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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1290/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. URBINATI ROBERTO,
APPELLANTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TONTI MARCO e dell'avv. FRANCOLINI CORRETTO ANDREA MARIA ( PIAZZA MERCATO N. 1 47841 CATTOLICA C.F._2 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n.
134/2022, pronunciata in data 09/02/2022, dal tribunale di Rimini, sez. civile, nella persona del Dr.
RE IA CO, pubblicata il 10/02/2022, nel procedimento rubricato sub R.G. n. 4085/20 – Rep.
N. 238/2022 del 10/02/2022 versata in atti, in accoglimento dell'appello: in via principale: accertata l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la nullità degli ordini di acquisto delle azioni in atti, condannare la banca resistente a restituire al ricorrente l'importo di euro 19.660,37= o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi legali dalle singole date di acquisto al saldo, con interessi e maggior danno da liquidarsi mediante il parametro
Rendistato (pari al tasso rendimento medio annuo netto di titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi);
pagina 1 di 7 in via subordinata: accertato il grave inadempimento della banca resistente al contratto di negoziazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e rapporti bancari accessori di custodia e amministrazione in materia finanziaria in atti, condannare la banca resistente a pagare al ricorrente l'importo di euro 19.660,37= o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi legali dalle singole date di acquisto al saldo, con interessi e maggior danno da liquidarsi mediante il parametro Rendistato (pari al tasso rendimento medio annuo netto di titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi);
- Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
In via principale
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata
-nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o
1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi, a qualunque titolo, in relazione alle azioni oggetto del giudizio, nonché detraendo il controvalore delle stesse al momento della pronuncia giudiziale o, comunque, con retrocessione delle azioni a favore della Banca.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge”.
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Rimini di accertare Parte_1
l'invalidità di alcuni ordini di acquisto di azioni della e in subordine, di Controparte_1 condannare la banca suddetta al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
Deduceva il ricorrente che in data 23.6.2009 aveva stipulato con un Controparte_1 contratto-quadro per la negoziazione di strumenti finanziari;
che in data 1.6.2011, 24.4.2012 e
7.11.2012 aveva sottoscritto l'acquisto di azioni di per un importo Controparte_1 complessivo di € 39.550,87; che, in data 7.5.2013, aveva rimborsato azioni, Controparte_1 con contestuale annullamento dei titoli, per un valore complessivo di 19.890,00, residuando un investimento di € 19.669,87; che, successivamente, parte ricorrente aveva tentato di alienare i titoli, pagina 2 di 7 senza riuscire a reperire acquirenti;
che, in tale occasione, era venuto a conoscenza della circostanza che i titoli acquistati erano “illiquidi” e che, non essendo quotati su alcun mercato regolamentato, era praticamente impossibile alienarli.
Gli ordini di acquisto dei titoli dovevano essere pertanto considerati invalidi, in quanto non indicavano la natura illiquida delle azioni che ne costituivano oggetto, nonché per inadeguatezza dell'operazione alla luce della profilazione del cliente, operata dalla banca nella veste di intermediario finanziario.
In ogni caso, la banca doveva essere considerata inadempiente con riguardo agli obblighi informativi sulla stessa gravanti e doveva essere conseguentemente condannata al risarcimento del danno cagionato.
2. Si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
3. Disposto il mutamento del rito ed istruita la causa tramite audizione di testimoni, con sentenza n.
134/2022 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda, condannando il ricorrente alle spese.
In particolare il giudice, respinta la pregiudiziale eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla banca, osservava in generale, quando alla domanda di nullità, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (Cass. n. 15099 del 2021).
pagina 3 di 7 In applicazione di tali principi, la domanda di nullità andava rigettata poiché, anche a voler ritenere sussistente la violazione degli obblighi informativi prospettata dalla parte ricorrente, da ciò non sarebbe potuta derivare un'invalidità degli ordini di acquisto oggetto di causa.
Quanto alla domanda di accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, posto che non era stata richiesta una pronuncia (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento, bensì esclusivamente domanda di accertamento della violazione degli obblighi informativi con condanna al risarcimento del danno, la stessa doveva essere rigettata sulla base dell'assorbente considerazione che non poteva dirsi provato il nesso di causalità tra il prospettato inadempimento ed il danno lamentato, non essendo dimostrato che, se la banca avesse fornito un'esaustiva informativa precontrattuale relativa alle caratteristiche dei titoli negoziati (anche mediante la specifica indicazione dell'inadeguatezza dei titoli rispetto al profilo dell'investitore), il ricorrente non avrebbe acquistato i titoli;
al contrario, sulla base della produzione documentale di parte resistente, poteva dirsi raggiunta la prova che
[...] avrebbe egualmente proceduto all'acquisto dei titoli in base all'analisi della condotta Pt_1 pregressa del ricorrente, il quale aveva posto in essere numerose operazioni di investimento aventi ad oggetto titoli connotati da livelli di rischio comparabili a quelli che caratterizzavano le azioni di cui è causa.
