parte_1
era inadempiente al proprio obbligo di pagamento dei lavori di cui al quarto e aveva così CP_2
ingenerato la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c. e della clausola 15.8. del contratto di appalto (doc. 1 attoeo): da quel momento in poi, dunque, il ritardo non può ritenersi imputabile a e dunque in capo alla stessa non piò essere riconosciuta alcuna responsabilità risarcitoria. CP_1
Anche con riguardo ai mesi precedenti, intercorrenti tra l'11.11.2019 e il conclamarsi dell'inadempimento della società attrice, ritiene il giudicante che non sia ravvisabile una responsabilità risarcitoria di in quanto – ammesso che tale ritardo fosse alla stessa imputabile (la CP_1
circostanza dedotta dalla società attrice dell'abbandono del cantiere nei mesi di giugno, luglio e agosto
2019 è stata infatti smentita dalle deposizioni testimoniali di e di in risposta Testimone_1 Testimone_2
al capitolo 7 della seconda memoria attorea, come da verbale dell'udienza del 23.1.2025, mentre la contraria deposizione della teste resa all'udienza del 18.3.2025 non è attendibile in Testimone_3
quanto la stessa ha ammesso di essere stata presente in cantiere solo un giorno al mese, riferendo di aver appreso ogni altra circostanza dal padre legale rappresentante della società Parte_1
attrice, e dunque de relato actoris, con conseguente inutilizzabilità delle sue affermazioni in parte qua)
– trattasi comunque di ritardo non grave (tre mesi circa) e inidoneo a ravvisare un pregiudizio economico risarcibile (senza tralasciare di considerare che il termine dell'11.11.2019 per la chiusura del cantiere non rappresentava per le parti un termine essenziale).
pagina 9 di 12 Dopo aver ravvisato la fondatezza delle pretese attoree con riguardo alla domanda di dichiarazione della risoluzione del contratto e alla domanda di risarcimento del danno limitatamente all'importo di €
10.204,00 oltre i.v.a. (e quindi nella misura lorda di € 11.224,40), occorre prendere in esame le domande formulate in via riconvenzionale dall'impresa convenuta.
ha chiesto in primis il pagamento delle opere eseguite, non saldate e immuni da vizi. Il CP_1
relativo valore è stato quantificato dal C.T.U. in € 55.796,87 oltre i.v.a. (pag. 21 dell'elaborato peritale) e dunque in € 61.376,56. Non vi è ragione per la quale tale importo non dovrebbe essere saldato dalla società committente. sottolinea infatti, in sede di prima memorie integrativa ex art. Parte_1
171 ter c.p.c. (pag. 9-10) e ancora nella propria comparsa conclusionale (pag. 15-16), che il predetto importo risulta essere al lordo dei costi di ripristino delle opere viziate e al lordo della ritenuta in garanzia del 5% da liberarsi a seguito della consegna del cantiere e del collaudo positivo. Con riguardo al primo profilo, si procederà in effetti alla compensazione come infra delle rispettive poste creditorie, mentre con riguardo al secondo profilo si ritiene legittima l'inclusione nel dovuto delle ritenute a garanzia, in ragione della risoluzione del contratto e della definizione di ogni rapporto negoziale tra le parti.
ha poi chiesto la corresponsione ex art. 1671 c.c. della somma di € 7.500,00 a titolo di CP_1
indennizzo del mancato guadagno per l'interruzione del cantiere. La citata disposizione normativa non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie, in quanto non ha esercitato alcun Parte_1
diritto di recesso ex art. 1671 c.c., ma ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1662
c.c. in conseguenza dell'inottemperanza dell'impresa appaltatrice alla diffida di conformarsi alle pattuizioni del contratto medesimo. La pretesa in esame non merita dunque accoglimento.
Da ultimo, vanno considerate le domande simmetricamente poste da entrambe le parti in causa con riguardo alla rifusione delle spese peritali sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le quali vanno considerate alla stregua di una posta di danno emergente (Cass. n.
