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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Marta Speciale -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1161 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 28 gennaio 2025, promosso da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv.
Caterina Minì, presso il cui studio, sito in Polistena alla Via P. Nenni n. 35, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppina BAGALA', presso il cui studio, sito in Palmi alla Via F. Crispi n. 25,
è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 14.10.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge resistente, ed ordinarsi al sig. di lasciare immediatamente libero l'immobile adibito a casa familiare sita in CP_1
Polistena, deducendo che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
- rilevato che, comparse dinanzi al giudice delegato all'udienza del 28 gennaio 2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni indicate ai nn. da 1 e
4, come trascritte a pagina 3 nell'istanza congiunta depositata il 04.01.2025, con la sola modifica del termine posto alla clausola nr. 3, nell'ambito della quale la data del 20.01.25 deve intendersi sostituita con quella del 15.02.25 e con l'aggiunta di una clausola nr. 5, in cui si dà atto della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<1) Pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) confermare che il sig. provvederà a lasciare libero l'immobile sito in Controparte_1
Polistena, via G. Gaber 2, adibito a casa familiare, nella piena disponibilità della signora essendo la stessa la legittima proprietaria, portando con sé ogni bene Parte_1
personale compresi gli arredi di sua appartenenza entro il 15 febbraio 2025;
4) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
5) si dà atto della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 02.09.2023 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rizziconi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune atto n. 25, parte II, serie A, anno 2023; b) che dal matrimonio non sono nati figli;
c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto di prendere atto delle condizioni pattuite, in assenza di figli;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.10.2024 da contro trasformato Parte_1 Controparte_1 in ricorso congiunto all'udienza dinanzi al GD del 28.01.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rizziconi il 02.09.2023 (atto n.25, parte II, serie A, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio di quel Comune);
- prende atto delle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13.02.2025 Il giudice rel.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Marta Speciale -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1161 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 28 gennaio 2025, promosso da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv.
Caterina Minì, presso il cui studio, sito in Polistena alla Via P. Nenni n. 35, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppina BAGALA', presso il cui studio, sito in Palmi alla Via F. Crispi n. 25,
è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 14.10.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge resistente, ed ordinarsi al sig. di lasciare immediatamente libero l'immobile adibito a casa familiare sita in CP_1
Polistena, deducendo che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
- rilevato che, comparse dinanzi al giudice delegato all'udienza del 28 gennaio 2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni indicate ai nn. da 1 e
4, come trascritte a pagina 3 nell'istanza congiunta depositata il 04.01.2025, con la sola modifica del termine posto alla clausola nr. 3, nell'ambito della quale la data del 20.01.25 deve intendersi sostituita con quella del 15.02.25 e con l'aggiunta di una clausola nr. 5, in cui si dà atto della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<1) Pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) confermare che il sig. provvederà a lasciare libero l'immobile sito in Controparte_1
Polistena, via G. Gaber 2, adibito a casa familiare, nella piena disponibilità della signora essendo la stessa la legittima proprietaria, portando con sé ogni bene Parte_1
personale compresi gli arredi di sua appartenenza entro il 15 febbraio 2025;
4) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
5) si dà atto della compensazione integrale tra le parti delle spese di lite;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 02.09.2023 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rizziconi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune atto n. 25, parte II, serie A, anno 2023; b) che dal matrimonio non sono nati figli;
c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto di prendere atto delle condizioni pattuite, in assenza di figli;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.10.2024 da contro trasformato Parte_1 Controparte_1 in ricorso congiunto all'udienza dinanzi al GD del 28.01.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rizziconi il 02.09.2023 (atto n.25, parte II, serie A, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio di quel Comune);
- prende atto delle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13.02.2025 Il giudice rel.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola