CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2025, n. 17523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17523 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi presentati da: 1. NC OR, nato a [...] il [...], 2. NI GI, nato a [...] il [...]; 3. OR VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 16/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Il Tribunale di Larino, con sentenza del 18/01/2024, aveva condannato VA OR alla pena di anni 1 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, OR NC e GI NI alla pena di mesi 10 di arresto e 15.000 euro di ammenda, per il reato di cui all'articolo 8 d. Igs. 202/2007, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 4 del medesimo 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17523 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2025 decreto e dichiarata assorbita nel reato riconosciuto la contravvenzione di cui all'articolo 674 cod. pen.. 2. Con sentenza del 16/05/2024, la Corte di appello di Campobasso riformava la sentenza di primo grado e, riqualificato il fatto nella contravvenzione di cui all'articolo 9 del d. Igs. 202/2007, applicava la pena di 12.000 euro di ammenda a OR VA e di euro 10.000 a NC OR e NI GI. 3. Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'articolo 192, in relazione all'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per cattivo utilizzo dei criteri di valutazione della prova indiziaria. La colpevolezza è stata desunta da: presenza di nafta nel luogo ove era ormeggiata la nave «Luigia Madre»; chiazza più grande di detta nafta proprio presso la suddetta imbarcazione;
esame delle sentine delle altre barche, in cui non fu rinvenuta presenza di nafta;
impedimento al controllo da parte dell'equipaggio della «Luigia Madre»; la presenza di nafta nella sala macchine e nella sentina della barca;
le «strane» manovre eseguite dall'equipaggio al fine di generare moti ondosi per disperdere il gasolio in acqua e nascondere lo sversamento al personale della Capitaneria di Porto;
la presenza di un tubo flessibile di recente sostituzione;
l'incongruenza tra nafta consumata e nafta imbarcata. Con l'atto di appello si era contestata l'unidirezionalità delle indagini, nonché l'omessa e comunque errata valutazione della deposizione dell'ausiliario di p.g. che era stato incaricato di verificare le condizioni del battello, il quale aveva evidenziato la presenza di un tubo di recente ma non recentissima installazione (15 giorni), che era peraltro un mero tubo «di ritorno», per cui, per poter sversare nafta, il motore avrebbe dovuto essere acceso. Si evidenziava altresì la presenza di chiazze di gasolio nel porto di Termoli anche nei giorni successivi al fatto, quanto la «Luigia Madre» era già tornata a Manfredonia. Quanto al OR, si chiedeva l'assoluzione, non essendo lo stesso proprietario del mezzo e non essendo la sua condotta stata ripresa dalle telecamere delle imbarcazioni circostanti. Si era anche chiesto, in sede di memorie, il riconoscimento allo stesso della seconda sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha accolto il motivo relativo al consumo di gasolio ma ha rigettato le altre censure, sulla base della valorizzazione, non effettuata dal primo giudice, dei filmati di videosorveglianza della imbarcazione «Kevin Pio», ormeggiata accanto alla «Luigia Madre». I ricorrenti contestano il ragionamento induttivo seguito dalla sentenza impugnata, ritenendo che il riferimento alla attività riparativa/manutentiva sia stato errato e frutto di uno scorretto utilizzo della prova logica (v. pag.
6-14 del ricorso), ipotizzando una ricostruzione «alternativa» dei fatti (pag. 8) 2 3.2. Con il secondo motivo deducono violazione dell'articolo 113 cod. pen. in riferimento alla posizione di OR VA, che è in pensione dal 2019 e nel caso di specie si è limitato a pulirsi le mani. 3.3. Con il terzo motivo lamentano la mancata concessione al solo OR VA della sospensione condizionale della pena, ritenuto ingiustamente immeritevole del beneficio, posto che lo stesso, essendo in pensione, non ha più contatti con il mondo della navigazione. 3.4. Con il quarto motivo lamentano la mancata remissione in termini per proporre richiesta di obiezione a seguito della riqualificazione del fatto. 3.5. Con il quinto motivo invocano una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, essendo la stessa maturata in data 27 agosto 2024. 4. In data 14.03.2025 l'Avv. GI NC, per i ricorrenti, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l'accoglimento dei ricorsi. Quanto alla prima censura, evidenzia che, a differenza di quanto sostiene il P.G., essa non costituisce una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma evidenzia specifici vizi logici nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello di Campobasso, la quale ha: 1) omesso di valorizzare la prova tecnica diretta fornita dal consulente della Procura;