30854/2023). Ebbene, poiché il C.T.U. ha quantificato da un lato il costo di ripristino delle opere pur marginalmente viziate e ha determinato dall'altro lato l'ammontare del prezzo dell'appalto che ancora doveva essere corrisposto dalla committenza, ritiene il giudicante che le spese peritali vadano poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50% ciascuna, e che i compensi dei rispettivi C.T.P. debbano rimanere a carico delle parti che li hanno nominati.
pagina 10 di 12 Pertanto, poiché ha versato per intero il compenso del C.T.U. in A.T.P. per l'importo Parte_1
di € 2.509,00 (doc. 25 attoreo) ha diritto di ripetere la somma di € 1.254,50 oltre interessi dalla data del pagamento (di cui tuttavia non viene data prova in causa).
Operando quindi la compensazione richiesta dalle parti - fermo il riconoscimento di un credito di pari a € 12.478,90 (ossia € 11.224,40 + € 1.254,50) e di un credito di Parte_1 CP_1
pari a € 61.376,56 – risulta che a quest'ultima debba essere ancora versata la somma di € 48.897,66 i.v.a. inclusa, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo. Al pagamento di tale somma va condannata la sola e non anche i suoi soci illimitatamente responsabili, nonostante la domanda Parte_1
formulata in tal senso da , in quanto l'impresa convenuta non ha formulato alcuna istanza CP_1
per la loro chiamata in causa, con l'effetto che gli stessi non sono parti del presente giudizio e non sono passibili dunque di alcuna statuizione di condanna (fermo restando il disposto di cui all'art. 2291 c.c.).
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza in base all'esito complessivo della lite, quelle del procedimento per A.T.P. vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al presente giudizio vanno poste a carico della società attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa in base alle domande prospettate dalle parti (da € 520.000 a € 1.000.000), con l'aumento di cui all'art. 4, c. 1 bis,
D.M. cit. (ma non anche di quello di cui all'art. 4, c. 8, D.M. cit. – pur richiesto dalla parte convenuta nella nota spese allegata alle memorie di replica – non sussistendo nella fattispecie i presupposti normativamente richiesti) e previa compensazione di un quinto delle spese medesime in ragione del parziale riconoscimento delle ragioni attoree.
Va rigettata per contro la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa che la società abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
infine ha diritto alla rifusione delle spese borsuali sostenute in corso di causa, pari a € 772,60 CP_1
per contributo e spese di intimazione dei testi, documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 11 di 12 1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 23.5.2018 tra
[...]
ed ; Parte_1 Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
della somma di € 48.897,66 oltre interessi di legge dalla messa in Controparte_1
mora al saldo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto con R.G. n. 5190/2021;
4. compensa tra le parti un quinto delle spese di lite del presente giudizio e condanna
[...]
a rifondere in favore di i Parte_1 Controparte_1
residui quattro quinti, per la frazione liquidati - oltre a € 772,60 per esborsi - in € 30.360,72 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AG ND
pagina 12 di 12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AG ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Ermes Jacchia n. 115, presso e nello studio dell'Avv. FONTANA
FR e dell'Avv. ALBERTI NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(P.IVA: ) in persona del titolare (C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
), elettivamente domiciliato in Vicenza, Strada Casale n. 98, presso e nello studio C.F._1
dell'Avv. CAPOZZI SERGIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes del 23/05/2018 ai sensi dell'art. 1662 c. 2 c.c. ovvero, in subordine, emettere sentenza costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento del convenuto;
dichiarare che null'altro deve l'attrice al convenuto in relazione al contratto d'appalto di cui in narrativa ed alle opere da quest'ultimo eseguite;