Non vi era pertanto la necessità di accertare se, in concreto, vi fosse stato un effettivo inadempimento della banca agli obblighi informativi;
bastava infatti rilevare che il ricorrente aveva, negli anni, acquistato titoli di analoga natura azionaria (relativi a numerosi istituti bancari), nonché strumenti finanziari derivati, titoli in valuta estera e criptovalute.
Tali elementi di fatto, non specificamente contestati da parte ricorrente, inducevano a ritenere (all'esito di un giudizio di verosimiglianza fondato su elementi presuntivi) che avrebbe dato Parte_1 seguito all'acquisto delle azioni emesse da anche se la banca avesse Controparte_1 rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, tra cui quello di indicazione dell'inadeguatezza rispetto alla profilatura del cliente come emergente dal questionario MIFID.
Sotto il profilo qualitativo, infatti, l'investimento di cui è causa non si poneva in posizione “eccentrica” rispetto alle pregresse operazioni di acquisto compiute dal ricorrente, caratterizzate anche da elevati livelli di rischio.
Analogamente era a dirsi con riferimento al profilo quantitativo, attesa la rilevante entità degli investimenti posti in essere dal ricorrente nel corso degli anni, che consentivano di ritenere “coerente” con la condotta pregressa di dal punto di vista dell'importo investito, l'acquisto delle Parte_1 azioni di cui è causa.
pagina 4 di 7 4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Pt_1 Controparte_1
All'udienza cartolare del 21.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRTTO
5. Con un unico articolato motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice non ha considerato che incombeva sulla banca l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, e non sull'investitore; nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario circa le caratteristiche del prodotto finanziario e la sua inadeguatezza al profilo di rischio dell'investitore sarebbero a suo dire evidenti.
Inoltre gli altri investimenti menzionati nella decisione impugnata non sarebbero antecedenti, bensì successivi a quello oggetto di causa, come risultante dalla cronologia degli estratti conto del deposito titoli, e dunque il primo giudice avrebbe erroneamente descritto l'odierno appellante come un investitore dedito ad operazioni rischiose, circostanza che peraltro non influirebbe sulle violazioni informative unilateralmente poste in essere dalla banca intermediaria.
Infine, il tribunale non avrebbe considerato le conseguenze patrimoniali negative della condotta colposa della banca, che risulterebbero in re ipsa.
6. Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, reiterando le argomentazioni difensive svolte in primo grado e sottolineando, tra l'altro, l'inesistenza di un danno certo e definitivo a carico Cont dell'investitore, essendo le azioni della attualmente quotate e scambiate presso la piattaforma
MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della del regolamento CP_4 operativo HI-MTF, creato appositamente con la finalità di favorire l'incontro fra domanda ed offerta e in tal modo di aumentarne la liquidità.
Osserva inoltre che non è intervenuto alcun default della banca, sicchè, ad oggi, non si può ritenere che all'appellante sia derivata una perdita totale e definitiva del capitale complessivamente investito.
7. L'appello va respinto, sebbene con motivazione parzialmente corretta rispetto a quella della sentenza impugnata.
Ed invero l'odierno appellante, che ha proposto un'azione risarcitoria ed era pertanto gravato dall'onere della prova del danno subito, non soltanto non ne ha fornito la relativa dimostrazione, ma neppure ha allegato in concreto il pregiudizio lamentato, limitandosi a dedurre la asserita illiquidità dei titoli. Cont Va in proposito precisato che oggetto di causa sono gli acquisti di azioni emesse dalla e, precisamente, di 1.000 azioni in data 1.6.2011 al prezzo di 12,62 euro ad azione, 1.000 azioni in data 24.4.2012 al prezzo di 12,96 euro ad azione, 1.000 azioni in data 7.11.2011 al prezzo di 12,96 euro ad azione, per un importo complessivo pari ad € 39.550,87.
pagina 5 di 7 Contestualmente al primo acquisito in data 1.6.2011 il consiglio di amministrazione della banca, previa Cont valutazione di gradimento del 23.05.2011, deliberava l'ammissione di quale socio della , Pt_1 autorizzando la sottoscrizione di 1000 azioni ordinarie. Cont In data 7.5.2013 retrocedeva 1.500 azioni alla , che gli rimborsava € 19.890,00 al prezzo di Pt_1
13,26 euro ad azione, scegliendo liberamente di trattenere le azioni restanti.
8. In seguito, la facoltà di riacquisto delle azioni di propria emissione, sempre esercitata in passato dalla Cont
nei limiti di legge ed in conformità alle clausole statutarie (art. 17), venne preclusa dall'introduzione dei regolamenti UE n.575 del 26.06.2013 e n. 241 del 07.01.2014, recepiti con il D.L. n. 24/01/2015, convertito con legge n. 33/2015, e poi con il D.lgs. n. 72/2015, che hanno notevolmente ridotto la facoltà delle banche popolari di procedere al riacquisto di azioni proprie. Cont Dunque le azioni della , nel periodo in cui furono acquistate dall'odierno appellante (2011-2012) e sino a tutto il 2013, erano agevolmente liquidabili, nonostante non fossero quotate sui mercati regolamentati, Cont come indirettamente confermato dalla vendita parziale a delle azioni precedentemente acquistate effettuata nel 2013 da il quale volontariamente ne trattenne una parte. Pt_1 Cont
9. In epoca successiva, le azioni della sono state quotate e scambiate per alcuni anni presso la piattaforma MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della del CP_4 regolamento operativo HI-MTF, finalizzato a favorire l'incontro fra domanda ed offerta (circostanza dedotta dall'appellata e non contestata dall'appellante), e infine, per effetto della fusione per incorporazione in intervenuta nel corso del presente giudizio, esse sono state oggetto di un concambio Controparte_2 con le azioni dell'istituto incorporante, non soggette a limiti di commerciabilità.
Per altro verso, mai è stato allegato, e comunque non risulta, il default di dette banche.
Dalle esposte considerazioni non può che discendere il difetto di prova dell'esistenza di un danno concreto, non emergendo un effettivo rischio di perdita del capitale investito;
ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, con assorbimento di ogni altra questione.
10. L'appello va pertanto respinto, con condanna dell'appellante, soccombente, a rifondere all'appellata le spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello contro la sentenza n.
134/2022 del Tribunale di Parma e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1290/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. URBINATI ROBERTO,
APPELLANTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TONTI MARCO e dell'avv. FRANCOLINI CORRETTO ANDREA MARIA ( PIAZZA MERCATO N. 1 47841 CATTOLICA C.F._2 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n.
134/2022, pronunciata in data 09/02/2022, dal tribunale di Rimini, sez. civile, nella persona del Dr.
RE IA CO, pubblicata il 10/02/2022, nel procedimento rubricato sub R.G. n. 4085/20 – Rep.
N. 238/2022 del 10/02/2022 versata in atti, in accoglimento dell'appello: in via principale: accertata l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la nullità degli ordini di acquisto delle azioni in atti, condannare la banca resistente a restituire al ricorrente l'importo di euro 19.660,37= o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi legali dalle singole date di acquisto al saldo, con interessi e maggior danno da liquidarsi mediante il parametro
Rendistato (pari al tasso rendimento medio annuo netto di titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi);
pagina 1 di 7 in via subordinata: accertato il grave inadempimento della banca resistente al contratto di negoziazione, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e rapporti bancari accessori di custodia e amministrazione in materia finanziaria in atti, condannare la banca resistente a pagare al ricorrente l'importo di euro 19.660,37= o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi legali dalle singole date di acquisto al saldo, con interessi e maggior danno da liquidarsi mediante il parametro Rendistato (pari al tasso rendimento medio annuo netto di titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi);
- Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
In via principale
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata
-nella denegata ipotesi di condanna, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o
1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi, a qualunque titolo, in relazione alle azioni oggetto del giudizio, nonché detraendo il controvalore delle stesse al momento della pronuncia giudiziale o, comunque, con retrocessione delle azioni a favore della Banca.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge”.
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Rimini di accertare Parte_1
l'invalidità di alcuni ordini di acquisto di azioni della e in subordine, di Controparte_1 condannare la banca suddetta al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
Deduceva il ricorrente che in data 23.6.2009 aveva stipulato con un Controparte_1 contratto-quadro per la negoziazione di strumenti finanziari;
che in data 1.6.2011, 24.4.2012 e
7.11.2012 aveva sottoscritto l'acquisto di azioni di per un importo Controparte_1 complessivo di € 39.550,87; che, in data 7.5.2013, aveva rimborsato azioni, Controparte_1 con contestuale annullamento dei titoli, per un valore complessivo di 19.890,00, residuando un investimento di € 19.669,87; che, successivamente, parte ricorrente aveva tentato di alienare i titoli, pagina 2 di 7 senza riuscire a reperire acquirenti;
che, in tale occasione, era venuto a conoscenza della circostanza che i titoli acquistati erano “illiquidi” e che, non essendo quotati su alcun mercato regolamentato, era praticamente impossibile alienarli.
Gli ordini di acquisto dei titoli dovevano essere pertanto considerati invalidi, in quanto non indicavano la natura illiquida delle azioni che ne costituivano oggetto, nonché per inadeguatezza dell'operazione alla luce della profilazione del cliente, operata dalla banca nella veste di intermediario finanziario.
In ogni caso, la banca doveva essere considerata inadempiente con riguardo agli obblighi informativi sulla stessa gravanti e doveva essere conseguentemente condannata al risarcimento del danno cagionato.
2. Si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
3. Disposto il mutamento del rito ed istruita la causa tramite audizione di testimoni, con sentenza n.
134/2022 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda, condannando il ricorrente alle spese.
In particolare il giudice, respinta la pregiudiziale eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla banca, osservava in generale, quando alla domanda di nullità, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (Cass. n. 15099 del 2021).
pagina 3 di 7 In applicazione di tali principi, la domanda di nullità andava rigettata poiché, anche a voler ritenere sussistente la violazione degli obblighi informativi prospettata dalla parte ricorrente, da ciò non sarebbe potuta derivare un'invalidità degli ordini di acquisto oggetto di causa.
Quanto alla domanda di accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, posto che non era stata richiesta una pronuncia (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento, bensì esclusivamente domanda di accertamento della violazione degli obblighi informativi con condanna al risarcimento del danno, la stessa doveva essere rigettata sulla base dell'assorbente considerazione che non poteva dirsi provato il nesso di causalità tra il prospettato inadempimento ed il danno lamentato, non essendo dimostrato che, se la banca avesse fornito un'esaustiva informativa precontrattuale relativa alle caratteristiche dei titoli negoziati (anche mediante la specifica indicazione dell'inadeguatezza dei titoli rispetto al profilo dell'investitore), il ricorrente non avrebbe acquistato i titoli;
al contrario, sulla base della produzione documentale di parte resistente, poteva dirsi raggiunta la prova che
[...] avrebbe egualmente proceduto all'acquisto dei titoli in base all'analisi della condotta Pt_1 pregressa del ricorrente, il quale aveva posto in essere numerose operazioni di investimento aventi ad oggetto titoli connotati da livelli di rischio comparabili a quelli che caratterizzavano le azioni di cui è causa.
Non vi era pertanto la necessità di accertare se, in concreto, vi fosse stato un effettivo inadempimento della banca agli obblighi informativi;
bastava infatti rilevare che il ricorrente aveva, negli anni, acquistato titoli di analoga natura azionaria (relativi a numerosi istituti bancari), nonché strumenti finanziari derivati, titoli in valuta estera e criptovalute.
Tali elementi di fatto, non specificamente contestati da parte ricorrente, inducevano a ritenere (all'esito di un giudizio di verosimiglianza fondato su elementi presuntivi) che avrebbe dato Parte_1 seguito all'acquisto delle azioni emesse da anche se la banca avesse Controparte_1 rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, tra cui quello di indicazione dell'inadeguatezza rispetto alla profilatura del cliente come emergente dal questionario MIFID.
Sotto il profilo qualitativo, infatti, l'investimento di cui è causa non si poneva in posizione “eccentrica” rispetto alle pregresse operazioni di acquisto compiute dal ricorrente, caratterizzate anche da elevati livelli di rischio.
Analogamente era a dirsi con riferimento al profilo quantitativo, attesa la rilevante entità degli investimenti posti in essere dal ricorrente nel corso degli anni, che consentivano di ritenere “coerente” con la condotta pregressa di dal punto di vista dell'importo investito, l'acquisto delle Parte_1 azioni di cui è causa.
pagina 4 di 7 4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito Pt_1 Controparte_1
All'udienza cartolare del 21.11.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRTTO
5. Con un unico articolato motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice non ha considerato che incombeva sulla banca l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, e non sull'investitore; nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario circa le caratteristiche del prodotto finanziario e la sua inadeguatezza al profilo di rischio dell'investitore sarebbero a suo dire evidenti.