2) ignorato e/o travisato il valore probatorio della persistenza dell'inquinamento dopo la partenza dell'imbarcazione; 3) utilizzato un ragionamento presuntivo in presenza di una prova diretta contraria. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di censura è doppiamente inammissibile. 2.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come non sia consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti, la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette t 3 disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). La dedotta violazione di legge è pertanto inammissibile. 2.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la censura è inammissibile in quanto, in primo luogo, costituisce una pedissequa reiterazione di analoga censura formulata con l'atto di appello, cui la Corte territoriale risponde, confutandola, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio alle pagine 4-8, in cui evidenzia come la doglianza non si confronti affatto con le «cristalline» evidenze probatorie, di seguito riportate nella parte motiva della sentenza (ricapitolate dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso) e correttamente considerate secondo i criteri di valutazione della prova logica. 2.3. In secondo luogo, il motivo sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e propone - esplicitamente - una ricostruzione «alternativa» della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01) al di fuori dell'angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle sovraesposte considerazioni, con conseguente inammissibilità - anche sotto tale profilo - delle doglianze. Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una inammissibile rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell'ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). 2.4. La Corte territoriale, infatti, riporta cronologicamente l'insorgere delle iridescenze;
analizza le istantanee riprese dalla videosorveglianza per ricostruire la condotte degli imputati;
ripercorre il rifiuto degli stessi di far salire a bordo il personale di controllo e l'attivazione di manovre volte a disperdere la nafta, nonostante l'espressa diffida a non accendere il motore;
evidenzia la presenza nel vano motore e nella sentina di «molta sostanza» e, all'atto del controllo 4 da parte dell'ausiliario, di «soluzione di idrocarburi»; sottolinea, poi, come la pregressa sostituzione del tubo di ritorno ad un periodo di circa 15 giorni sia un dato emergente dalle sole dichiarazioni degli imputati (pag. 8) e non un dato oggettivo. 2.5. Quanto sopra evidenziato porta a ritenere il motivo di ricorso non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217), con conseguente inammissibilità. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al solo OR, sono inammissibili. Essi, infatti, confliggono con il tenore della sentenza, in cui, per un verso, la responsabilità del OR non è ancorata alla sua qualifica soggettiva di proprietario dell'imbarcazione, ma a quella di concorrente (rectius: di cooperatore) nel reato colposo (pag. 9) e, per altro verso, escludono il riconoscimento del beneficio richiesto (pag. 10) in ragione dei precedenti specifici per violazione del codice della navigazione, elementi che impediscono un giudizio prognostico favorevole (in applicazione del principio secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concessione del beneficio della sospensione condizionale, può limitarsi a prendere in considerazione gli elementi che ritiene prevalenti in senso ostativo alla sospensione;
v. Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02). Pertanto, rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, risulta evidente la distonia della dedotta qualifica di «pensionato» dell'imputato, la quale è del tutto irrilevante. 5. Il quarto motivo è inammissibile. Pacificamente, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01; Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006, Scarano, Rv. 233028 - 01; Sez. 1, n. 20573 del 25/02/2021, Martinalli, Rv. 281388 - 01; Sez. 1, n. 14944 del 21/02/2008, Scarano, Rv. 240135 - 01; Sez. 2, n. 40037 del 14/10/2011, Mosole, Rv. 251545 - 01). In atra pronuncia, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire dell'oblazione - in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica o 5 - è inammissibile qualora l'imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto e sarebbe volta a sollecitare una pronuncia «di mero principio», non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di oblazione (Sez. 2, n. 8606 del 06/02/2015, Piersanti, Rv. 264275 - 01). Pertanto, la nullità della sentenza sussiste nel solo caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, e il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza o si sia pronunciato applicando erroneamente la legge penale (Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente, che in sede di discussione non aveva neppure chiesto la riqualificazione del fatto, nulla deduce sul punto, esponendo la propria doglianza ad una valutazione di genericità e, quindi, di inammissibilità. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità dei ricorsi non consente di tener conto della eventuale prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che «la diagnosi di ammissibilità dell'impugnazione [...] deve precedere logicamente e cronologicamente lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l'eventuale decisione di merito ex art. 129 c.p.p.»; a ciò consegue che, qualora sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, non può aver luogo alcuna pronuncia sul merito: «la porzione di processo che si svolge tra il momento in cui si sollecita l'instaurazione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitazione è dichiarata inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale relativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non riserva spazio ad altre decisioni» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), salvo il caso (non ricorrente nel caso di specie) di prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, purché rilevata o eccepita in quella sede ovvero dedotta con i motivi di ricorso. Nel caso di specie, il dispositivo è stato letto in data 16 maggio 2024 e la motivazione è stata depositata in data 12 luglio 2025, mentre gli stessi ricorrenti affermano che la prescrizione sarebbe maturata il 27 agosto 2025, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza. 6. I ricorsi in conclusione vanno dichiarati inammissibili. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla 6 declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/03/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Il Tribunale di Larino, con sentenza del 18/01/2024, aveva condannato VA OR alla pena di anni 1 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, OR NC e GI NI alla pena di mesi 10 di arresto e 15.000 euro di ammenda, per il reato di cui all'articolo 8 d. Igs. 202/2007, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 4 del medesimo 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17523 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 20/03/2025 decreto e dichiarata assorbita nel reato riconosciuto la contravvenzione di cui all'articolo 674 cod. pen.. 2. Con sentenza del 16/05/2024, la Corte di appello di Campobasso riformava la sentenza di primo grado e, riqualificato il fatto nella contravvenzione di cui all'articolo 9 del d. Igs. 202/2007, applicava la pena di 12.000 euro di ammenda a OR VA e di euro 10.000 a NC OR e NI GI. 3. Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'articolo 192, in relazione all'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per cattivo utilizzo dei criteri di valutazione della prova indiziaria. La colpevolezza è stata desunta da: presenza di nafta nel luogo ove era ormeggiata la nave «Luigia Madre»; chiazza più grande di detta nafta proprio presso la suddetta imbarcazione;
esame delle sentine delle altre barche, in cui non fu rinvenuta presenza di nafta;
impedimento al controllo da parte dell'equipaggio della «Luigia Madre»; la presenza di nafta nella sala macchine e nella sentina della barca;
le «strane» manovre eseguite dall'equipaggio al fine di generare moti ondosi per disperdere il gasolio in acqua e nascondere lo sversamento al personale della Capitaneria di Porto;
la presenza di un tubo flessibile di recente sostituzione;
l'incongruenza tra nafta consumata e nafta imbarcata. Con l'atto di appello si era contestata l'unidirezionalità delle indagini, nonché l'omessa e comunque errata valutazione della deposizione dell'ausiliario di p.g. che era stato incaricato di verificare le condizioni del battello, il quale aveva evidenziato la presenza di un tubo di recente ma non recentissima installazione (15 giorni), che era peraltro un mero tubo «di ritorno», per cui, per poter sversare nafta, il motore avrebbe dovuto essere acceso. Si evidenziava altresì la presenza di chiazze di gasolio nel porto di Termoli anche nei giorni successivi al fatto, quanto la «Luigia Madre» era già tornata a Manfredonia. Quanto al OR, si chiedeva l'assoluzione, non essendo lo stesso proprietario del mezzo e non essendo la sua condotta stata ripresa dalle telecamere delle imbarcazioni circostanti. Si era anche chiesto, in sede di memorie, il riconoscimento allo stesso della seconda sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha accolto il motivo relativo al consumo di gasolio ma ha rigettato le altre censure, sulla base della valorizzazione, non effettuata dal primo giudice, dei filmati di videosorveglianza della imbarcazione «Kevin Pio», ormeggiata accanto alla «Luigia Madre». I ricorrenti contestano il ragionamento induttivo seguito dalla sentenza impugnata, ritenendo che il riferimento alla attività riparativa/manutentiva sia stato errato e frutto di uno scorretto utilizzo della prova logica (v. pag.
6-14 del ricorso), ipotizzando una ricostruzione «alternativa» dei fatti (pag. 8) 2 3.2. Con il secondo motivo deducono violazione dell'articolo 113 cod. pen. in riferimento alla posizione di OR VA, che è in pensione dal 2019 e nel caso di specie si è limitato a pulirsi le mani. 3.3. Con il terzo motivo lamentano la mancata concessione al solo OR VA della sospensione condizionale della pena, ritenuto ingiustamente immeritevole del beneficio, posto che lo stesso, essendo in pensione, non ha più contatti con il mondo della navigazione. 3.4. Con il quarto motivo lamentano la mancata remissione in termini per proporre richiesta di obiezione a seguito della riqualificazione del fatto. 3.5. Con il quinto motivo invocano una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, essendo la stessa maturata in data 27 agosto 2024. 4. In data 14.03.2025 l'Avv. GI NC, per i ricorrenti, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l'accoglimento dei ricorsi. Quanto alla prima censura, evidenzia che, a differenza di quanto sostiene il P.G., essa non costituisce una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma evidenzia specifici vizi logici nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello di Campobasso, la quale ha: 1) omesso di valorizzare la prova tecnica diretta fornita dal consulente della Procura;
2) ignorato e/o travisato il valore probatorio della persistenza dell'inquinamento dopo la partenza dell'imbarcazione; 3) utilizzato un ragionamento presuntivo in presenza di una prova diretta contraria. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di censura è doppiamente inammissibile. 2.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come non sia consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti, la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette t 3 disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). La dedotta violazione di legge è pertanto inammissibile. 2.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la censura è inammissibile in quanto, in primo luogo, costituisce una pedissequa reiterazione di analoga censura formulata con l'atto di appello, cui la Corte territoriale risponde, confutandola, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio alle pagine 4-8, in cui evidenzia come la doglianza non si confronti affatto con le «cristalline» evidenze probatorie, di seguito riportate nella parte motiva della sentenza (ricapitolate dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso) e correttamente considerate secondo i criteri di valutazione della prova logica. 2.3. In secondo luogo, il motivo sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e propone - esplicitamente - una ricostruzione «alternativa» della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01) al di fuori dell'angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle sovraesposte considerazioni, con conseguente inammissibilità - anche sotto tale profilo - delle doglianze. Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una inammissibile rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell'ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). 2.4. La Corte territoriale, infatti, riporta cronologicamente l'insorgere delle iridescenze;