condannare il convenuto alle restituzioni ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, così quantificati: (a) in relazione al ripristino delle opere difformi e/o viziate in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle regole dell'arte, in misura non inferiore agli importi indicati in narrativa dell'atto di citazione per effettuare tali interventi, e così per almeno Euro 182.477,73 nonché (b) in relazione alle opere non eseguite, in misura non inferiore alla differenza tra gli importi indicati in narrativa dell'atto di citazione per realizzare tali opere (almeno Euro 113.197,00) e l'importo contrattualmente pattuito (Euro 53.469,33) e così per almeno Euro 59.727,6, nonché infine (c) in relazione al fermo tecnico del cantiere ed alla connessa impossibilità di messa a reddito del complesso immobiliare de quo, in un importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore all'importo indicato in narrativa di Euro 352.716,00 parametrando la liquidazione alla misura dei mancati canoni di locazione che si sarebbero potuti percepire nell'ipotesi di tempestiva esecuzione delle opere di appalto (e, conseguentemente, a causa del ritardo nei lavori e fermi cantiere); somme tutte, anche nella minore o maggior misura ritenuta di giustizia, da determinarsi soccorrendo, se del caso, il criterio equitativo, e da maggiorarsi per interessi dalla data della costituzione in mora al soddisfo, oltre a rivalutazione monetaria se dovuta;
rigettare le domande avversarie;
in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione delle spese e oneri di lite del procedimento per A.T.P. ante causam e del presente giudizio, nonché di assistenza tecnica di parte”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito in via principale, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti espressi in narrativa;
condannarsi l'attrice ai sensi dell'art. 96 primo e quarto comma c.p.c. nella somma massima che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 37/2018 risultando gli atti del presente giudizio redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;
nel merito in via riconvenzionale,
pagina 2 di 12 accertarsi, dichiararsi e condannarsi (C.F. e P.IVA: Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ed i suoi soci illimitatamente responsabili a P.IVA_1 corrispondere a , quale titolare della ditta individuale : CP_1 Controparte_1
a) l'importo di euro 55.796,87 oltre IVA - ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di saldo per opere eseguite e non saldate, maggiorato di interessi moratori dal dovuto (9/01/2020) al saldo;
b) l'importo di euro 5.215,8 - ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di saldo per le spese legali e tecniche sostenute nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c (R.G. n. 5190/21
– Trib. VI - G.I. Dott.ssa Zambelli), maggiorato di interessi moratori dalle singole fatture al saldo;
c) l'importo di euro 7.500,00 - ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di indennizzo ex art. 1671 cod. civ. per il mancato guadagno e per il danno da fermo cantiere maggiorato di interessi moratori dal deposito della domanda riconvenzionale al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 37/2018 risultando gli atti del presente giudizio redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;
nel merito in via subordinata, dichiararsi tenuto a corrispondere all'attrice, in relazione alle domande e per i titoli da CP_1 questa azionati, la somma che risulterà strettamente dimostrata in corso di causa, ponendosi detta somma in compensazione con le somme che l'attrice risulterà tenuta a versare al convenuto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 37/2018 risultando gli atti del presente giudizio redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1
seguito, breviter, ) esponeva: di aver sottoscritto in data 23.5.2018, in qualità di Parte_1
committente, un contratto di appalto con per la realizzazione di opere di Controparte_1
urbanizzazione primaria nell'ambito di una lottizzazione del Comune di Caldogno;
che l'opera non era stata terminata entro la scadenza contrattuale dell'11.11.2019 per cui era stata presentata una nuova pratica edilizia;
che erano emersi inoltre rilevanti vizi e difformità denunciati in data 6.11.2020, per cui era stato sospeso il pagamento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori;
che in occasione del sopralluogo congiunto del 12.4.2021 la controparte aveva riconosciuto le difformità contestate e aveva riscontrato ulteriori vizi inerenti alla posa in opera dei pozzetti, assumendo l'impegno del relativo ripristino senza tuttavia ottemperarvi;
che con missiva del 20.5.2021 era stato diffidato l'adempimento entro un termine fissato ai sensi dell'art. 1662, c. 2, c.c.; che la decorrenza di tale termine aveva determinato la risoluzione del contratto d'appalto; che era stato così instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto con R.G. n. 5190/2021, al cui esito il C.T.U. nominato aveva confermato la sussistenza di tutti i vizi contestati e la mancata esecuzione delle opere di ripristino pagina 3 di 12 concordate in occasione del sopralluogo summenzionato, ferma e incontestata l'omessa ultimazione dei lavori concordati ab initio; che tuttavia il costo delle suddette opere era stato determinato a forfait in €
40.000,00 senza considerare il piano di lottizzazione in atti e senza esplicitare i parametri di stima impiegati;
che viceversa il costo degli interventi da effettuare doveva essere quantificato nella somma di € 182.477,73 e il completamento dei lavori da parte di imprese terze avrebbe comportato un aggravio di spesa pari a € 59.727,67 in base ai preventivi acquisiti;
che il ritardo di diciannove mesi nel completamento della lottizzazione aveva comportato l'impossibilità di ritrarre reddito dai beni immobili interessati per € 352.716,00. chiedeva dunque che venisse accertata l'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto di appalto e che la controparte venisse condannata a pagare le suindicate somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: che nell'aprile 2021 il tecnico di controparte Controparte_1
aveva appurato la sussistenza di un debito della committente di € 48.984,88 e che contestualmente l'appaltatore aveva accettato la richiesta di eseguire il ripristino di alcune opere marginali, per il valore di € 6.704,00 accertato dal C.T.U. in fase di A.T.P.; che il valore delle opere eseguite e non saldate da controparte era pari a € 55.796,87 oltre i.v.a.; che controparte doveva rifondere anche le spese legali e tecniche del procedimento di A.T.P. per € 5.215,80 oltre interessi e doveva corrispondere l'indennizzo ex art. 1667 c.c. per il fermo cantiere di 467 giorni successivi al recesso negoziale del committente, da quantificarsi nell'importo di € 7.500,00 in via equitativa;
che le difformità denunciate da controparte erano in realtà inesistenti, perché le modifiche rispetto al capitolato erano state apportate su indicazione della committenza;
che le stesse non rappresentavano vizi in quanto non violavano le regole dell'arte; che dunque non doveva essere sostenuto alcun costo di ripristino, men che meno nella misura indicata dalla società attrice in patente eccedenza rispetto alla stima del C.T.U.; che il maggior costo delle opere non eseguite era rimasto privo di prova;
che il ritardo nel completamento dell'opera, mai prima contestato, era dipeso dalle variazioni apportate dalla controparte al progetto iniziale, dalla richiesta di nuove opere perimetrali inizialmente non previste e dalla sospensione dei lavori in attesa del completamento di opere impiantistiche da parte di una ditta terza;
che dovevano essere computate poi le sospensioni di legge disposte nel periodo della pandemia da Covid-19; che ai sensi della clausola 16.3 del contratto di appalto la controparte avrebbe potuto esercitare il recesso già in caso di un ritardo di sessanta giorni;
che comunque non era stato pattuito alcun termine essenziale per la consegna pagina 4 di 12 dell'opera; che la sospensione dei lavori del 9.1.2020 era legittima in quanto era stata determinata dall'insolvenza della società attrice rispetto al pagamento del quarto S.A.L., in ottemperanza all'art. 1460
c.c. e alla clausola 15.8 del contratto di appalto. chiedeva dunque il rigetto delle domande CP_1
avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte, oltre al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., altresì alla corresponsione delle somme suindicate oltre interessi moratori dalla debenza al saldo.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'impresa convenuta e ammetteva parzialmente la prova testimoniale richiesta. Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, assegnava i termini per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189 c.p.c., e rimetteva la causa in decisione.
Tanto premesso, va esaminata in primo luogo la sussistenza dei vizi e difformità denunciati da Parte_1
ancora in data 6.11.2020 (doc. 4 attoreo). Trattasi di contestazioni inerenti a: 1) “fornitura e
[...]
stesura di stabilizzato”; 2) “fornitura e posa in opera di tessuto geotessile”; 3) “fornitura e posa in opera di profili in CLS”; 4) “fornitura e posa di pavimentazione in blocchetti in CLS sagomati betonelle”. Con riguardo a tali aspetti, il C.T.U. nominato in fase di A.T.P. ha effettivamente riscontrato delle difformità tra l'opera realizzata e quella prevista nel capitolato d'appalto (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale), e in particolare ha constatato che:
1) lo stabilizzato consta di uno spessore in media di 8,8 cm anziché di 10 cm come previsto nel capitolato;
2) il geotessile posato è diverso per peso e resistenza da quello in polipropilene e polietilene che era stato previsto;
3) circa i profili di calcestruzzo prefabbricati di divisione tra i marciapiedi, i passi carrai e la sede stradale, manca sia l'armatura metallica sia una fondazione di circa 3 m, mentre il colore risulta conforme a quello che era stato previsto;
4) le betonelle posate hanno uno spessore di 6 cm anziché di 8 cm come era stato previsto.
