Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Vigilanza Autorità Portuali, Infrastrutture Portuali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa, Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Provveditorato Interr. Oo. Pp. Puglia e Basilicata Sede di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, Comune di Brindisi, Capitaneria di Porto di Brindisi, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia – Bari, Agenzia delle Dogane di Brindisi, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, non costituiti in giudizio;
Prefettura di Brindisi, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. U.0000374 del 20 gennaio 2021, e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e per la conseguente condanna del Provveditorato OO.PP. sede di Bari a concludere il procedimento di accertamento di conformità ex art. 2 del d.P.R. n. 383/1994, avuto riguardo alle previsioni urbanistiche applicabili, mediante perfezionamento dell'intesa Stato-Regione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il 2/8/2021:
della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari prot. n. 3995 del 21 maggio 2021, nella parte in cui dispone l'avvio della conferenza di servizi semplificata ex art. 14 della l. n. 241/1990 per gli interventi di completamento delle infrastrutture di security portuale, e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio promosso per l'annullamento “della nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. U.0000374 del 20 gennaio 2021”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale il 2/12/2021:
del decreto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. 326 del 24 settembre 2021, nonché degli atti presupposti ivi inclusi:
(i) la nota del Provveditorato prot. n. U.0006229 del 2 settembre 2021,
(ii) la nota del Ministero della Cultura prot. n. 8974 del 7 settembre 2021, la nota della Regione Puglia prot. n. 8274 del 9 settembre 2021,
(iii) la nota del Capo del Dipartimento per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 0011077 del 14 settembre 2021,
(iv) la nota del Provveditorato OO.PP. prot. n. 0015835 del 20 settembre 2021,
(v) la nota del Comune di Brindisi prot. n. 95721 del 22 settembre 2021,
(vi) la nota del Provveditorato prot. n. 0006633 del 23 settembre 2021,
(vii) la nota del Comune di Brindisi prot. n. 97170 del 23 settembre 2021,
(viii) la nota della Regione Puglia prot. n. 11381 del 23 settembre 202,
(ix) la nota del Provveditorato prot. n. 6621 del 23 settembre 2021 e l'allegata Relazione sullo stato di consistenza delle opere di security portuale,
nonché
(x) la nota del Comune di Brindisi prot. n. 98425 del 28 settembre 2021; nonché ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditorato Interr. Oo.Pp. Puglia e Basilicata Sede di Bari e di Prefettura di Brindisi e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO ZO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 23 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e, pertanto, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame insistendo per la refusione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, fatta salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
LO ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZO | IO PA |
IL SEGRETARIO