Inoltre gli altri investimenti menzionati nella decisione impugnata non sarebbero antecedenti, bensì successivi a quello oggetto di causa, come risultante dalla cronologia degli estratti conto del deposito titoli, e dunque il primo giudice avrebbe erroneamente descritto l'odierno appellante come un investitore dedito ad operazioni rischiose, circostanza che peraltro non influirebbe sulle violazioni informative unilateralmente poste in essere dalla banca intermediaria.
Infine, il tribunale non avrebbe considerato le conseguenze patrimoniali negative della condotta colposa della banca, che risulterebbero in re ipsa.
6. Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, reiterando le argomentazioni difensive svolte in primo grado e sottolineando, tra l'altro, l'inesistenza di un danno certo e definitivo a carico Cont dell'investitore, essendo le azioni della attualmente quotate e scambiate presso la piattaforma
MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della del regolamento CP_4 operativo HI-MTF, creato appositamente con la finalità di favorire l'incontro fra domanda ed offerta e in tal modo di aumentarne la liquidità.
Osserva inoltre che non è intervenuto alcun default della banca, sicchè, ad oggi, non si può ritenere che all'appellante sia derivata una perdita totale e definitiva del capitale complessivamente investito.
7. L'appello va respinto, sebbene con motivazione parzialmente corretta rispetto a quella della sentenza impugnata.
Ed invero l'odierno appellante, che ha proposto un'azione risarcitoria ed era pertanto gravato dall'onere della prova del danno subito, non soltanto non ne ha fornito la relativa dimostrazione, ma neppure ha allegato in concreto il pregiudizio lamentato, limitandosi a dedurre la asserita illiquidità dei titoli. Cont Va in proposito precisato che oggetto di causa sono gli acquisti di azioni emesse dalla e, precisamente, di 1.000 azioni in data 1.6.2011 al prezzo di 12,62 euro ad azione, 1.000 azioni in data 24.4.2012 al prezzo di 12,96 euro ad azione, 1.000 azioni in data 7.11.2011 al prezzo di 12,96 euro ad azione, per un importo complessivo pari ad € 39.550,87.
pagina 5 di 7 Contestualmente al primo acquisito in data 1.6.2011 il consiglio di amministrazione della banca, previa Cont valutazione di gradimento del 23.05.2011, deliberava l'ammissione di quale socio della , Pt_1 autorizzando la sottoscrizione di 1000 azioni ordinarie. Cont In data 7.5.2013 retrocedeva 1.500 azioni alla , che gli rimborsava € 19.890,00 al prezzo di Pt_1
13,26 euro ad azione, scegliendo liberamente di trattenere le azioni restanti.
8. In seguito, la facoltà di riacquisto delle azioni di propria emissione, sempre esercitata in passato dalla Cont
nei limiti di legge ed in conformità alle clausole statutarie (art. 17), venne preclusa dall'introduzione dei regolamenti UE n.575 del 26.06.2013 e n. 241 del 07.01.2014, recepiti con il D.L. n. 24/01/2015, convertito con legge n. 33/2015, e poi con il D.lgs. n. 72/2015, che hanno notevolmente ridotto la facoltà delle banche popolari di procedere al riacquisto di azioni proprie. Cont Dunque le azioni della , nel periodo in cui furono acquistate dall'odierno appellante (2011-2012) e sino a tutto il 2013, erano agevolmente liquidabili, nonostante non fossero quotate sui mercati regolamentati, Cont come indirettamente confermato dalla vendita parziale a delle azioni precedentemente acquistate effettuata nel 2013 da il quale volontariamente ne trattenne una parte. Pt_1 Cont
9. In epoca successiva, le azioni della sono state quotate e scambiate per alcuni anni presso la piattaforma MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della del CP_4 regolamento operativo HI-MTF, finalizzato a favorire l'incontro fra domanda ed offerta (circostanza dedotta dall'appellata e non contestata dall'appellante), e infine, per effetto della fusione per incorporazione in intervenuta nel corso del presente giudizio, esse sono state oggetto di un concambio Controparte_2 con le azioni dell'istituto incorporante, non soggette a limiti di commerciabilità.
Per altro verso, mai è stato allegato, e comunque non risulta, il default di dette banche.
Dalle esposte considerazioni non può che discendere il difetto di prova dell'esistenza di un danno concreto, non emergendo un effettivo rischio di perdita del capitale investito;
ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, con assorbimento di ogni altra questione.
10. L'appello va pertanto respinto, con condanna dell'appellante, soccombente, a rifondere all'appellata le spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello contro la sentenza n.
134/2022 del Tribunale di Parma e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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