Quanto alle difformità sopra riportate sub 1) e sub 2), il C.T.U. precisa però che le opere risultano comunque realizzate a regola d'arte. Detto altrimenti, l'opera presenta delle divergenze rispetto a come doveva essere realizzata in base agli accordi iniziali intercorsi tra committente e appaltatore, ma non pagina 5 di 12 presenta difetti costruttivi che necessitino di essere emendati mediante interventi di ripristino (cfr. pag.
9-10 dell'elaborato peritale). Peraltro, risulta che il geotessile sia stato invero approvato dalla direzione lavori in occasione di un sopralluogo avvenuto in data 23.5.2019 (doc. 20 conv.). Il C.T.U. ha dunque quantificato il minor valore dell'opera in ragione della diversa quantità e qualità dei materiali effettivamente impiegati rispetto a quanto era stato previsto nel capitolato d'appalto.
Non sussistendo così i presupposi per condannare l'impresa appaltatrice al rifacimento di un'opera meramente e marginalmente difforme, la società attrice poteva però chiedere la rifusione del relativo minor valore quale è stato quantificato dal C.T.U., non tanto ai sensi dell'art. 1668, c. 2, c.c. quanto piuttosto ai sensi dell'art. 1453, c. 3, c.c. ossia a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'altrui inadempimento (l'opera appaltata infatti non è stata conclusa per ammissione di entrambe le parti e “In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt.
1453 e 1455 cod. civ.” - Cass. n. 1186/2015). non ha però formulato alcuna Parte_1
domanda di risarcimento del danno conseguito quale effetto del minor valore dell'opera realizzata dalla controparte, per cui non può essere accertato il suo diritto a percepire le somme di € 1.680,00 per la prima difformità e di € 8.188,50 per la seconda difformità di cui sopra (cfr. pag. 10-11 dell'elaborato peritale).
Quanto alla difformità sopra riportata sub 3), il C.T.U. ha riscontrato, analogamente, che non sussiste un vizio con riguardo alla mancata installazione di una rete metallica nella fondazione dei marciapiedi, dei passi carrai e della sede stradale – in quanto tale manufatto non incide sulla stabilità dell'opera. Non sussiste alcun vizio nemmeno con riguardo al colore del materiale impiegato, che risulta invero conforme a quanto previsto nel capitolato d'appalto. Il C.T.U. ha riscontrato invece la sussistenza di un vizio tra quelli lamentati dalla società attrice, che comporta la necessità di procedere con il rifacimento delle fondazioni per la profondità di tre metri, al costo di € 3.500,00 oltre i.v.a. al 10% (tale essendo l'aliquota applicata nei rapporti tra le parti – cfr. doc. 2 attoeo) da addebitarsi così all'impresa convenuta.
Quanto poi alla difformità sopra riportata sub 4), l'approvazione sia da parte del Direttore lavori sia da parte di dello spessore di 6 cm effettivamente installate emerge dal Parte_2
verbale del sopralluogo del 18.7.2019 (doc. 20 conv.) redatto dal collaudatore tecnico amministrativo pagina 6 di 12 del Comune di Caldogno: tale documento, provenendo da un terzo estraneo agli interessi delle parti in causa e soggetto al libero apprezzamento del giudicante, rappresenta a parere di quest'ultimo un elemento probatorio adeguato e sufficiente a ritenere sussistente l'accordo tra committente e appaltatore relativo alla sostituzione delle betonelle di 8 cm con quelle di 6 cm, le quali peraltro sono del tutto adatte alla realizzazione dei marciapiedi cui sono state destinate, tanto da poter ritenere l'opera così realizzata come conforme alle regole dell'arte (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale). Alcun quantum risarcitorio o ripristinatorio può essere riconosciuto dunque alla società attrice per la voce in esame.
Per concludere con il primo ordine di doglianze attoree, inerenti alle difformità sopra trattate, si deve concludere che l'unico vizio riscontrato in relazione all'opera appaltata è quello della mancata fondazione della sede stradale. Il corretto adempimento del contratto d'appalto in parte qua da parte di comporta così che la stessa debba rifondere alla controparte la somma di € 3.500,00 oltre CP_1
i.v.a., e quindi la somma di € 3.850,00 (previa riqualificazione, possibile per l'identità dell'oggetto della pretesa, della sua domanda di eliminazione del vizio a spese dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. quale domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.).
