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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1759 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1759 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. OTTAVIANO GIANLUCA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 28.07.1996, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi et (matrimonio contratto Parte_1 Parte_2
in Rimini il 28.7.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini al n. 210, anno
1996, parte 2, serie A).
3. I figli, sebbene maggiorenni, resteranno collocati presso la madre nella casa familiare.
4. Nulla in relazione ai tempi di frequentazione padre figli, trattandosi di prole maggiorenne.
5. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento della figlia , in via Parte_1 Persona_3 indiretta, e del figlio , in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore, Persona_4
rispettivamente, dell'importo di Euro 400 mensili (per 12 mensilità) per oltre Euro 200 Per_2
mensili (per 12 mensilità) per , al momento economicamente autosufficiente, da Persona_4
versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese ed in favore della sig.ra Parte_2
fino a quando dovesse persistere la situazione di convivenza dei figli nella casa familiare. La somma
(fissata con decorrenza dal giorno di prima comparizione innanzi all'Ill.mo Tribunale) sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
6. Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte Parte_1
dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Il Sig. provvederà, inoltre, a sostenere, nella misura dell'80%, Parte_1
le spese per la psicoterapia di , già in corso. I costi di psicoterapia di Persona_3 Per_4
già in corso, vengono già sopportati da quest'ultimo.
[...]
7. La casa coniugale, di proprietà , resta assegnata a quest'ultima. Parte_2
8. Per espresso accordo tra le parti, l'autovettura tg FE456GB resterà in uso alla sig.ra Parte_2
che continuerà a pagarne ogni tassa e ogni spesa di manutenzione, ivi compresa
[...]
l'assicurazione (il cui contratto resterà intestato al sig. . Pt_1
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 210 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1759 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. OTTAVIANO GIANLUCA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 28.07.1996, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi et (matrimonio contratto Parte_1 Parte_2
in Rimini il 28.7.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini al n. 210, anno
1996, parte 2, serie A).
3. I figli, sebbene maggiorenni, resteranno collocati presso la madre nella casa familiare.
4. Nulla in relazione ai tempi di frequentazione padre figli, trattandosi di prole maggiorenne.
5. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento della figlia , in via Parte_1 Persona_3 indiretta, e del figlio , in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore, Persona_4
rispettivamente, dell'importo di Euro 400 mensili (per 12 mensilità) per oltre Euro 200 Per_2
mensili (per 12 mensilità) per , al momento economicamente autosufficiente, da Persona_4
versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese ed in favore della sig.ra Parte_2
fino a quando dovesse persistere la situazione di convivenza dei figli nella casa familiare. La somma
(fissata con decorrenza dal giorno di prima comparizione innanzi all'Ill.mo Tribunale) sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
6. Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte Parte_1
dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Il Sig. provvederà, inoltre, a sostenere, nella misura dell'80%, Parte_1
le spese per la psicoterapia di , già in corso. I costi di psicoterapia di Persona_3 Per_4
già in corso, vengono già sopportati da quest'ultimo.
[...]
7. La casa coniugale, di proprietà , resta assegnata a quest'ultima. Parte_2
8. Per espresso accordo tra le parti, l'autovettura tg FE456GB resterà in uso alla sig.ra Parte_2
che continuerà a pagarne ogni tassa e ogni spesa di manutenzione, ivi compresa
[...]
l'assicurazione (il cui contratto resterà intestato al sig. . Pt_1
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 210 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi