Art. 7. incarichi dell'autorita' e delle amministrazioni pubbliche
Gli incarichi relativi all'attivita' della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.
Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.
Gli incarichi relativi all'attivita' della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.
Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.