In secondo luogo, ha contestato il mancato ripristino dei vizi riconosciuti anche Parte_1
dalla controparte all'esito del sopralluogo del 12.4.2021. Gli interventi de quibus sono stati riconosciuti come necessari anche dal C.T.U., il quale ha quantificato quale costo di ripristino l'importo di € 6.704,00 oltre i.v.a. (pag. 13 dell'elaborato peritale), la cui debenza invero non è stata contestata da . CP_1
Questa è dunque tenuta a versare alla controparte la somma lorda di € 7.374,40 per il titolo in esame.
In terzo luogo, la società attrice lamenta il mancato completamento dell'opera appaltata. Il C.T.U. ha in effetti riportato che “rimane da realizzare la fornitura e posa del manto bituminoso e della segnaletica orizzontale e verticale (ad esclusione dei pali già posati) e sistemazione verde e dell'arredo urbano” per un valore complessivo preventivato di € 56.057,00 oltre i.v.a. (pag. 13 dell'elaborato peritale).
chiede che sia posto a carico della controparte il maggior costo, rispetto a quello Parte_1
desunto dal C.T.U. sulla base del capitolato d'appalto, che dovrà sostenere per l'ultimazione dei lavori da parte di ditte terze, per cui occorre verificare, quale presupposto di risarcibilità della posta di danno così configurata, se il mancato completamento dell'opera sia imputabile all'impresa convenuta.
A tal fine, appare utile ricostruire la cronologia degli eventi rilevanti, in base alla documentazione in atti.
ha prestato la propria attività nel cantiere della committente fino alla sospensione dei lavori, CP_1
pagina 7 di 12 avvenuta a seguito della comunicazione dell'impresa appaltatrice del 20.7.2020 (doc. 10 conv.).
Successivamente non risulta che alcun ulteriore intervento edilizio sia stato compiuto (cfr. interrogatorio formale di all'udienza del 5.12.2024 e deposizione testimoniale di e di CP_1 Testimone_1
in risposta al capitolo 10 della seconda memoria attorea, come da verbale dell'udienza Testimone_2
del 23.1.2025), e anzi emerge che la società attrice abbia voluto avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c., con efficacia a far data dal 20.6.2021 (doc. 6 attoreo). Alla data della sospensione dei lavori sussistevano vizi per un valore di ripristino pari a € 10.204,00 oltre i.v.a. (di cui €
3.500,00 accertati dal C.T.U. come sopra ed € 6.704,00 riconosciuti da entrambe le parti all'esito del sopralluogo del 21.4.2021) e un insoluto da parte della committenza appunto pari a € 56.057,00 oltre i.v.a. (così accertato dal C.T.U., ma comunque stimato anche dal tecnico attoreo nella misura non apprezzabilmente inferiore di € 48.984,88 – doc. 8 attoreo).
Ne segue che, per quanto fosse tenuta ad emendare i vizi dell'opera da essa realizzata, la CP_1
sospensione dei lavori dalla stessa deliberata sia da considerare legittima, in quanto il ritardo nei pagamenti dovuti da era consistente (sostanzialmente equiparabile al valore Parte_1
dell'ultimo S.A.L.) e non era giustificato dalla sussistenza di vizi di valore marginale. Pertanto, il maggior costo delle opere non realizzate per effetto della predetta sospensione dei lavori, riconosciuta come legittima, non può essere oggetto di risarcimento da parte dell'impesa convenuta.
Ne segue parimenti che - per quanto non sussistessero i presupposti per accogliere la domanda attorea subordinata di dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per inadempimento di non scarsa importanza imputabile a , ai sensi del combinato disposto dell'art. 1453 c.c. e CP_1
dell'art. 1455 c.c. - va però accolta la domanda attorea principale di accertamento della risoluzione del medesimo contratto di appalto per inottemperanza alla diffida di ripristino dei vizi riconosciuti in esito al sopralluogo del 21.4.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1662, c. 2, c.c.: l'intimazione de qua non presuppone infatti la sussistenza di vizi gravi (in effetti non ricorrenti nel caso di specie), ma solo l'assegnazione all'appaltatore di un termine, per conformarsi alle condizioni negoziale, che sia congruo rispetto all'entità dei vizi medesimi (Cass. n. 1630/1984). Nella vicenda in questione il termine di trenta giorni concesso dalla società attrice appare congruo (doc. 6 attoreo) e l'inottemperanza dell'impresa convenuta non può ritenersi giustificata dal ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto dovuto dalla controparte, in quanto non vi può essere correlazione causale tra i due inadempimenti (detto altrimenti,
pagina 8 di 12 un ritardato pagamento logicamente non giustifica la realizzazione di un'opera viziata). Va dunque pronunciata la risoluzione negoziale di cui all'art. 1662 c.c.
