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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 413/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Spanu, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 22.03.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313, versata in atti,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2023, notificato nei termini di legge, Pt_2
[...]
1
[...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001647057 emessa Pt_1
dall' – sede territoriale di Oristano, notificatale in data 11.04.2023, con cui le era stato CP_1
ingiunto, nella sua qualità di titolare della Ditta individuale Panificio SPC di Troncia Anna, il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n.
638/1983, per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017 sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato prot. n. . 9500.25/01/2019.0007827 del 04.03.2019. CP_1
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza opposta allegando di avere effettuato il pagamento del dovuto nei termini di legge, come da accettazione di rateizzazione da parte dell' . CP_1
Ha pertanto concluso domandando nel merito che il Tribunale volesse dichiarare la nullità
e l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento opposta.
2. L' si è costituito in giudizio domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_1 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_1
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro i. termine di tre mesi fissato dalla normativa di riferimento.
Ad ogni modo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione, per cui, in via CP_1
subordinata, nell'ipotesi di pagamento del dovuto oggetto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della ricorrente della sanzione come rideterminata dall' e hanno concluso congiuntamente per CP_1
la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 13.02.2024, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni CP_1 dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole:
2 «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non permanendo più alcun interesse delle parti a che il Tribunale si pronunci sulle domande originariamente formulate dalla ricorrente, e sostanzialmente rinunciate.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere, confermando di non avere più alcun interesse a una decisione sul merito dell'opposizione.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere integralmente compensate, in conformità a quanto richiesto dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 14/02/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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