analizza le istantanee riprese dalla videosorveglianza per ricostruire la condotte degli imputati;
ripercorre il rifiuto degli stessi di far salire a bordo il personale di controllo e l'attivazione di manovre volte a disperdere la nafta, nonostante l'espressa diffida a non accendere il motore;
evidenzia la presenza nel vano motore e nella sentina di «molta sostanza» e, all'atto del controllo 4 da parte dell'ausiliario, di «soluzione di idrocarburi»; sottolinea, poi, come la pregressa sostituzione del tubo di ritorno ad un periodo di circa 15 giorni sia un dato emergente dalle sole dichiarazioni degli imputati (pag. 8) e non un dato oggettivo. 2.5. Quanto sopra evidenziato porta a ritenere il motivo di ricorso non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217), con conseguente inammissibilità. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al solo OR, sono inammissibili. Essi, infatti, confliggono con il tenore della sentenza, in cui, per un verso, la responsabilità del OR non è ancorata alla sua qualifica soggettiva di proprietario dell'imbarcazione, ma a quella di concorrente (rectius: di cooperatore) nel reato colposo (pag. 9) e, per altro verso, escludono il riconoscimento del beneficio richiesto (pag. 10) in ragione dei precedenti specifici per violazione del codice della navigazione, elementi che impediscono un giudizio prognostico favorevole (in applicazione del principio secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concessione del beneficio della sospensione condizionale, può limitarsi a prendere in considerazione gli elementi che ritiene prevalenti in senso ostativo alla sospensione;
v. Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02). Pertanto, rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, risulta evidente la distonia della dedotta qualifica di «pensionato» dell'imputato, la quale è del tutto irrilevante. 5. Il quarto motivo è inammissibile. Pacificamente, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01; Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006, Scarano, Rv. 233028 - 01; Sez. 1, n. 20573 del 25/02/2021, Martinalli, Rv. 281388 - 01; Sez. 1, n. 14944 del 21/02/2008, Scarano, Rv. 240135 - 01; Sez. 2, n. 40037 del 14/10/2011, Mosole, Rv. 251545 - 01). In atra pronuncia, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione fondato sulla mancata previsione di un meccanismo che consenta all'imputato di fruire dell'oblazione - in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione giuridica o 5 - è inammissibile qualora l'imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che la pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto e sarebbe volta a sollecitare una pronuncia «di mero principio», non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall'istanza di oblazione (Sez. 2, n. 8606 del 06/02/2015, Piersanti, Rv. 264275 - 01). Pertanto, la nullità della sentenza sussiste nel solo caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, e il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza o si sia pronunciato applicando erroneamente la legge penale (Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente, che in sede di discussione non aveva neppure chiesto la riqualificazione del fatto, nulla deduce sul punto, esponendo la propria doglianza ad una valutazione di genericità e, quindi, di inammissibilità. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità dei ricorsi non consente di tener conto della eventuale prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che «la diagnosi di ammissibilità dell'impugnazione [...] deve precedere logicamente e cronologicamente lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l'eventuale decisione di merito ex art. 129 c.p.p.»; a ciò consegue che, qualora sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, non può aver luogo alcuna pronuncia sul merito: «la porzione di processo che si svolge tra il momento in cui si sollecita l'instaurazione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitazione è dichiarata inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale relativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non riserva spazio ad altre decisioni» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), salvo il caso (non ricorrente nel caso di specie) di prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, purché rilevata o eccepita in quella sede ovvero dedotta con i motivi di ricorso. Nel caso di specie, il dispositivo è stato letto in data 16 maggio 2024 e la motivazione è stata depositata in data 12 luglio 2025, mentre gli stessi ricorrenti affermano che la prescrizione sarebbe maturata il 27 agosto 2025, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza. 6. I ricorsi in conclusione vanno dichiarati inammissibili. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla 6 declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/03/2025.