Ne segue infine – dall'accertata legittimità della sospensione dei lavori disposta da in CP_1
conseguenza del mancato pagamento di una parte consistente del prezzo dell'appalto – che non risulta risarcibile nemmeno l'asserito danno da ritardo ingenerato dall'impossibilità di mettere a reddito le unità immobiliari oggetto dell'appalto per cui è causa. ha infatti rilevato che la consegna Parte_1
dell'opera era prevista per l'11.11.2019 e che il contratto d'appalto si è risolto, come visto, in data
20.6.2021 quando i lavori non erano ancora ultimati e la committente non poteva dunque porre liberamente sul mercato gli appartamenti solo parzialmente realizzati. Ha chiesto pertanto una somma corrispondente al valore locatizio delle predette unità immobiliari per ciascuno dei diciannove mesi intercorrenti tra le due suddette date. Tuttavia, è stato appurato che a inizio 2020 Parte_1
era inadempiente al proprio obbligo di pagamento dei lavori di cui al quarto e aveva così CP_2
ingenerato la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c. e della clausola 15.8. del contratto di appalto (doc. 1 attoeo): da quel momento in poi, dunque, il ritardo non può ritenersi imputabile a e dunque in capo alla stessa non piò essere riconosciuta alcuna responsabilità risarcitoria. CP_1
Anche con riguardo ai mesi precedenti, intercorrenti tra l'11.11.2019 e il conclamarsi dell'inadempimento della società attrice, ritiene il giudicante che non sia ravvisabile una responsabilità risarcitoria di in quanto – ammesso che tale ritardo fosse alla stessa imputabile (la CP_1
circostanza dedotta dalla società attrice dell'abbandono del cantiere nei mesi di giugno, luglio e agosto
2019 è stata infatti smentita dalle deposizioni testimoniali di e di in risposta Testimone_1 Testimone_2
al capitolo 7 della seconda memoria attorea, come da verbale dell'udienza del 23.1.2025, mentre la contraria deposizione della teste resa all'udienza del 18.3.2025 non è attendibile in Testimone_3
quanto la stessa ha ammesso di essere stata presente in cantiere solo un giorno al mese, riferendo di aver appreso ogni altra circostanza dal padre legale rappresentante della società Parte_1
attrice, e dunque de relato actoris, con conseguente inutilizzabilità delle sue affermazioni in parte qua)
– trattasi comunque di ritardo non grave (tre mesi circa) e inidoneo a ravvisare un pregiudizio economico risarcibile (senza tralasciare di considerare che il termine dell'11.11.2019 per la chiusura del cantiere non rappresentava per le parti un termine essenziale).
pagina 9 di 12 Dopo aver ravvisato la fondatezza delle pretese attoree con riguardo alla domanda di dichiarazione della risoluzione del contratto e alla domanda di risarcimento del danno limitatamente all'importo di €
10.204,00 oltre i.v.a. (e quindi nella misura lorda di € 11.224,40), occorre prendere in esame le domande formulate in via riconvenzionale dall'impresa convenuta.
ha chiesto in primis il pagamento delle opere eseguite, non saldate e immuni da vizi. Il CP_1
relativo valore è stato quantificato dal C.T.U. in € 55.796,87 oltre i.v.a. (pag. 21 dell'elaborato peritale) e dunque in € 61.376,56. Non vi è ragione per la quale tale importo non dovrebbe essere saldato dalla società committente. sottolinea infatti, in sede di prima memorie integrativa ex art. Parte_1
171 ter c.p.c. (pag. 9-10) e ancora nella propria comparsa conclusionale (pag. 15-16), che il predetto importo risulta essere al lordo dei costi di ripristino delle opere viziate e al lordo della ritenuta in garanzia del 5% da liberarsi a seguito della consegna del cantiere e del collaudo positivo. Con riguardo al primo profilo, si procederà in effetti alla compensazione come infra delle rispettive poste creditorie, mentre con riguardo al secondo profilo si ritiene legittima l'inclusione nel dovuto delle ritenute a garanzia, in ragione della risoluzione del contratto e della definizione di ogni rapporto negoziale tra le parti.
