Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1118
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 1951
Art. 4.
L'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio delle ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, previsto nella misura minima del 2,50 per cento dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1951-52, nella misura dell'1 per cento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1951