Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Raneli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via IAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Palermo CAT. -OMISSIS-Cont. Cap. del 2 aprile 2024, notificato in data 2 luglio 2024, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 26 luglio 2022 e, contestualmente, revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Viste l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 12 settembre 2024 e l’ordinanza collegiale -OMISSIS- del 22 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RC IA IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Questura di Palermo ha respinto l’istanza per l’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e revocato il titolo rilasciato per motivi familiari il 26 luglio 2012.
A tale determinazione l’amministrazione è pervenuta in considerazione del fatto che il ricorrente risulta essersi allontanato dal territorio italiano dal 18 gennaio 2020 al 22 luglio 2022, in violazione dell’art. 9, comma 7 del d.lgs. n. 286/1998.
Il sig. -OMISSIS- ha denunciato l’illegittimità del descritto provvedimento di revoca, atteso che lo stesso si sarebbe allontanato dal territorio italiano per gravi e comprovati motivi, essenzialmente dovuti allo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del Covid-19, con la consequenziale limitazione dei collegamenti aerei tra Italia e Cina (al riguardo, allega anche notizie stampa – v. in particolare la produzione documentale del 7 ottobre 2025).
Inoltre, lamenta la violazione dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998 perché l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di altro titolo di soggiorno (se del caso, anche per motivi di lavoro), anziché revocare del tutto quello per soggiornanti di lungo periodo.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno, che depositava memoria difensiva e richiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS- del 12 settembre 2024, la domanda cautelare è stata respinta, ritenuta l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 22 dicembre 2025, veniva disposta istruttoria, chiedendo chiarimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale perché riferisse “ a partire da quale data, anche prima del termine dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19, i cittadini cinesi in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo potevano rientrare nel territorio nazionale con volo di linea, non necessariamente diretto, previa esibizione delle risultanze del test rapido o molecolare effettuato all’imbarco ovverosia svolto al momento dell’arrivo ”.
Il Ministero non rispondeva nel termine assegnato, nonostante l’inoltro del provvedimento da parte dell’amministrazione resistente e della Segreteria del Tribunale.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
L’art. 9, comma 7 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato : […] d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”: è non controversa (e, anzi, confermata dallo stesso ricorrente) l’assenza dal territorio nazionale nel periodo che va dal 18 gennaio 2020 al 22 luglio 2022, dunque per un lasso temporale più che doppio rispetto a quello massimo consentito dalla legge.
Ciò che caratterizza il caso in esame è la sussistenza o meno di una ragione giustificatrice per tale assenza, idonea a rendere incolpevole l’allontanamento dello straniero dal territorio dell’UE.
Con il d.l. n. 24 del 24 marzo 2022, è stata disposta, a decorrere dal 31 marzo 2022, la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Da quanto detto, discende che lo straniero non ha potuto certamente essere presente nel territorio nazionale sino al 31 marzo 2022: è da tale data che va computato il termine annuale previsto dalla legge, in mancanza di un riscontro da parte del competente Ministero degli Affari Esteri che possa confortare la contraria ipotesi allegata dall’amministrazione resistente (non provata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.) di esistenza di voli e ordinarie possibilità di rientro dalla Cina prima della citata data.
Peraltro, la circostanza per cui sarebbero stati stabilmente ripristinati i collegamenti tra Italia e Cina solo in data 8 gennaio 2023 (come risulta da alcuni allegati stampa – all. 4, 5 e 6 produzione del 7 ottobre), valorizzata quale fatto notorio dalla giurisprudenza del T.A.R. Toscana per l’accoglimento di ricorsi analoghi (v. sentenze nn. 746/2024; 1051/2024; 104/2025) sembra corroborata dalle stesse allegazioni del ricorrente che, come sostiene nel ricorso, sarebbe rientrato con il primo volo straordinario, eccezionalmente disponibile con test covid negativo all’imbarco, del 22 luglio 2022 (v. p. 3 dell’all. 4 al ricorso).
Da quanto detto, il ricorso va accolto e il provvedimento annullato.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Questore di Palermo del 2 aprile 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT EN, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
RC IA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IA IN | RT EN |
IL SEGRETARIO