ha poi chiesto la corresponsione ex art. 1671 c.c. della somma di € 7.500,00 a titolo di CP_1
indennizzo del mancato guadagno per l'interruzione del cantiere. La citata disposizione normativa non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie, in quanto non ha esercitato alcun Parte_1
diritto di recesso ex art. 1671 c.c., ma ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1662
c.c. in conseguenza dell'inottemperanza dell'impresa appaltatrice alla diffida di conformarsi alle pattuizioni del contratto medesimo. La pretesa in esame non merita dunque accoglimento.
Da ultimo, vanno considerate le domande simmetricamente poste da entrambe le parti in causa con riguardo alla rifusione delle spese peritali sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le quali vanno considerate alla stregua di una posta di danno emergente (Cass. n.
30854/2023). Ebbene, poiché il C.T.U. ha quantificato da un lato il costo di ripristino delle opere pur marginalmente viziate e ha determinato dall'altro lato l'ammontare del prezzo dell'appalto che ancora doveva essere corrisposto dalla committenza, ritiene il giudicante che le spese peritali vadano poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50% ciascuna, e che i compensi dei rispettivi C.T.P. debbano rimanere a carico delle parti che li hanno nominati.
pagina 10 di 12 Pertanto, poiché ha versato per intero il compenso del C.T.U. in A.T.P. per l'importo Parte_1
di € 2.509,00 (doc. 25 attoreo) ha diritto di ripetere la somma di € 1.254,50 oltre interessi dalla data del pagamento (di cui tuttavia non viene data prova in causa).
Operando quindi la compensazione richiesta dalle parti - fermo il riconoscimento di un credito di pari a € 12.478,90 (ossia € 11.224,40 + € 1.254,50) e di un credito di Parte_1 CP_1
pari a € 61.376,56 – risulta che a quest'ultima debba essere ancora versata la somma di € 48.897,66 i.v.a. inclusa, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo. Al pagamento di tale somma va condannata la sola e non anche i suoi soci illimitatamente responsabili, nonostante la domanda Parte_1
formulata in tal senso da , in quanto l'impresa convenuta non ha formulato alcuna istanza CP_1
per la loro chiamata in causa, con l'effetto che gli stessi non sono parti del presente giudizio e non sono passibili dunque di alcuna statuizione di condanna (fermo restando il disposto di cui all'art. 2291 c.c.).
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
In forza del principio della soccombenza in base all'esito complessivo della lite, quelle del procedimento per A.T.P. vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al presente giudizio vanno poste a carico della società attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa in base alle domande prospettate dalle parti (da € 520.000 a € 1.000.000), con l'aumento di cui all'art. 4, c. 1 bis,
D.M. cit. (ma non anche di quello di cui all'art. 4, c. 8, D.M. cit. – pur richiesto dalla parte convenuta nella nota spese allegata alle memorie di replica – non sussistendo nella fattispecie i presupposti normativamente richiesti) e previa compensazione di un quinto delle spese medesime in ragione del parziale riconoscimento delle ragioni attoree.
Va rigettata per contro la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa che la società abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
infine ha diritto alla rifusione delle spese borsuali sostenute in corso di causa, pari a € 772,60 CP_1
per contributo e spese di intimazione dei testi, documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 11 di 12 1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 23.5.2018 tra
[...]
ed ; Parte_1 Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
della somma di € 48.897,66 oltre interessi di legge dalla messa in Controparte_1
mora al saldo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto con R.G. n. 5190/2021;
4. compensa tra le parti un quinto delle spese di lite del presente giudizio e condanna
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a rifondere in favore di i Parte_1 Controparte_1
residui quattro quinti, per la frazione liquidati - oltre a € 772,60 per esborsi - in € 30.360,72 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AG ND
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